giovedì, ottobre 31, 2013

Deontologia: La richiesta di compenso alla controparte.

“Vìola il dovere di correttezza l’avvocato che richieda alla controparte il pagamento del proprio compenso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ovvero in assenza di specifica pattuizione intervenuta con il proprio cliente (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento)”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100

EVENTO FORMATIVO DEL 07/11/2013 (3 CREDITI).

mercoledì, ottobre 30, 2013

Dal 31 ottobre conti correnti spiati: banche tenute a comunicare al fisco saldi e movimenti dal 2011.

Premessa – Conti correnti, carte di credito e debito, dossier titoli, certificati di deposito, insomma, tutti i nostri risparmi saranno passati in rassegna dal Fisco. Entro il 31 ottobre infatti, le banche e tutti gli altri intermediari finanziari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni e i numeri rilevanti della propria clientela. Dalla vecchia anagrafe dei conti creata dal Governo Monti nascerà così un database più ricco e avanzato, il più completo al mondo.
Sid – La trasmissione dei dati avviene attraverso il Sid (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli altri intermediari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai propri clienti. In questo modo, banche, Poste italiane, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e tutti gli altri destinatari dell'obbligo stabilito dal D.L. 201 del 2011 (articolo 11, commi 2 e 3) potranno trasmettere all'archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai propri clienti.
La trasmissione - Attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp) sarà alimentato il database dei rapporti finanziari che, salvaguardando la sicurezza dei dati dei contribuenti alla luce delle prescrizioni del Garante della Privacy (provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 2012 e del 31 gennaio 2013), metterà a disposizione del Fisco un poderoso arsenale informativo da utilizzare sul fronte della lotta all'evasione, del controllo della spesa pubblica (per esempio, con le rafforzate verifiche incrociate delle dichiarazioni Isee) e del contrasto ai fenomeni di riciclaggio.
Dati precedenti - Non si tratta di una novità assoluta visto che dal 2006 l’Agenzia delle Entrate è capace di conoscere i nominativi dei contribuenti che hanno avviato un rapporto finanziario e il numero di conti correnti aperti in una o più banche. Il fatto inedito è che il numero dei dati passati dagli intermediari al Fisco sarà più ampio e coprirà anche il passato. Entro la fine del mese corrente le banche diranno quanti e quali conti avevano nel 2011 ed entro il 31 marzo 2014 censiranno anche i conti del 2012. I rapporti relativi al 2013 saranno comunicati entro il 20 aprile dell'anno successivo.
Dati da comunicare - Gli intermediari finanziari elencati all'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (già obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria prevista dal provvedimento del 19 gennaio 2007), dovranno segnalare i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Dovranno essere segnalati oltre ai conti correnti, anche i conti deposito di risparmio, le gestioni individuali e collettive (i fondi), i rapporti fiduciari, le cassette di sicurezza, gli acquisti e le vendite di oro e di metalli preziosi, i finanziamenti, le garanzie e anche le polizze assicurative. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.

Nuovo Presidente AIGA: "Più trasparenza da parte della Cassa Forense".

martedì, ottobre 29, 2013

Qualche regola di galateo forense.

