venerdì, settembre 28, 2012

FAC SIMILE ACCORDO CON IL DOMICILIATARIO.

Oggetto: Preventivo per assistenza e domiciliazione pratiche in corso e future.
 Egregio Collega,
come sai dal 23.8.2012 sono entrati in vigore i nuovi parametri secondo il DM 140/2012.
Alla luce delle novità, propongo alla Tua attenzione la seguente proposta di collaborazione per assistenza e domiciliazione nelle procedure giudiziali.
- cause di competenza avanti il Giudice di Pace:
 a) sino ad Euro 5.000,00: Euro ……. b) cause da 25.001: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro …….
- cause di competenza avanti il Tribunale:
a) cause sino Euro 25.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro …… oltre IVA e CPA e rimborso spese b) cause da 25.001 e sino Euro 50.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate c) cause da euro 50.001 a euro 100.000: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate d) cause da euro 100.001 a euro 500.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate e) cause da euro 500.001 a euro 1.500.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate f) cause superiori a euro 1.500.001,00: da concordarsi per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria) e comunque non inferiore a Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate g) cause di valore indeterminato: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria) da concordare da Euro …… a Euro ….. a secondo della complessità della controversia oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate
- Procedure esecutive a) mobiliari, per consegna, per obblighi di fare o presso terzi, Euro…… b) immobiliari, Euro…….
- Procedimenti ingiuntivi, Euro…….
- Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi: per analogia ai compensi previsti per i procedimenti ordinari.
- Procedure fallimentari: come sopra previsto per le procedure esecutive immobiliari.
 S’intende compreso nel compenso sopra indicato l’assistenza nelle procedure di mediazione se obbligatorie; resta esclusa dal compenso ogni altra spesa anticipata e che sarà rimborsata.
Qualora la vertenza fosse conciliata in corso di causa, lo Studio richiederà un compenso pari al 20% calcolato sul valore medio dei parametri applicabili alla controversia per ogni singola fase effettivamente svolta.
Queste condizioni devono considerasi valide anche per le pratiche in corso (dagli importi indicati andranno defalcati gli acconti ricevuti).
Resto in attese di cortese riscontro, con i migliori saluti.
 avv. …….

Mediaconciliazione: la sanzione per la mancata partecipazione alla procedura.

In principio c’era il solo art. 116 c.p.c.. In altre parole, la parte che non partecipava alla mediazione subiva il rischio di vedere valutato detto comportamento come “argomento di prova”. Da sempre si discute in dottrina e in giurisprudenza sul valore dell’argomento di prova.
Il quesito fondamentale è questo: in assenza di piena prova, è sufficiente un argomento di prova per giustificare l’accoglimento di una domanda? La dottrina prevalente è per la risposta negativa, posto che altrimenti l’argomento di prova acquisterebbe la forza di una prova vera e propria e non avrebbe senso la distinzione.
Al contrario, in giurisprudenza non sono rare decisioni che affermano che il giudice può utilizzare per la sua decisione anche (e solo) l’argomento di prova (v. Cass. 12138/2009). Diciamo la verità: gli avvocati non sono mai stati spaventati dall’argomento di prova, perché in pratica esso viene utilizzato pochissime volte dai giudici.
Sicché, per disincentivare le diserzioni, il Governo ha emanato un D.L., convertito con legge 148/2011 con cui si è stabilito (art. 8): 5. […] Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tutto chiaro? Per nulla.
Ecco alcuni dubbi generati dalla norma: Cosa si intende per giustificato motivo? La condanna può avvenire solo con la sentenza finale? La sanzione può applicarsi anche in caso di mediazione delegata? Il contumace può essere condannato? La norma ha natura processuale?
Ad alcune di queste domande ha risposto il Tribunale di Bagheria, secondo cui: La mancata partecipazione al tentativo di mediazione senza giustificato motivo obbliga il giudice ad emettere la sanzione, senza margini di discrezionalità; Occorre, però, che la parte sia costituita in giudizio; La sanzione può essere emessa in qualsiasi fase del processo, a seconda della giustificazione addotta; Qualora il motivo sia palesemente infondato o non sia addotta alcuna ragione, la sanzione può essere inflitta anche con ordinanza resa alla prima udienza successiva; Se la parte intende provare l’esistenza di giusti motivi, l’ordinanza deve attendere l’esito della prova; Se la motivazione riguarda la temerarietà della lite, la sanzione verrà irrogata al termine del giudizio (che accolga la domanda dell’altra parte). La norma non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una sanzione. È quindi preferibile ritenere che l’applicabilità della sanzione sia subordinata alla possibilità, ad opera della parte chiamata in mediazione, di conoscere le conseguenze sanzionatorie legislativamente connesse alla propria condotta omissiva non collaborativa.
La norma potrà quindi applicarsi alle mediazioni instaurate dopo il 26 agosto 2011 e ciò sia con riferimento ai giudizi incardinati dopo il deposito della domanda di mediazione sia ai giudizi instaurati prima.
Anche secondo il Tribunale di Termini Imerese (9 maggio 2012) la norma in questione è applicabile ai procedimenti svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 201 l,n. 138; la pronuncia di condanna è obbligatoria ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta (così anche Trib. Siena, 25/06/2012); l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia; la sanzione pecuniaria può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
Ma in quali casi si può parlare di giustificato motivo? La dottrina ha suggerito alcune ipotesi:
Organismo di mediazione situato in luogo molto lontano dal luogo di residenza del convenuto e dal luogo in cui ha sede il giudice competente;
Domanda manifestamente temeraria;
Domanda manifestamente infondata (si pensi al caso in cui il diritto sia prescritto, o la parte sia decaduta dall’azione, o la parte sia priva di legittimazione ad agire).
In giurisprudenza, non sono stati ritenuti giustificati motivi:
L’anzianità delle parti (nella specie nati nel 1937 e nel 1939), atteso che le stesse avrebbero potuto nominare un procuratore (Trib. Bagheria, 11 luglio 2012);
La litigiosità delle parti (Trib. Termini Imerese 9 maggio 2012)
L’infondatezza della domanda a fronte di una sentenza di primo grado che l’accoglieva (Trib. Ostia 5 luglio 2012)
 Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

TABELLA COMPETENZE PER ATTO PRECETTO (ELABORATA DALL'ORDINE AVVOCATI DI MILANO).

giovedì, settembre 27, 2012

Avvocato indagato? Sì alla perquisizione nello studio senza avviso all'Ordine.

