giovedì, maggio 31, 2012

Avvocati: società solo tra iscritti all'albo?

Nelle società tra avvocati solo soci iscritti all’albo forense.
Esclusi dagli organi di gestione banche, imprese, o in generale qualsiasi soggetto terzo estraneo alla compagine sociale.
E il governo dovrà emanare un decreto legislativo ad hoc per regolamentare l’esercizio in forma societaria della professione forense.
 Lo prevede uno degli emendamenti alla riforma forense, in discussione alla commissione Giustizia della Camera, al quale il relatore, Roberto Cassinelli (Pdl), ha dato parere favorevole.
 L’altro ieri, infatti, la II Commissione si è riunita proprio per avviare l’esame delle oltre 700 proposte emendative presentate in due tranche, a ottobre 2011 e il 17 maggio scorso, alla luce delle novità normative introdotte dal governo Monti in materia di professioni.
Oggi è previsto l’avvio delle votazioni.

Lunghezza dei processi, Cnf: Non affidare alle Prefetture l’indennizzo per i ritardi.

Non affidare alle Prefetture, organi dello Stato, il procedimento per la valutazione della irragionevole durata del processo e per la liquidazione dell’indennizzo.
Non sarebbe garantita l’imparzialità, soprattutto nel determinare l’ammontare dell’indennizzo.
Si è espresso in questi termini il Consiglio nazionale forense, che ieri ha partecipato ad una audizione informale presso la commissione giustizia del Senato che si sta occupando delle modifiche alla legge Pinto (indennizzo per irragionevole durata dei processi).
Peraltro, alcune delle soluzioni all’esame del Parlamento sembrerebbero essere le stesse alle quali il Governo starebbe pensando nella predisposizione del decreto legge Sviluppo, secondo diverse anticipazione di stampa.
Il Cnf ha rilevato diverse criticità tra le quali la principale è quella che affida alle Prefetture, con procedimento amministrativo, la valutazione sulla domanda di equa riparazione.
Per l’avvocatura la valutazione circa l’irragionevole durata, anche in presenza di una tempistica massima prevista per legge, non si presta a tipizzazioni e solo un giudice può provvedervi considerate tutte le varianti del caso concreto.
Altri profili di criticità riguardano la misura dell’indennizzo, che la Ue e la Corte europea dei diritti dell’uomo considerano di natura risarcitoria e non semplicemente riparatoria; e il modello procedimentale, dove nulla si dice riguardo alla fase transitoria e all’eventuale silenzio dell’organo che decide sulle domande di indennizzo. Il Cnf ribadisce la propria volontà a collaborare alla individuazioni di soluzioni normative che, da una parte, siano effettivamente migliorative della disciplina dei processi e che, dall’altra, possano essere realmente efficaci in modo da garantire ai cittadini la piena soddisfazione dei diritti dei quali sono legittimi titolari.

mercoledì, maggio 30, 2012

EVENTO FORMATIVO DEL 6 GIUGNO 2012.

L’obbligazione dei condomini nei confronti di creditori del condominio è parziaria.

Tribunale di Milano, Sez.tredicesima, sentenza del 15/02/2012. 
No al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un solo condomino per il mancato pagamento della fornitura di gasolio da parte di tutto il condomino.
Ai singoli condomini si imputano in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio in relazione alle spese per la conservazione e il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
Infatti l’obbligazione dei condomini nei confronti di creditori del condominio è parziaria e non solidale con la conseguenza che il creditore per recuperare il proprio credito può e deve procedere nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno.
 Nella sentenza si legge:
La società creditrice (per una fornitura di gasolio) ha richiesto l'intero importo, ritenuto dovuto, ad un solo tra gli ex condomini, in seguito divenuta proprietaria dell'intero edificio condominiale - tra l'altro in epoca successiva alla fornitura dei servizi - circostanza questa, che non la rende automaticamente soggetto passivo per l'intera obbligazione sorta, come già detto, antecedentemente. La R. S.r.l. avrebbe dovuto chiedere e specificare l'esatto importo del suo credito nei confronti della M. S.r.l., invece l'importo indicato nel D.I. richiesto è complessivo dell'intero, preteso, credito nei confronti di tutto il condominio.
fonte: www.CondominioWeb.com

Specialità della professione forense: inviato al ministro della giustizia il parere del professor Capotosti.

Il Cnf ha inviato la scorsa settimana al ministro della giustizia, Paola Severino, il parere del presidente emerito della Corte costituzionale, Piero Alberto Capotosti, nel quale si esclude l’applicabilità al Consiglio nazionale forense della norma della legge di Stabilità (articolo 3, comma 5, lett.f, della legge 48/2011; norma che affida a un regolamento governativo l’istituzione di organi di disciplina diversi da quelli cui sono attribuite funzioni amministrative.
Il parere afferma che il Consiglio nazionale forense non può essere destinatario della disposizione in quanto giudice speciale, la cui funzione giurisdizionale è coperta da riserva di legge.
Il Cnf, peraltro, nella lettera di trasmissione del parere al ministro guardasigilli ha sottolineato che la proposta di legge di riforma dell’ordinamento professionale AC 3900, in avanzata fase di esame nel Parlamento, contiene una regolamentazione innovativa del sistema disciplinare degli ordini forensi che, se pur migliorabile, è organica ed in linea con i principi del decreto Cresci-Italia.
 Concludendo che sarebbe opportuno e necessario abbandonare anche per i Consigli dell'Ordine l’idea di una normativa delegificata.

martedì, maggio 29, 2012

OUA: AVVOCATURA EUROPEA CONTRO LIBERALIZZAZIONI ITALIANE.