Queste considerazioni sono dedicate ai giovani che vogliono conoscere quell'insieme di regole alle quali si attenevano gli avvocati, regole, tipiche del ceto forense, che si apprendono seguendo l'esempio di chi le applica, e che non sempre sono conoscibili a causa della penuria di Maestri.
E' connaturata a tutti gli esseri umani (fanno eccezione coloro nei quali l'individualismo è così esasperato da sconfinare nell'anarchia e nell'asocialità) la spinta ad identificarsi nel gruppo di appartenenza adottandone regole di comportamento e stili di vita.
L'osservanza ed il rispetto delle forme tipiche di una classe, di una categoria, di una etnia, di un qualsivoglia raggruppamento umano sono segni distintivi e rafforzano, nel bene e nel male, lo spirito identitario e il senso di appartenenza.
Se è normale che gli iscritti in larga parte si adeguino ai modelli comportamentali della generalità l'inosservanza dei quali caratterizza i bifolchi, gli Avvocati, quelli a cui compete la A maiuscola, i signori della professione, si distinguono per alcune "finezze" che presuppongono che la fase dell'apprendimento sia stata svolta in scuole di antico lignaggio.
Le regole dell'avvocatura genovese, in larga parte comuni al resto d'Italia spaziano dalla corrispondenza all'uso del telefono, dagli incontri tra avvocati al comportamento in udienza.
E' cortese manoscrivere una comunicazione (fax e posta normale) che non sia relativa a rapporti professionali ma tratti questioni personali.
I dattiloscritti vanno intestati “illustrissimo” o “pregiatissimo” (scrivere “colendissimo” è troppo affettato) oppure “gentile” se è destinataria un'avvocata; il nome e il cognome del mittente in calce, dove viene apposta la firma, non vanno preceduti da "avv." e non é elegante cancellare avv. dopo averlo fatto scrivere.
La prima volta che si ha occasione di scrivere ad un avvocato non conosciuto è cortese far precedere i saluti dalla frase “lieto dell'incontro professionale”.
Se con il Collega si hanno buoni rapporti è opportuno scrivere di pugno una parola di saluto e prima del testo, sempre di pugno, “caro Tizio”.
A Genova l'invio di raccomandata ad un Collega è stato sempre ritenuto offensivo perché presuppone sfiducia nel destinatario; ove sia assolutamente necessaria (quando?) la raccomandata è sempre consigliabile scusarsi in qualche credibile modo.
Sull'uso del telefono il mio Maestro, sin dai primi giorni, mi invitò a non chiamare gli avvocati tramite la segretaria in quanto, se lo avessi fatto, avrei commesso una mancanza di riguardo e di rispetto.
Se avessi fatto pratica presso qualche buzzurro che, ritenendosi troppo importante ed impegnato non perde tempo a telefonare personalmente, avrei forse ritenuto normale comportarmi allo stesso modo. Invece – avendo avuto l'esempio e l'insegnamento di tre eminenti Maestri Luca ed Enrico Ciurlo e Alfredo Biondi – ho sempre chiamato personalmente non solo i Colleghi (nel senso etimologico del termine: lego cum) ma anche i semplici iscritti all'albo, ai quali spetta – anche se con loro non "lego" - il titolo di avvocato perché hanno superato l'esame ed è stata deliberata la loro iscrizione.
E se eccezionalmente, trovando sempre occupato, prego la mia segretaria di comporre il numero le do disposizioni di passarmi la comunicazione appena la linea è libera o, al più tardi, quando la segretaria risponde pronto.
Dovrebbe essere facile per chiunque rendersi conto che chi ha programmato di chiamare il Collega, che potrebbe essere impegnato, deve stare in attesa che venga passata la linea.
Sino agli anni ottanta un solo iscritto all'albo, mio coetaneo (E.D.), mi faceva chiamare dalla segretaria; il suo Dominus molto autorevole e di me di gran lunga più anziano mi chiamava personalmente.
Altre regole sono connesse all'uso del telefono.
Bisogna sempre riscontrare una telefonata richiamando appena possibile; se telefona un Collega e l'Avvocato non può essere distratto la segretaria deve essere istruita a dire che è fuori studio e se le è mancata la prontezza di accampare la scusa, deve dire che l'avvocato non risponde al telefono interno perché in riunione o sull'altra linea.
Sarà ipocrita ma è buona creanza come dare il buongiorno nelle scale incontrando un vicino al quale si farebbe volentieri una pernacchia.
Quando sono necessari incontri per trattare pratiche l'avvocato più giovane si reca dal più anziano; se non vi è stacco generazionale l'avvocato del debitore va da quello del creditore.
Anche se la pretesa di parità ha creato guasti irreparabili tenere conto del sesso prima che dell'età è atto da gentiluomo.
E' segno distintivo di appartenenza a vecchia scuola non lasciare il Collega al di là della propria scrivania ed è opportuno sedersi dalla sua parte per conferire in modo meno formale; se è più autorevole o più anziano è atto di doverosa deferenza.
In udienza penale chi ha motivi di fretta deve chiedere il consenso ai Colleghi presenti prima di formulare la propria istanza al giudice; non è solo problema di buona creanza ma è anche opportuno per evitare che, messo di fronte a più richieste confliggenti, il giudice, decida di attenersi al ruolo d'udienza: gli avvocati possono, invece, alla luce dei diversi impegni concordare le priorità.
Bisogna ricordare che l'udienza è pubblica e che non è né dignitoso né opportuno né qualificante trasformare l'aula in un mercato, accalcandosi intorno alla cattedra del giudice.
L'avvocato deve stare al suo posto, accostarsi solo per produrre documenti o per mostrarli al giudice sempre chiedendo l'autorizzazione ad avvicinarsi.
Sarebbe superfluo dire, se non vi fossero ormai molti scostumati, che il posto a sedere deve essere lasciato alle donne ed agli anziani, e, soprattutto, che non si possono occupare tre posti con la cartella e il soprabito.
L'uso della toga nelle udienze pubbliche in Tribunale è imposto dalla legge, che qualifica illecito disciplinare il non indossarla. E' deprecabile che i giudici non ne impongano sempre l'uso, anche in occasione delle cosiddette udienze filtro.
Gli avvocati dovrebbero volerla indossare come simbolo e bandiera ricordando che forma e sostanza sono un connubio quasi indissolubile e che, così come appare meno marziale il soldato che non indossa la divisa, appare meno autorevole l'avvocato senza toga che si confonde con imputati e testi. Quando si deve chiedere un rinvio o uno slittamento di orario è necessario avvertire i Colleghi.
Ovviamente ho fatto riferimento solo alle regole di galateo essendo evidente che devono sempre essere rispettate le leggi e le norme deontologiche.