Cassazione penale , sez. II, sentenza 21.08.2012 n° 32909 
Quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l'avviso al Consiglio dell'ordine forense, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o l'oggetto della difesa. 
E' quanto ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 agosto 2012, n. 32909.
L'art. 103, primo comma, lett. a) e b), c.p.p. dispone che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori siano consentite solo quando questi o altre persone, che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio, siano imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito e per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
Ai sensi del terzo comma, poi, si afferma che, nell'accingersi ad eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio del difensore, l'autorità giudiziaria debba, a pena di nullità, avvisare il consiglio dell'ordine forense del luogo, affinché il Presidente, o un Consigliere da questi delegato, possa assistere alle operazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che per difensore debba intendersi, non solo colui che assiste l'indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che, in altro procedimento, abbia prestato assistenza all'indagato.
Infatti "se si considera la funzione delle garanzie dell'art. 103 c.p.p. ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l'esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti [...]
" Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non sono dirette a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge, con la conseguenza che non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini. (Altalex, 27 settembre 2012. Nota di Simone Marani)

mercoledì, settembre 26, 2012

Congresso Forense di Bari: l'OUA diventerà "Consiglio Superiore Avvocatura"?

Tabella compensi per ingiunzione, elaborata dal Tribunale di Verona.

XIV Congresso Nazionale Unione Camere Penali.

Troppi avvocati in Italia: al via il “numero chiuso”?

Avvocati a numero chiuso: il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Università, ha comunicato di avere in progetto un sistema per rivedere i criteri di accesso alla professione forense. L’intento è quello di limitare il numero di legali che accedono alla professione.
Il progetto sarà presentato il prossimo 28 settembre. In particolare, sono state avanzate tre possibili soluzioni.
La prima sarebbe quella di applicare uno sbarramento immediato all’iscrizione universitaria; la seconda è quella di applicare il filtro dopo tre anni di università, attraverso un percorso formativo su misura; la terza invece comporterebbe lo sbarramento nella fase post-laurea, prima delle scuole di specializzazione. Attualmente in Italia, su una popolazione di quasi 61 milioni di persone, ci sono ben 247 mila avvocati. Il numero maggiore è presente in Campania (38 mila), seguita dalla Lombardia (30 mila) e dalla Puglia (23 mila). All’ultimo posto c’è la Valle d’Aosta con 178 avvocati e il Trentino con 1.643.
In Germania il numero dei legali è di 150 mila; in Francia invece è di 20 mila, quanto quelli presenti solo a Roma.

lunedì, settembre 24, 2012

......che sia meglio la Tariffa Oraria??

Nuove tariffe: ecco da quando si applicano.

Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, prevede che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 208, 2012
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Tribunale di Varese, sezione prima, decreto del 17.9.2012, n. 1252
 ...omissis... L’art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante. Nel caso di specie, pertanto, il compenso va liquidato giusta il DM 140/2012. Per quantificare il compenso del professionista, occorre attingere al bacino della tabella A allegata al regolamento che prevede criteri ad hoc per il procedimento per ingiunzione. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 si applicano, anche al procedimento per ingiunzione, i parametri di cui all’art. 4 commi da II a V (v. art. 11, comma 9, secondo periodo, DM liquidazione compensi). Il compenso, poi, è regolato per scaglioni, secondo il valore della causa, con l’introduzione di una forbice (tra un minimo e un massimo). La liquidazione complessiva, in materia di ingiunzione di pagamento, comprende: 1) costo fisso variabile in ragione dello scaglione (Contributo Unificato); 2) costo fisso invariabile per le spese diverse dal C.U. (euro 37,00);3) compenso (unica voce corrispondente alle vecchie voci di onorari e diritti). Non è, invece, dovuta la vecchia voce del rimborso forfetario (ex art. 15 Tariffe) – espunta – ed il compenso va liquidato unitariamente, essendo stata rimossa la vecchia distinzione tra onorari e diritti. Nel caso di specie, il valore della causa è di Euro 18.015,84. Per lo scaglione da euro 5.001 a euro 500.000, il compenso dovuto è tra euro 400 ed euro 2.000 euro. Vanno aggiunte le spese vive documentate (euro 8,00; oltre euro 103,00 per contributo unificato).
P.Q.M. 
letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.
I N G I U N G E 
A...omissis...
DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE: 
la somma di €. 18.015,84 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla notifica della ingiunzione ai destinatari. Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice
LIQUIDA 
per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento in Euro 111,00 per spese, euro 800,00 per competenze.
ORDINA 
A parte ricorrente di notificare pure il decreto interlocutorio e la memoria integrativa
AUTORIZZA 
in mancanza di immediato pagamento, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 642, comma II, c.p.c., 63 disp. att. c.c.
AVVERTE 
ai soli fini dell’opposizione, che il destinatario dell’ingiunzione, entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).
Varese lì 17 settembre 2012
Il Giudice

Cassa forense, redditi avvocati in picchiata: il 37,5% sotto i 16mila euro.

