martedì, agosto 31, 2010

MEDIA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA:ECCO PERCHÈ NON FUNZIONERÀ.

La c.d. media-conciliazione obbligatoria contravviene a principi elementari di diritto:
  1. perché determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino;
  2. perché determinerà un ulteriore dilatamento dei tempi (almeno un anno) per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice;
  3. perché determinerà un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino;
  4. perché costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite;
  5. perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande.

NON C'E' MAI NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE.

domenica, agosto 29, 2010

Giustizia: Rotondi, processo breve e' processo giusto.


Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Piu' che di processo breve si potrebbe parlare di processo giusto cioè di una legge che punta a una durata ragionevole dell'iter processuale. L'auspicio e' che la tensione di questi giorni tra politica e magistratura trovi un punto di equilibrio in una mediazione possibile".
Lo dichiara il ministro per l'Attuazione del programma, Gianfranco Rotondi.

.....Il futuro è fosco!

venerdì, agosto 27, 2010

GIUSTIZIA: ALFANO, RIFORMA NON SI FA SOTTO DETTATURA ANM.


(AGI) - Rimini, 26 ago. - "La riforma della giustizia non si fa sotto dettatura dell'Anm ma secondo il principio della sovranita' del popolo". E' quanto ha tenuto a sottolineare il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, durante un incontro al Meeting di Rimini.
Il Guardasigilli ha ricordato che esistono "le condizioni per produrre una grande riforma della giustizia. Crediamo - ha detto - si possa intervenire sulla seconda parte della Costituzione" non con una "finalita' ritorsiva" ma per garantire "un processo piu' giusto", una "giustizia piu' efficiente" e una "magistratura piu' credibile".
Il ministro della Giustizia ha parlato della necessita' di cambiare il sistema giustizia pensando al cittadino altrimenti si mettono "soldi senza produrre efficienza". Un sistema giustizia ancora "molto prigioniero delle lobby" e che deve essere modificato mettendo "al centro l'uomo".
Inoltre, secondo Alfano, e' opportuno che il giudice "sia ma anche appaia equo ed imparziale".
Citando poi l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert che, da indagato, si dichiaro' fiero di appartenere al suo Paese Alfano ha ricordato: "Non mi risulta che in Israele ci sia una parte politicizzata della magistratura che indaga sempre lo stesso personaggio politico; che i giudici firmino appelli contro leggi votate dal Parlamento; che scrivano libri su progetti di legge ancora pendenti in Parlamento".

mercoledì, agosto 25, 2010

Tabelle millesimali: le Sezioni Unite rivoluzionano il sistema d'approvazione.


Cassazione n.18477 del 9 agosto 2010 Sezioni Unite Civili

In sintesi stralci della sentenza della Cassazione, Sezione Unite Civili n.18477 del 09/08/2010:
..omissis..

"la deliberazione che approva le tabelle milliesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che é nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l'atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali."

..omissis..

"a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio."

..omissis..

"Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso." ..omissis..

Regione Campania: bando per la nomina del difensore civico.


Pubblicato, sul BURC n. 28 del 23 agosto 2010, l'avviso per la nomina del nuovo Difensore Civico presso la Regione Campania.
E’ stato fissato in trenta giorni, decorrenti dal 23 agosto 2010, il termine per presentare le proposte di candidatura.

DANNI PROVOCATI DALL’INCENDIO DI UN AUTO IN SOSTA AGLI ALTRI VEICOLI: CHI NE RISPONDE?


Cassazione, Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso

Riforma della professione e della giustizia: il CNF convoca gli stati generali dell'Avvocatura.


Cari Presidenti e Cari Amici,
attesa la complessità della situazione politica ed istituzionale, il Consiglio Nazionale Forense ritiene utile discutere con Tutti Voi i temi fondamentali della riforma della professione forense e della riforma della giustizia
L’incontro è, quindi, fissato per
sabato 18 SETTEMBRE 2010, alle ore 12
in Roma, presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia
(Borgo Santo Spirito n. 2)
sui seguenti temi:
  • - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
  • - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Nel pregarVi, infine, di confermare per ragioni organizzative la Vostra partecipazione e in attesa di incontrarVi personalmente in quella occasione, Vi invio i più cordiali saluti.
Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

martedì, agosto 24, 2010

Protesto illegittimo: no al danno "in re ipsa".


