giovedì, dicembre 27, 2018

La motivazione della sentenza di patteggiamento.

Corte Cassazione Penale Sez. 7 - Ord. Num. 58214/2018 - Presidente: PICCIALLI - Relatore: MONTAGNI - Data Udienza: 12/12/2018. 

“Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto in base al quale l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato”.

mercoledì, dicembre 19, 2018

Elezioni COA del Foro di XXXXX.

All'esito del quarto ricorso sull’eleggibilità del candidato Caio, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In corsa 23 liste: "Rinnovamento per una Avvocatura Onesta", "Onestamente per una Avvocatura Rinnovata", "Avvocati per il Futuro", "Un Futuro per gli Avvocati", e così via.
I 742 candidati hanno affollato i corridoi dei locali dove si svolgevano le elezioni, accompagnati dai loro supporters.
All'esito dello spoglio e della pubblicazione dei risultati, sono stati annunciati ricorsi al TAR, al CORECOM, al CNF, alla CEDU e al Santo Padre.
Sono state messe sul tavolo, in ogni caso, cinque diverse ipotesi di combinazioni post elettorali, ed è cominciato il lavoro degli sherpa per far confluire i voti del rinnovato Consiglio su questo o quel candidato Presidente.
Al momento, per il delicato incarico, risultano essere state avanzate 6 candidature, e proposti altrettanti nominativi da parte di minoranze in fluttuante via di aggregazione.
Il Consiglio uscente, attesa la ingovernabilità della situazione, ha occupato per protesta la Sala Consiliare.
E intanto il tempo se ne va...
Avv. Giuseppe Caravita di Toritto 
(uno dei duecentocinquantamila)

sabato, dicembre 08, 2018

La nullità della procura speciale rilasciata ex art. 365 cpc.

Cassazione Civile Sez. III - Sent. num. 24158/2018 – Presidente/Relatore: OLIVIERI STEFANO - Data pubblicazione: 04/10/2018. 


“L’eccezione d’inammissibilità del ricorso - per nullità della procura speciale rilasciata al sensi dell'art. 365 c.p.c., senza riferimento al giudizio di legittimità, né alla sentenza impugnata - è infondata alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso, ancorché con l'impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità od alla sentenza impugnata, fa presumere che il mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso, potendo essere superata la presunzione semplice soltanto allorché il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15607 del 07/07/2006; id. Cass. Civ Sez. 1, Sent. n. 29785 del 19/12/2008), ipotesi quest'ultima che non si palesa nel caso di specie”.

sabato, dicembre 01, 2018

ARRIVANO LE ELEZIONI FORENSI: SERVE ARIA NUOVA!

Nelle prossime settimane, dopo la riforma della legge 113 del 2017, si arriva per la prima volta ad eleggere i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con una regola chiara sulla tutela della minoranza. Senza dubbio, con la nuova disciplina, sono state anche confermate le garanzie di rinnovamento già previste nella legge professionale forense.
Purtroppo, pare che non tutti siano pronti al turn-over delle nostre rappresentanze. In diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati - di molta parte della penisola - è conosciuta l'intenzione delle leadership uscenti di consentire la rielezione degli avvocati che abbiano svolto qualsiasi numero di mandati in precedenza, senza dare un limite a chi già da molti anni esercita un ruolo di rappresentanza e di potere nell’ambito delle istituzioni politico forensi.
Risulta, infatti, diffusa la convinzione di non dover computare i mandati da consigliere fino ad oggi svolti, ai fini del divieto di superamento del doppio mandato In realtà le nuove norme, ovvero i commi 3 e 4 dell’art. 3 della Legge Falanga, consentono un'applicazione immediata del divieto del cumulo di mandati superiori al secondo, cosi comportando ex nunc l'ineleggibilità dei Consiglieri che avessero già svolto due mandati.
Le norme citate infatti dispongono: “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3." Peraltro, in argomento analogo, anche la Corte di Cassazione (sent. n. 2001/2008) si è pronunciata affermando che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato, precisando che la norma si applica senza distinzione di mandati, sia anteriormente che successivamente all’entrata in vigore della legge, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l’applicabilità della norma solo per il futuro.
Riteniamo quindi che sia necessario dare assicurazione all'attuazione della disciplina di legge seguendo lo spirito del legislatore e restando in coerenza all’interpretazione di legittimità. Riteniamo che le necessità di rinnovamento delle rappresentanze forensi non possono essere soffocate dalle ambizioni feudali di gruppi di potere che vogliono solo conservare le proprie rendite di posizione.
Riteniamo altresì che una riforma elettorale attuata per metà, nascondendone la parte restante, sia solo la dichiarazione di fallimento di una classe dirigente che non sa migliorarsi anche accettando le sfide del futuro.
Rileviamo inoltre che lo stesso problema si presenta anche per le elezioni del CNF ove, oltre a vedere una convocazione in capo a soggetti in scadenza non legittimati dalla legge, appare sussistere lo stesso divieto di cumulo dei mandati ulteriori al seconda Confidiamo, pertanto, che il Ministro e tutte le forze di governo vogliano intervenire in tutela dell'avvocatura e della giustizia, e ciò facciano considerando il grave vulnus che altrimenti verrebbe cagionato al funzionamento della Giustizia, qualora si permettesse un momento elettorale in dispregio alla volontà del legislatore e nell'opposizione delle associazioni che rappresentano migliaia di Avvocati liberamente uniti.