Dalle analisi di Cassa forense sui redditi 2010 dei propri iscritti esce “un pesante segno meno”.  Dal 2007 al 2010 il valore reale del reddito ha registrato una flessione di oltre l’11%, passando da 54.180 a 47.822 euro. E le sperequazioni interne alla categoria sono fortissime: il 93,5% del reddito è appannaggio del 62,5% degli avvocati, mentre il restante 37,5 (costituito dai nuovi entranti) si accontenta delle briciole, con un reddito che non raggiunge i 16 mila euro l’anno. E non finisce qui, l'abolizione delle tariffe, secondo alcune stime, infatti, potrebbe deprimere i redditi di un altro 30%.
Il calo del 2010
Nel 2010, il reddito medio annuo degli avvocati iscritti a Cassa (riferito alle dichiarazioni pervenute al 31/10/2011) si è attestato sui 47.822 euro, un ‐2% rispetto all’importo del 2009, pari ai 48.805 euro. Il dato peggiora se si guarda al reddito medio annuo rivalutato, che ha perso il 3,5% passando da 49.586 euro del 2009 ai 47.822 euro dell’anno passato.
Il periodo 2007 – 2010
Se poi si allarga la finestra temporale delle rilevazioni la situazione critica dell’Avvocatura emerge ancor più chiaramente. Dal 2007 al 2010, il reddito medio annuo dei professionisti è sceso di quasi il 7%, passando dai 51.314 ai 47.882 euro. La situazione è ancora più preoccupante se si guarda al valore reale del reddito, che fa registrare una flessione di oltre l’11%, passando dai 54.180 ai 47.822 euro.
Una forte disparità interna alla categoria
Andando a guardare i dati nel dettaglio viene fuori una forte dicotomia all’interno della professione. Nel 2010, il monte reddito degli avvocati iscritti a Cassa si è attestato sui 7.351.474.677 euro (totale dichiarazioni pervenute 153.727 su 156.934 professionisti iscritti alla Cassa). Di questo, il 93,5% (cioè 6.877.532.957 euro) è nelle mani del 62,5% degli avvocati. Il 37,5 si spartisce l’esiguo resto della fetta, registrando un reddito medio annuo inferiore ai 16 mila euro.
Penalizzati i giovani
A farne le spese sono i nuovi entranti. Per i giovani professionisti tra i 24 e i 29 anni, infatti, il reddito medio è pari a 15.333 euro all’anno; mentre gli avvocati nella fascia tra i 60 e i 64 anni guadagnano di più con 102.364 euro all’anno. Le donne, poi, nel 2010 hanno registrato mediamente un reddito molto più basso degli uomini, 27.542 euro contro 62.583 euro.
Sud fanalino di coda
Geograficamente parlando, il reddito medio dichiarato dagli avvocati iscritti a Cassa nel 2010 è di 59.863 euro al nord (62.349 euro nel 2009, un – 4%), 51.609 euro al centro (53.752 euro nel 2009, un – 4%) e 31.901 euro al sud (33.226 euro nel 2009, un ‐ 4%). La regione che dichiara di più è l’Alto Adige con 78.808 euro, quella che dichiara di meno la Calabria con 24.237 euro.
Milano resta regina del foro
Anche le grandi città risentono della crisi. Se Milano continua a essere la regina del foro con un monte redditi complessivo di 90.368 euro medie annue, registra tuttavia un ‐0,6% rispetto al 2009 e un ‐8,3% nell’ultimo triennio. Lo stesso per le altre metropoli: Roma con 68.160 euro (‐3,5%, ‐ 6,2% nell’ultimo triennio); Napoli con 42.822 euro (‐0,3%, ‐ 12,1% nell’ultimo triennio); Bari con 32.979 euro (‐2,8%, ‐ 8,1% nell’ultimo triennio).

venerdì, settembre 21, 2012

Tribunale Cremona rinvia a Corte Costituzionale caso tariffe avvocati.

Il Tribunale di Cremona ha rinviato alla corte costituzionale la normativa che abolisce le tariffe professionali. Lo riferisce una nota dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua). "In questa giornata di grande protesta, apprendiamo - commenta Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua - di questa condivisibile decisione di un magistrato del Tribunale di Cremona (Giulio Borella) che conferma le ragioni del nostro sciopero e mina alle basi una normativa che sta duramente danneggiando gli avvocati, soprattutto i più giovani, e che rischia di abbassare la qualità della macchina giudiziaria".
"Per il giudice - spiega De Tilla - l'obiettivo del legislatore sembra essere quello di 'spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e così bloccare l'alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia'.
Di fatto, da questa affermazione si evince come colpendo la professione forense, 'svilendo il lavoro degli avvocati', si voglia colpire l'accesso stesso al servizio giustizia".

Onore a San Matteo, Patrono di Salerno.

giovedì, settembre 20, 2012

Il presidente del CNF Alpa scrive al presidente della Camera Fini, alla presidente della commissione giustizia, ai capigruppo dei partiti: 9 Unioni e 112 Ordini forensi, ai quali sono iscritti 160mila avvocati, chiedono con il CNF al Parlamento di approvare la riforma professionale senza ritardi.

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa ha inviato oggi una lettera al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione Giustizia e a tutti i capigruppo dei partiti, per chiedere il loro sostegno affinché la legge di riforma professionale, dalla prossima settimana in calendario dell’aula, venga approvata dal Parlamento senza ulteriori ritardi e nel rispetto sostanziale del testo che la Commissione Giustizia della Camera ha varato prima dell'estate.
Tenendo conto anche del fatto che i tempi della legislatura si annunciano molto brevi.
Alpa nella lettera ha informato i responsabili istituzionali e politici della Camera delle numerose delibere di adesione alla posizione del CNF arrivate in queste ore dalle Unioni e dagli Ordini forense di tutta Italia- 9 Unioni territoriali e 112 Ordini forensi, ai quali sono iscritti oltre 160mila avvocati.
L’Avvocatura sottolinea dunque con forza che riaprire negoziazioni su quel testo significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni, tradendo il lungo lavoro svolto in tutto questo tempo dal Parlamento stesso, che ha recepito le indicazioni contenute negli interventi del Governo Monti in materia di concorrenza e di difesa degli interessi dei cittadini, a partire dall’abrogazione delle tariffe e dall’introduzione della assicurazione obbligatoria.
La lettera rileva come l’atteggiamento assunto dal Governo, dall’ostruzionismo al testo approvato dalla Commissione Giustizia e ora rimesso in discussione in aula, all’assunzione di alcuni provvedimenti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati (come ad esempio il provvedimento sulla geografia giudiziaria) fino alle riforme procedurali del processo civile e al mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, genera molto scontento tra gli avvocati che, produttori di reddito e di occupazione, sono anch’essi colpiti dalla gravissima crisi che attraversa il Paese.
Ed alla quale vogliono reagire con maggiore qualificazione e motivazione.

Manifesto del CNF (pubblicato oggi su 7 quotidiani nazionali).

Massiccia adesione degli avvocati alla odierna giornata di astensione.