(AGENPARL) - Roma, 28 mag - Nel Congresso della F.B.E. (la Federazione degli Ordini forensi europei) che si è tenuto a Bruxelles, nei giorni 25 e 26 maggio, sono state approvate alcune mozioni che ribadiscono la contrarietà dell’avvocatura europea alle liberalizzazioni selvagge poste in essere dal Governo e dal Parlamento Italiano.
Ecco, affidato ad una nota, il commento del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana, Maurizio de Tilla, presente all’assise: "Un chiara condanna alle politiche del Governo e del Parlamento italiano: la F.B.E. ha denunciato gli attacchi all’autonomia e all’indipendenza degli avvocati che vengono privati delle tariffe professionali".
Ma il giudizio è fortemente negativo anche per altri provvedimenti che di fatto rottamano il sistema giustizia, minandone la basi e colpendo proprio le classi sociali più svantaggiate: "Altra mozione – continua il presidente Oua - è stata approvata all’unanimità dall’assemblea della F.B.E. che denuncia il comportamento non solo del Governo italiano, ma anche degli Esecutivi di Belgio, Spagna e Francia, che stanno ridimensionando le difese di ufficio e le difese dei meno abbienti con illegittime decurtazioni dei corrispettivi per i difensori dei cittadini, con grave lesione dei Principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti fondamentali recepita dal Trattato di Lisbona".
"Si colpiscono gli avvocati – conclude de Tilla – con l’obiettivo di demolire il diritto di difesa e l’essenza stessa della giustizia come servizio pubblico e universale (come la sanità). È un’aggressione alle stresse fondamenta del sistema democratico occidentale. La preoccupazione della F.B.E raccoglie il disagio di centinaia di migliaie di professionisti europei, necessarie ulteriori e forti azioni comuni".

Cassazione Civile: è codifensore e non solo domiciliatario l'avvocato che sottoscrive atti redatti da altro collega.

Un avvertimento a tutti gli avvocati che svolgono il ruolo di "domiciliatari" arriva dai giudici della Corte di Cassazione. Con la sentenza 6847/2012 depositata il 7 maggio 2012, gli Ermellini ricordano che chi sottoscrive gli atti, anche se materialmente redatti da un altro collega, deve considerarsi a tutti gli effetti come codifensore e non solo come un mero procuratore domiciliatario.
Quello che conta infatti, spiega la Corte, è l'assunzione di responsabilità che viene appunto con la sottoscrizione.
Se dalla procura a margine dell'atto di citazione l'avvocato viene indicato come codifensore, il fatto che in concreto l'attività prestata sia stata solo quella di procuratore domiciliatario non basta a "derubricare" la sua attività.
Nel caso di specie la Corte ha ricordato che il professionista benché si sia limitato sottoscrivere atti redatti dalla collega, è stato comunque presente ad alcune udienze e, si deve considerare che la prestazione professionale non si esaurisce nello svolgimento di singole attività professionali, ma consiste invece nell'assunzione della responsabilità professionale, anche in termini di strategia processuale e di linea difensiva, che da dette attività scaturisce.

giovedì, maggio 24, 2012

LO SPETTACOLO CONTINUA!

Tirocinio forense: la nuova normativa non retroagisce (circolare Ministero Giustizia).

OGGETTO: Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate. 
L’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 272) stabilisce che «La durata del tirocinio previsto per l'eccesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi [...].
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono arrivate presso questo Ufficio legislativo richieste di informazioni da parte di privati che intendono conoscere se tale disposizione si applichi anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012.
Nel trasmettere - per quanto di competenza - le richieste di informazioni fin qui pervenute, si rappresenta che ad avviso di questo Ufficio non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente. 
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ne’ il decreto-legge n. 1 del 2012, né la relativa legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge. In applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), le nuove norme sono dunque destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.
A conferma di quanto precede e sufficiente osservare che quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con apposite norme transitorie (si veda. ad es. l’art. 11 d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all‘esame di avvocato). Inoltre, la concreta organizzazione del tirocinio viene normalmente pianificata in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di acquisire la preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
E’ evidente, pertanto, che se la riduzione della durata complessiva del tirocinio fosse applicabile anche ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del decreto- legge n. 1 del 2012 ne risulterebbero stravolti gli originari piani di tirocinio.
L’art. 1 d.P.R. n. 101 del 1990, cit., ad esempio, consente al praticante avvocato di sostituire la frequenza dello studio professionale (che si svolge sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione forense) con la frequenza di un corso post-universitario, per la durata di un anno.
Applicando retroattivamente le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio professionale, si dovrebbe pertanto ritenere che in questi casi l’aspirante avvocato possa essere ammesso a partecipare all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense avendo svolto un periodo effettivo di pratica professionale di soli sei mesi: ciò che appare in contrasto con la complessiva disciplina del tirocinio dei praticanti avvocati. Del resto, la nuova disciplina del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate contenuta nell’art. 9. comma 6, decreto-legge n. 1 del 2012 non si limita a ridurre la durata complessiva del tirocinio, ma contiene anche disposizioni sulle sue modalità di svolgimento: ciò che induce a confermare — in mancanza di apposita norma transitoria — che tale disciplina possa trovare applicazione soltanto ai tirocini iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
Per giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle sopra illustrate non sembra che sia possibile far leva sulla formulazione originaria dell'articolo 9, comma 6, cit. («la durata del tirocinio previsto per l'eccesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore o diciotto mesi [...]») rispetto alla diversa formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto—legge («La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi). L’uso del tempo presente in luogo di quello futuro non può essere interpretato come espressione della mutata volontà del legislatore di applicare le nuove disposizioni anche ai tirocini in corso, giacché — anche in tal caso — sarebbe stato necessario inserire norme transitorie per disciplinare i tirocini iniziati nel periodo tra l’emanazione del decreto-legge e l’entrata in vigore della legge di conversione.
Trattasi, piuttosto, di una modifica di mero drafiing, volta ad eliminare ogni possibile dubbio circa l’efficacia precettiva (e non meramente programmatica) delle nuove disposizioni sul tirocinio professionale.

martedì, maggio 22, 2012

Evento formativo del 28 maggio 2012.

La mediazione civile è inapplicabile nei giudizi innanzi al GDP(GdP di Cava dei Tirreni, ord. 21 apr.2012).