Avv. Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa

Assicurazione obbligatoria: il CNF convoca una riunione con gli Ordini per scegliere la soluzione più conveniente per gli avvocati.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 25 ottobre scorso, ha deliberato di convocare per il 15 novembre una riunione con i presidenti degli Ordini distrettuali delle Unioni e della Cassa per definire la soluzione più conveniente ai fini dell’adempimento da parte degli avvocati dell’obbligo di assicurazione obbligatoria.
La convocazione è partita ieri con la circolare CNF 23-C-2013, a forma del presidente Guido Alpa, in allegato alla quale il consigliere tesoriere Lucio Del Paggio ripercorre il dato normativo e le ipotesi finora analizzate dal CNF, coadiuvato dal broker Aon.
La circolare ricorda che per gli avvocati l’adempimento dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa è subordinato all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 12 della legge di riforma dell’ordinamento professionale che, con carattere di specialità, ha superato la previsione contenuta nel Decreto legge cosiddetto Salva- Italia, n. 138/2011.
In ogni caso, e per essere immediatamente operativi una volta adottato il decreto ministeriale il CNF, con il broker Aon individuato con gara europea, ha già avviato una istruttoria per dare concreta attuazione alla disposizione di legge nel senso del migliore assolvimento dell’obbligo di legge alle condizioni più favorevoli e convenienti per gli Avvocati.
Le opzioni individuate, di cui si riportato tutti i pro e i contro, sono tre: a) previa gara europea, stipula da parte del CNF di una polizza collettiva a favore di tutti gli avvocati; b) previa gara europea, sottoscrizione di una Convenzione quadro alla quale i singoli Ordini possano rifarsi nella stipula di proprie polizze collettive; c) sottoscrizione di una o più Convenzioni per permettere ai singoli avvocati di accedere a polizze più convenienti, ovviamente su base volontaria.
Nella stessa circolare il CNF specifica che alcune garanzie minime sono considerate irrinunciabili qualsiasi sia la soluzione individuata insieme agli Ordini: la retroattività della polizza (a copertura di eventuali danni pregressi) e la sua ultrattività decennale; la indicazione di alcuni massimali e franchigia minimi; il divieto di recesso per le assicurazioni per sinistrosità.

Deontologia: L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente.

“L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto le somme incassate, per conto del cliente, dall’assicurazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98

sabato, ottobre 26, 2013

Onlus "Avvocato di strada": incontro formativo (22/11/2013).

Congresso Nazionale AIGA: la Delegazione di Salerno.

Danno non patrimoniale: unitarietà della liquidazione, ma non con considerazione atomistica degli effetti.

“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.
Né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n. 20292/2012)”.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , Pres. Russo – est. Carleo , sent. 11 ottobre 2013 n.23147

La giustizia che vorrei.......