Firmato: MF (Movimento Forense), UIF (Unione Italiana Forense), NAD (Nuova Avvocatura Democratica), Avvocati a Nord Est, Avvocati Ora, Azione Forense, ARF (Alleanza per il Rinnovamento Forense), UDAI (Unione degli Avvocati Italiani), Futuro Forense di Bari, ARDF (Avvocati Radicali Democratici), MCA (Sindacato Nazionale Forense)

mercoledì, novembre 28, 2018

Patteggiamento della pena (ex art. 444 cpp) ed errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

Corte Cassazione Penale Sez. VI - Sent. Num. 53178/2018 Presidente: PAOLONI - Relatore: GIORDANO - Data Udienza: 20/11/2018. 

“Secondo il condivisibile indirizzo ermeneutico tracciato da questa Corte, la modifica introdotta con la legge n. 103 del 2017 ha codificato i principi già elaborati nella giurisprudenza di legittimità che, nell'ambito della disciplina del rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., caratterizzato da speditezza, sinteticità e negozialità, avevano enucleato la nozione di errore manifesto della qualificazione giuridica del fatto individuandola in un errore fondato su una contestazione palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153). Proprio in materia di stupefacenti, era stato escluso, nella sentenza da ultimo richiamata, che ricorresse un errore manifesto in presenza della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/1990, richiamando la necessaria esistenza di margini di opinabilità nell'attività di valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.
Si è, così, recentemente affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). 
Nel caso in esame la denuncia del preteso errore manifesto nella qualificazione del fatto si risolve in un'affermazione assertiva, non trovandosi di fronte ad una contestazione eccentrica o frutto di un errore macroscopicamente evidente in cui siano incorse le parti in sede di accordo e che, inopinatamente, il giudice abbia ratificato poiché, viceversa, a fronte del dato quantitativo dello stupefacente detenuto e del principio attivo da esso ricavabile, rientra in un opinabile margine di apprezzamento e di valutazione la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, piuttosto che nella fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990”.

giovedì, novembre 15, 2018

Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo.

Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9.

giovedì, novembre 08, 2018

Qualificazione del rapporto di lavoro nel giudizio di legittimità.

Cassazione Civile Sez. Lavoro - Ord. Num. 28465/2018 Presidente: MANNA - Relatore: MAROTTA - Data pubblicazione: 07/11/2018. 

"La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007, n. 16681; Cass. 23 giugno 2014, n. 14160)".

La debenza dell’assegno divorzile.



Tribunale di Roma – Sez. Prima - sentenza n. 19367 del 10-10-2018.

“Ha diritto all’assegno divorzile il coniuge che ha provato di non avere adeguati mezzi di sostentamento e che, durante il matrimonio, si è dedicato ad accudire i figli pur non contribuendo alla formazione del patrimonio comune dovendosi riconoscere il diritto a ricevere un contributo economico che compensi l'impegno profuso e allo stesso tempo riequilibri il divario esistente tra le parti nell’ambito di una complessiva valutazione della storia familiare dei coniugi”.

venerdì, ottobre 26, 2018

Deontologia forense: la sospensione dalla professione.