Secondo la pronuncia del GDP di Cava dè Tirreni, la mediazione civile è inapplicabile nel giudizio innanzi al giudice di pace, pena una inutile duplicazione delle competenze ad essi assegnate, nonché l’ostacolo alla celerità del processo. 
L’art.311 c.p.c., non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo II del libro II. Ebbene, il D.Lgs. n. 28/10 non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace. 
Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. 
Una diversa interpretazione oltre ad essere paradossale sarebbe in evidente contrasto con il delineato quadro sistemico, e finirebbe per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conciliazione delle controversie di competenza del giudice di pace, che già svolge ex lege la funzione affidata con il D.Lgs. n. 28/10 al Mediatore.
Testo integrale dell’ordinanza:
 GIUDICE DI PACE DI CAVA DEI TIRRENI

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva relativa all’eccezione, sollevata dalla terza chiamata in causa in causa (…) Assicurazioni SpA di improcedibilità della domanda attrice per violazione dell’art. 5 c.1 del D.L. n. 28/22010, che prevede l’obbligatorio preventivo esperimento del procedimento di mediazione , ritiene che l’eccezione della essere respinta,
Secondo il parere di questo giudicante il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie affidate al Giudice di Pace è già stato previsto dal legislatore all’art. 30 L.n. 374 del 21.11.1991, la cui ratio ispiratrice è quella di tendere a deflazionare il contenzioso.
Invero, la norma di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente, ma deve essere applicata all’interno dell’ordinamento giuridico, nel quale si inserisce.
Occorre quindi affrontare il rapporto tra il suddetto D.Lgs, il giudizio dinanzi al giudice di pace e l’art. 322 c.p.c. e stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare.
Ebbene, l’art. 311 c.p.c. prevede espressamente che “il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”.
Tale norma non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale ma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esso è regolano, da quelle innanzi al Tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni.
Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Ebbene, il D.Lgs. n. 28/10 non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace. L’art. 320 c.p.c. stabilisce che “ nella prima udienza il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’art. 185 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”. L’art.320 c.p.c. non è stato abrogato dal D.Lgs. n. 28/10.
Ne consegue che applicare la mediazione per le materie del Giudice di Pace comporterebbe una inutile duplicazione di quanto già assegnato alla competenza del giudice di pace ed un ostacolo alla celerità del processo.
L’art. 322 c.p.c. (conciliazione in sede non contenziosa) stabilisce che “l’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185 ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace . Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio”.
Quindi, il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede non contenziosa in virtù dell’art. 320 c. 1. c.p.c. che in sede non contenziosa (non prevista dinanzi al Tribunale). Ai sensi dell’art. 322 c.p.c., e tale istituto peesiste al D.Lgs. n. 28/10. Invero, il D.Lgs. n. 28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di pace né dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e 322 c.p.c.
Ne deriva che nel procedimento innanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art. 311 all’art. 322 c.p.c.
 Una diversa interpretazione oltre ad essere paradossale sarebbe in evidente contrasto con il delineato quadro sistemico e finirebbe per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conciliazione delle controversie di competenza del giudice di pace, che già svolge ex lege la funzione affidata con il D.Lgs. n. 28/10 al Mediatore.
P.Q.M.
Rimette le parti dinanzi a se per il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 320 c.p.c., invitando le parti medesime a conciliare le rispettive pretese, rinviando per la formalizzazione dell’accordo conciliativo all’udienza del (..)...2012.
Cava dei Tirreni, 21 aprile 2012.
 Il GDP
Dott.ssa Marcella Pellegrino

lunedì, maggio 21, 2012

Convalida di sfratto : il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti della fase sommaria (Trib. di Palermo, sez. II Civile, ord.13 apr.2012).

“(OMISSIS) Vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all’avvio del procedimento di mediazione dopo l’udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio; ricordato che a mente del disposto di cui all’art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (come nella di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;
considerato perciò che va condiviso l’orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;
rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza del 21 dicembre 2011, calendarizzata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l’udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dal più volte citato art. 5; ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre (OMISSIS)”;

CONTRIBUTO UNIFICATO: CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELL'11 MAGGIO 2012.

venerdì, maggio 18, 2012

Il "fermo tecnico" dell'auto incidentata può essere risarcito anche in via equitativa.

In caso di incidente anche la sosta forzata dell'auto presso il carrozziere deve essere risarcita.
E' quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, sottolineando che lasciare un'auto inutilizzata è comunque fonte di costi per il proprietario (tassa di circolazione, premio di assicurazione) e c'è anche da considerare che nel tempo il mezzo subisce anche un naturale deprezzamento di valore.
Infatti la Suprema Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile) - con la recente sentenza n. 6907/2012- ha accolto il ricorso di un automobilista di napoli, sul presupposto che pur in assenza di una prova specifica, si può procedere ad una liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico "rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo, a cui esso e' destinato".

Galeotta fu la cena..........

giovedì, maggio 17, 2012

Uffici del GDP: ecco come verranno accorpati nel Distretto di Salerno.

AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO: GLI AGGIORNAMENTI DAI TRIBUNALI.