MAURIZIO DE TILLA, OUA: "Una grande prova di forza e unità, purtroppo siamo costretti a ricorrere ancora una volta a questa forte forma di protesta per denunciare le scelte sbagliate del Governo su giustizia e professione forense. Ora attendiamo un dialogo serio e aperto. Tanti i problemi sul tavolo da risolvere: la chiusura di oltre 1000 uffici giudiziari, l'abolizione delle tariffe, la mediaconciliazione obbligatoria, la delegificazione dell'ordinamento forense, gli attacchi all'autonomia delle casse previdenziali, il filtro in appello (l'appello cassatorio), la rottamazione della giustizia civile. Anche se non mancano elementi di contatto con l'Esecutivo, per esempio sul numero programmato nel corso di laurea in legge o la disponibilità a risolvere il nodo dell'arretrato, continueremo a far sentire la nostra voce con ulteriori e più decise iniziative. Venerdì ne discuteremo agli Stati Generali dell'Avvocatura" Secondo i dati raccolti dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua, la rappresentanza politica forense) la partecipazione allo sciopero (che prosegue anche domani) è stata massiccia, grazie anche all'adesione alla protesta di oltre 130 ordini territoriali e delle associazioni forensi. E domani con l’assemblea dell’Oua sono stati convocati gli Stati Generali dell’Avvocatura, presso la Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti 8 - primo piano), per decidere ulteriori iniziative.

martedì, settembre 18, 2012

Gratuito patrocinio, compenso sotto il parametro minimo se per l’avvocato la causa è troppo facile. Prime applicazioni del dm 140/12: non si distingue fra onorari e diritti (Tar Lombardia, ord. n. 140/2012).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 
(omissis) Rilevato:
- che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. G. M., difensore di F. M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;
- che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;
- che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;
- che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;
- che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;
- che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;
- che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo [€ 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti].
(omissis) DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2012

Evento formativo del 04 ottobre 2012 (n. 4 crediti).

lunedì, settembre 17, 2012

Confermate dall'OUA le due giornate di astensione (comunicato stampa).

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua) sottolinea come aumentino le adesioni alla due giornate di protesta del 20 e 21 contro l'irrazionale revisione della geografia giudiziaria, la delegificazione dell'ordinamento forense, l'abolizione della tariffe, l'appello cassatorio. Per Maurizio de Tilla, presidente Oua «la categoria è compatta, oltre 120 le adesioni ad oggi degli ordini forensi allo sciopero, si terranno manifestazioni in tutto il Paese. Dalla base giunge la richiesta di tenere la barra ferma nella protesta contro la chiusura di circa 1000 uffici giudiziari, l'incostituzionale e fallimentare mediaconciliazione obbligatoria, l'abolizione delle tariffe, l'appello cassatorio. In questo senso sono da segnalare i documenti approvati dall'Unione dei Fori della Campania che indicano con precisione le ragioni del grande malcontento degli avvocati contro le politiche del Governo sulla giustizia e le professioni». «Il 21 settembre a Roma - conclude de Tilla - abbiamo convocato in occasione dell'Assemblea dell'Oua, gli Stati Generali dell'Avvocatura, per definire le prossime iniziative, ma anche per sottoscrivere il ricorso al Tar sulla Geografia Giudiziaria. È un momento di grande unità e determinazione: possiamo finalmente confrontarci ad armi pari con la controparte politica». Roma, 17 settembre 2012

venerdì, settembre 14, 2012

PROGRAMMA DELLA X CONFERENZA NAZIONALE DELLA CASSA PREVIDENZA AVVOCATI.

Riforma professioni, il Cnf ricorre al Tar: decreti illegittimi.

Il Cnf ha affidato a autorevoli avvocati- professori universitari il mandato a ricorrere contro la riforma delle professioni del governo Monti, per far valere davanti al Tar del Lazio i vizi di illegittimità sia del regolamento professioni (Dpr 137/2012) che del decreto ministeriale parametri (Dm 140/2012).
Il collegio che si occuperà del ricorso sul Dpr Professioni è formato da Vincenzo Cerulli-Irelli, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini. Si occuperanno del ricorso contro il Dm Parametri Angelo Clarizia e Federico Tedeschini. A Massimo Luciani, Gian Paolo Parodi, Paolo Ridola è stata chiesta la disponibilità a confezionare dei pareri su entrambi i temi.
A Mario Bertolissi e Giuseppe Abbamonte è stato poi affidato l’incarico di valutare i profili di illegittimità dei decreti legislativi di revisione della geografia giudiziaria (nn.155/2012 e 156/2012), appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre.
La decisione si è resa necessaria davanti agli evidenti vizi di eccesso di potere dei due atti governativi e ai gravi profili d’incostituzionalità della legge di autorizzazione.
In relazione ai parametri, il cui decreto ministeriale è viziato anche per sviamento laddove prevede un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità fissate dalla fonte primaria, il Cnf sta inoltrando al ministero della giustizia, anche in vista della riunione del 19 settembre con tutti i Consigli nazionali delle professioni sulla questione specifica, un documento dettagliato con precise e documentate richieste di modifica del decreto ministeriale, a partire dal ripristino di proporzionalità dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Quanto al confronto con il Governo, il Cnf ribadisce che nessun tavolo debba rallentare il percorso parlamentare della riforma forense.
La vera apertura da parte dell’esecutivo che l’Avvocatura ormai s’aspetta è quella del rispetto sostanziale del testo di riforma forense approdato in aula; l’accoglimento della richiesta di modifica del dm parametri e la rivisitazione in sede parlamentare, previa analisi concreta, dei criteri in materia di riordino della geografia giudiziaria, con la successiva adozione dei necessari correttivi.
Il Cnf non vede alcun motivo per il quale la disciplina della professione forense, in ogni suo aspetto, non debba essere trattata dal Parlamento, con il contributo del governo e nel corretto confronto con l’avvocatura, confronto al quale il CNF ha sempre dato il proprio leale apporto, coerente con l’esigenza di garantire la formazione di una avvocatura qualificata e indipendente, per un corretto esercizio del diritto di difesa, come richiesto dalla Costituzione.

INCONTRO TRAI RAPPRESENTANTI DELL'OUA ED IL MINISTRO SEVERINO.

