lunedì, aprile 30, 2012

E' PROPRIO VERO!

Balconi, cortili e uso della cosa comune.

Corte di Cassazione Civile sentenza n. 6004 del 17 aprile 2012.
"(......)alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo solamente ove non alteri la normale destinazione di quel bene, e non, invece, quando, si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, come avvenuto nella specie, quanto alle terrazze aggettanti realizzati sul mappale 246, in comproprietà tra (…) ed (…); tali terrazze comportano, infatti, l’incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante e la utilizzazione della stessa a fini esclusivi (Cass. n. 3098/2005; n. 17208/08)". (così Cass. Civ. 17 aprile 2012, n. 6004).

venerdì, aprile 27, 2012

OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO .

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO BIANCO 
• Non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. 3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente dal Giudice;
• non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo;
• chiedere il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;
• chiedere (anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio all’art. 83 disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;
• non fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;
• non sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività e in particolare non curare personalmente né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo, dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla Procura;
• non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;
• pretendere dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto della richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.

martedì, aprile 24, 2012

CNF: Le istituzioni sono sotto il controllo dei poteri forti!

"Se le anticipazioni saranno confermate avremmo la prova che la democrazia è definitivamente sotto il controllo dei poteri forti. La possibilità offerta la socio di capitale di controllare diversi studi legali è un esempio clamoroso di un'oligarchia all'interno dei servizi legali. Questo governo, certamente in buona fede, sta realizzando l'agenda dettata dalla Confindustria con provvedimenti che non hanno nulla a che fare con la soluzione della crisi economica". Andrea Mascherin, segretario del CNF - oggi sul Sole 24 ore

L'ATTUALE GERARCHIA SOCIALE IN ITALIA.

Arretrato civile, CNF: "Il disegno di legge non garantisce una giustizia di qualità".

Roma. “Il principio della ragionevole durata è sì uno dei principi del giusto processo ma non consente di ignorare le questioni relative alla qualità della giustizia. L’intervento annunciato induce a dubitare che quest’ultima possa essere mantenuta per le controversie civili alle quali dovrebbero applicarsi le nuove disposizioni”. Così si è espresso il Consiglio nazionale forense in merito al disegno di legge del governo “Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”, presentato a marzo e oggi all’esame della commissione giustizia del senato (AS 2612). Il Cnf, nella seduta amministrativa del 15 aprile, ha approvato un ampio parere predisposto dalla commissione codice di procedura civile coordinata da Andrea Pasqualin e richiesto dal ministero della giustizia, al quale è stato inviato oggi. Il parere, con diverse motivazioni, esprime un giudizio complessivamente negativo sul testo della proposta governativa, precisando che si tratta dell’unico intervento del Cnf sul tema, visto che “la richiesta del presente parere non è stata preceduta da alcun interpello, neppure informale, del CNF, come erroneamente riportato nell’analisi dell’impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge in commento”.

Immobile non comodamente divisibile: a chi spetta in caso di comunione legale?

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 25.10.2011 n° 22082  

“Nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili l'attribuzione dell'intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è informato l'art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali - a stregua della disciplina prevista dall'art. 159 c.c. e ss., - non sono titolari di un diritto di quota di cui possano disporre - come avviene nella comunione ordinaria - ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro”.

domenica, aprile 22, 2012

Violazioni al CdS – Art. 180, 8 comma – Ordine di esibizione di documenti – Inosservanza – Sanzionabilità – Non sussiste se la PA può reperire d'ufficio le informazioni richieste.

Giudice di Pace di Pisciotta (SA) – Sentenza del 12/01/2012 – Giudice Avv. Guglielmo Prestipino

"La norma che sanziona la mancata ottemperanza all'invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare, con l'art. 43 del medesimo decreto. La sanzione, in altri termini, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno. In particolare, nessuna sanzione è applicabile qualora il documento consista in una patente di guida nazionale, in un documento relativo a veicolo italiano oppure all'assicurazione obbligatoria, in quanto di tali atti è possibile accertare l'esistenza attraverso l'accesso a pubblici registri o a banche dati alle quali le forze dell'ordine sono collegate telematicamente".

giovedì, aprile 19, 2012

Infopoint organizzato dall'AIGA Salerno.

OUA: ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA IL 20-21 APRILE A ROMA.