"La sospensione in sede disciplinare consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione dell’avvocato o del praticante che sia stato riconosciuto responsabile di comportamenti gravi, o nelle ipotesi in cui non vi siano le condizioni per l’irrogazione della sola censura.
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.
La sanzione della sospensione è esecutiva quando è decorso il termine per proporre impugnazione alla decisione di primo grado, senza che la sanzione sia stata impugnata, ovvero quando sia intervenuta la decisione del Consiglio Nazionale Forense che la conferma.
Della sospensione, una volta divenuta definitiva, viene data notizia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 5 della L. 247/12 e dell’art. 35, 2 del Regolamento CNF n. 2/2014, al fine di evitare che l’avvocato sospeso possa ugualmente esercitare lo jus postulandi in territorio diverso da quello del Distretto a cui appartiene. Il soggetto terzo è pertanto messo in condizione di conoscere se l’avvocato sia o meno sospeso dall’esercizio della professione: benché infatti non sussista un obbligo di pubblicazione della sospensione nell’Albo consultabile in via telematica, molti Ordini già procedono in questo senso e, in ogni caso, le informazioni potranno essere richieste all’Ordine di appartenenza, siccome contenute nell’Albo.
Non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa, quale è, però, quella che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi ai soggetti titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990).
I provvedimenti disciplinari, alla luce anche del parere del Garante per la protezione dei Dati Personali (doc. web n. 6495493) non possono formare oggetto di accesso civico".

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 27 giugno 2018, n. 37

domenica, ottobre 21, 2018

Contenuto delle condotte e determinazione continuazione tra reati.


Cassazione Penale Sez. VII - Ord. Num. 47431/2018 - Presidente: CASA - Relatore: CENTONZE - Data Udienza: 05/10/2018. 

“L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti in esame.
Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte e dall'ampiezza dell'arco temporale oggetto di valutazione, compreso tra il 1993 e il 1997.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Cass. Pen. Sez. V, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi)”.

giovedì, ottobre 18, 2018

L'inammissibilità dell'appello civile ex art. 342 cpc.

CORTE D’APPELLO SALERNO - PRIMA SEZIONE CIVILE - Sentenza n. 1374/2018 - pubbl. il 17/10/2018 – Presidente/Rel.: Dott.ssa Ornella Crespi. 
"Quanto alla inammissibilità dedotta in punto di violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc, l’eccezione non va accolta atteso che dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre 2012), interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 18868/2017, n. 27199/2017)”.

sabato, ottobre 13, 2018

Gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione.

Cassazione Civile Sez. L - Ord. Num. 25317/2018 - Presidente: NOBILE e Relatore: LEO - Data pubblicazione: 11/10/2018.

“La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 693/2014; 23161/2013)”.

martedì, ottobre 09, 2018

Il decorso del termine d'impugnazione ex art. 1137 cc.

Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24399/2018 - Presidente: PETITTI - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 04/10/2018. 

"La decisione della Corte di Brescia, secondo cui il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. era decorso sin dal giorno in cui la deliberazione assembleare era stata comunicata a mezzo di servizio postale col tentativo di consegna del giorno 29 maggio 2005 e relativo rilascio dell'avviso di giacenza (e non quindi dal giorno 22 giugno 2005, in cui gli attori avevano ritirato il plico postale) è conforme all'interpretazione di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo cui, ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assembleare al condomino, assente all’adunanza, sia stata data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, alla stregua dell'art. 1335 c.c., al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (cfr. Cass. Sez. L, 06/12/2017, n. 29237; Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 - 2, 27/09/2013 , n. 22240)".

La determinazione del valore nelle cause relative ad immobili.

Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24727/2018 Presidente: CORRENTI -Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 08/10/2018. 

“Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale, che compete alle parti allegare e provare, sicché, in mancanza, il giudice deve attenersi alle risultanze processuali, valutando non soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo, che conferisca riferimenti oggettivi, tali da offrire al giudice un razionale fondamento di stima.
Ove difettino elementi concreti ed attendibili per la stima, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 636/1980; Cass. 1686/1983)”.

domenica, ottobre 07, 2018

Estinzione di società di persone per mancanza di pluralità di soci.



Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24400/2018 - Presidente: PETITTI -Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 04/10/2018.