COMUNICATO STAMPA 
Ieri pomeriggio si è tenuto, a Roma, il previsto incontro tra l’avvocatura (erano presenti tutte le associazioni) e il Ministro della Giustizia, Paola Severino. Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua, la rappresentanza politica forense) era presente il presidente, Maurizio de Tilla e l’avv. Maldari, componente della Giunta Centrale.
Alla fine dell’incontro, il presidente dell’Oua, ha così commentato: «Un incontro proficuo e costruttivo. Il Guardasigilli sembra voglia aprire una stagione nuova con l’avvocatura, basata su un confronto chiaro, trasparente, partecipativo e senza esclusioni. Ora attendiamo i fatti, noi ieri abbiamo ribadito, forti di due anni di iniziativa coerente, con decise proteste e decine di proposte avanzate, quali sono le priorità per una nuova politica sulla giustizia e sulla professione forense. Il Ministro ha mostrato grande disponibilità sulle diverse questioni poste. Sulla riforma dell’accesso dei corsi di laurea in legge finalmente le nostre preoccupazioni hanno trovato il giusto riscontro, certo le posizioni non sono sovrapponibili, però la nostra richiesta di fissare criteri forti per attaccare l’aumento esponenziale degli avvocati è stata recepita. Tra questi la proposta dell’introduzione del numero programmato, e il Ministro ha dato la disponibilità di avviare urgentemente un tavolo ad hoc su questa questione. Ma non solo. Condivisione sulla necessità di incontrarsi fra 15 giorni per discutere diversi questioni controverse sul processo civile e sulla task force per lo smaltimento dell’arretrato».
«Abbiamo, inoltre, chiesto che si modifichino immediatamente, con decreto ministeriale, i parametri fissati dal Ministero per la liquidazione dei compensi nei processi. Abbiamo assistito a una riduzione di oltre il 50% rispetto alle tariffe professionali, ferme al 2005. Gli avvocati stanno già subendo le gravi conseguenze della crisi economica sia per la riduzione del lavoro, sia per i ritardi nei pagamenti degli enti pubblici e privati. Il Ministro anche su questo nodo si è detta pronta ad approfondire il problema e a verificare le critiche dell’avvocatura».
«Infine – conclude de Tilla - abbiamo confermato il sostegno all’opera della Commissione Giustizia della Camera sulla riforma professionale, mantenendo tutti i capisaldi frutto del dibattito interno alla categoria e al lavoro di Camera e Senato: tariffe, pubblicità, incompatibilità, tirocinio, riserve di consulenza legale, specializzazioni, esclusione dei soci di puro capitale. Un dialogo, insomma, franco, ma costruttivo che ha visto nella compattezza dell’avvocatura (Oua e associazioni forensi) la sua grande forza».
Roma, 14 settembre 2012

giovedì, settembre 13, 2012

Da oggi in vigore i decreti "taglia-tribunali".

Oggi entrano in vigore i d.lgs. nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, ossia i cd "taglia-tribunali".
Per i Tribunali e per le Sezioni di Tribunale, le soppressioni decise saranno efficaci dal 13 settembre 2013, decorsi cioè 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto e il 13 settembre 2013, sono tenute presso i medesimi uffici.
Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione. Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
Invece, per gli Uffici di GDP soppressi, il d.lgs. precisa che, entro sessanta giorni, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e’ proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi, rimanendo a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche’ la formazione del relativo personale amministrativo.
Entro 12 mesi dalla scadenza di cui sopra, il Ministro della giustizia apporterà con proprio decreto le conseguenti modifiche all’elenco degli uffici soppressi. Nei sei mesi successivi, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi, saranno tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno effettuati dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione

mercoledì, settembre 12, 2012

Come cambia la responsabilità medica con il decreto legge "Balduzzi".



Art. 3
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie)
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1. della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’econon1ia e delle finanze, sentite l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’artieolo 3, comma S, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale. prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. ll fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli Ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposo da parte del sanitario.
3. Il danno biologico conseguente all'attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 c 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. eventualmente integrate con la procedura di cui al comma l del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufiicio di cui all'articolo i3 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiomati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modello di preventivo e conferimento incarico.

PREVENTIVO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
Con la presente il sig. ………………………………………..,  nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica), identificato dall’avv. ………….. a mezzo (documento) …………….. rilasciato da  (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega copia, ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,
CONFERISCE 
all’avv…… del Foro di …….. nato a …… il …… (CF ……. ) incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza contro …………..……, avente ad oggetto ……………………………….., di notevole complessità ed avente valore ………………,
PATTUISCE 
1) con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:       quanto ad Euro …. orarie per l’assistenza stragiudiziale / giudiziale, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.
Ogni attività dovrà essere puntualmente annotata e dettagliata all’interno di appositi “time sheet” secondo il modello allegato. I “time sheet” mensili saranno inviati a mezzo email all’indirizzo ______ al Cliente il giorno 20 di ciascun mese, al fine di consentire allo stesso di verificare l’attività espletata dallo Studio.
Eventuali contestazioni del Cliente dovranno pervenire per iscritto entro i 10 giorni successivi. In mancanza di contestazioni lo Studio emetterà ed invierà fattura / preavviso di parcella il giorno 30 di ogni mese.
(oppure) Euro _____ per l’intero procedimento, qualora lo stesso abbia, sin dall’inizio, natura consensuale. Euro ______ per la fase giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.
Ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc.) sarà a carico del cliente e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata a al professionista a semplice richiesta.
2) Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
3) Il cliente si impegna a pagare all’avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; a tal riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento: quanto al 30 % vengono corrisposti contestualmente al conferimento dell’incarico ………. quanto ad un ulteriore 30% saranno corrisposti entro e non oltre il ….
Quanto al saldo sarà corrisposto al momento della definizione del procedimento di primo grado. Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista all’immediato rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal cod. di proc. civ. sino alla nomina di altro difensore.
4) Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’importo risultante dal presente contratto a indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l’importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperata dalla controparte). L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.
5) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.
6) Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a mettere a disposizione dell’avvocato quanto necessario per esercitare le difese.
7) In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà oltre quanto pattuito per l’intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l’ulteriore compenso di euro ……., oltre CNPA ed IVA.
8) In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l’intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull’intero compenso. Tale somma è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.
9) Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa………………
10) L’avvocato terrà costantemente aggiornato il Cliente sull’attività svolta per suo conto e, in particolare, fornirà: Informative periodiche e complete sugli sviluppi e sui progressi del caso; Delucidazioni sui procedimenti in corso e sulle strategie adottate per le azioni legali intraprese; A richiesta, tutte le informazioni e chiarificazioni ritenute opportune nel minor tempo possibile; Riscontro alla corrispondenza, fax e telefonate, con la massima rapidità.
11) Lo Studio garantisce l’assistenza di professionisti adeguatamente qualificati. I professionisti ed il personale dello studio saranno incaricati ed impiegati di volta in volta in relazione alla natura dell’attività richiesta al fine di offrire l’assistenza più appropriata.
12) Lo Studio si impegna a non rilevare a terzi alcuna informazione confidenziale relativa alle questioni trattate per conto del cliente, fatta eccezione per il normale svolgimento del suo mandato.
In tal senso, l’esecuzione dell’incarico autorizza lo Studio a gestire ogni informazione confidenziale nel rispetto del D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Allegati: 1) informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente. ….. ………, ……………. Firma Cliente             …………………………………..
 Firma Avvocato                    …………………………………..
Per approvazione espressa della clausola nr. 2 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
Firma Cliente             …………………………………..