(AGENPARL) - Roma, Gli avvocati continuano ad essere fortemente critici con le liberalizzazioni e con i provvedimenti relativi alla giustizia adottati dal Governo. Temi che saranno al centro dell’assemblea dell’Oua (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con la partecipazione delle istituzioni, degli Ordini territoriali e delle Associazioni forensi. L’incontro è previsto per venerdì e sabato prossimi nella Sala Seminari della Cassa Forense di Via Ennio Q. Visconti 8. “Il sistema Giustizia – afferma il presidente Oua, Maurizio de Tilla – sta subendo una serie di interventi sbagliati. Stiamo vivendo una intensa fase di trasformazione il cui unico obiettivo è allontanare la macchina giudiziaria dai cittadini, negarne l’accesso, la prossimità, l’universalità. Tanto la mediaconciliazione obbligatoria (non a caso sotto l’esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea), quanto la prospettata chiusura degli uffici dei giudici di pace, delle sedi distaccate e dei cosiddetti tribunali minori, vanno in questa sciagurata direzione. Invece, di far funzionare la giustizia, si comprimono diritti per rendere più efficiente la giustizia solo per le imprese». «L’ultimo e recente documento del tavolo tecnico ministeriale sulla geografia giudiziaria – conclude de Tilla - conferma le nostre peggiori previsioni: molti presidi di legalità e di sicurezza verranno cancellati. Non essendo in grado di riformare la macchina giudiziaria e neppure di dialogare con chi ha proposte per farlo, si è deciso di rottamare la giustizia. Una vergogna. Protesteremo con forza, anche partendo dalle decisioni del recente Congresso straordinario forense che su questi temi è stato chiarissimo, dando mandato all’Oua di andare avanti con tutte le possibili iniziative di contrasto».

Un attimo di "autoflagellazione"..........

mercoledì, aprile 18, 2012

Assegno consegnato solo in garanzia? Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008.
«Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n. 3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978)».

martedì, aprile 17, 2012

Incapacità a testimoniare? La nullità è sanata se non viene eccepita subito.

La Corte di Cassazione, in relazione a quanto dispone l'articolo 246 del codice di procedura civile (incapacità a testimoniare) che vieta di sentire nel processo testimoni che possano avere un interesse nella causa tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio, ha chiarito che, sebbene la violazione della norma comporti la nullità della testimonianza, va considerato che detta nullità è posta a tutela degli interessi delle parti e per questo si deve considerare non come una nullità assoluta ma come una nullità relativa. Per tali ragioni per farla valere occorre che la parte interessata la eccepisca subito dopo l'espletamento della prova.
In mancanza - spiega la Corte di legittimità (sentenza n.5643/2012) - la nullità si deve considerare sanata. Il secondo comma dell'articolo 157 c.p.c. infatti, relativo alla rilevabilità e sanatoria delle nullità, stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".
Non solo: se l'eccezione viene respinta con ordinanza, la parte interessata deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e dei successivi atti d'impugnazione giacché in mancanza l'eccezione si considera rinunciata con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza.

domenica, aprile 15, 2012

AVVOCATI-PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE - FORMA.

[Cassazione, Sezione Seconda Civile Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012] 
 (Fonte: cortedicassazione.it )
  AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RELATIVO AD ONORARI DI AVVOCATO – FORMA – CITAZIONE O RICORSO – CONSEGUENZE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE
La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima e particolare importanza relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, allorché quest’ultimo si sia avvalso dell’ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., nonché se, ove si reputi che l’opposizione debba proporsi con citazione e lo sia stata invece con ricorso, per la tempestività della opposizione debba farsi riferimento alla data di deposito od a quella di notificazione del ricorso.
- Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012 -
 Cassazione, Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Scalisi

venerdì, aprile 13, 2012

Giustizia: Vietti, via i 3 gradi di giudizio.

(ANSA) - ROMA, 13 APR - I tempi 'biblici' dei processi costituiscono 'il problema dei problemi' della giustizia. Ma è 'drammatica' anche la questione della prescrizione, per effetto della quale 'ogni anno 169mila processi penali vanno in fumo'. Lo sottolinea il vice presidente del Csm Michele Vietti, all'indomani del nuovo richiamo europeo all'Italia, nel corso di un'intervista al Gr3. Secondo Vietti 'tre gradi di giudizio per qualunque tipo di controversie e' un lusso che non possiamo piu' permetterci'.

RIPORTIAMO A CASA I NOSTRI RAGAZZI!

AVVOCATI: CNF, DARE PRIORITA' ALLA RIFORMA FORENSE.

