venerdì, giugno 23, 2017

Approvata la cd "legge Falanga": elezioni per rinnovo COA entro 45 gg.

La Commissione Giustizia in data 22/6/2017 ha approvato definitivamente, in sede legislativa, la proposta di legge C. 4439, (FALANGA e altri, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato) su “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”.
L’approvazione della proposta di legge in discussione fa, quindi, venir meno lo schema di regolamento ministeriale previsto in materia e consente finalmente l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi con una vera e propria legge elettorale, che riforma la disciplina contenuta nella Legge sull’ordinamento forense (L. 247/12). Il testo della Legge Falanga ricalca sostanzialmente le indicazioni offerte dalla Giustizia amministrativa, che aveva annullato il D.M. n. 170/2014.
Le principali novità, che consentiranno il rinnovamento dei Consigli dei vari Ordini circondariali, sono la previsione che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 4 e 10); la designazione dei componenti della commissione elettorale, effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti (art. 9); il rispetto, soltanto nella preferenza di voto multipli, al genere meno rappresentato (art. 10); la possibilità del voto elettronico, ove tecnicamente possibile (art. 13).
Infine, la norma transitoria:“I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore. 3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247…” (art. 17).
Pertanto, con l’approvazione di tale assetto normativo, i Consigli dell’Ordine vedranno finalmente la possibilità di rinnovare la componente consiliare, evitando le vecchie logiche dei “listoni” che impedivano il ricambio generazionale, a discapito delle reali rappresentanze del Foro.

sabato, giugno 17, 2017

Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo accordo scritto col cliente).

In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l’ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due)”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

L'applicazione dei nuovi termini di prescrizione penale.

venerdì, giugno 16, 2017

Associazione di tipo mafioso: la natura dell’aggravante della disponibilità di armi.

“In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva ed è configurabile a carico dei partecipi, ex art. 59/2 cod. pen., che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto abbia la concreta disponibilità delle armi, potendo assumere, ai fini probatori, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso: cfr. Cass. 44667/2016; Cass. 44704/2015; Cass. 1703/2014 che hanno ribadito che, ai fini probatori, la consapevolezza può desumersi in base all'appartenenza del singolo soggetto alla cosca mafiosa nella disponibilità del quale le armi si trovavano”. 

Cass. Penale Sez. 2 Sent. Num. 27394-2017 Presidente: DIOTALLEVI Relatore: RAGO - Data Udienza: 10/05/2017.

Per i balconi “aggettanti” non si applica la disciplina di cui all’art. 1125 cc.

“In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ. 
I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cassazione civile,Sez. 2, Sent. n. 15913 del 17/07/2007; conf. Cassazione civile Sez. 2, Sent. n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione civile, sez. II, Sent. 05/01/2011 n. 218)”. 

Cassazione Civile Sez. II sent. n. 10894-2017 Presidente: MIGLIUCCI Relatore: CORRENTI - Data pubblicazione: 04/05/2017

giovedì, giugno 15, 2017

L'ammissione della parte al gratuito patrocinio, preclude l'erogazione della sanzione del raddoppio del cd "contributo unificato".

"Come affermato in più occasioni da questa Corte (Cass. 2.9.2014 n. 18523; Cass. ord. 18.10.2016 n. 3669; Cass. 15.10.2015 n. 20920), quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002 introdotto dalle legge n. 228 del 2012. 
Infatti, anche se la disposizione di cui all'art. 13 citato non prevede esenzioni per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur sempre nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito della modifica di cui all'art. 1 legge n. 228/2012. 
Ebbene, l'art. 131 DPR 30.5.2002 n. 115 statuisce che: "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel processo civile e amministrativo". 
Sebbene il raddoppio del contributo si muova nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate risorse a sua disposizione ed il suo rilevamento non costituisca un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio, tuttavia è indubbio che l'applicazione di tale raddoppio, se sia riferibile ad un soggetto ammesso al patrocinio dello stato ovvero ad una amministrazione pubblica, non sia conforme a legge. 
Nei suddetti casi, infatti, si ha un esonero istituzionale, per valutazione normativa dello loro qualità soggettiva, del materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. 
Nella specifica fattispecie del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pertanto, se il giudice adito -in sede di decisione- può e deve dichiarare che non sussistono le condizioni per la applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, allo stesso modo non si può privare la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità nell'ipotesi in cui vi sia stata una erronea determinazione giurisdizionale sul punto da parte dei giudici di appello. 
Né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione (cfr. Cass. Sez. VI - 3 ord. 9.11.2016 n. 22867) perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, che afferma che a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, non potendosi, pertanto, ravvisare tale situazione quando il non abbiente debba essere costretto ad azionare più giudizi per ottenere garanzia dei propri diritti. 
E ciò prescindendo da altri profili processuali di diritto interno, relativi alla circostanza che altre autorità, seppure in sede di riscossione, dovrebbero rivalutare un capo di una pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure dal negativo aspetto di politica finanziaria e di bilancio pubblico conseguente al fatto che un altro giudizio (opposizione alla riscossione esattoriale) esporrebbe lo Stato ad un ulteriore esborso per la difesa del non abbiente". 

Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. num. 13935-2017 Presidente: NOBILE Relatore: CINQUE - Data pubblicazione: 05/06/2017

martedì, giugno 13, 2017

L'attribuzione delle spese processuali: determinazione legittimazione in fase d'impugnazione.

"Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. 
Di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
La parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. 
Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)". 

Cassazione Civile Sez. III - Ordinanza n.13516-2017 del 30 maggio 2017.