E' iniziato lo sciopero bianco degli avvocati - indetto dall'OUA dal 15 maggio al 16 giugno - in merito alla riforma con legge della professione forense, a favore di una equilibrata revisione della geografia giudiziaria, per l'abrogazione della obbligatorietà della mediaconciliazione e contro l'aumento della pressione fiscale sugli avvocati.  
Questo l'elenco dei fori aderenti:
AGRIGENTO - Alberto Seggio ci scrive: "L'assemblea degli iscritti all'ordine degli avvocati di agrigento, pur aderendo alle regioni a sostegno dello sciopero bianco indetto dall'OUA ha deliberato l’astensione da tutte le udienze civili penali, amministrative e tributarie, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, per i giorni 6, 7 e 8 giugno 2012"; ARIANO IRPINO - astensione bianca prolungata ma non continuativa, fonte: Canale58.com; CAGLIARI - Giuseppe Di Marco ci segnala che l'Assemblea dell'Ordine si è espressa per l'adesione; CALTANISSETTA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; FERRARA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; FORLI'-CESENA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; LUCCA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; REGGIO EMILIA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - lo sciopero bianco durerà solo una giornata, fonte: Canale58.com; SIRACUSA - Domenico Monterisi segnala l'adesione; TORRE ANNUNZIATA - Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha deliberato l'adesione con decorrenza dal 19 maggio 2012 al 27 maggio 2012 compreso richiedendo il rispetto, anche formale, delle regole e degli adempimenti processuali; TRANI - l'Avv. Francesco Morelli ci informa che l'Ordine di Trani sta portando avanti lo sciopero bianco dal 26 marzo.  
I fori che NON hanno aderito sono i seguenti:
BARI - Cosimo D. Matteucci segnala che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aderisce; CATANIA - Michelina Grillo segnala che l'Ordine non ha aderito; CATANZARO - Fabrizio Sigillò ci informa che l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro non ha aderito allo sciopero bianco; CIVITAVECCHIA - Felice Tazzini conferma che a Civitavecchia lo sciopero non si farà; FOGGIA - Nicola Cintoli ci comunica che l'Ordine di Foggia non aderisce; LATINA - L'Avv. Alessandro Maria Lerro ci informa che pur avendo l'Ordine lasciato libertà non ci sono al momento adesioni; LECCE - Donato Mellone ci segnala che le udienze si svolgono regolarmente; MESSINA - @maurosalvatore ci informa su Twitter che l'ordine degli avvocati di Messina non ha aderito allo sciopero bianco; NAPOLI - Filippo Pucino segnala che le udienze si svolgono regolarmente e per ora non emerge nessun atto ufficiale del Consiglio dell'Ordine in adesione al proclamato sciopero bianco; PERUGIA - Laura Biarella ci segnala che il Consigio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, pur nutrendo seri dubbi sulle forme della protesta, ha ritenuto di lasciare agli iscritti libertà di scelta nell’ambito delle singole posizioni processuali; SALERNO - Marco Notari ci avverte che al GdP Sarno, almeno fino alle 09.30, ed al GdP di Salerno tutto normale e nessuna adesione; Valentina Restaino segnala che l'Ordine degli Avvocati di Salerno ha deliberato l'adesione, ma di fatto nessuno si comporta di conseguenza; SAVONA - Walter Laganà ci segnala: "Savona non aderisce e invita i propri iscritti a non farlo per non creare ulteriori disagi alle Cancelleria già azzoppate"; TARANTO - Milena Liuzzi segnala che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aderisce; TREVISO - Silvia Berta conferma: "Nessuna adesione neppure a Treviso"; VENEZIA - Valerio Mazzotta ci segnala che l'Ordine degli Avvocati, pur condividendo le motivazioni, non condivide il metodo e quindi non aderisce; VERONA - l'avv. Francesco Tregnaghi ci comunica su Twitter: "A Verona non se ne è proprio parlato...". L’avv. Marisa Bonanno ha precisato che il Consiglio dell’Ordine di Verona ha deliberato la pubblicazione della delibera OUA.
L'Avv. Susanna Spafford ci informa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ROMA ha indetto un referendum via PEC fra tutti i colleghi e deciderà giovedì se aderire o meno ed eventualmente con quali modalità. (fonte:Altalex, 16 maggio 2012)

Illegittima la regolamentazione spese che vanifica il diritto ad agire in giudizio (Cass. Civ. sent. n. 5696/2012).

Un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene vanifica il diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost.. È quanto ha ritenuto la Corte di cassazione con la sentenza n. 5696, depositata il 10 aprile 2012.
In particolare, i giudici di Piazza cavour hanno spiegato che un regolamento delle spese ex articolo 92 cpc che sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere o addirittura superare il valore del bene conseguito non può che risolversi nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto ad agire in giudizio; tale effetto a fortiori si verificherebbe nel caso in cui, ove la parte attrice, pur avendo visto accertare un proprio diritto reale, ancorché di consistenza inferiore a quella dedotta, dovesse far fronte non solo alle proprie spese processuali, ma anche, e per rilevante parte, a quelle del convenuto,che l'aveva costretta ad agire in giudizio.
La vicenda nasce dal ricorso di un condomino che aveva chiesto e ottenuto, contro un altro dei condomini, il rilascio di una parte dei locali abitati in quanto bene condominiali. Il giudizio si era concluso con il rilascio parziale del locale ma i giudici di merito avevano dichiarato la soccombenza reciproca in punto di spese. Per questo motivo, il condomino, impugnava la sentenza relativamente a quanto statuito sulle spese.
Accogliendo il ricorso, gli ermellini hanno così ritenuto che il condomino aveva rivendicato un bene ritenuto comune che all'esito del giudizio aveva recuperato, anche se in modo parziale.
Pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto, nella graduazione delle responsabilità, della situazione in cui si era venuto a trovare il condomino che era stato costretto ad agire a causa della pretesa del convenuto di possedere non solo quella parte del bene (su cui è poi risultato aver diritto), ma anche dell'altra, di cui è stata accertata la natura condominiale.
(Fonte: StudioCataldi.it)

mercoledì, maggio 16, 2012

Evento formativo del 25 maggio 2012 (n.4 crediti).

LA MEDIAZIONE E I RITI CIVILI: 
La “celerità” quale principio ispiratore delle recenti riforme? Nuovi presupposti processuali per le liti condominiali e RCA 
25 MAGGIO 2012 ore 15,00 
Chiostro dei Cappuccini-Piazza San Francesco,Salerno 
SALUTI
Avv. Americo Montera (Presidente Consiglio dell’Ordine Avvocati Salerno)
Avv. Gisella Lauriello (Presidente Aiga sez. Salerno)
Modera l’Avv. Brunella Gallo (Collegio dei probi Viri Aiga Salerno)
 RELATORI:
Dott. Mario Pagano - Magistrato del Tribunale di Salerno
L’effettiva portata della riforma: linee generali e principi guida
Avv. Pasquale Visconti – Ordine Avvocati Salerno
Rito lavoro e svuotamento del procedimento ex lege n. 689/81
COFFEE BREAK
Avv. Fortunato Cacciatore – Ordine Avvocati Salerno
Le recenti riforme processuali civili e l'impatto della mediazione sul diritto di difesa del cittadino.Profili deontologici per l'avvocato
Avv. Maria Teresa Saporito – Ordine Avvocati Salerno
Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PERMETTE DI CONSEGUIRE N. 4 CREDITI FORMATIVI DI CUI 2 IN DEONTOLOGIA.

......A PROPOSITO DI DEONTOLOGIA (ANNUNCIO VERO!).