(AGENPARL) - Roma, 12 apr - Pieno appoggio al Parlamento perché prosegua speditamente alla riforma della professione con legge. Richiesta di una veloce calendarizzazione in aula alla Camera della proposta di legge. Disponibilità a valutare le modifiche necessarie ad adeguare il testo dell’Ac 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte dalla manovra di agosto, ma rispettando i principi fondanti della professione, l’autonomia e l’indipendenza. Forte critica al Governo che, in spregio del ruolo del Parlamento e della funzione di difesa dei diritti dei cittadini affidata agli avvocati, ha ribadito l’intenzione di por mano alla riforma dell’ordinamento per regolamento ministeriale. Il Tavolo dell’Avvocatura, riunito a Roma presso la sede del Consiglio nazionale forense, ha formalizzato in questi quattro punti la posizione unitaria dell’Avvocatura sul futuro della professione forense. Il Tavolo è stato convocato per dare attuazione alla mozione congressuale che aveva invitato il Cnf e l’Oua a convocare “un comitato ristretto” che ribadisse la necessità di approvare la riforma forense con legge ordinaria nel rispetto della rilevanza sociale, della “specialità” della professione forense e della sua rilevanza costituzionale; e che lavorasse a una proposta di riforma “il più ampiamente condivisa” che tenesse conto delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi mesi, salvaguardando i ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell’Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell’uomo Il Tavolo ha dunque stabilito di lavorare ad alcune ipotesi di modifica necessarie ad adeguare il testo dell’Ac 3900, ipotesi di modifica che saranno rimesse entro aprile nelle mani di Parlamento e Governo, per ribadire la volontà dell’avvocatura di procedere all’ammodernamento della professione per garantire indipendenza, preparazione, qualificazione, e correttezza alla funzione di difesa dei diritti dei cittadini. Nel pieno rispetto della Costituzione.

Impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza pronunciata secondo equità dal GDP.

Cassazione Civile sentenza n. 4036 depositata il 14 marzo 2012. 
È impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace. Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4036 depositata il 14 marzo 2012 facendo notare che dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs 40/2006 che ha apportato diverse modifiche al codice di rito, il nuovo testo dell'articolo 360 Cpc limita l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. La pronuncia equitativa del giudice di pace non rientra né nell'una né nell'altra categoria, essendo invero appellabile sia pure per motivi limitati, e dovendosi escludere, per un'elementare ragione di coerenza, un concorso di mezzi di impugnazione.

giovedì, aprile 12, 2012

Il Governo Monti vuole tagliare 200 uffici giudiziari.

Quasi 200 gli uffici giudiziari che potrebbero essere tagliati. Il gruppo di lavoro messo in campo al ministero ha concluso l'attività e presentato alla Guardasigilli una relazione di oltre 40 pagine con la definizione dei parametri da utilizzare per i tagli e l'esito conclusivo. Che porta 37 tribunali e 160 sezioni distaccate come interessate dall'intervento. La relazione, però, procede con cautela e non definisce nel dettaglio i nominativi degli uffici che dovranno essere soppressi. Si tratta di una scelta che spetta, sottolinea il testo, all'autorità politica. Per quanto riguarda i tribunali, la legge in astratto avrebbe permesso la riduzione di 57 tribunali che non hanno sede nella città capoluogo di provincia, ma l'utilizzo di datti di fonte sia giudiziaria sia extragiudiziaria, relativi a un periodo di cinque anni compreso tra il 2006 e il 2010, ha portato invece a delineare un tribunale modello caratterizzato da un bacino di utenza di 363.769 abitanti (a fronte di una media nazionale di 345.606), 18.094 procedimenti sopravvenuti (con una media nazionale di 18.623), un organico di magistrati di 28 unità, a fronte di una media nazionale di 31, e un carico di lavoro annuo pari a 638/647 fascicoli. Un profilo che poi è stato ulteriormente affinato per tenere conto delle diverse variabili suggerite dalla legge delega. Così, per esempio, per raggiungere l'obiettivo del più efficiente utilizzo delle risorse giudiziarie si è ritenuto di escludere la necessità di sopravvivenza di quegli uffici che hanno meno di 20 magistrati, ma non anche di quelli con un organico compreso tra 20 e 28. Si è raggiunta così una prima scrematura che poi per varie ragioni sia in termini di possibile recupero di produttività sia in termini di conservazione obbligatoria sulla base della delega ha condotto al numero di 37. Sul fronte delle sezioni distaccate, invece, il taglio è stato ancora più netto e avrebbe potuto anche essere più drastico, visto che la relazione si interroga con perplessità sulla loro stessa esistenza, quando sarebbe meglio puntare invece su sportelli della giusizia telematici collegati agli uffici di riferimento.

mercoledì, aprile 11, 2012

Abolito il documento programmatico per la sicurezza negli studi professionali.