 “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una società di persone nel termine di sei mesi da parte dell'unico socio superstite determina lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c. e non la sua automatica estinzione, in quanto l'avverarsi di una causa di scioglimento innesta il procedimento di liquidazione (artt. 2274, 2280 e 2282 c.c.), sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
Solo dopo che sia stato predisposto il bilancio finale di liquidazione e sia stato depositato lo stesso presso il registro delle imprese (art. 2311 c.c.), può essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 c.c.), che ne determina l'estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. Sez. 1, 14/01/2016, n. 501; Cass. Sez. 5, 22/12/2014, n. 27189)”.

martedì, ottobre 02, 2018

Elezioni al Consiglio dell’Ordine: il limite del doppio mandato non opera retroattivamente.

La nuova normativa di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3 (che per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pregresso mandato), e art. 17, comma 3 l.n. 113/2017 (che disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017), non può che interpretarsi nel senso che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84.

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 30 novembre 2015, n. 187.

mercoledì, settembre 26, 2018

Il vizio di legittimità di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 (omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti), dopo la novella del 2012.

Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22786/2018 - Presidente: GENOVESE - Relatore: CAMPESE - Data pubblicazione: 25/09/2018- IURILLO c. FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI (in lca). 

 “La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un decreto decisorio reso il 7 novembre 2013), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
Merita, altresì, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: a) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); b) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); c) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
Il "fatto" controverso il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 
Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.

martedì, settembre 25, 2018

L’elemento psicologico nel reato d’abuso atti d’ufficio (art. 323 cp).

Cassazione Penale - Sez. F - Sent. num. 39699/2018 - Presidente: DI TOMASSI - Relatore: CATENA - Data Udienza: 02/08/2018. 

“Pacificamente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato come la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso atti d’ufficio), prescinda dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da ulteriori indici fattuali, concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra l'agente ed il soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge, fermo restando che l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente il privato interessato alla singola vicenda amministrativa. (Sez. 3, sentenza n. 57914 del 28/09/2017, Di Palma ed altri; Sez. 6, sentenza n. 31594 del 19/04/2017, Pazzaglia; Sez. 3, sentenza n. 35577 del 06/04/2016, Cella; Sez. 6, sentenza n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta; Sez. 6, sentenza n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri)”.

lunedì, settembre 17, 2018

Le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.

Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 22157/2018 - Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - BUGLIONE ELENA/CONDOMINIO RAPPINI VIA TRIPOLI, 40 TERRACINA. 

“Il costante orientamento interpretativo di questa Corte ha più volte affermato (nella vigenza della disciplina, qui operante, antecedente alla riformulazione dell'art. 1124 c.c. introdotta dalla legge n. 220 del 2012, ove espressamente si contempla l'intervento di sostituzione degli ascensori) che, a differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713, non massimata; Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264).
Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant'è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell'art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne (arg. da Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez. 2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328).
Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, ovvero col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641; Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126)”.

venerdì, settembre 14, 2018

Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 codice civile.

“La previsione di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce il privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto — e sul punto la disposizione è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. 26 agosto 2005, n. 17396) — di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (Cass. 27 marzo 1995, n. 3592)”. 

Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22210/2018 - Presidente: DE CHIARA Relatore: FALABELLA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - Fallimento Distribuzione Moderna c/ Sigma Soc. Coop.-

venerdì, settembre 07, 2018

Il cd “rito Fornero” è un giudizio unico a struttura bifasica.

Cassazione Civile Sez. Lavoro - Sent. num. 21720/2018 - Presidente: NOBILE Relatore: PATTI - Data pubblicazione: 06/09/2018- 


"Non sussiste la prospettata formazione di un giudicato, che, come noto, presuppone un atteggiamento di acquiescenza a fronte della possibilità di esperire un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento giudiziale idoneo all'acquisizione di un tale carattere (Cass. s.u. 26 gennaio 2011, n. 1764; Cass. 23 settembre 2016, n. 18693; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908).
Ma una tale idoneità non ha l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di primo grado, salvo che in caso di omessa opposizione (Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19674), posto che nel cd. "rito Fornero" il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica: con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore ed una seconda, a cognizione piena, che non costituisce un grado diverso (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 3 marzo 2016, n. 4223) rispetto al giudizio a cognizione sommaria, che non è una “revisio prioris instantiae”, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655)".

lunedì, settembre 03, 2018

Protezione internazionale: l’appello va proposto con atto di citazione.

