lunedì, gennaio 31, 2011

Circolare del Cnf agli Ordini forensi: recupero dei debiti formativi e riesame del regolamento specializzazioni.


Roma. Recupero dei debiti formativi nella misura di 15 entro il 31 luglio prossimo; riesame del testo delle specializzazioni con l’invito agli Ordini forensi di riassumere le proprie osservazioni entro il 28 febbraio; invio di un questionario su mediazione e formazione permanente per verificare lo stato dell’arte presso gli Ordini in vista di eventuali supporti da parte del Cnf.
Sono queste tre delibere che il Consiglio nazionale forense ha assunto nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso e che sono state comunicate oggi agli Ordini forensi con due circolari (nn. 2-C-2011 e 3-C-2011).
Le delibere sono frutto della riflessione emersa nel corso della riunione del Cnf con i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali, nella quale si è ribadito l’impegno comune delle istituzioni forensi sulle materie di interesse dell’avvocatura. Vediamole in dettaglio.
Regolamento specializzazioni. Il Cnf ha deliberato di riesaminare il testo del regolamento sulle specializzazioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 30 giugno 2011. A questo fine, il Cnf chiede agli Ordini di inviare il riepilogo delle osservazioni già avanzate in sede di dibattito prima e dopo il Congresso di Genova entro il 28 febbraio. Questo al fine di consentire una disamina più dettagliata di tutti i profili segnalati nel corso degli ultimi mesi, tenendo il passo con le scadenze temporali connesse ai procedimenti in atto. Nella more, il Cnf acquisirà le opinioni delle Associazioni forensi e successivamente si riunirà con gli Ordini per poi definire il testo del regolamento.
Recupero debiti formativi. Gli avvocati che non hanno maturato i 50 crediti formativi del corso del primo triennio (2007-2010) di applicazione del regolamento sulla formazione permanente potranno colmare per una parte questo gap recuperando entro il 31 luglio prossimo 15 crediti mancanti. Fermo restando in ogni caso l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua per il triennio 2011-2013. La decisione del Cnf consegue alla considerazione che il primo triennio ha costituito una fase sperimentale “impegnativa” quanto alle modalità di offerta e di assolvimento dell’obbligo, invitando a considerare con “necessario buon senso” l’aspetto deontologico. Nella delibera il Cnf ha dato atto dell’impegno profuso dai Consigli dell’Ordine per superare le difficoltà organizzative incontrate nell’offrire ai propri iscritti la possibilità di partecipare ad eventi formativi tendenzialmente gratuiti; oltre che della circostanza che ormai sia diffusa la convinzione che la formazione e l’aggiornamento siano “attività imprescindibili per l’esercizio della professione”. Il Cnf ricorda tuttavia che è “doveroso procedere a una prima verificare attenta e puntuale sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti per avere una quadro dello stato della formazione ma anche per la presenza di riflessi deontologici dell’adempimento dell’obbligo”.
Questionario. Sempre nell’ottica di rendere “più proficuo e intenso” il rapporto con gli Ordini, il Cnf ha costituito la commissione Servizi agli Ordini e agli avvocati, coordinata da Carla Broccardo, che sta avviando una ricognizione sulle necessità/opportunità manifestate in sede locale. Come prima iniziativa, il Cnf ha inviato un questionario in materia di mediazione e formazione continua per conoscere dagli Ordini l’ intenzione di accreditarsi come organismo di conciliazione o come ente formatore; la messa a disposizione dei locali nei tribunali; l’avvenuta stipula della polizza assicurativa. Sulla formazione il Cnf intende conoscere quanti eventi formativi sono stati organizzati; l’eventuale quota a carico degli iscritti; se il Consiglio ha proceduto alle verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo e con quali modalità; l’eventuale incidenza dell’inadempimento; la valutazione circa la fissazione in 90 dei crediti formativi previsti dal regolamento a regime.

Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media

Domani Fini riceverà una delegazione dell'OUA.


Domani (martedì 1 febbraio) alle 12, la Giunta esecutiva dell’Oua incontrerà il Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini.
Il presidente dell’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Maurizio de Tilla, consegnerà al Presidente della Camera, il “Decalogo Oua per riformare la macchina giudiziaria”, il testo del “Patto per la Giustizia e i cittadini” sottoscritto con l’Anm e con tutti gli operatori del settore e i punti irrinunciabili per la riforma forense (ora all’esame della Camera, appunto), nonchè i principali spunti di proposta sulla crisi della giurisdizione e sullo stato della professione, emersi dal Congresso Nazionale Forense, tenutasi a Genova, il novembre scorso.
Roma, 31 gennaio 2011

venerdì, gennaio 28, 2011

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (..SEMISERIA!).

Anno giudiziario 2011:Alpa (Cnf), garantire valori costituzionali e risolvere sollecitamente problemi giustizia.