È ufficiale: va in soffitta il documento programmatico per la sicurezza dopo la conversione in legge del dl semplificazione. L'abolizione dell'incombente previsto dal Codice della privacy, annunciata nelle scorse settimane dallo stesso Garante privacy che segnalava la novità contenuta nel dl 5/2012. Non risulta modificato il testo dell'articolo 45: la disposizione prescrive la soppressione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 del dlgs 196/3, che imponeva la tenuta e l'aggiornamento del Dps. La scadenza per adempiere all'obbligo era fissata al 31 marzo.

venerdì, aprile 06, 2012

Salerno: il Ministero non ha i fondi per completare la Cittadella Giudiziaria.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, reduce da un incontro al Ministero di Grazia e Giustizia ha oggi confermato, nel corso del consueto appuntamento televisio del venerdì in onda su una TV locale, che non ci sono i soldi per completare ed arredare la Cittadella Giudiziaria. “Come al solito - ha detto il primo cittadino - dovremmo fare tutto da soli. Sono 12 anni che aspettiamo che ci vengano dati 30 milioni di euro per completare l’opera. Rispetto a quando facemmo l’appalto sono intervenute nuove norme per la sicurezza che hanno comportato ulteriori investimenti ed insieme a tutti i Ministri che si sono succeduti al Governo, da Fassino a Mastella, da Nitto Palma ad Alfano siamo andati qualche sera fa a fare una riunione al Ministero; in quella occasioneil responsabile dell’edilizia giudiziaria - ha affermato De Luca - ci ha comunicato che non solo non hanno i 30 milioni, ma non ne hanno nemmeno 1. Ci hanno detto che c’è la Cittadella Giudiziaria di Reggio Calabria che è conclusa e non apre perché non c’è un euro per pagare gli arredi. In questo momento il Comune di Salerno - ha concluso il Sindaco - si sta scervellando per trovare altre soluzioni per vendere o mettere in vendita qualcosa; patrimonio del demanio, del Comune pur di reperire le risorse per completare da soli una grande opera pubblica”.

Evento formativo del 13-04-2012 (n. 4 crediti).

giovedì, aprile 05, 2012

Come eravamo (antica immagine del Tribunale di Salerno).

I "GIOCHI DI PRESTIGIO" CON I SOLDI DEI CITTADINI.

Processo penale: definizione delle "esigenze cautelari" ex art. 274 cpp.

Corte di cassazione penale sentenza 10327/12 del 15/03/2012 
Il parametro della concretezza cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c) non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato possa, verificandosene l'occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico.

mercoledì, aprile 04, 2012

EVENTO FORMATIVO DEL 20-04-2012 (N.4 CREDITI).

Le 15 tipologie di Cliente che valgono una rinuncia al mandato.

  1. Il Cliente che ha dato 2-3 esami a Giurisprudenza prima di ritirarsi e ora pretende di discutere insieme la strategia processuale.
  2. Il cliente che viene in tuta acetata in udienza, imbruttisce all’avvocato di controparte e litiga col giudice. 
  3. Il cliente che t’invita al battesimo dei figli per farti sentire uno di famiglia e spillarti i soldi del regalo.
  4. Il cliente che si è informato su internet sulla sua situazione prima di venire a Studio.
  5. Il cliente che telefona dopo ogni udienza per “sapere come è andata”.
  6. Il cliente che vuole fare la mediazione per sentire cosa propongono.
  7. Il cliente che vuole un appuntamento alle 8:30 del mattino.
  8. Il cliente che ti dice “Avvocà io di soldi … proprio...”
  9. Il cliente di Pierpaolo senza documenti in regola.
  10. Il cliente che chiede “Avvocà, ma la vinciamo?”.
  11. Il cliente che ha partecipato a Uomini e Donne.
  12. Il cliente che guarda Forum su Rete4.
  13. Il cliente che chiede la fattura.
  14. Il cliente donna in carriera.
  15. Il cliente che piange.  

By: Studio legale Porci & Cane

Gli auguri dell'OUA per le imminenti festività pasquali.

Riforma forense: la Camera riapre la discussione sulla proposta di legge (comunicato del CNF).