ODIO GLI INDIFFERENTI.........

martedì, maggio 15, 2012

CHIUSO IL VI CONGRESSO NAZIONALE DELL'A.N.F.: PROPOSTE PER GOVERNARE LE CONSEGUENZE DELLE LIBERALIZZAZIONI.

"Le liberalizzazioni così come varate dal precedente governo e dall'attuale esecutivo comprensibilmente non piacciono a molti componenti della categoria degli avvocati. Però e' giunto il momento di governare il fenomeno, di passare dalla protesta alla fase della proposta. Quel che serve alla nostra categoria è essere più duttile, per non doversi semplicemente adeguare ai mutamenti politici ed economici della società, ma anzi gestire i cambiamenti per poter continuare ad esercitare con autorevolezza la professione." Cosi' Ester Perifano, segretario generale dell'A.N.F. alla conclusione dei lavori del VI Congresso nazionale dell'associazione "L'avvocato tra libertà e liberalizzazioni. Oggi è già domani. Dove e come esercitare l'effettiva tutela dei diritti." "L'avvocatura- continua Perifano - guardi lontano, consideri il cosiddetto outsourcing e si proponga per gestire fette di competenze che il mastodontico Stato sociale, ormai al tramonto, non riesce più a gestire con efficienza. Decreti ingiuntivi, accertamenti tecnici preventivi, redazione di inventari e tanto altro, come anche da altre parti si propone, potrebbe essere affidato e gestito interamente dalla categoria degli avvocati, professionisti qualificati e che si devono rendere disponibili alla riconversione. E' auspicabile anche un effettivo riordino del comparto giuridico - economico, con un riequilibrio delle competenze tra le varie professionalità che lo compongono, oggi fin troppo, e irragionevolmente, sbilanciate a scapito dei cittadini. Occorre 'rimescolare le carte', per troppo tempo in mano ai soliti noti. Notai, commercialisti ed avvocati hanno tutti competenze analoghe, spesso si affiancano o addirittura si sovrappongono tra di loro. Eppure, nonostante la supposta spinta liberalizzatrice, è stata negata agli avvocati la possibilità di rogare atti di compravendita immobiliare, quanto meno di modico valore. Vi è quindi una ingiustificata asimmetria tra competenze professionali identiche o quanto meno assimilabili in alcuni settori, a taluno estese, agli avvocati negate. Sempre nell'ottica di una vera liberalizzazione delle libere professioni, è opportuno se non addirittura indispensabile, che anche alle stesse siano estesi alcuni istituti tipici ed esclusivi, sino ad oggi, dell'impresa commerciale. Due esempi su tutti: ormai superato l'ultimo tabù ed introdotta la possibilità dell'esercizio della professione anche nelle forme delle società di capitali ed, addirittura, della presenza di un socio di mero capitale all'interno di esse, appare opportuna la possibilità di estendere anche agli studi professionali ad esempio gli istituti della cessione e dell' affitto di "azienda". Settori esposti alle liberalizzazioni esigono la gestione di fasi transitorie durante le quali le attività individuali dei prestatori di servizi dovranno riqualificarsi, accedere a forme di organizzazione del lavoro più efficienti, promuovere processi di aggregazione per sfruttare possibili economie di scala. La maggiore flessibilità cui saranno sottoposti settori fino ad oggi protetti richiede la previsione di ammortizzatori sociali calibrati e studiati in base alle caratteristiche di queste attività. Riconoscere la necessità di accompagnare i processi di aggiustamento può migliorare il risultato delle liberalizzazioni e ammorbidire l'arroccamento difensivo delle categorie interessate." "Quanto all'aspetto interno occorre una spallata. Political divided, la chiamano i più trendy : ovvero la contrapposizione tra una classe dirigente chiusa e arroccata da una parte e il forte bisogno di partecipazione e di democrazia che viene dalla base dall'altra. Una spinta verso una maggiore democrazia l'ha data l'art.3. Il resto - conclude Perifano - tocca a noi, senza timori reverenziali di sorta, ma consapevoli che il recupero di autorevolezza impone sacrifici e azioni anche dure, ma necessarie."

domenica, maggio 13, 2012

CNF: In arrivo i parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali.

La commissione tariffe, coordinata da Aldo Morlino, che prima del decreto Cresci-Italia stava già lavorando a una ipotesi di revisione delle tariffe, ha messo a punto una proposta di parametri (articolo 9 del decreto legge 1/2012) per la liquidazione da parte del giudice delle spese legali, anche per superare l’impasse che si è venuto a creare nei tribunali dopo l’abolizione di ogni riferimento al tariffario. La proposta mira a creare uno strumento semplice, trasparente, comprensibile, che consenta al giudice la liquidazione giudiziale di un giusto compenso e magari a consumatore e avvocato di orientarsi in vista della pattuizione in piena libertà del compenso. Il nuovo impianto, frutto di una visione completamente nuova, individua tabelle parametriche per ogni tipologia di procedimento nelle varie materie (civile, amministrativo, tributario, penale etc), raggruppa, per ogni procedimento, le attività professionale in 5 fasi processuali come da “scansione” codicistica, stabilisce fasce di valore delle controversie rifacendosi a quelle del contributo unificato (appena 7 da 14 previste dalle vecchie tabelle). Dopodiché fissa dei parametri calcolati sulla media di valore da attribuire alla attività professionale nella specifica fase rilevata nella prassi. “Le linee guida che abbiamo seguito sono la semplificazione del sistema, la facilità di consultazione, la tutela del cliente/consumatore, l’equità tra compensi e attività svolta, la trasparenza dei costi della prestazione professionale, la difesa del giusto compenso”, ha spiegato Morlino.

venerdì, maggio 11, 2012

Consiglio Ordine Avvocati Salerno delibera adesione allo "sciopero bianco".