(ANSA) - ROMA, 28 GEN - ''L'impegno dell'Avvocatura resta piu' che mai quello di garantire i valori costituzionali, di assicurare il pieno soddisfacimento dei principi fondanti la nostra democrazia e di sollecitare le istituzioni perche' siano migliorate le condizioni di vita morale, materiale e intellettuale dei cittadini anche attraverso la risoluzione dei problemi dell'Avvocatura''.
E' l'auspicio del presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, intervenuto alla cerimonia d’inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione.
Il presidente del Cnf ha lanciato l'allarme sulle difficoltà di tutela dei diritti nei momenti di crisi come quello attuale: ''Crisi che oltre tutto aggrava la situazione della categoria forense - ha detto Alpa - che, pur partecipando con le altre professioni per il 15% al pil, non riceve l'attenzione che le istituzioni riservano alle imprese sicche' deve affrontare da sola le difficolta' senza incentivi, sgravi e altre forme di sostegno''.
Deleterio, in questo contesto, sottolinea il presidente del Cnf, ''sarebbe il ritardo nell'approvazione della riforma forense attualmente assegnata alla Commissione Giustizia alla Camera, che ne ha appena cominciato l'esame''.
Quanto alla mediazione, Guido Alpa ha rilevato come ''l'attuale disciplina non prevede l'assistenza legale obbligatoria, pur consentendo al conciliatore di effettuare le proposte che ove accettate incidono notevolmente i diritti oggetto di contesa; non preveda forme di sostegno per la conciliazione gratuita, non si preoccupi degli aggravi finanziari sugli Ordini; non esiga requisiti rigorosi per l'acquisizione del titolo di conciliatore''

Oggi s’inaugura l'anno giudiziario 2011 in Cassazione.


Stamane alle 11 prenderà il via la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte suprema di Cassazione alla presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del presidente del Senato, Renato Schifani e del presidente della Camera, Gianfranco Fini.
Inoltre oggi e domani si inaugura l'anno giudiziario anche nelle Corti d'Appello dei 26 distretti d'Italia, in un clima surriscaldato dalla polemica aperta dall'Associazione nazionale magistrati (Anm)) contro la "politica degli annunci" dei ministri Alfano e Brunetta e dagli attacchi sul piano personale al procuratore aggiunto Ilda Bocassini.
Il presidente di Anm Palamara ha annunciato che in tutte le cerimonie per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario nelle Corti d'Appello, i presidenti delle sezioni locali dell'Anm «rinnoveranno con forza la loro posizione di solidarietà ai magistrati colpiti in questi giorni e in particolare oggi con l'iniziativa del Giornale contro la Boccassini, da campagne denigratorie».
«Il servizio informatico della giustizia è sempre a rischio blocco - ha dichiarato ieri il presidente dell'Anm, Luca Palamara - e la sua efficienza è diminuita senza generare reali risparmi».
Per Palamara «la politica degli annunci, le continue conferenze stampa dei ministri Alfano e Brunetta che pubblicizzano la piena informatizzazione degli uffici giudiziari si scontrano con la dura realtà, svelando la triste verità: uffici senza personale, senza computer e con i nuovi programmi informatici in uso in pochi circondari».
Sabato sarà presente alla cerimonia in Corte d'appello a Roma il ministro della Giustizia Angelino Alfano.
All'appuntamento in Corte d'appello a Torino ci sarà il vicepresidente del Csm, Michele Vietti. Il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero di via Arenula, Luigi Birritteri, sarà invece all'appuntamento di Milano, mentre i sottosegretari alla Giustizia Giacomo Caliendo ed Elisabetta Alberti Casellati saranno a Torino e a Napoli.

mercoledì, gennaio 26, 2011

NEL “MILLEPROROGHE” LO SLITTAMENTO DI UN ANNO DELLA MEDIACONCILIAZIONE.


«Abbiamo scritto al Guardasigilli – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - per sensibilizzarlo ulteriormente sulla posizione unanime degli avvocati italiani e, allo stesso tempo, ci siamo rivolti, come indicatoci da una mozione del recente Congresso Forense, al Parlamento perchè si intervenisse con efficacia per evitare che ancora una volta la giustizia civile si convertisse nella “Cenerentola” della macchina giudiziaria italiana, con interventi tampone e di corto respiro.Un ringraziamento lo voglio rivolgere a tutti i parlamentari che trasversalmente (dal PD al PDL) hanno recepito le chiare richieste dell’Oua, chiedendo con un emendamento al Milleproroghe lo slittamento di un anno in attesa di recepire le proposte degli avvocati. Tra gli altri i senatori: Della Monica, Benedetti Valentini, Casson, Lusi, Mugnai».
«È, inoltre, sotto gli occhi di tutti – aggiunge - che non si è ancora preparati dal punto di vista strutturale, in questo modo, a tacere di ogni altra osservazione, non vi è dubbio che si tratti di un vero e proprio salto nel buio per il nostro sistema giudiziario. Anzi, per essere più precisi, nel momento in cui il cittadino costretto alla mediaconciliazione non troverà un luogo deputato dove poter risolvere la controversia, andremo incontro ad una situazione di generalizzata omissione di atti di ufficio».
«È inoltre ancora più evidente in queste ore – conclude de Tilla - ed è convinzione sempre più diffusa, che il decreto legislativo oltre ad ignorare i contenuti della Direttiva Europea in materia, contrasti con il dettato Costituzionale per almeno tre ragioni, che riassumo sinteticamente. Innanzitutto perchè si configura un procedimento di mediazione in modo coercitivo con un evidente aggravio di spese e, di fatto, precludendo l'immediato accesso alla giustizia. Ma anche perchè prevede una proposta del mediaconciliatore che può avere effetti negativi nel giudizio senza che il cittadino abbia dato alcun consenso, condizionando così la possibilitá di un trattamento equo. Infine per eccesso di delega».
Nel frattempo si è anche in attesa dell’esito del ricorso al Tar (previsto per l’8 marzo) contro il regolamento attuativo varato dal ministero.