Giovani avvocati senza futuro.

Alpa al ministro guardasigilli: Per difendere la dignità dell'Avvocatura non parteciperemo all'incontro.

Segue il testo integrale della lettera inviata ieri al ministro guardasigilli, che spiega le ragioni per le quali il Cnf non parteciperà all'incontro del 13 settembre su legge professionale e smaltimento dell'arretrato.

A S.E. Il Ministro della Giustizia
Prof. Paola Severino Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
 00186 Roma

Eccellenza,
giustifico al momento, per dovere istituzionale, i motivi dell’assenza del CNF all’incontro da Lei convocato per il giorno 13 settembre sui temi dello smaltimento e della riforma forense.
Naturalmente se il CNF, rappresentanza istituzionale dell’avvocatura e consulente del Ministro per legge, fosse stato contattato previamente rispetto alla convocazione cartacea, avrei avuto già modo di esprimerLe quanto segue, e cioè che l’Avvocatura, pressoché all’unanimità, ha affermato non più tardi del 5 settembre, a conclusione di una affollatissima riunione della quasi totalità degli Ordini forensi, presenti l’Oua, tutte le maggiori associazioni forensi e i vertici della Cassa di previdenza, che la legge di riforma professionale deve essere approvata dal Parlamento nel rispetto sostanziale del testo che la Commissione Giustizia ha varato prima dell’estate.
Riaprire oggi una negoziazione di quel testo, come Lei propone, significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni e tradire il lavoro svolto in questo lungo tempo dal Parlamento e dall’Avvocatura. Se guardiamo indietro a questi anni, non si può certo dire che la riforma forense non sia stata dibattuta, approfondita e condivisa sia dentro che fuori l’Avvocatura, con alcuni punti irrinunciabili.
Ad esempio, l’accesso qualificante alla professione; la qualità della prestazione professionale con aggiornamento permanente e le specializzazioni; l’organizzazione professionale attraverso la modifica della struttura delle s.t.p. che escluda soci di puri capitale; la ripartizione tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento disciplinare con diverse articolazioni presso gli Ordini; la qualificazione nella consulenza, ecc. Tutte scelte pensate nell’interesse dei cittadini, che guardano al proprio avvocato chiedendogli competenza e indipendenza.
Di più, il testo attuale ha recepito le indicazioni fondamentali in materia di concorrenza e di difesa degli interessi dei cittadini date dal Governo. Per esempio, per quanto riguarda le tariffe, definitivamente abrogate da questo Governo, non le considera più e fa riferimento esclusivamente ai parametri, l’assicurazione obbligatoria, e molto altro.
Il testo approdato in aula alla Camera è dunque quello che la Commissione Giustizia ha modificato tenendo conto dei decreti che via via il Governo Monti emanava. Tra l’altro, il testo ha superato più vagli di costituzionalità e di compatibilità con la normativa comunitaria. Davvero, non si comprendono le ragioni di chi chiede ora ulteriori cambiamenti.
Non posso neppure nasconderLe che l’approccio ideologico di questo governo nei confronti della professione forense si è concretizzato in azioni e provvedimenti non accettabili ed assunti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati: dalla geografia giudiziaria, all’adozione di parametri economici irrispettosi del valore della funzione difensiva, dal mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, alle riforme procedurali nel processo civile, per giungere al sostanziale mancato assenso alla commissione legiferante.
Un atteggiamento, quello del Suo Governo, signor Ministro, di costante chiusura al dialogo e al rispetto dell’opinione degli avvocati, lavoratori anche loro, produttori di reddito e di occupazione anche loro, travolti dalla crisi economica anche loro, e descritti dal suo Governo, invece, come casta arroccata su degli inesistenti privilegi.
Tutto questo non può essere dimenticato dal CNF; la dignità dell’avvocatura, ed il ruolo nobile ed insostituibile degli Ordini Forensi, non può essere oggetto di negoziazione.
Per questi motivi il CNF non parteciperà all’incontro del 13 settembre, e continuerà a chiedere che lo statuto dell’Avvocato venga fatto con legge, dal Parlamento, nel pieno esercizio delle sue prerogative costituzionali. Questo nell’interesse dei cittadini, di chi vede nell’avvocato il custode dei diritti dei più deboli, di chi individua nel Parlamento la sede naturale per la funzione legiferante.
La legge professionale non è e non deve essere materia di un governo tecnico e di emergenza; la tutela del diritto alla difesa c’entra assai poco con gli interessi dei grandi centri economici.
Il CNF, tuttavia, sarà lieto di intraprendere un dialogo con il Governo allorquando vi sarà da parte di quest’ultimo un atteggiamento concreto che rispetti gli avvocati e le prerogative del Parlamento e con essi i cittadini.
Il fatto concreto potrà essere proprio l’atteggiamento del Suo Ministero di fronte al testo di riforma in discussione alla Camera.
Con i migliori saluti.

Guido Alpa

martedì, settembre 11, 2012

Severino, "Anch'io bocciata a primo esame avvocatura".