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 
Delibera dell’11 maggio 2012 (adesione al cd “sciopero bianco”). 
 Il Consiglio, nella seduta dell’11 maggio 2012,
• ribadita la piena condivisione delle ragioni e delle motivazioni che costringono l’Avvocatura Italiana ad attuare varie forme di protesta;
• considerato che sono innegabili le attività che gli Avvocati compiono in ausilio e/o in sostituzione di Magistrati, personale di cancelleria ed uffici giudiziari, in supplenza dell’inattuazione delle regole codicistiche, e che il cd ”sciopero bianco”, proclamato dall’OUA, dal 15 maggio al 15 giugno 2013 non solo sarebbe di complessa attuazione per un grande Foro ma aggraverebbe ulteriormente letargie e ritardi;
• preso atto che tali considerazioni sono comuni ai maggiori Fori italiani;
ha deliberato 
di aderire alla proposta formulata dall’Unione degli Ordini della Campania, nella riunione del 9.5.2012, di indire in ogni Tribunale della Regione Campania, preferibilmente lo stesso giorno (per avere maggiore eco anche sui media) una giornata di sciopero bianco e contestuale conferenza stampa.

OUA, sciopero bianco contro l'aumento della pressione fiscale sugli avvocati.

Dura nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), la rappresentanza politica degli avvocati italiani, contro la politica in atto sulle libere professioni e la giustizia. Maurizio de Tilla, presidente Oua ricorda che «l’avvocatura sostiene, per la propria parte, il peso della crisi economica e dell’inasprimento delle imposte che, insieme ai contributi e agli accessori, supera la percentuale del 60 per cento di quanto si guadagna. Un’enormità». «Se il reddito annuo è di 50 mila euro – spiega - restano in tasca all’avvocato meno di 1500 euro al mese, senza considerare il rischio della professione e l’organizzazione dello studio. Un importo irrisorio che rende difficile la sopravvivenza di una larga parte dei professionisti ( specie i più giovani) e dei loro nuclei familiari. D’altro canto il Governo – invece che agevolare il lavoro professionale – lo ostacola abolendo le tariffe e inserendo soci di capitale nelle società professionali». «A questo disegno di snaturamento dell’identità dell’avvocato e di liberalizzazione selvaggia – continua il presidente Oua - si accompagnano iniziative di rottamazione dei diritti dei cittadini, con l’obbligatorietà di una incostituzionale “media conciliazione”, con l’incremento spropositato dei contributi unificati, con la soppressione di un migliaio di uffici giudiziari, con le carenze di risorse e di giudici». «La volontà di dialogo da parte della Politica è scarsa – conclude de Tilla – assistiamo a un’azione cieca e irresponsabile: si cancellano identità e diritti e si eliminano presidi di giustizia e di legalità. Per tutte queste ragioni siamo costretti a ricorrere allo sciopero bianco, che come Oua abbiamo proclamato dal 15 maggio al 16 giugno».

Il presidente Alpa agli Avvocati: “Lottare per mantenere intatte l'indipendenza, l'autonomia, l’autodichìa dell’Avvocatura”.

Cari Amici, siamo orami giunti al momento cruciale della nostra battaglia: con un cuore rinnovato e forte sono vicino a voi per far valere le nostre buone ragioni, ma anche per assicurare ai cittadini un’Avvocatura libera, indipendente, corretta, competente Sono passati solo alcuni anni dalla pubblicazione del mio libro intitolato “Nobiltà della professione forense”, eppure sembra un secolo. Di primo acchito si potrebbe pensare che il titolo rifletta una visione della professione rivolta al passato e non al futuro, una professione che era nobile e grande un tempo e che ora è, al pari di altre, successivamente regolamentate, una semplice organizzazione di servizi. Dobbiamo ritenere che la nostra sia una professione ormai tramontata, seppellita dalla crisi economica, dal pan-economicismo, dalla valutazione di ogni bene o attività in quanto funzionale all'esercizio e alla promozione delle imprese ? Sarebbe tragico pensare che il capitalismo, nella sua evoluzione più matura, in una fase di transizione di oscura sorte, debba trasformare tutto ciò che vediamo, tutto ciò che facciamo, la nostra stessa vita in una gigantesca macchina votata al risparmio e al profitto - nel nostro caso alla riduzione dello spread, alla ripresa, al pareggio dei conti pubblici - proprio come accadeva nel film Metropolis, agghiacciante e disperante. Ogni essere-non si possono considerare persone quelle rappresentate nel film- è visto come una formichina di un grande ingranaggio che rimane costantemente in moto e che esaurisce gli orizzonti racchiudendo in sé stesso tutto il mondo conoscibile da quegli esseri. E' la realtà che ancora una volta ha superato l'immaginazione ? No, noi non vogliamo finire così: non lo meritiamo, non lo meritano i cittadini, per le libertà e diritti per i quali abbiamo combattuto e dobbiamo combattere. Noi vogliamo far parte di un sistema che amministra correttamente la giustizia, e per questo facciamo tanti sacrifici per supplire lo Stato neghittoso e la Magistratura non dotata di mezzi; di un sistema che concede alle organizzazioni professionali, comunità intermedie tra il cittadino e lo Stato, di amministrarsi liberamente, perché vuol rispettare la dignità del lavoro legale professionale (Ris.Parl.europeo, 23 marzo 2006); di un sistema che vuole ammodernare la professione forense in modo organico, tenendo conto della formazione e quindi delle Scuole forensi, dell’ abilitazione, della formazione professionale continua, delle specializzazioni e di tanti altri aspetti che nel testo della Manovra di agosto sono stati ignorati e che quindi nel regolamento ministeriale attuativo non potranno essere neppure sfiorati. La gara tra Governo a Parlamento per vedere chi finirà prima il suo lavoro, se uscirà prima il testo del regolamento oppure la legge forense, è un' altra vicenda assurda che gli annali del diritto costituzionale italiano dovranno registrare: un Governo tecnico incaricato di trovare rimedi alla crisi che si occupa delle professioni (ma solo con intenti punitivi) che ignora od ostacola l' Avvocatura, che non ha mai dato modo di apprezzarne il ruolo nell'ambito della amministrazione della giustizia ( e il suo apporto allo Stato di diritto) e che si pone tra gli obiettivi primari quello di modificare i procedimenti disciplinari, gli organi disciplinari e amministrativi. La gara è impari: gli strumenti sono diversi (regolamento ministeriale, legge ordinaria) gli ambiti sono diversi (il regolamento è attuativo, la legge è un organico disegno di riforma), il contesto è diverso (uffici ministeriali, aule del Parlamento della Repubblica), il potere è diverso (il primo amministrativo-autoritativo, il secondo democratico e partecipativo). Vogliamo includere anche il Parlamento nella nuova Metropolis che ha allestito il Governo Monti? E' triste pensare che questa emblematica vicenda non è un film, non è finzione, è la situazione di oggi che coinvolge tutti noi imperiosamente e ci impedisce quasi di pensare che vi siano alternative a tutto ciò che dobbiamo sopportare, accettare, trangugiare. No, cari Amici, proprio perché la nostra continua ad essere per sua natura e tradizione una professione nobile, noi dobbiamo continuare a lottare , fino all'estremo, perché siano conservate intatte l'indipendenza, l'autonomia, l’autodichìa dell’Avvocatura. I diritti non sono merce, i cittadini sono persone, gli avvocati sono professionisti che svolgono una missione: difendere il diritto e diritti in ogni frangente, in ogni momento, di fronte a chiunque. Se perdiamo di vista questi valori finiremo anche noi negli ingranaggi di Metropolis e sarà molto difficile se non impossibile uscirne intatti.
Buon lavoro.
Guido