Riforma forense: il presidente del CNF Alpa ricevuto dal presidente della Camera on. Fini.


Roma. Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è stato ricevuto ieri dal presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini.
Alpa ha rappresentato tutti i problemi che in questo momento travagliano l’avvocatura: l’attesa per la riforma della professione forense, giunta a Montecitorio dal senato ma sulla quale la commissione giustizia non ha ancora iniziato l’esame; l’impatto della crisi economia sulla categoria forense; le questioni attinenti all’amministrazione della giustizia.
Il presidente del Cnf ha rappresentato l’urgenza dell’approvazione della riforma senza stravolgimenti dei principi cardine dell’ordinamento professionale e che, tra le altre cose, disciplina un esame di accesso alla professione che premia i più meritevoli.
“Il colloquio è stato lungo e cordiale”, riferisce Alpa.
“Il presidente Fini si è detto disponibile, come già anticipato sabato 15 gennaio a Messina, a verificare con la presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno, le condizioni per iniziare l’esame del provvedimento quanto prima”.

martedì, gennaio 25, 2011

De Bello, una questione di stile.


La vita è anche questione di stile e di scelta. Lorenzo De Bello, al quale mi legavano indissolubili rapporti di affettuosa amicizia, se ne è andato in questa giungla d'assalto in punta di piedi. Il solito e ricorrente "male incurabile" l'ha tratto a morte.
Negli ultimi tempi della sua vita terrena - ecco la scelta e lo stile - consapevole del male che ne aveva stravolto il fisico decise di chiudersi nel silenzio della sua abitazione. Era cosciente della irreversibilità del male. Emarginarsi dalla società e dalla professione è stata indubbiamente una scelta coraggiosa.
Non ha inteso angosciare nessuno ed essere gratificato dalle solite parole di circostanza. Anche la volontà di essere cremato è stata una scelta! Molto è stato detto e scritto su Lorenzo De Bello, ma altre tappe della sua attività di penalista e di rappresentante della società civile sono rimaste nell'ombra.
Quando ricopriva la carica di Presidente della Cassa di risparmio salernitana ha promosso la cultura. Per i tipi di "Franco Maria Ricci" ha pubblicato volumi sulla storia di Ravello, Paestum ed altre località turistiche di interesse internazionale. Il volume "Salerno tra cronaca e storia" del defunto maestro della chirurgia Matteo Della Corte, cultore della fotografia, a cui collaborai, fu un vero e proprio bestseller. Professionalmente, memore degli insegnamenti di Aldo Moro, suo relatore agli esami di laurea all'Università di Bari, si accostò con consapevole responsabilità all'avvocatura penale.
Visse l'epoca in cui il foro di Salerno espresse un folto numero di penalisti come Dino Gassani, Diego Cacciatore, Dario Incutti, Paolo Carbone, Silverio Sica, ancora indossano con successo la toga.
Lorenzo De Bello era, come suol dirsi, un penalista-discreto. Nel senso che all'oratoria dirompente preferiva il ragionamento "in fatto e in diritto". Tanti i processi, sia alla difesa che alla parte civile, che lo videro protagonista. Politicamente, si formò a fianco dell'avvocato Galillo Barbirotti. Non si lasciò ammaliare da altre idee politiche.
Non rinnegò mai il suo credo socialista. Strenuo difensore dell'ex sindaco di Salerno Vincenzo Giordano ma anche consigliere attento ed ascoltato. I contenuti del libro, per i tipi "La Fenice", di Vincenzo Giordano, "Salerno socialista", che ebbi il privilegio di "mettere in ordine" prima di passare alla stampa, furono sottoposti, su mia richiesta, al vaglio di Lorenzo De Bello. Decise che alcuni capitoli dovessero essere tolti.
Potevano aprire la strada all'ipotesi di diffamazione non perchè i fatti denunciati dall'autore non fossero realmente accaduti. Mancavano le prove! Vincenzo Giordano, inizialmente rifiutò il consiglio del suo difensore, alla fine, si convinse e il libro "Salerno Socialista" fu trionfalmente presentato ad una marea di gente nel salone della Provincia.
Lorenzo De Bello era questo ed altro! Infatti, gli sollecitai il patrocinio di un giornalista ingiustamente accusato di diffamazione. Lo fece assolvere e non pretese alcun compenso. Mi disse semplicemente: «L'amicizia vale più della rinuncia ad un compenso». Mi piace ricordarlo così!
di Enzo Todaro

lunedì, gennaio 24, 2011

Sacra Rota: Papa parla di "lassismo". "E' causa fallimento dei matrimoni".


CITTA' DEL VATICANO - Benedetto XVI è tornato a chiedere alla Chiesa Cattolica maggiore serietà e grande severità sia nell'autorizzare la celebrazione dei matrimoni canonici che poi anche nell'esame giudiziario di eventuali richieste di nullità: troppe volte, infatti, ci si sposa senza che ci siano i requisiti necessari, ma altrettanto spesso i requisiti c'erano e nella causa si cerca di sostenere il contrario.
Un tema affrontato anche dalla giustizia italiana, che con una recente sentenza della Cassazione ha affermato il principio dell'impossibilità di annullamento automatico di matrimoni "di lungo corso" a seguito delle sentenze della Sacra Rota.
Sono due forme di lassismo criticate da Ratzinger.
Per questo, aprendo ufficialmente l'Anno Giudiziario della Rota Romana, ha affermato che "bisogna adoperarsi affinché si interrompa, nella misura del possibile, il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla costatazione del suo fallimento".
Su quest'ultimo aspetto, che è il tema specifico del quale si occupa la Rota Romana, il Pontefice ha denunciato che "purtroppo permangono ancora posizioni non corrette, come quella di identificare la discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio con l'auspicata prudenza nella decisione di sposarsi, confondendo così una questione di capacità con un'altra che non intacca la validità, poichè concerne il grado di saggezza pratica con cui si è presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale".
"Più grave ancora - ha spiegato - sarebbe il fraintendimento se si volesse attribuire efficacia invalidante alle scelte imprudenti compiute durante la vita matrimoniale".
Infine, "nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del matrimonio occorre altresì un serio impegno perchè le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento dell'ammissione alle nozze".
"Bisogna resistere - ha chiesto Ratzinger a giudici e avvocati della Rota Romana - alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso".