In questi giorni l’avvocatura under 45 (metà dell’avvocatura, nei numeri) è riunita in congresso a Palermo (A.i.g.a.) e discute della giustizia che si desidera: efficiente ed accessibile. Una giustizia idonea a garantire i diritti.
Il contrario di quello che abbiamo in Italia da tempo. La giustizia civile è lenta ed incomprensibile. Illogica ed irragionevole (dal processo esecutivo alla moltiplicazione dei riti, sino al dominio della procedura e del formalismo sulla sostanza).
La giustizia penale premia spesso, con prescrizioni ed inefficienze, la corruzione e i reati importanti che arrecano danni tanto alla vittima quanto alla società intera. La giustizia amministrativa e quella tributaria non sono sempre in posizione di terzietà.
Tra i tanti interventi quello di Roberto Scarpinato, Procurato Generale a Palermo che si è soffermato sui mali dell’avvocatura, sottacendo quelli della magistratura. Poi quello di Giuseppe Ayala, già sostituto procuratore in Sicilia, deputato dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino, poi sottosegretario più volte del Ministero di Grazia e Giustizia, teso a raccontare che si è occupato di giustizia per 40 anni e in 4 legislature, confermando come si debba intervenire, anche dinanzi all’ipertrofia legislativa.
C’è da chiedersi perché lui e chi ci ha governato a lungo in questi decenni non lo abbia fatto. Ce lo spieghino.
Lo scempio della giustizia comporta gravi ed enorme conseguenze: a) un flaccido sistema di diritto, privo della certezza del diritto, nel quale i diritti sono simulacri per far prevalere furbi e disonesti; b) una compromissione forte dei diritti della persona e dunque l’alienazione della persona; c) un indebolimento della democrazia (in cui, come attesta il recente tentativo di modifica della carta costituzionale, il potere oligarchico procede ad libitum legittimato da una legge elettorale illegittima); d) un danno irreparabile all’economia intera (allontanando gli investitori esteri e gli stessi nostri imprenditori, agevolando fallimenti e stati d’insolvenza per le inadempienze altrui); e) il ludibrio (anche economico) da parte dell’Unione Europea (Corte di Giustizia UE e Cedu) per la moltiplicazione infinita di malagiustizia.
Una situazione esplosiva che non si vuole risolvere se non con riformicchie tese ad aggravare ancor di più il problema. In tal senso anche gli interventi del governo Letta, volti ad aumentare i costi (negli ultimi anni aumentati in modo esponenziale) per accedere alla giustizia, indebolendo ulteriormente la tutela dei diritti. Una giustizia classista, per pochi.
Affinchè i forti siano sempre più forti ed i deboli ancor più deboli.
Ieri si è letta una delle tante lettere scritta dalla moglie di una persona che ha subito un grave infortunio sul lavoro, attendendo per oltre un decennio che il marito avesse il giusto risarcimento per i danni patiti, a causa di infiniti rinvii e cambi di giudice che sospendevano la sua vita (e quella dei familiari più stretti).
Responsabilità ascrivibili al pessimo funzionamento della macchina giudiziaria, non certo dell’avvocatura, spesso in balia di tali nefandezze.
Si sono lette poi alcune missive delle migliaia di carcerati che vivono anche in 4 nello spazio di un ripostiglio, che sono ammessi per qualche ora all’aria aperta, che mangiano anche cibo indecente, privati della dignità della persona.
Che escono incattiviti, più rabbiosi e violenti. Perché a costoro non si consente di esercitare lavori socialmente utili o non si spostano nei tanti carceri chiusi o mai aperti o nei tanti edifici abbandonati della pubblica amministrazione?
Perché la giustizia non ha ancora compiuto il processo telematico dopo 12 anni che se ne disquisisce (dal decreto 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento uso strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali Corte dei conti)?
Un processo informatizzato che eviterebbe enormi perdite di tempo, consentendo all’amministrazione giustizia (magistratura inclusa) di razionalizzare l’azione e all’avvocatura di tutelare meglio i diritti. A chi dobbiamo questa incompiuta e l’enorme spreco di tempo e di denaro?
Perché non si abroga l’udienza di precisazione delle conclusioni (una farsa) sostituendola col mero deposito informatico del foglio di p.c. così togliendo dal carico (e dagli alibi) dei magistrati il 25-20% di udienze?
Perché si è invocata la liberalizzazione dell’avvocatura sopprimendone il tariffario, per farlo rientrare dalla finestra con i parametri ministeriali che attribuiscono un potere enorme ai magistrati? La farsa liberale statalista.
L’avvocatura chiede risposte urgenti nell’interesse di tutti. Il tempo delle menzogne è finito.

di Marcello Adriano Mazzola | 26 ottobre 2013

mercoledì, ottobre 23, 2013

Deontologia: L’autentica di firma apocrifa.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che, non essendosi personalmente occupato della raccolta della sottoscrizione del cliente, ne autentichi comunque la firma poi rivelatasi apocrifa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione della difficile condizione psicologica dell’incolpato dovuta alle sue gravi condizioni di salute, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 3 luglio 2013, n. 97

Evento formativo del 25 ottobre 2013.

Illegittimo il demansionamento per evitare il licenziamento.

“L’azienda non può adibire un proprio lavoratore a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle definite dal contratto di lavoro, giustificando tale condotta come finalizzata ad evitare il licenziamento del dipendente. Il potere di modificare le mansioni del lavoratore, tradizionalmente in capo al datore di lavoro, non può spingersi oltre i limiti definiti dal legislatore”.

(Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 18 settembre 2013, n. 21356)

sabato, ottobre 19, 2013

Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti.

Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da comminare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che abbia tenuto un comportamento corretto nel corso del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro per aver volontariamente danneggiato con uno strumento acuminato la fiancata dell’autovettura di un collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto la durata della sospensione a mesi due).
 Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 8 giugno 2013, n. 95
NOTA: In senso conforme, tra le altre:
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9 - Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145; - Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; - Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

Soppressione Tribunale di Sala Consilina: il Tar della Basilicata nega la sospensiva.