giovedì, maggio 10, 2012

AIGA SALERNO: PARTE L'INFOPOINT PER I PRATICANTI.

Rottamazione diritti: Vietti, non ci possiamo permettere tre gradi giudizio civile.

(ASCA) - Roma, 9 mag - La macchina della giustizia civile italiana non puo' piu' permettersi tre gradi di giudizio. Lo ribadisce il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, intervenendo alla riunione del Plenum dell'Organo di autogoverno dei magistrati alla quale ha preso parte il ministro guardasigilli, Paola Severino. ''Per favore - e' l'esortazione che Vietti rivolge alla Severino - cerchiamo di comprendere che il nostro sistema di impugnazioni e' un lusso che non possiamo piu' permetterci. Tre gradi di giudizio per ogni controversia - continua Vietti - a prescindere dalla sua rilevanza, sono un modello che non ha eguali nei paesi di cultura giuridica avanzata''. Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, nota Vietti, ''hanno filtri di ammissibilita' per le fasi di impugnazione.Il discrimine utilizzato - spiega il vicepresidente del Csm - e' la rilevanza della questione giuridica prospettata e l'opportunita' che della questione si occupi la Corte di grado superiore; in assenza di tali presupposti l'impugnazione e' dichiarata inammissibile''.

Severino al CSM: occorre incentivare la mediaconciliazione (sic!).

Più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. Lo ha dichiarato ieri dal Ministro della Giustizia Paola Severino intervenendo al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Per il Guardasigilli è necessario ‘’sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria’’.

UNA RINFRESCATINA DI LATINO.........

martedì, maggio 08, 2012

OUA: Rc auto, da assicurazioni pressioni sui medici legali.

«Allarme e preoccupazione» per il rischio di una «compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale», viene espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura.
A far discutere sono le norme contenute nel provvedimento sulle liberalizzazioni che hanno stabilito che per le lesioni di lieve entità il risarcimento del danno biologico sia subordinato - spiegano gli avvocati - a un «non meglio definito accertamento clinico strumentale obiettivo».
Norme che «da più parti vengono già utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati» denuncia l'Oua.
E non è tutto: «da parte di talune imprese assicuratrici si segnalano già inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché‚ gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica».
«Le circolari che le imprese assicuratrici stanno inviando ai propri fiduciari medico legali, costituirebbero un inusitato precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale, tanto più inammissibile poiché‚ pone il professionista in contrasto con il proprio ordinamento deontologico di influenza e condizionamento» afferma ancora l'Organismo unitario dell'avvocatura, auspicando «il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale affinché‚ venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali».

lunedì, maggio 07, 2012

Giudici di pace: no al taglio indiscriminato delle sedi.

«Il governo Monti ha incluso la soppressione delle sedi degli giudici di pace non circondariali nel progetto di 'Spending review': a nostro avviso si tratta di un errore molto grave. La decisione è stata presa senza neppure consultarci e non è rispettosa dei criteri previsti dalla legge 148/11. Il provvedimento è inoltre stato criticato aspramente anche dall'avvocatura (Oua), che ha proclamato uno sciopero bianco dal 15 maggio al 16 giugno».
È quanto ha dichiarato il presidente dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace, Vincenzo Crasto.
«Il taglio indiscriminato dell'80% delle sedi - continua Crasto - rischia di paralizzare l'intera giustizia italiana e per risparmiare 28 milioni di euro (cifra tanto infima quanto sovrastimata) si rischia di far avverare la previsione del ministero dell'Economia secondo cui l'Italia potrebbe arrivare a spendere 500 milioni di euro per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti ai sensi della cosiddetta legge Pinto. Siamo stati i primi a proporre la razionalizzazione degli uffici, ma non è consentito annientare un'istituzione costituzionalmente prevista, che fornisce prova di efficienza, con tempi di definizione medi dei giudizi inferiori ad un anno ed appelli inferiori al 5%».
«Chiediamo di avviare un serio confronto per modificare l'annunciata revisione della geografia giudiziaria, che coinvolga anche l'avvocatura», conclude Crasto.

Sinistri stradali: GdP di Napoli ''aggira'' la mediaconciliazione obbligatoria.