Formazione Avvocati: sarà necessario un minimo di 20 crediti nel 2011.


Il regolamento del CNF in materia di formazione permanente degli Avvocati prevede che in un triennio l'avvocato debba maturare 90 crediti formativi.
Di questi almeno quindici dovranno essere di deontologia.
A partire dal 2011 queste disposizioni entrano in vigore a pieno regime con la conseguenza che la media annua dei crediti da acquisire è di 30.
L'anno 2011 apre dunque ufficialmente il primo triennio "ordinario" della Formazione continua per Avvocati.
Entrando in vigore a pieno regime il Regolamento del CNF, sarà possibile calibrare diversamente nei tre anni la quantità di crediti da maturare ogni anno.
C'è però un limite minimo per ciascun anno solare: dovranno essere conseguiti almeno 20 crediti.

Congresso Mi elegge Ferri segretario e Schiro' presidente.


Roma, (Adnkronos) - Si e' concluso ieri il congresso nazionale di Magistratura indipendente.
Segretario della corrente e' stato eletto con oltre il 72% dei voti il magistrato Cosimo Maria Ferri, giudice presso il Tribunale di Massa e componente del Csm tra il 2006 e il 2010. Presidente di Mi e' stato confermato il magistrato romano Stefano Schiro', consigliere della Corte di Cassazione.

venerdì, gennaio 21, 2011

CASSAZIONE: PRIMARIO HA UNA RESPONSABILITA’ DI POSIZIONE E GARANZIA VERSO I PAZIENTI.


Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2010, n. 24144, pres. Morelli, rel. Amendola.
Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari).
Perciò è obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche (v., per opportuni riferimenti, Cass. n. 3492 del 2002 e Cass. n. 13979 del 2005).

Cassazione: giudici non possono avallare decisione ecclesiale, in caso di lunghe nozze.


I matrimoni di lungo corso, annullati dalla Chiesa, non sono annullabili automaticamente dallo Stato.
Lo ha stabilito di recente la Cassazione (prima sezione civile, n. 1343/2011) accogliendo il ricorso di una donna veneta il cui matrimonio, durato 20 anni, era stato poi annullato dalla Sacra Rota nel marzo del 2001 per assenza di figli (difetto del consenso, per violazione del cd “bonum prolis”).
Questo perche' una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo e' contrario ai principi d'ordine pubblico rimetterlo in discussione, adducendo tardivamente riserve mentali, o vizi del consenso, verificatisi nel momento del si' all'altare.
Dando ragione alla donna, la Cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, l'11 giugno 2007, aveva delibato positivamente la nullita' del matrimonio.

giovedì, gennaio 20, 2011

Inchiesta di Milano: anche il Papa è perplesso.

BUSTE - PAGA “GONFIATE”: PERSEGUIBILE PENALMENTE PER ESTORSIONE IL DATORE DI LAVORO CHE LE IMPONE.


È un fenomeno tristemente noto e diffuso a livello nazionale quello dei datori di lavoro che obbligano i propri dipendenti a sottoscrivere buste paga “gonfiate”.
Con la sentenza n. 1284/2011 la seconda sezione penale della Cassazione ha ritenuto che i datori di avoro che si comportano in tal modo sono passibili di condanna per il reato di estorsione di cui all’articolo 629 del codice penale, se minacciando il licenziamento, impongono la firma di buste-paga superiori alla prestazione lavorativa effettivamente espletata.
I giudici di legittimità hanno precisato che integra tale fattispecie delittuosa anche nel caso in cui i lavoratori non si siano fatti intimidire e si siano rivolti ai sindacati e al giudice del lavoro, purché la condotta del datore tenda a coartare la volontà altrui mediante la paura.
Sulla scorta del consolidato principio giurisprudenziale (Cass. 36642/07, 16656/10, 656/09, 48868/09) secondo il quale: “integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi” i giudici di piazza Cavour hanno confermato quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro che nel confermare la sentenza di condanna di un datore di lavoro da parte del Tribunale di Castrovillari aveva ritenuto che “per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell’altrui volontà ed a nulla rileva che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo” escludendosi che manchi l’elemento materiale della minaccia e lo stato di soggezione del lavoratore laddove di fronte alla condotta datoriale i lavoratori si siano comunque rivolti alle organizzazioni sindacali e al giudice del lavoro.

.....I P.M. SONO A CACCIA !

mercoledì, gennaio 19, 2011

Nel fango!