Il Tar della Basilicata ha respinto l’istanza cautelare del ricorso presentato dal Comune e dagli avvocati di Sala Consilina (Salerno) che avevano impugnato gli atti con cui si era concretizzato l'accorpamento al Tribunale di Lagonegro, come stabilito dalla riforma della geografia giudiziaria.
Il comitato di lotta per l'ufficio giudiziario di Sala Consilina aveva fatto ricorso chiedendo la sospensiva delle note del presidente del Tribunale di Lagonegro e degli atti tecnici del Comune di Lagonegro con cui di fatto si era disposto e poi si era provveduto al trasferimento di fascicoli, registri e arredi da Sala Consilina a Lagonegro.
Il tribunale amministrativo lucano ha respinto l'istanza di sospensiva in quanto il ricorso ''non sembra nel merito fondato e, comunque, sotto il profilo cautelare - si legge nell'ordinanza - risultano decisive le circostanze che il trasferimento si e' gia' concretizzato e risulta pienamente operativo, per cui sarebbe improprio addossare alla collettivita' l'ulteriore spesa per ritrasportare a Sala Consilina i fascicoli e gli arredi che gia' si trovano a Lagonegro, per poi ritraslocarli a Lagonegro''.
Il Tar rileva, inoltre, che al momento dell'adozione degli atti impugnati presso l'ufficio di Sala Consilina risultavano in servizio solo 3 magistrati oltre il presidente, che stava per essere trasferito, mentre Lagonegro ha una pianta organica di 19 magistrati e per il mese di febbraio 2014 sono gia' stati assegnati 8 nuovi magistrati.

giovedì, ottobre 17, 2013

Legge di stabilità 2014: aumenti nel settore giustizia.

Nella versione del DDL stabilità, approvata il 15 ottobre u.s., non si riscontrano differenze sul fronte giustizia rispetto alla prima bozza pubblicata. Restano confermati infatti l’aumento dei diritti forfettizzati di notifica, che passano da 8 a 25 euro, e la riduzione di 1/3 dei compensi (avvocato difensore, CTU, CTP e investigatore privato) nel gratuito patrocinio penale. Vediamo altre novità fiscali in materia di giustizia.
Processo Tributario (art. 18 commi 12 e 13) - 
Nel processo tributario non sono dovuti i diritti di copia senza certificazione di conformità per le parti che si costituiscono tramite processo telematico.
- Le disposizioni per il rilascio di copie di documenti su supporti non cartacei (formato elettronico), di cui all’allegato n. 8 del DPR 115/2002, si applicano anche al processo tributario telematico.
- Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia di cui all’ art. 4 comma 9 del DL 193/2009 si applicheranno anche al processo tributario.
- Modificato il comma 3-bis dell’ art. 14 DPR 115/2002: “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, ( per ciascun atto anche in appello), ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”.
Esame avvocato (art. 18 comma 14) -
Esame avvocato: spunta la tassa di iscrizione di 50 euro da versare al momento della presentazione della domanda. La stessa tassa è prevista per i concorsi notarili e per quelli di magistrato ordinario.
Imposta di bollo atti P.A. (art. 18 comma 5) -
Per quanto riguarda infine i rapporti con la P.A. il comma 5 dell’art. 18 introduce l’imposta di bollo forfettaria di 16 euro su tutte le istanze trasmesse in via telematica ed i provvedimenti rilasciati con le medesime modalità.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento che stabilisca le modalità dei pagamenti telematici anche con carte di credito e di debito. Ricordiamo che la versione del DDL commentata non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente il testo dovrà seguire il consueto iter parlamentare per l’approvazione definitiva.

Deontologia: L’accordo con la controparte assistita da collega.

E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito.
Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 93 -In senso conforme, Cons. Naz. Forense 22.09.2012 n. 129.

Niente licenziamento, per il dipendente che durante la malattia lavora da un parente.

Corte di Cassazione (Sez. Lav.), Sent. n. 23365 del 15 ottobre 2013 
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore in malattia trovato mentre prestava attività lavorativa presso l’agenzia immobiliare di un parente.
I Giudici sono giunti a tale conclusione in base al fatto che l’attività lavorativa prestata presso la suddetta agenzia era stata occasionale, esattamente tre giorni consecutivi, poiché l’azienda non era riuscita a provare in maniera specifica la mansione ed il periodo in cui tale mansione sarebbe stata espletata , oltre le possibili conseguenze pregiudizievoli per la guarigione.
Infatti, la Cassazione ha specificato che: “ l’attività sporadica ed occasionale e non durante l’intero orario di apertura dell’Agenzia da parte dell’intimato, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, non solo - stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa – era del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione”.

martedì, ottobre 15, 2013

Aumentano i costi del processo civile: la marca da €. 8 diventa da €. 25.