(AGI) - Roma, 10 set. - "Anch'io fui bocciata al primo esame per l'avvocatura". Lo ha confidato il ministro della Giustizia Paola Severino, parlando oggi ai giovani del Summer School del Pdl a Frascati, dove si e' parlato di giustizia. Parlando con i ragazzi in merito all'esame per diventare avvocato, il ministro Severino ha detto che "anch'io ritenevo che i miei compiti fossero fatti bene, ma e' difficile dire se io avessi ragione o torto".
"I numeri oggi sono impressionanti - ha aggiunto il ministro Severino - quest'anno all'esame di avvocatura sono giunte 38mila domande in tutta Italia. Per quanta buona volonta' possa esserci puo' capitare che nel correggere gli elaborati, le diverse commissioni possano avere minore attenzione o maggiore diversita' dei criteri. Cio' introduce il tema del numero e delle qualificazioni che stiamo discutendo con l'avvocatura". "L'avvocatura - ha concluso il ministro Severino - non deve essere una professione residuale, ovvero di chi la fa solo per ripiego. Occorre creare percorsi di specializzazione affinche' ci sia scelta di profili formativi tra l'avvocatura e la magistratura".

De Tilla, OUA: filtro in appello è rimedio peggiore del male. Sì a task force su arretrato.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, all'entrata a regime del cosiddetto filtro in appello, previsto dal decreto Sviluppo, critica questo provvedimento denunciando l'inutilità di questo strumento per la pretesa riduzione del contenzioso, ma anche i rischi di ulteriori meccanismi discriminatori nei confronti del diritto alla giustizia dei cittadini.
Allo stesso tempo, Maurizio de Tilla, presidente Oua, ribadisce quanto sostenuto nei giorni scorsi, anche a Cernobbio, sulla necessità che il Governo apra un dialogo con l'avvocatura su tutti i nodi che strozzano la macchina giudiziaria e, in particolare, sulla task force proposta dal ministro Severino per lo smaltimento dell'arretrato.
«Partiamo dalla nota dolente - attacca de Tilla - il filtro in appello è un rimedio peggiore del male. Finirà per accrescere la discrezionalità del giudice e incrementare il contenzioso con i successivi possibili ricorsi per cassazione "per saltus". Si tratta di una riforma che difficilmente potrà trovare un'applicazione pratica investendo valori della difesa e sistemi del processo che si pongono in aperto contrasto con la paradossale previsione di una pronuncia (soggettiva ed arbitraria) di inammissibilità dell'appello, che renderebbe ricorribile in Cassazione non più le sentenze di appello ma quelle di primo grado. La possibile declaratoria di inammissibilità si correla, poi, ad una sommaria ricognizione, nella prima udienza, del grado di infondatezza dell'impugnazione, con una affrettata e sommaria valutazione delle carte processuali. È inevitabile, inoltre, che i parametri formulati nella nuova normativa aprono la porta ad un volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile. E tale apprezzamento potrà costituire la ragione primaria di un giudice, oberato dal carico giudiziario, che vuole liberarsi dei processi. In questo modo per eliminare il contenzioso si demoliscono i diritti dei cittadini e si dà spazio ad una confusione processuale senza precedenti».
Ma sempre a Cernobbio, il presidente dell'Oua non ha fatto mancare la disponibilità degli avvocati rispetto a diverse proposte del Ministro della Giustizia, che, oggi, de Tilla conferma, ribadendo la richiesta di un incontro urgente con il Guardasigilli su diverse questioni: sulla riforma del corso di laurea in legge e l'accesso, sulla riforma dell'ordinamento forense, sulla geografia giudiziaria, sulla mediaconciliazione obbligatoria e sullo smaltimento dell'arretrato.
Su quest'ultima questione sottolinea: «Sì a una straordinaria iniziativa congiunta, avvocati e magistrati, per attaccare quello che è stato definito il debito pubblico della macchina giudiziaria - spiega - fermo restando la necessità che si privilegi la qualità e la selezione. Partendo dal presupposto che il lavoro degli avvocati non può essere equiparato a quello di un cottimista del diritto: qualificazione, incompatibilità, garanzia di professionalità e retribuzione non devono essere messe in secondo piano».

Esame avvocato: sessione 2012.

lunedì, settembre 10, 2012

...........HANNO AMMAZZATO LA TARIFFA!

Da domani (11 settembre) entra in vigore il cd “filtro in appello”.

L'avvocatura teme gli effetti tranchant delle nuove norme: «Ancora non sappiamo – dice Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf – quale uso faranno i giudici del filtro. Ma è probabile che ne faranno un uso decimatorio. Siamo molto preoccupati, anche perché è stato deciso di far diventare operative queste disposizioni dopo un periodo transitorio breve, a ridosso dell'estate. Io, per non fare la cavia, ho accelerato la presentazione di un ricorso che mi pareva a rischio per evitare l'esame preventivo».
In generale, secondo Pasqualin, «il filtro chiede un grande sacrificio delle garanzie per ottenere, paradossalmente, risultati scarsi o nulli: anzi, il sistema potrebbe rallentare perché i giudici dovranno esaminare tutti i ricorsi».
Con l'applicazione i nodi verranno al pettine e si capirà quanto siano fondati questi timori, insieme con quelli sul «probabile aumento del carico per la Cassazione, per le impugnazioni delle ordinanze» e «l'applicazione difforme da Corte e Corte della norma, troppo generica» avanzati da Remo Caponi, docente di diritto processuale civile a Firenze.

giovedì, settembre 06, 2012

Professioni e parametri: Cnf impugna i regolamenti.

La riforma forense, grande pensiero estivo del ministro Severino, è motivo di grande preoccupazione per l’avvocatura.
I rappresentanti degli avvocati (Cnf, Cassa forense, Ordini, Oua e associazioni forensi), riuniti ieri a Roma, hanno denunciato l’attacco alla democrazia parlamentare da parte del Governo, che tenta di condizionare il passaggio in deliberante della riforma.
Nella stessa sede, l’avvocatura ha deciso di impugnare - per eccesso di potere - i regolamenti del Governo in tema di riforma delle professioni (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) e il decreto ministeriale sui parametri sui compensi professionali (DM 140 del 20 luglio 2012). 
(Altalex, 6 settembre 2012)

CNF: Riforma forense, l’iniziativa dal Governo è un attacco alla democrazia.