Vista da fuori l’Italia sembra un’arena di lottatori nel fango. Sembra che a nessuno importi nulla del danno arrecato non dico all’immagine, ma direttamente ai nostri interessi. Sembra che a nessuno importi un fico secco dei tantissimi italiani che si distinguono ed eccellono in giro per il mondo, cui la sera s’infligge il supplizio di spiegare cosa diavolo succede nel loro Paese.
I più ottimisti dicono: anche negli Stati Uniti il Presidente è stato costretto a parlare di quel che avvenne sotto al tavolo dello studio ovale. E’ vero, ma il tutto durò qualche mese, fu comunque un danno, colpì la sua credibilità (anche perché non era credibile), e tutto si chiuse con la suturazione della ferita giudiziaria e l’inesistenza di motivi per procedere. Noi andiamo avanti da diciassette anni.
I brasiliani che si tengono Cesare Battisti (e lo fanno per mettere in difficoltà i rapporti con le nostre imprese, non certo per amore d’un personaggio spregevole quanto pochi altri) possono sempre dirci: non ci siamo mai permessi di descrivere la vostra giustizia con parole così colorite quali quelle utilizzate da chi vi governa. Tesi strumentale, ma non priva di fondamento.
La stampa anglosassone pubblica quel che giunge dai festini, ma sottolineando che la fonte sono gli uffici giudiziari. Come a dire: un Paese incivile, ove rivolgersi alla giustizia serve solo ad esporsi al pubblico ludibrio.
Da noi sono tutti pronti a far le prime pagine per le inchieste più inverosimili, in cui costumi debosciati vengono descritti come (improbabili) crimini, ma la notizia che i delinquenti condannati se ne vanno a spasso perché il signor giudice impiega più di quattro anni per redigere la sentenza finisce nelle pagine di cronaca, ci vive un solo giorno e poi se ne ricorda solo il citato criminale, che ci fa marameo a tutti.
Silvio Berlusconi ha le sue responsabilità, ne ho già scritto: certe condotte non sono compatibili con il posto che occupa, né si può pensare che un fidanzamento sia notizia rilevante per un Paese che ha bisogno d’essere governato.
Ma la prima sua responsabilità è quella di non avere puntato subito, dopo la vittoria elettorale, ad una riforma profonda e radicale della giustizia, che la faccia somigliare a quella dei Paesi civili.
E se il capo della maggioranza non è esente da colpe, che dire dei tanti capi e capetti dell’opposizione? Sono diciassette anni che cercano di mettere fuorilegge un avversario politico che non riescono a battere, sono tre lustri che puntano sulle procure perché riescano dove loro non sono capaci.
Se avessero sale in zucca, se avessero un’idea, magari sfumata, di cosa sia l’interesse nazionale avrebbero provveduto loro a proporre la riforma necessaria, facendo la parte non solo delle persone responsabili e ragionevoli, ma anche di quelli abbastanza sicuri di sé da non dovere scommettere tutto sull’abbattimento dell’avversario.
Nell’insieme il sistema politico non è stato capace d’altro che continuare la lotta nel fango, inzaccherandoci tutti di schizzi che meritiamo solo nella misura in cui consideriamo sopportabile un tale spettacolo.
Dal 1994 in poi s’è divisa l’Italia in tifoserie forsennate, disposte a tutto, pure a segare il ramo dove sono sedute, pur di vedere crollare l’altra curva. Il costo di tale comportamento è elevatissimo, e il più grande colpo lo si è portato alla democrazia: a che serve votare se a chi vince viene impedito, con ogni mezzo, di legiferare e governare?
Coltivo la speranza che le ultime vicende facciano accendere il lume dell’orgoglio e dell’interesse nazionale. Resto convinto che c’è un'altra Italia, che non merita d’essere strapazzata nel fango.
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it

martedì, gennaio 18, 2011

Risarcimento danni allo straniero e principio di reciprocità.


Cassazione Civile Sez. III sent. n. 450 dell'11 gennaio 2011
"Interpretando l'art. 16 delle preleggi alla luce degli artt. 2, 3 e 10 Cost. per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”.

lunedì, gennaio 17, 2011

Fondo garanzia vittime strada: il pedone investito va risarcito anche se non ha identificato il pirata della strada.


Il pedone che sia stato investito da veicolo non identificato può agire per il ristoro dei danni nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.
Tale diritto sussiste se c'è la prova dell'avvenuto evento ad opera di ignoti ma non è richiesto alla vittima di tenere un comportamento "di diligenza non comune oppure di complessa attuazione finalizzato all’identificazione del responsabile".
E' quanto precisa la Corte di Cassazione (Terza sezione civile, sentenza n.745/2011) facendo notare che "l’esigibilità di un comportamento idoneo da parte del danneggiato deve essere valutata tenendo conto delle condizioni psicofisiche della vittima e delle circostanze del caso concreto".
Come ricostruiscono i giudici della Corte, la vittima era stata investita da un pirata della strada che, dopo l'impatto, si era allontanato impedendo così l'identificazione.
I giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sostenendo che la responsabilità del Fondo deve essere esclusa quando la mancata identificazione del veicolo responsabile sia da attribuire a dolo o colpa del danneggiato.
La Corte d'Appello in particolare aveva sostenuto che dalle prove orali era emerso che l'investitore si era fermato per un pò di tempo e che erano intervenute anche altre persone cosicchè la vittima del'incidente avrebbe avuto tutto il tempo per identificare il mezzo.
La Suprema Corte che ha accolto il ricorso del pedone, ha fatto notare che nella fattispecie i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se le condizioni fisiche e psichiche della vittima per quanto gli era appena accaduto fossero tali da potergli addebitare la colpa di non aver identificato il mezzo investitore.

sabato, gennaio 15, 2011

Caso Ruby: difesa premier, i pm di Milano non sono competenti a procedere.