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE

Sentenza 23 giugno 2010, n. 15224

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 6 novembre 2003 la Corte d'appello di Roma, rigettando il gravame proposto dalla Deutsche Bank s.p.a. contro una pronuncia precedentemente emessa dal Tribunale di Roma, confermò la condanna di detta banca a corrispondere alla sig.ra L.V. la somma di L. 10.000.000 quale risarcimento dei danni per l'illegittimo protesto di assegni bancari.

Ritenne infatti la corte romana che il rifiuto opposto dalla banca al pagamento degli assegni emessi su un conto corrente intestato alla predetta sig.ra L., benchè su tale conto esistesse disponibilità adeguata di fondi, non fosse giustificato dall'esistenza di un decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica, giacchè siffatto decreto si riferiva alla documentazione inerente al conto e non anche ai fondi su di esso depositati. Quando pure dubbi fossero emersi, osservò ancora la corte, la banca avrebbe dovuto chiedere delucidazioni all'autorità giudiziaria, ed avrebbe comunque dovuto informare la correntista prima di bloccare la disponibilità del conto.

Non fu invece accolta l'ulteriore domanda proposta dalla sig.ra L. per ottenere il risarcimento anche del danno alla propria immagine e reputazione nulla essendo stato dedotto a dimostrazione dell'esistenza di un danno siffatto.

Per la cassazione di tale sentenza la Deutsche Bank ha proposto ricorso, articolato in due motivi.

La sig.ra L. si è difesa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, al quale la Deutsche Bank ha replicato a propria volta con un controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avvero la medesima decisione debbono essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c..

2. I due motivi di cui consta il ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perchè ruotano intorno alla medesima questione.

Nel lamentare vizi di motivazione dell'impugnata sentenza e nel denunciare la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., la banca ricorrente sostiene che la valutazione operata dalla corte d'appello, secondo la quale il tenore del decreto penale di sequestro della documentazione bancaria inequivocabilmente escludeva che tale sequestro potesse esser riferito ai fondi esistenti sul conto corrente intestato alla sig.ra L., sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto della diversa formulazione della copia del medesimo decreto notificata all'istituto di credito.

Dalla formulazione di quella copia - a parere della banca ricorrente - era del tutto ragionevole dedurre che il sequestro si riferisse alle disponibilità esistenti sul conto della cliente, di talchè il protesto degli assegni da quest'ultima emessi, anche se era poi risultato ingiustificato, non avrebbe potuto essere imputato a colpa dell'istituto di credito, del quale si sarebbe dovuto perciò escludere la responsabilità. 3. Le riferite censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

Per il modo stesso in cui le doglianze di parte ricorrente sono formulate, è anzitutto evidente che nessuna violazione di legge (sostanziale o processuale) è da esse neppure astrattamente desumibile.

L'argomento sul quale la difesa della banca si fonda è, infatti, totalmente legato ad un presupposto di fatto, consistente nel diverso tenore della copia del decreto di sequestro penale notificato alla medesima banca, rispetto all'originale preso in esame dalla corte d'appello. In assenza di tale presupposto, non sarebbe neppure in discussione la responsabilità dell'istituto di credito per aver provocato il protesto di assegni forniti di copertura senza che i fondi in deposito sul conto della cliente fossero colpiti da alcun vincolo d'indisponibilità, così come l'impugnata sentenza ha statuito.

Ciò che viene denunciato, e che costituisce il fulcro essenziale della doglianza contenuta nel ricorso, è dunque unicamente la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della suaccennata discrepanza tra la formulazione dell'originale e della copia del decreto di sequestro in base al quale il pagamento degli assegni emessi dalla cliente fu rifiutato.

Non si tratta certo di un errore di diritto, ma, tutt'al più un difetto di motivazione: difetto ipotizzabile, però, solo a condizione che la questione fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice di merito dalla difesa della banca, la quale aveva evidentemente l'onere di farlo, essendo a suo carico la prova della non imputabilità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal rapporto di conto corrente (art. 1218 c.c.). Soltanto se la questione fosse stata sollevata potrebbe imputarsi alla corte d'appello di non aver spiegato per quale ragione ha ritenuto non sussistente, o non rilevante, la prospettata discrepanza tra il testo dell'originale e quello della copia notificata del decreto.