Giudice di Pace di Napoli-Sezione II 
Sentenza 23 marzo 2012 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II Sezione, 
ha pronunziato la seguente 
SENTENZA ...omissis... 
Oggetto: risarcimento danni 
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante, il quale aveva stipulato con la convenuta polizza ...omissis.... Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo improcedibilità della domanda per mancato esperimento della media-conciliazione nonché incompetenza per valore, indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex art. 187 c.p.c. - 321 c.p.c., precisate le conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza del 12/03/12, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va preliminarmente esaminatala questione dell’applicabilità al presente giudizio della media-conciliazione. Invero, non vi è dubbio che la materia trattata rientri in quelle previste dall'art 5 comma I del d.lgs. 28/10 tuttavia, va osservato che una nuova norma non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata ed interpretata all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale si inserisce. Nel caso specifico va affrontato il rapporto tra il predetto d.lgs., il giudizio dinanzi al giudice di pace e l'art. 322 c.p.c. Ebbene per risolvere eventuali antinomie l'ordinamento giuridico deve avere una propria coerenza sistemica con la conseguenza che il giudice secondo criteri logici o positivamente presenti, deve stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto. Come è noto i criteri di risoluzione delle antinomie, sono quattro quello cronologico (lex posterior derogat priori), quello della specialità (lex specialis derogat generali), quello gerarchico (lex superior derogat interiori), ed, infine quello della competenza. In particolare secondo il criterio di specialità va considerato il brocardo "lex posterior generalis non derogat priori speciali". Detto criterio, anche questo avente natura logico teoretica, limita l'applicazione di quello cronologico, poichè nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale. In questo quadro va contestualizzato l'art. 311 c.p.c. il quale prevede espressamente che "il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili". Ebbene, la predetta disposizione, come già puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte con ord. n. 21416/08, non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma si configura come "metanorma" in quanto indica il modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile dinanzi al giudice cui si riferisce. In particolare, la norma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni. Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell'art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell'art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall'istituzione del giudice di Pace (L. 374/91). Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace. Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l'abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art.311 al 322 c.p.c.. Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità. Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l'improcedibilità della domanda ma ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/10 l'assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall' art. 6 del citato d.lgs. Va, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza per valore tenuto conto che, anche senza la formulazione della clausola di contenimento, il cumulo delle domande non supera la somma prevista dall'art. 7 comma 1 c.p.c.. La legittimazione delle parti, intesa come titolarità del rapporto controverso, a differenza della legitimatio ad causam, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis Cass. n. 21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28/02/06). Nel caso di specie, non solo non è stata contestata e quindi non può essere rilevata di ufficio, ma è stata documentata dall'attestato di rischio versato in atti. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Invero l'art 5 comma 2 D.L. n.7 del 31/01/01 (cd. decreto Bersani Bis) convertito in legge n. 40 del 02/04/07, aggiungendo all'art. 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter: "Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale.) la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri" ed al successivo comma 4 - quater : "È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.» Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall'attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l'attestato di rischio, l'onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa. Di contro l'assicuratore non ha documentato di aver interpellato l'istante, posto che per esplicita statuizione normativa sull' assicuratore ricade l'onere, prima di liquidare il danno, di accertare la responsabilità dell'incidente nè di avergli comunicato, in violazione dell'art. 1917 C.C., la volontà di voler pagare al danneggiato l'indennità dovuta; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l'assicurato della variazione della classe di merito. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare all'attrice la 2° classe. Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l'istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non è possibile quantificare l'importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l'esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. Ed invero è pacifico in giurisprudenza che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art, 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447/11, 10607/10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. 
pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: - accoglie la domanda principale e condanna l'impresa assicurativa convenuta ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi; - condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore dell'avv A., distrattario, delle spese di lite che liquida, di ufficio in assenza di nota spese, in euro 40,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.
Napoli, li 23/03/12.
Il Giudice di Pace 
Avv. Felice A. D'Onofrio

sabato, maggio 05, 2012

LA STORIA SI RIPETE.........

Oua: “Tagli ai tribunali, è rottamazione diritti. Ma i risparmi non ci saranno".

ROMA - L'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua) torna a protestare contro i tagli alla spesa per la giustizia e ricorda l'imminente avvio dello 'sciopero bianco' degli avvocati, che dovrebbe durare dal 15 maggio al 16 giugno: i legali pretenderanno "il rigoroso rispetto anche formale delle regole e degli adempimenti processuali".
 "Il governo Monti - dichiara Maurizio de Tilla, presidente Oua - si è affrettato ad includere la soppressione dei giudici di pace non circondariali e di ben 36 tribunali minori nel progetto di 'spending review' per annunciare risparmi di spesa nella giustizia. Il che non è vero e contrasta con la tutela dei diritti dei cittadini". Secondo l'Oua "sopprimere gli uffici giudiziari significa sostanzialmente annullare le istanze dei cittadini che chiedono giustizia, come si è già fatto con la media-conciliazione obbligatoria. Invero, la prevista soppressione non comporta alcun risparmio di spesa perché i giudizi pendenti, ed i nuovi giudizi da incardinare nel territorio cancellato dall`agenda della giustizia, vengono solo 'trasferiti' altrove. 'Rottamare' non significa poi 'risparmiare'.
E' necessario - insiste De Tilla - avviare un confronto per modificare l`annunciata revisione della geografia giudiziaria, che deve essere costruttiva, adeguata e non demolitoria, rimettendo al centro di questo intervento il cittadino e la tutela dei presidi di legalità e sicurezza. Di grande importanza, infine, l`eliminazione di un sistema di media-conciliazione obbligatoria che è fallimentare, che limita l`accesso dei cittadini alla macchina giudiziaria e che è sotto l`esame della Corte Costituzionale e di Giustizia Europea".

L'AFORISMA DEL SABATO.

venerdì, maggio 04, 2012

Università di Salerno: "Lectio Magistralis" del Prof. Mengozzi (18 maggio 2012).

Condominio, acqua, infiltrazioni, danni, risarcimento canoni affitto.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.04.2012 n° 6128 
Quando le infiltrazioni di acqua in un appartamento derivano dall’omessa manutenzione ordinaria che spetta al condominio, questi deve risarcire i relativi danni.
Oltre al rimborso delle spese di risistemazione, il proprietario dell’appartamento vanta anche il diritto a vedersi rimborsati i canoni sostenuti per la locazione dell’immobile ove si era dovuto trasferire nel periodo in cui sul proprio appartamento si svolgevano le opere di riparazione.

giovedì, maggio 03, 2012

LE 10 COSE CHE IL PRATICANTE NON DEVE MAI DIRE.........

MEDIACONCILIAZIONE: UDIENZA INNANZI CORTE COSTITUZIONALE FISSATA PER IL 23 OTTOBRE 2012.

E' stata fissata al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'obbligatorietà della mediazione (articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, decidendo in seguito all'ordinanza 12 aprile 2011 con la quale il TAR del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta. Il relatore della causa sarà l'ex giudice di Cassazione, Dott. Alessandro Criscuolo.