"Ancora una volta, come gia' in altre occasioni, poi risolte dalla Corte di Cassazione, alcuni magistrati presso la Procura di Milano tentano di perseguire il Presidente Berlusconi pur non potendolo giuridicamente fare".
Lo sottolineano Niccolo' Ghedini e Piero Longo, legali del premier Silvio Berlusconi per i quali la competenza del caso Ruby non e' della procura di Milano, ma del Tribunale dei Ministri.
"Dalla lettura dell'atto notificato - scrivono i due avvocati - si puo' evincere come la Procura di Milano stia procedendo nei confronti del Presidente Berlusconi in maniera non conforme alla normativa vigente. Fermo restando l'infondatezza dell'intero assunto accusatorio, per quanto concerne la ipotizzata concussione, dallo stesso capo d’incolpazione si evince che, anche in questa fase, la competenza funzionale e' pacificamente del Tribunale dei Ministri mentre,anche ad escludere la connessione peraltro contestata, per l’asserita vicenda di Ruby, comunque la competenza territoriale proprio dal capo di incolpazione e' da individuarsi presso il Tribunale di Monza".
Per i legali del premier, dunque, "appare quindi incomprensibile per quali ragioni la Procura di Milano esegua perquisizioni e pretenda di interrogare il Presidente Berlusconi per fatti per i quali non ha competenza alcuna".

L'AFORISMA DEL SABATO.

venerdì, gennaio 14, 2011

L'Avvocatura chiede al Alfano rinvio mediaconciliazione.

Il ricercatore universitario a tempo pieno non può svolgere anche la professione d’avvocato (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 309/2011).


Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n. 389 dell'11 gennaio 2011, hanno ritenuto che "per i ricercatori confermati, come per i professori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento di attività libero-professionali sia esclusa solo in caso di opzione per il tempo definito, mentre sussiste in caso di opzione per il tempo pieno".
La Suprema Corte, rigettando il ricorso di un'avvocato - inserito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario avendo egli, quale ricercatore confermato, optato per il tempo pieno ritenendo tale opzione incompatibile con l'esercizio della professione forense -, precisa che l'interpretazione del D.L. n. 57 del 1987 (come convertito nella L. n. 158 del 1987) per quanto riguarda l'incompatibilità all'iscrizione ad albi professionali va compiuta nel quadro sistematico del complesso normativo nel quale la norma s'inserisce e anche con riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria).
I Giudici di legittimità sottolineano che sebbene nel testo dell'articolo 1 del D.L. 57/1987 (disposizioni urgenti per i ricercatori universitari) non vi sia un espresso riferimento all'incompatibilità per i ricercatori universitari confermati a "tempo pieno" con l'esercizio di attività libero-professionali e quindi con l'iscrizione negli albi che le legittimano, essa emerge in modo inequivoco dal disposto del comma 5 bis, introdotto dalla legge di conversione, che fa esplicito riferimento all'esercizio, entro il termine ivi prescritto, dell'opzione fra "tempo pieno" e "tempo definito" per ottenere la sanatoria delle "pregresse situazioni d'incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 34".
Detta norma manifesta in modo univoco la volontà del legislatore di considerare solo in caso di opzione per il "tempo definito" l'esercizio professionale compatibile con la qualifica di "ricercatore confermato" e l'eventuale situazione d'incompatibilità sanabile prevedendo anche per i ricercatori confermati - come già per i professori universitari - la possibilità di opzione per un regime di tempo definito e considerando coessenziale al regime del "tempo pieno" l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero-professionali.

MEZZO PIENO.....O MEZZO VUOTO?

giovedì, gennaio 13, 2011

Ecco il testo del comunicato della Corte Costituzionale.


ROMA - Ecco il testo del comunicato della Consulta:
"La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha deciso quanto segue:
-E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l'art. 1, comma 4, relativo all'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l'impedimento addotto;
- Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale;
-Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 5 e 6, e all'art. 2".

Consulta boccia in parte legge su legittimo impedimento.


ROMA, giovedì 13 gennaio 2011 - La Corte costituzionale ha bocciato oggi in parte la legge sul legittimo impedimento, che congela i processi al premier Silvio Berlusconi fino al prossimo ottobre.
Secondo fonti giudiziarie, le parti della legge censurate dai 15 giudici della Consulta riguardano la possibilità per il premier e i ministri di avvalersi del legittimo impedimento - per periodi continuativi fino a 6 mesi - per bloccare i loro processi.
Inoltre, la Consulta avrebbe bocciato la parte che obbliga il giudice a rinviare l'udienza, ripristinando in parte il suo potere di valutare caso per caso se accogliere il legittimo impedimento.

....."fumus boni iuris"!

mercoledì, gennaio 12, 2011

Delegazione CNF da Napolitano: la crisi penalizza la tutela dei diritti.


