martedì, gennaio 29, 2019

Appello civile e caratteri della cd “acquiescenza” (art. 329 cpc).

Cass. Civile Sez. V - Ord. Num. 1950/2019 Presidente: BRUSCHETTA -Relatore: SUCCIO - Data pubblicazione: 24/01/2019. 

“La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione - su un determinato capo della sentenza investita dal gravame - può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano ad esempio mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (vedi, tra le tante, Cass. n. 85 del 2015, e Cass. 4363 del 2009), o sua connessa conseguenza logico-giuridica.
Ne deriva che l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n. 6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n. 2062 del 2001, n. 9141 del 2007, n. 85 del 2015)”. ;

martedì, gennaio 22, 2019

L’indennizzo per irragionevole durata del processo va negato in caso di lite temeraria.

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 1528/2019 Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 21/01/2019. 


 “Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della I. n. 89 del 2001, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla I. n. 208 del 2015 (e perciò senza che abbia rilievo la censura inerente all'irretroattività del testo introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera c, della legge n. 208/2015) autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile Ric. 2018 n. 17153 sez. M2 - ud. 06-12-2018 dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit.; che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione, che il giudice deve compiere anche d'ufficio, in quanto relativa ad un requisito negativo dell'esistenza del diritto, non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né è censurabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. (che può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre) (cfr. Cass. Sez. 2 , 13/10/2017, n. 24190; Cass. Sez. 6 - 2, 05/05/2016, n. 9100)”.

mercoledì, gennaio 16, 2019

Condominio: poteri dell’Amministratore per la nomina dei difensori.

“E' da respingere l'eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti per carenza di poteri dell'amministratore allorquando sottoscrisse la procura al giudizio di legittimità, non avendogli conferito mandato l'assemblea.
L'art. 1131, comma 2, c.c. afferma che l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.
Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, circa la regola della necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., sicché essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino (vedi anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21841).
Ciò significa che per questo giudizio non occorre che l'amministratore si munisca d’autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, né che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare.
L'amministratore di un condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131, comma 2 e 3 c.c. (quale, nella specie, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, sicché un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore (cfr. Cass. 25 maggio 2016, n. 10865; Cass. 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass. 26 novembre 2004, n. 22294)”.  

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 853/2019 Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 15/01/2019.

venerdì, gennaio 04, 2019

Elezioni forensi, interpretazioni, ricorsi.......

E così abbiamo avviato una nuova stagione di ricorsi, di interpretazioni, di distinguo.
La domanda è: cosa volete? Perchè questo accanimento? Volete avere ragione? Allora si, avete ragione voi, prendetevi i COA, le sedie, gli strapuntini, i divani, i tavoli nei corridoi dei Tribunali.
Volevo dire questo: ho perso una causa in Cassazione. Non improcedibile, cassata con rinvio.
Adesso chiamo l'assistito e gli dico che ci facciamo fare un bel parere pro veritate, e disattendiamo la sentenza, che tra l'altro è pure scritta male.
Ma si, avete ragione voi. Fate i ricorsi, fate finta di non avere capito, fate.
Però, per favore, spiegatemi quali sono le parti della legge professionale che si possono interpretare, stirare, disattendere, allungare, ignorare, e quali sono le parti che devono essere rigorosamente applicate.
Alessandro Cassiani, Livia Rossi, Antonio Conte: grazie.

Giuseppe Caravita di Toritto 
Avvocato del libero foro di Roma 
(e quando dico libero, so cosa sto dicendo)