“Nella votazione per il Consiglio dell’ordine degli avvocati non sussiste alcuna divisione formale dei candidati in liste e l’intuitus personae viene a costituire il solo elemento giuridicamente rilevante ai fini della votazione, libero restando l’elettore di fondare la propria opzione sulle motivazioni le più diverse; avendo inteso il legislatore imprimere alla votazione un carattere fortemente personalistico”.
Corte costituzionale – ordinanza 17-20 giugno 2002, n. 260-Presidente Ruperto – relatore Mezzanotte