Roma, 11 gen. - L'avvocatura, pur partecipando con le altre attività intellettuali alla produzione del 15% del Pil, "non riceve l'attenzione che le istituzioni riservano alle imprese, sì che deve affrontare da sé le difficoltà, senza poter contare su incentivi, sgravi, e altre forme di sostegno".
E' una delle difficoltà segnalate dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, ricevuto oggi dal presidente della Repubblica assieme ad una delegazione dell'organismo di rappresentanza degli avvocati.
Alpa ha colto l'occasione per esprimere grande apprezzamento al Presidente Napolitano "per il costante impegno nel garantire il rispetto dei valori costituzionali, nell'assicurare il pieno soddisfacimento dei principi fondanti della nostra democrazia e nel sollecitare le istituzioni perché siano migliorate le condizioni di vita morale, materiale e intellettuale dei cittadini e degli immigrati anche attraverso la risoluzione dei problemi della giustizia".
Poi il presidente del Cnf ha voluto anche segnalare alcune delle problematicità con le quali si trovano a fare i conti gli avvocati.
Come "i deleteri effetti del ritardo con cui procede l'iter della riforma forense, approvata con molte difficoltà al Senato ed ora approdata alla Camera".
"Il ritardo nell'approvazione della riforma - ha detto - implica molte conseguenze di non poco momento, che si riflettono, tra l'altro, sul debordante numero di giovani che si immettono nella professione senza avere apprezzabili garanzie del loro futuro, ma anche sulla qualificazione dell'avvocatura, che invece quelle norme vorrebbero assicurare".
Qualificazione sulla quale per parte sua, il Cnf si batte con il regolamento sulla formazione permanente, già in vigore, e con lo studio di un regolamento sulla specializzazione.
Quanto alla prossima entrata in vigore della mediazione, il presidente Alpa ha precisato che il Consiglio ha fatto molti sforzi, e si impegnerà ulteriormente, "per seguire l'attuazione della normativa, per coordinare l'azione degli Ordini, per diffondere la cultura della conciliazione", ma ha evidenziato a tutte le istituzioni interessate come "il sistema in procinto di diventare operativo, così come congegnato, rischia di introdurre una fase obbligatoria che avrà l'effetto di posticipare anziché di prevenire i processi dinanzi al loro giudice naturale. Non possiamo non rilevare - ha aggiunto - come, nell'interesse dei cittadini e per l'adempimento ottimale di questa nuova funzione, l'attuale normativa non preveda, tra l'altro, l'assistenza legale obbligatoria, pur consentendo al conciliatore di effettuare proposte che, ove accettate, incidono notevolmente i diritti oggetto di contesa, non preveda forme di sostegno per la conciliazione gratuita, non si preoccupi degli aggravi finanziari di cui saranno gravati gli Ordini (molti dei quali ancor oggi non hanno ricevuto in dotazione i locali che per legge dovrebbero essere loro assegnati per svolgere questa funzione ), non esiga requisiti rigorosi per l'acquisizione del titolo di conciliatore".

martedì, gennaio 11, 2011

LETTERA DELL’OUA ALLE ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI FORENSI


Carissimi Presidenti e Rappresentanti dell’Avvocatura,
il XXX Congresso Nazionale Forense, con una mozione approvata all’unanimità (presenti più di 1.000 delegati in rappresentanza di 230 mila avvocati), ha affermato che l’Avvocatura non intende avallare un approccio legislativo che possa compromettere il diritto del cittadino al giusto processo.
La crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone o con l'introduzione a forza di sistemi obbligatori di media-conciliazione, ma necessita di interventi strutturali a livello legislativo e organizzativo, e l'istituto della mediazione, così come concepito, appare non corrispondente alle direttive europee in merito , nonché in palese contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento.
Tutto ciò premesso, il Congresso ha chiesto agli organi istituzionali e politici dell'avvocatura (CNF e OUA), ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l'abrogazione dell' obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione e, nelle more, per il differimento dell'entrata in vigore del D.Lvo. 28/2010 in attesa delle modifiche formulate nei seguenti termini:

1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione;

2) obbligatorietà della difesa tecnica;

3) previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e problematiche;

4) abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti;

5) abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;

6) previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.
Al noto degrado della giustizia civile (mancano anche i fondi per il processo telematico)s’unisce l’erroneo convincimento che con la prevista mediaconciliazione obbligatoria si possa deflazionare il carico giudiziario.
In realtà le cose andranno in senso opposto.
Aumenterà l’esasperazione dei cittadini per non poter adire il giudice; fioccheranno le questioni di incostituzionalità e si incrementeranno le ostilità alla media conciliazione.
Si è autorevolmente sostenuto che l’istituto della mediaconciliazione obbligatoria è incostituzionale perché viziato da eccesso di delega e in contrasto con l’art. 24 Cost.
L’OUA, che si è reso promotore della battaglia contro l’obbligatorietà della media conciliazione, chiede sul punto l’unità dell’Avvocatura.
L’OUA, insieme ad alcuni Consigli dell’Ordine ed Associazioni Forensi, ha presentato ricorso al TAR contro il regolamento che dequalifica la figura del media conciliatore.
L'OUA e il CNF, quali soggetti deputati per Statuto alla esecuzione delle delibere congressuali, si devono adoperare perché venga fissato un incontro con il Ministro Alfano al quale sottoporre la mozione congressuale approvata all'unanimità sulla media conciliazione, mozione che per l'appunto prevede di adoperarsi presso ogni sede per l'abrogazione dell'obbligatorietà della stessa, nonchè per l'approvazione delle modifiche ivi indicate.
Molti cordiali saluti.
Avv. Maurizio de Tilla

Azzerata la giunta comunale romana.

Evento formativo sull'arbitrato (28/01/2011-n.3 crediti).

Convegno dell'Associazione "Giorgio Ambrosoli".

mercoledì, gennaio 05, 2011

Intervista al Presidente del CNF Prof. Alpa.