Corte di Cassazione Civile Sez. VI - Ord. num. 21527/2018 - Presidente: SCALDAFERRI - Relatore: ACIERNO - Data pubblicazione: 31/08/2018. 

 “Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'appello”.
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014).
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommano di cognizione”.

venerdì, agosto 31, 2018

Il principio d'immediatezza della contestazione disciplinare nel rapporto di lavoro.

"Il principio d'immediatezza della contestazione disciplinare è stato definito come "pluridirezionale", nel senso che accanto alla fondamentale funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore, agevolato nell'addurre elementi di giustificazione a breve intervallo di tempo dall'infrazione, vi è quella di non perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, sicché esso non può essere pregiudicato neppure nel caso di fatti aventi rilievo penale (in motivazione, vedi Cass. 11/8/2015 n.16683). 
La ratio del principio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Questa ragione giustificativa della regola d'immediatezza (del licenziamento e della contestazione) è dunque coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (vedi Cass. 17/12/2008 n.29480).
Peraltro, è stato sottolineato con orientamento privo di contrasti, come il criterio d'immediatezza vada inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale, con l'ulteriore specificazione che la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (vedi, di recente, Cass. 25/1/2016 n.1248, Cass. 12/1/2016 n. 281)".

Cassazione Civile Sez. Lavoro Sent. num. 20743/2018 - Presidente: DI CERBO-Relatore: LORITO - Data pubblicazione: 16/08/2018 - ESPOSITO c/ ALLIANZ spa.

martedì, agosto 28, 2018

Impugnazione lodo arbitrale e giudizio di legittimità.


Corte di Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 21184/2018 - Presidente: GIANCOLA - Relatore: CAMPESE - Data pubblicazione: 24/08/2018. 

“Il Collegio deve anzitutto ribadire (cfr. amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 2985 del 2018) che quello d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 40 del 2006).
In esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma.
Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né tanto meno in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione.
Esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (c/r. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013); dall'altro, l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999)”.

domenica, agosto 26, 2018

Il vizio d’omessa pronuncia ex art. 360 cpc.

Cassazione Civile Sez. III - Ord. num. 16304/2018 - Presidente: CHIARINI Relatore: SCRIMA - Data pubblicazione: 21/06/2018.
“Ad integrare gli estremi del vizio d’omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 4/10/2011, n. 20311)”.

venerdì, aprile 27, 2018

TARIFFE FORENSI: MAI PIÙ SOTTO I MINIMI.

Sono operativi da oggi i nuovi parametri sui compensi degli avvocati. Con l’approdo nella Gazzetta ufficiale di ieri (n. 96) del decreto 37/2018, non sarà più possibile, nelle liquidazioni, scendere sotto le soglie di “sbarramento” minime dettate dalla norma.
Un altro passaggio importante del decreto riguarda la sostituzione delle vecchie tabelle, fissate dal decreto 55/2014, per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto supera, in linea con il parere fornito da Consiglio di Stato nel dicembre scorso, ogni equivoco sulla possibilità per il giudice di scendere sotto i minimi. Nel nuovo testo è confermata la possibilità del taglio del 70% per l’attività svolta nella fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, ma viene eliminata la locuzione «di regola» .
Nella versione finale del decreto viene, infatti, chiarito che la diminuzione non può andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento.
Nel decreto anche le tabelle, che mancavano nel vecchio testo, che dettano i compensi per la mediazione e la negoziazione assistita, stabiliti per fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione e condizionati dal valore della causa.
I valori spaziano dai 120 euro per una negoziazione riferita a una causa del valore di 1.100 euro fino ai 2.610 se la querelle ha un valore che oscilla tra i 260 mila euro e i 520 mila.
Nel caso di conciliazione il compenso, nella causa di più modesto valore è di 180 euro e lievità a 3.915 se l’“accordo” riguarda lo scaglione di massimo valore.
Tabelle ad hoc anche per i giudizi davanti al Consiglio di Stato con criteri che comprendono i vari step: dallo studio alla fase cautelare. Per quanto riguarda la materia penale è previsto che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale considerando dunque anche il caso in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Un ulteriore tassello riguarda aumenti e diminuzioni, previste quando un avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, che scattano anche quando il numero dei «soggetti» (e non più delle «parti») è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
C’è inoltre un “premio” per i legali che aiutano i giudici usando Internet in modo efficace.
Il compenso può essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».

(di Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore, 27.4.2018)