Ma del fatto che di tale pretesa discrepanza tra originale e copia del decreto si sia mai discusso, nel corso del giudizio di merito, non v'è traccia nè nella motivazione della sentenza impugnata, nè nell'esposizione dello stesso ricorso (e la controricorrente espressamente lo nega).

Deve perciò ritenersi che si tratti di un profilo - di fatto - sollevato per la prima volta in cassazione; e tanto basta per rendere il ricorso inammissibile.

4. La ricorrente incidentale lamenta anch'essa vizi di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che la violazione dell'art. 2043 e ss. c.c., art. 2 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura investe il mancato riconoscimento del danno all'onore, alla reputazione ed all'immagine che la sig.ra L. assume di aver subito in conseguenza del protesto degli assegni di cui s'è detto. Secondo la ricorrente, tale danno, una volta accertata l'illegittimità del protesto, dovrebbe presumersi e potrebbe essere senz'altro liquidato in via equitativa, onde avrebbe errato la corte d'appello nel rigettare la domanda per difetto di prova dell'esistenza del danno stesso.

5. Nemmeno tale doglianza è meritevole di accoglimento. Reputa infatti il collegio di dover dare senz'altro continuità al più recente orientamento di questa corte secondo cui la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi, questi, che possono esser provati anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (così Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).

6. La reiezione tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

giovedì, agosto 19, 2010

L’OUA CHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON IL MINISTRO ALFANO.


«Ci rendiamo conto delle difficoltà politiche del momento, ma il Governo e il Ministro della Giustizia non possono sottrarsi al dialogo, è nell’interesse del Paese aprire un tavolo di confronto, visto lo stato di agitazione della categoria e il calendario di dure iniziative di protesta già programmate. E’ bene ricordare che l’Avvocatura da tempo ha formulato proposte per rendere sollecita ed efficiente la Giustizia, equilibrando il ruolo degli operatori del settore».
Così MAURIZIO DE TILLA, presidente Oua, spiega le ragioni della richiesta di un incontro urgente con il ministro di Giustizia, Alfano.
«Segnatamente – continua il presidente dell’Oua - è stato consegnato dall’OUA al Ministro della Giustizia ed ai Parlamentari un progetto per la istituzione del Giudice Laico redatto sulla base di elementi costitutivi affidati al rigore e alla più puntuale collocazione di tale Giudice (già esistente e utilizzato) nel panorama dell’ordinamento giudiziario.
Inoltre, giace nelle aule parlamentari il disegno di legge presentato dall’On. Gaetano Pecorella ed ispirato all’OUA sulla esplicita costituzionalizzazione del “Soggetto Avvocatura” nella Giurisdizione insieme al “Soggetto Magistratura” già presente nella Carta costituzionale».
De Tilla sottolinea, inoltre, che è già stato avanzato anche un progetto condiviso di proposte che rimane ancora senza riscontro: «Il “Patto per la Giustizia” – ricorda - sottoscritto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana insieme all’associazione Nazionale Magistrati e alle rappresentanze sindacali dei dirigenti e del personale Giustizia è un’ulteriore dimostrazione della volontà di collaborare unitariamente per mettere in efficienza il “Sistema Giustizia”. Più produttività del lavoro giudiziario, un numero maggiore di magistrati togati, la individuazione di una figura terza e rigorosa di giudice laico, la diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico, più consistenti risorse economiche e materiali da gestire senza sprechi negli apparati dell’amministrazione della giustizia: sono questi i principali obiettivi che il Ministro Alfano dovrà mettere concretamente nell’agenda dei suoi lavori».
«L’Avvocatura – conclude, infine de Tilla - stavolta unitariamente, e sempre su invito dello stesso Ministro Alfano, ha prospettato un progetto condiviso di riforma dell’ordinamento forense che giace per inerzia nell’Aula del Senato senza fissazione del prosieguo della discussione.
L’Avvocatura rimane, quindi, stupita che, di fronte a una sua precisa volontà ed impegno a cooperare per la risoluzione dei problemi della giustizia, il Governo e il Ministro Alfano – verso i quali l’OUA ha sempre espresso forte consenso - abbiano interrotto ogni dialogo, mettendo in campo proposte sterili e di dubbio pregio giuridico (media conciliazione obbligatoria, ausiliario del Giudice, proroghe indiscriminate etc.), che non hanno nulla a che vedere con l’intento, più volte manifestato dallo stesso Ministro, diretto a predisporre un efficace progetto di riforma della giustizia.
Il dissenso dell’Avvocatura è quindi più che fondato. E’ se non verranno segnali di dialogo costruttivo e emendativo, anche nella ricerca di una politica unitaria e condivisa della maggioranza salutare del paese, si preannuncia un “Autunno caldo” con una serie di iniziative di protesta che culmineranno nel Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova a fine novembre».
LA "ROAD MAP" DELLA PROTESTA
Già decisa dall’Oua, si indicazione degli ordini forensi territoriali una settimana finale di protesta dall’11 al 16 ottobre.
Queste invece le iniziative a partire dal 16 settembre, ancora in discussione:
  1. non accettare incarichi di difesa dei meno abbienti e di difensori d’ufficio;
  2. astensioni dalle udienze, manifestazioni territoriali e una manifestazione nazionale a Roma;
  3. astenersi dal deliberare la designazione dei commissari d’esami di abilitazione alla professione di avvocato”;
  4. campagna di pressione mediatica attraverso l’acquisto di pagine sui quotidiani nazionali e l’invio di fax e e-mail al Presidente del Consiglio e al Ministro di Giustizia.