Giudici di Pace: proclamato sciopero dal 17 al 28 gennaio.


La protesta dei GDP, che durerà 11 giorni (dal 17 al 28 gennaio), è stata indetta dall’ Unione nazionale dei giudici di pace, ed è stata decisa contro il progetto di "controriforma della magistratura onoraria" che il governo starebbe per presentare.
Ma la decisione dell'Unagipa punta anche a garantire "una ragionevole proroga dei giudici in scadenza".
In una nota si spiega che il disegno di legge non garantisce la continuità del rapporto, non prevede copertura previdenziale e assicurativa e mina l'autonomia dei giudici.

Giustizia: Birritteri, mancano 33 mln perciò interrotta assistenza informatica.


(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Non ci sono piu' i fondi, circa 33 mln, 'per onorare integralmente' il contratto con le aziende che si occupano dell'assistenza della gestione e manutenzione dei servizi informatici degli uffici giudiziari. Lo sottolinea, in un'intervista al Gr1 Rai, Luigi Birritteri, capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero della giustizia, in relazione al rischio paralisi degli uffici giudiziari. Un rischio che pero' 'non c'e' perche' si e' interrotta l'assistenza non il servizio'.

martedì, gennaio 04, 2011

REATO DI PATROCINIO INFEDELE PER L'AVVOCATO CHE NON PARTECIPA ALLE UDIENZE E OMETTE DI CITARE I TESTI.


Cassazione Pen. Sez. VI, sent. 2 dicembre 2010, n. 42913
1.Il delitto di cui all’art. 380/1 c.p. (patrocinio infedele) è un reato che richiede per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali, stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita ed, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo, inteso non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale, che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale.
2. Sul piano soggettivo non assume rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte.

Il diritto d'autore non vale per i liberi professionisti?


La legge sul diritto d’autore non vale per i professionisti? Sembrerebbe di sì se stiamo alla sentenza n. 42429/10 della Cassazione penale.
Secondo la Corte di legittimità il professionista che utilizza software abusivi per la sua attività non commette reato.
La legge sul diritto d’autore, infatti, punisce la detenzione del software non originale solo se utilizzato a scopo “imprenditoriale o commerciale”. E l’attività del libero professionista non rientra in questo ambito.
La sentenza chiude la vicenda di un avvocato il quale utilizzava software illecitamente duplicato e, ovviamente, senza licenza. I giudici del tribunale decidono di condannarlo per violazione dell'articolo 171-bis della legge n. 633/41 (che punisce la detenzione e l'utilizzo di programmi contraffatti).
L’avvocato ricorre in appello invocando proprio il non utilizzo a fini imprenditoriali o commerciali.
Anche in appello i giudici gli danno torto e la causa approda in Cassazione dove invece il professionista viene assolto perché il “fatto non sussiste".

lunedì, gennaio 03, 2011

Avvocati: nel procedimento ex lege n. 794/42, il rimborso delle spese generali non è automatico (Cass. Civ. sez. II,sent. 26.11.2010 n. 24081).


<< Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, con cui l'ordinamento ha messo a disposizione degli avvocati un iter snello e rapido per la tutela del diritto al compenso per l'attività professionale svolta nei confronti dei loro clienti, vanno osservate le comuni norme circa l'onere della domanda (Corte cost., sentenza n. 238 del 1976).
Ne deriva che - come di recente precisato (Cass., Sez. 2, 13 novembre 2008, n. 27123) - l'avvocato attualizza il diritto al compenso per la prestazione professionale nei confronti del proprio cliente formulando una richiesta attraverso la presentazione della nota spese, con la quale non solo individua specificamente le attività per le quali viene formulata la richiesta, ma anche precisa i titoli, le voci e le componenti per i quali vi è domanda di liquidazione.
Il Collegio è consapevole che questa Corte, esaminando l'identica questione che qui viene in rilievo, ha statuito che il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, avendo lo scopo di esonerare il professionista dal gravoso onere di una minuta documentazione di spese connesse all'espletamento dell'incarico, spetta al professionista in ogni caso e anche nello speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, deve essere liquidato dal giudice, cosi come avviene ex art. 91 cod. proc. civ., senza bisogno di specifica richiesta, dovendo la relativa richiesta ritenersi compresa nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari (Sez. 2, 18 marzo 2003, n. 4002).
Il Collegio non condivide tale indirizzo e da esso intende discostarsi.
Invero, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre in quest'ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell'esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell'interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.
Deve, pertanto, essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.">>.
(Cass. Civ. sez. II,sent. 26.11.2010 n. 24081)

domenica, gennaio 02, 2011

Decreto “milleproroghe”: Wi-Fi libero anche in Italia.


Dal primo gennaio il decreto Pisanu, che imponeva una serie di obblighi burocratici a chi voleva fornire connessione Wi-Fi pubblica, è da considerarsi decaduto grazie al decreto milleproroghe
Gli hot-spot, questo il nome dei punti d'accesso Wi-Fi, d'ora in poi non dovranno registrare l'identità degli utenti connessi né il traffico generato da essi.
Rimane in essere la necessità di chiedere una licenza di fornitura del servizio al Questore, ma questo è un passaggio tutto sommato semplice.
Saltano così tutti quegli ostacoli che hanno rallentato la diffusione di reti wireless accessibili, per esempio, in ristoranti, alberghi, bar, zone di interesse pubblico e aree all'aperto.