L’Avvocatura non può non denunciare con forza il grave attacco alla democrazia parlamentare che il Governo ha perpetrato ieri, sottoponendo l’assenso al passaggio della riforma forense in sede deliberante in commissione giustizia della Camera a una serie di condizioni che svuotano la stessa riforma, già passata al vaglio del Senato e della stessa commissione giustizia di Montecitorio.
Siamo al di fuori di ogni prassi costituzionale, tanto che un quotidiano nazionale parla di reazioni “di perplessità quando non di sconcerto” degli stessi parlamentari. Il Consiglio nazionale forense ha immediatamente reagito denunciando questa prevaricazione che punta ad esautorare il Parlamento con un Comunicato stampa a stretto giro dopo la consegna della nota dei ministri per i rapporti con il Parlamento e della giustizia, indirizzata alla presidente della commissione giustizia di Montecitorio Giulia Bongiorno, ai componenti della commissione giustizia.
Sulla ferma posizione del Consiglio si è ritrovata tutta l’Avvocatura, riunita ieri a Roma in tutte le sue rappresentanze istituzionali e politiche (presenti la Cassa forense, la quasi totalità dei 165 Ordini forensi e le Unioni, l’Oua e le associazioni riconosciute dal Congresso), su iniziativa dello stesso Cnf, per fare il punto dopo la pubblicazione in Gazzetta dei primi regolamenti del Governo in tema di professioni (il dpr n. 137 del 7 agosto 2012 e il decreto ministeriale parametri del 20 luglio 2012).

mercoledì, settembre 05, 2012

C.O.A SALERNO: DELIBERA DI ADESIONE ALL'ASTENSIONE PROCLAMATA DALL'O.U.A PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2012.

CONSIGLIO DELL'ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella seduta del 29 agosto 2012, ha deliberato di aderire all'astensione dalla trattazione delle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 20 e 21 settembre 2012 nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione", proclamata dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

Il "finto" parere positivo del Governo sulla riforma forense.

Il parere formulato dal Governo sulla richiesta di sede deliberante in Commissione Giustizia della Camera, pur essendo formalmente positivo in realtà – ponendosi in contrasto con le prassi parlamentari – detta al Parlamento le modifiche da apportare alla riforma forense perché la stessa si appiattisca sul regolamento delle professioni varato in agosto.
Il parere crea un inedito “doppio binario”, che già di per sé è inaccettabile perché rallenta anziché velocizzare l’iter, come invece era nell’auspicio di tutti, ed inoltre sottrae alla Commissione alcuni punti fondamentali della normativa per indirizzarli nel mare aperto dell’Aula, finendo per svuotare di contenuto lo stesso assenso alla sede deliberante.
Tra gli argomenti stralciati ve ne sono taluni fondamentali, come la specializzazione, le incompatibilità ed il tirocinio. Sulla specializzazione, facendo proprio il parere della Commissione Antitrust che l’Unione aveva già criticato nei giorni scorsi, applica un criterio fumoso, identificato in imprecisate “esperienze professionali qualificanti e significative”, ed esclude la frequenza di corsi qualificanti ai fini del conseguimento del titolo di specialista, così da degradarlo alla stregua di una mera autocertificazione in nome di una malintesa mistica liberalizzatrice.
In pratica si uccide la specializzazione nella culla, sortendo l’effetto contrario di ciò che serve per la tutela del diritto di difesa. Connotati propri della specializzazione sono, invece, esperienza professionale pratica, frequenza di corsi specializzanti e valutazione finale all’esito degli stessi.
La soluzione proposta dal governo crea, inoltre, un’inaccettabile confusione tra requisiti a regime della specializzazione e la norma transitoria dove, in ragione dell’anzianità professionale, eccezionalmente si deroga alla frequenza dei corsi.
Se a questo si aggiunge la richiesta di stralciare le norme relative alla pubblicità in modo da renderla meno controllata, le norme relative alla incompatibilità, delineando una sorta di avvocato a mezzo servizio che si divide la professione ed un pubblico impiego, o peggio l’ammistrazione di una società di capitali, ed infine le norme inerenti al tirocinio, ridotto di sei mesi e reso compatibile con altri impieghi che ne certificheranno la ridotta utilità e capacità di formare un avvocato vero, il giudizio non può che essere negativo.
Ciò rende ancora più attuali le ragioni della proclamata astensione degli avvocati penalisti, fissata per la prima settimana di udienze, dal 17 al 21 settembre, per salvaguardare non già una figura professionale, ma i diritti dei cittadini che agli avvocati si rivolgono.

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

I COMUNI POSSONO DELIBERARE CONDONI, PER I PROPRI TRIBUTI, SINO ALL’ANNO 2002.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002); b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato “sine die”, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002.
Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).

martedì, settembre 04, 2012

Spese processuali: prime applicazioni del nuovo DM 140 del 20.07.2012 (Tribunale di Monza 6 agosto 2012).

Tribunale Monza, 06 agosto 2012 - Est. Silvia Giani. 
"Nonostante l'abrogazione delle tariffe forensi e l'approvazione dei nuovi parametri di cui al DM 1 agosto 2012, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale. Pertanto, qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi.
Qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste".

Cassa Forense: in arrivo aumento dei contributi a carico degli avvocati.

Autunno di riforme per le casse dei professionisti: a settembre si riuniranno i consigli di amministrazione delle casse di avvocati. ingegneri e architetti, veterinari, ragionieri e consulenti del lavoro.
All’ordine del giorno gli adeguamenti introdotti dalla riforma Fornero, ovvero del passaggio autonomo dal sistema retributivo al contributivo onde evitare un passaggio "coatto" imposto dal governo.
I piani delle singole casse saranno presentati entro il 30 settembre ai ministeri dell'economia, del welfare e della giustizia. In linea di massima, quel che accadrà è che aumenteranno i versamenti previdenziali, mentre dall'altro i tempi per andare in pensione si allungheranno, con l'obbiettivo di raggiungere la sostenibilità di bilancio a 50 anni, senza la quale il passaggio al metodo contributivo diventa automatico con prelievo di solidarietà dell'1 % ai pensionati per due anni.
La cassa previdenziale degli avvocati dovrebbe approvare un aumento della contribuzione a carico del singolo professionista fino al 14-15% nel 2013 e l'anticipazione dell'aumento della contribuzione integrativa che verrà inserita nella parcella.

MANIFESTO DEL XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.

Ecco il faro nel mare in tempesta (....bastano solo €. 399,00).