Arriva un nuovo salasso per gli avvocati. La cosiddetta «marca da otto», ossia l'importo forfettario di 8 euro che si versa, oltre al contributo unificato, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, triplica e arriva a 25 euro per garantire l'assunzione dei nuovi magistrati vincitori di concorso, per i quali lo stato spenderà 18,6 milioni nel 2014, 25,3 nel 2015 e 31,2 nel 2016.

domenica, ottobre 13, 2013

Procedimento disciplinare: la valutazione del COA sull’ammissione delle istanze istruttorie dell’incolpato.

Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del COA che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90.

sabato, ottobre 12, 2013

Cittadella Giudiziaria: il COA di Salerno denuncia la confusione e la disorganizzazione degli spazi giudiziari.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 
L'Ordine Forense Salernitano, nel corso della seduta consiliare del 17 settembre 2013, ha deliberato di informare la cittadinanza, di rappresentare ai Magistrati, al personale di cancelleria ed ausiliari, di denunciare ai Colleghi la situazione drammatica creata dagli ultimi provvedimenti legislativi, aggravati, a Salerno, dagli inadempimenti e ritardi del Ministero della Giustizia e della Amministrazione Comunale, dalla mancanza di spazi giudiziari e dalla previsione di assegnazione di quelli della ancora erigenda Cittadella Giudiziaria, che, si dice, dovrebbero essere consegnati nel giro dei prossimi mesi.
L'attuale situazione del futuro complesso edilizio giudiziale, oggi più di ieri, non lascia tranquilla la Avvocatura Salernitana, che ha sempre denunciato letargie e ritardi, e che deve constatare, con sempre maggiore preoccupazione, con quanta superficialità la Amministrazione Comunale di Salerno e per essa l'Ufficio Tecnico ed il R.U.P. da una parte, ed il Ministero della Giustizia dall'altro, stanno affrontando e gestendo il problema, anche alla luce dell'epocale stravolgimento della geografia giudiziaria su scala nazionale che penalizza maggiormente quelle realtà strutturali che non hanno subito alcun adeguamento, da oltre 80 anni, come quella salernitana.
I tempi previsti per la consegna dell' intera opera, commissionata circa venti anni orsono, sono diventati inimmaginabili in quanto ogni impegno assunto è stato sempre o smentito o ritardato.
Si consideri che neanche per settembre e dicembre 2013, come assicurato nel corso della riunione della commissione di manutenzione del 22 febbraio 2013, ribadito nella raccomandata del 18 aprile 2013 (prot. 70087) del Comune di Salerno a firma del Sindaco, ed ancora nella delibera del 23 aprile 2013, saranno completati i primi tre plessi che avrebbero dato la possibilità di affrontare l'ultima "geniale invenzione legislativa" di accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale, prima rese colpevolmente inefficienti con tagli alle spese, mancata copertura di posti in organico, normative sempre più astruse e farraginose.
L' Avvocatura, sin da quando ha constatato (nell' ottobre 2010) che il progetto originario non sarebbe stato completato, si sta battendo affinché lo spostamento, necessariamente parziale, anziché effettuarsi per gradi di giurisdizione, che vedrebbe il primo grado (civile, lavoro e penale) nei nuovi spazi, mentre il secondo grado (civile, lavoro e penale) rimarrebbe nella attuale posizione, venga, invece, effettuato per settori omogenei trasferendo nella nuova sede tutto il settore penale, primo e secondo grado, Procura della Repubblica e Procura generale, lasciando, invece, nella vecchia sede tutto il civile ed il lavoro di primo e secondo grado, esecuzioni mobiliari ed immobiliare, fallimentare ed ufficiali giudiziari.
L'Ordine degli Avvocati è infatti ben consapevole dei risvolti economici e temporali che caratterizzerebbero il trasferimento (sia pure temporaneo e provvisorio) dell'intero Settore Penale o di tutto il Settore Civile nelle tre palazzine la cui consegna è slittata a febbraio del 2014 (delibera della Commissione di Manutenzione del 6 settembre 2013), così come però è altrettanto convinto che se dovessero necessitare ancora diversi anni per disporre degli altri tre edifici, la soluzione del trasferimento per settori omogenei, per quanto onerosa, non consente di prevedere alternative altrettanto razionali e convincenti.
Nel corso della commissione di manutenzione del sei settembre 2013, l' Avvocatura Salernitana ha formulato, concretamente, la proposta, corredata da un primo approccio tecnico graficamente e sinteticamente schematizzato dall'ing. Antonio Zampoli, delle sole superfici che necessiterebbero per il trasferimento dell'intero settore penale, cui ha fatto riscontro, finalmente, da parte del Presidente del Tribunale, la proposta di un'analoga verifica anche per il solo settore civile ed a cui la commissione di manutenzione pare abbia aderito mostrando di cominciare a rendersi conto della insostenibilità della situazione.
Il risultato ottenuto dall'ing. Zampoli, ha però, in tal ultima ipotesi, evidenziato maggiori problematicità per dare concreto seguito di una soluzione di tal genere, perché, trasferendo l'intero settore civile non verrebbe impegnata una significativa estensione degli edifici B e C, incluse le già sostanzialmente esistenti otto aule penali al primo livello dell'edifico C, e ciò in violazione del principio di attualizzazione in materia di opere pubbliche.
La proposta dei Presidenti, della Corte di Appello e del Tribunale, di voler rispettare pedissequamente l'originaria assegnazione degli spazi come prevista nell' originario progetto articolato su sei edifici, va pertanto necessariamente filtrata alla luce di quanto sopra in quanto lo smembramento e frazionamento della attività di difesa andrà a colpire sempre più il cittadino-utente già penalizzato da improvvidi e soprattutto inutili provvedimenti dettati da idee tese al risparmio economico e che si stanno traducendo in un aggravio ed ulteriore sfruttamento di chi lavora nell'interesse della collettività e della Giustizia.
In ogni caso è impensabile il trasferimento proposto dal Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale in due soli piani dell'edificio B, peraltro scollegati tra di loro, delle sezioni esecuzione immobiliare e fallimentare, mentre si trascinano i lavori di completamento degli altri piani.
La proposta della Avvocatura più volte e strenuamente formulata, prevede, invece, il trasferimento completo di uno dei due settori (penale e, in subordine, civile) per poi adattare i già esistenti vecchi edifici per l'altro settore.
Tanto evidenziato,
 si invita 
il Comune di Salerno a chiarire documentalmente: 1) l'attuale situazione della cittadella; 2) termini definitivi per le prime consegne ed individuazione esatta degli spazi che possano qualificarsi come immediatamente funzionali allo scopo cui sarebbero destinati; 3) come saranno superate le prevedibili commistioni con il cantiere ancora in opera; 4) i tempi previsti per la consegna dell'intera opera;
 si invita altresì 
il Presidente della Corte di Appello di Salerno, nella qualità di Presidente della Commissione di Manutenzione, a dichiarare e chiarire pubblicamente, entro il 15 ottobre p.v., quanto da Lui sostenuto e chiesto agli altri componenti della Commissione stessa ed ossia: in che modo dovrebbero essere utilizzati gli spazi, in attesa del non prevedibile completamento dell'intero progetto, negli edifici B e C.
In ogni caso,
 si auspica
l'immediato trasferimento dei Capi degli Uffici nelle nuove strutture, allorquando saranno messe a disposizione, per meglio dirigere ed organizzare i nuovi spazi ed il servizio giustizia che da troppo tempo è inadempiente rispetto alle aspettative della cittadinanza.
Dal Palazzo di Giustizia, dieci ottobre 2013