mercoledì, agosto 18, 2010

L'addio ad un grande Italiano.

Se l’esattoria nega la rateizzazione, è competente sul ricorso il Giudice Tributario (Cass. Civile SS.UU., sent. 01.07.2010 n° 15647).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 1° luglio 2010, n. 15647
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Rilevato che in data 1/10/2008, la srl P. Petroli ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Equitalia ETR, della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;
che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Equitalia ETR ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di più, dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo;
che la srl P. Petroli non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato non atteneva all'accertamento o alla determinazione del carico fiscale, nè rientrava nell'elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;
che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che nel corso dell'adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;
che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);
che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;
che conformemente a quanto già stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl P. Petroli.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl P. Petroli.

lunedì, agosto 16, 2010

Tar Salerno concede scatti stipendio anche a prof precari.


Per il Tar di Salerno i precari della scuola hanno diritto ad accedere agli scatti stipendiali di anzianità, come accade per il personale di ruolo, a partire dal terzo anno di anzianità: con la sentenza n. 3651/2010 il tribunale amministrativo campano ha reputato lecito il ricorso presentato dai legali dei Cobas Scuola e dal Comitato insegnanti ed Ata precari di Salerno in difesa di un docente, che - con oltre dieci anni di precariato alle spalle - potrà ora vedersi riconoscere in busta paga i cosiddetti `gradoni' (riservati per contratto ai colleghi di ruolo dopo la conclusione del secondo anno dall'assunzione a tempo indeterminato).
"L'art.53 della legge n°312/1980 - si legge nella sentenza - continua a trovare applicazione nel comparto scuola è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva".
Secondo i Cobas ed i Comitati precari di Salerno "il Giudice riconoscendo gli scatti stipendiali (art.53 legge 312/80, corrispondente al 2,5 per cento sulla posizione stipendiale iniziale, a partire dal terzo anno di servizio prestato, in poi) anche per i docenti precari, che prevedeva lo scatto in parola, ha chiaramente ritenuto che le norma si debba ritenere tuttora in vigore".

Il CNF ricorre al Garante contro il CEPU.


Roma. L’annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione” è ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna.
E lo fa presentando un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).L’esposto è stato depositato mercoledì 28 luglio.
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. L’esposto Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per l’esclusivo scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri. “ E’ dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l’esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati”. D’altra parte, già il Cnf con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dell’Ordine sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi, vigilando che non sia indebitamente eluso l’esame di Stato (strumento per garantire al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela all’interno del giusto processo) attraverso l’esercizio fraudolento delle libertà garantite dall’ordinamento Ue.
I motivi a base dell’esposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust. Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).

...Divagazioni di ferragosto.