venerdì, ottobre 11, 2013

ALPA: No agli organismi di mediazione negli studi legali.

Un organismo di mediazione non può essere ospitato per nessuna ragione in uno studio legale.
Lo ha chiarito Guido Alpa nella puntata del programma d’inchiesta Report intervistato in merito alle misure previste dal decreto “del fare”.
Affermata anche la incompatibilità tra la difesa legale e le funzioni di mediatore con riguardo alle stesse persone.

mercoledì, ottobre 09, 2013

Cittadella Giudiziaria: De Luca ha incontrato il vice Ministro dell'Economia Stefano Fassina, per discutere del reperimento dei fondi necessari al completamento.

"Questa mattina ho incontrato il Vice Ministro dell'Economia Stefano Fassina per discutere del reperimento dei fondi necessari al completamento della Cittadella Giudiziaria di Salerno".
Lo ha reso noto il sindaco e vice ministro Vincenzo De Luca, su Facebook.
"L’incontro è servito a delineare un programma istituzionale teso ad inserire i 29 milioni di euro necessari al completamento dell’opera nella prossima Legge di Stabilità - ha aggiunto - Abbiamo avviato una proficua collaborazione concordemente finalizzata al completamento di un’infrastruttura di alta qualità architettonica e funzionale".
L'entrata in funzione della Cittadella permetterebbe un notevolissimo risparmio di fitti passivi attualmente sostenuti per la locazione dei vari immobili che ospitano gli uffici, come sottolineato dallo stesso De Luca.

Tratto dal sito: SalernoToday

sabato, ottobre 05, 2013

OUA: BOZZA PARAMETRI COMPENSI PROPOSTA DA MINISTERO DESTA FORTI PERPLESSITA'.

(AGENPARL) - Roma, 04 ott - La Giunta dell’Organismo Unitario dell'Avvocatura-OUA riunita a Roma, presa visione della bozza dei parametri dei compensi inviata dal Ministero della Giustizia al Cnf, ha espresso un giudizio interlocutorio, evidenziando, però, alcune criticità. L’OUA, nel corso della prossima Assemblea dei Delegati (Lecce, 17-18 ottobre), elaborerà, quindi, un documento complessivo più approfondito di analisi e di proposte che verrà inviato al Ministro Cancellieri e, quindi, alle Commissioni Parlamentari che esamineranno il regolamento.
Per Nicola Marino, presidente OUA, “questa bozza è comunque un passo in avanti perché finalmente si sblocca una situazione che ha creato e che crea profonda preoccupazione in un’avvocatura colpita fortemente dalla crisi economica. Il percorso, purtroppo, è ancora lungo, visto che bisognerà attendere il via libera del Consiglio di Stato e i pareri delle Commissioni parlamentari”.
“A una prima valutazione – spiega Marino – non possiamo non rilevare la presenza di luci e ombre: se da un lato infatti assistiamo a un aumento delle previsioni per le cause medio-alte, dall’altro c'è un ridimensionamento di quelle di valore più basso, delle esecuzioni e del gratuito patrocinio. Le prime vittime di questa ultima scelta saranno gli avvocati più giovani e sotto questo aspetto la bozza è peggiorativa rispetto al decreto correttivo concordato dall’OUA e dalle Associazioni forensi con il precedente Ministro Severino, poi caduto nel dimenticatoio”.
Il Presidente dell’OUA, quindi, riferendosi a chi parla di parcelle più salate per i cittadini, ricorda, "che i parametri non sono vincolanti per il Giudice ma rimangono solo un riferimento e non sono quindi equiparabili alle tariffe professionali, come qualcuno ha impropriamente scritto su qualche giornale".
"Allo stesso tempo - sottolinea - è bene evidenziare che quelli vigenti sono talmente bassi che in modo unanime sono considerati punitivi nei confronti del lavoro dell'avvocato”.
“Nel corso della prossima assemblea dei delegati che si terrà a Lecce il 17 e 18 ottobre – conclude Marino – avvieremo un’analisi più approfondita del testo e in quella sede approveremo un documento di critica e proposta che invieremo allo stesso Ministro Cancellieri e alle Commissioni parlamentari che valuteranno la bozza di regolamento, da cui attendiamo un intervento migliorativo nell'interesse degli avvocati più giovani ”.

Tribunale di Salerno: nota del Presidente.

mercoledì, ottobre 02, 2013

Quando arriva la Cittadella Giudiziaria??


ANAI, De Tilla: "assurdo concentrare il contenzioso con le imprese in pochi tribunali".

Così l'Associazione Nazionale Avvocati Italiani. “Dopo la soppressione di 30 Tribunali e 220 Sezioni distaccate il Governo sta lavorando ad una ulteriore idea geniale: svuotare il lavoro di gran parte dei Tribunali e concentrare solo in pochi uffici giudiziari tutte le controversie con le imprese sulle transazioni commerciali” ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale avvocati italiani Maurizio De Tilla.
 “I Tribunali si riducono a tre (Milano, Roma e Napoli) – ha sottolineato De Tilla – per tutte le controversie rientranti nelle materie di competenza del Tribunale delle imprese che coinvolgono società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia. Un’operazione diabolica, quella prefigurata nel Piano “Destinazione Italia”, che priva ulteriormente i cittadini del riconoscimento dei propri diritti dirottati in pochi uffici giudiziari (i più grandi) che sono in gran parte sovraffollati e distanti. Inoltre, nel tentativo di accelerare i tempi della giustizia si toglie la obbligatorietà di assistenza legale nella procedura di mediazione e si introduce l’istituto di origine polacca di sentenze con motivazione su richiesta con immediato pagamento del contributo per l’appello ed impegno all’impugnativa. Siamo alla lucida follia di un pseudo architetto della nuova giustizia che non conosce l’importanza della difesa dell’avvocato né la natura di un processo che si conclude con una sentenza che va sempre motivata a prescindere dall’appello, con un costo che rientra nei costi del grado di giudizio che si esaurisce e completa con la determinazione giudiziale”.
Con “Destinazione Italia” il Governo Letta si vanta di aver messo in atto misure per diminuire il contenzioso, ma Anai denuncia che le cose non stanno così.
  “Nel documento – ha concluso De Tilla – si dice che il “Decreto del fare” ha introdotto una serie di misure per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata. Fra queste figure c’è la mediaconciliazione obbligatoria (che è già fallita una volta). Il Governo prevede che nei prossimi cinque anni si abbatterà il contenzioso civile e si porterà ad un impatto totale di maggiori processi definiti (più di 950.000), minori sopravvenienze (100 mila in meno) e minori pendenze complessive (oltre 1 milione in meno). Dati inventati e non credibili”.

Tribunale di Salerno: l'udienza civile di stamattina!!