Ritorna all’esame della commissione giustizia della Camera la riforma della professione forense. Dopo che Pdl e Pd hanno chiesto di reinserire l’AC 3900 all’ordine del giorno dei lavori, interrompendo una ingiustificata pausa su una riforma così importante già votata dal senato, tutti i gruppi parlamentari hanno chiesto nell’ambito dell’ufficio di presidenza della commissione giustizia la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti. Nella seduta di ieri il termine è stato fissato al 27 aprile, ore 11.00. La questione che anche la commissione giustizia vuole affrontare è la verifica del testo della proposta di legge alla luce degli interventi di supposta “liberalizzazione”. L’intenzione dei partiti di maggioranza di andare avanti sulla riforma è confermata dalle uscite ufficiali che Pd e Pdl hanno fatto alla fine della scorsa settimana. Il Pd in un comunicato stampa, adottato all’esito della Conferenza nazionale sulla giustizia scorso, proprio con specifico riferimento alla riforma dell’avvocatura, ha avuto modo di sottolineare la propria intenzione di andare avanti con decisione sulla riforma con legge ordinaria, per difendere l’autonomia e la indipendenza della professione forense. Il Pdl è intervenuto sabato sottolineando come sul tema occorra un serio confronto con il governo, che finora è stato impedito a causa del ricorso alla decretazione d'urgenza. L’insufficienza dell’articolo 9 del decreto Cresci-Italia (intervenuto su tariffe, tirocinio, etc.) peraltro, era stata già ampiamente sottolineata dalle commissioni giustizia di Senato e Camera che, nei rispettivi pareri di febbraio e marzo, aveva espresso rilevanti critiche. L’avvocatura per parte sua, nel rispetto del prezioso lavoro del Parlamento, è disponibile a fornire ogni contributo utile in vista di una riforma necessaria che rispetti il ruolo costituzionale dell’avvocato. Per questo il Cnf, facendo anche seguito a una delle mozioni approvate al Congresso straordinario di Milano, ha convocato per il 12 aprile il tavolo con le rappresentanze istituzionali e associative dell’avvocatura. “Prendiamo atto con soddisfazione che i due principali partiti di maggioranza hanno preso posizione ufficiale sulla necessità di una legge. Si tratta di un segno di rispetto riguardo la funzione di difesa, rispetto necessario che il Cnf apprezza”, dichiara il consigliere segretario Andrea Mascherin. “Auspichiamo che anche gli altri partiti condividano questa valutazione circa il ruolo dell’avvocatura; abbiamo accolto positivamente la notizia che tutti i gruppi hanno chiesto la fissazione di un termine ulteriore degli emendamenti. Riteniamo importante che su questa riforma così delicata, che coinvolge i diritti dei cittadini, la discussione sia trasversale e serena e che la riforma sia il più condivisa possibile. Ci auguriamo che la calendarizzazione in aula avvenga presto e che la riforma venga varata quanto prima. Il Cnf e l’avvocatura tutta daranno il massimo contributo per il raggiungimento di questo risultato fermo restando il rispetto del ruolo del Parlamento, che è sovrano in questa materia”.

lunedì, aprile 02, 2012

L’abc della riforma del condominio 2012 (come da testo base approvato in Commissione alla Camera).

Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali. Amministratore. Obbligo di completa informazione all’assemblea sui suoi dati professionali. Obbligo di intervento per il recupero delle morosità con decreto ingiuntivo entro 4 mesi dall’approvazione del relativo bilancio. Durata biennale della carica. Polizza di responsabilità professionale Revoca per mancata presentazione del conto di gestione, anche per 1 anno (ora 2 anni). Revoca per altri precisi e numerosi gravi motivi. Obbligo di esecuzione degli adempimenti fiscali (sostituzione d’imposta). Affissione dati personali in bacheca. Attestazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle liti. Assemblea dei condòmini. Abbassamento del quorum costitutivo a maggioranza dei partecipanti + 2/3 del valore. Conduttori. Diritto di voto dei conduttori per l’ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni. Obbligo dei conduttori di partecipazione alle spese, in solido con i proprietari. Condominio orizzontale. Viene prevista espressamente l’ipotesi di condominio orizzontale, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale. Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità imm.). Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Prevista la conservazione decennale della documentazione. Delega. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio. Deliberazioni. Abbassamento del quorum deliberativo minimo di 2^ convocazione a maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore. Più chiaro il concetto di ricorso per annullamento (diverso dal ricorso di dichiarazione di nullità). Destinazione d’uso delle parti comuni. Cambio della destinazione d’uso di parti comuni con maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore (anziché unanimità) e nuovo iter di convocazione con aspetto pubblicistico della deliberazione (presenza di notaio). Tutela delle destinazioni d’uso contro attività contrarie, sia delle parti comuni, sia di quelle esclusive. Distanze. Le regoli generali sulle distanze non trovano applicazione in condominio, salvo i casi particolari. Inerzia dell’amministratore. Introdotto il ricorso all’A.G. da parte del condòmino contro l’inerzia dell’amministratore per l’amministrazione delle parti comuni. Esecuzione delle deliberazioni da parte del singolo condòmino in caso di inerzia da parte dell’amministratore. Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½ del valore. Ridotto alla maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore, per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, barriere architettoniche, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati. Nuovo l’iter di convocazione specifico. Morosità. Ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, senza preliminare autorizzazione dell’assemblea. Comunicazione ai creditori dei dati relativi ai morosi. Pagamenti. Apertura ed uso obbligatorio del c/c postale o bancario del condominio, con conseguente obbligo di tracciabilità: non sarà più possibile utilizzare il contante per pagare i fornitori, né per versare le quote condominiali. Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche le facciate, le aree destinate a parcheggio, gli impianti di ricezione radiotelevisivi e di flussi telematici. Perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo e a patto che ne indichi la diversa ed ulteriore destinazione d’uso. Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità. Registro amministratori. Viene istituito Istituzione il Registro degli amministratori presso le C.C.I.A.A. Obbligo di iscrizione con sanzioni da € 200 a € 10.000, fino alla radiazione per 5 anni. Iscrizione obbligatoria a sezione separata anche per i condòmini amministratori per il solo proprio condominio (fino a 20 condòmini), con medesimo sistema sanzionatorio. Previsione di requisiti morali. Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da € 100 e fino a € 1.000 in caso di recidiva. Sicurezza impianti. Rispetto delle norme di sicurezza per impianti comuni e privati. Presunzione di situazione di pericolo in difetto dell’osservanza delle norme di sicurezza. Accesso a parti comuni e private da parte dell’amministratore congiuntamente a Tecnico specializzato. Interventi cautelari da parte dell’A.G.. Solidarietà dei condòmini nelle spese. Rafforzamento del vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto all’escussione dei morosi. Supercondominio. Viene prevista espressamente l’ipotesi di supercondominio, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale. Tabelle millesimali. Revisione o modifica delle tabelle con sola unanimità. Nel caso di errore di calcolo materiale o per alterazioni per oltre 1/5 del valore anche di una sola u.i., possono essere riviste o modificate con il voto della maggioranza per almeno 1/3 del valore dell’edificio. In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario. Usucapione. Scatta la presunzione di tolleranza d’uso delle parti comuni con impossibilità di usucapione.

LA C.D. AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.

Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la portata delle censure proposta senza dover ricorrere alla lettura di altri atti, ivi compresa la sentenza impugnata, e atteso in particolare che colui che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata, erronea o illegittima valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere "di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o mal valutate, evidenziando, in particolare, cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. sez. II, n. 12080 del 2000; Cass. sez. III, n. 7434 del 2001; Cass. sez. III, n. 7938 del 2001). Il ricorso per cassazione deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. sez. . 3, sentenza n. 01037 del 02/02/1994). La parte che deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare in modo autosufficiente (non solo "per relationem", bensì con specificazione completa e idonea a consentire, attraverso il solo ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni) gli elementi di cui lamenta l'omessa o insufficiente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito) e nella loro rilevanza processuale (come potenziale idoneità a condurre a una diversa decisione) al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisività (Cass. sez. l, sentenza n. 04759 del 13/04/2000). La parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, a una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti e alle risultanze processuali (Cass. sez. 3, sentenza n. 00849 del 24/01/2002). In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello deve essere autosufficiente, non potendosi fondare sul mero e generico rinvio al ricorso introduttivo, senza neppure alcuna trascrizione del contenuto di quest'ultimo; né può essere affidato a deduzioni meramente generali, astratte e apodittiche, tese più ad assodare affermazioni di principio che a concretamente prendere posizione compiuta - traducendola in specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità - sulle singole conclusioni tratte dalla corte territoriale in relazione alla fattispecie portata al suo esame (Cassazione sez. 1, sentenza n. 17183 del 14/11/2003). Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioè con specificazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialità probatoria che consenta di giungere a una diversa decisione. (Cass., sent. 11133 del 11/06/2004). Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass., sent. n. 1415/02). E' principio affermato che ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'articolo 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (in tal senso, Cass., sentenza n. 0385 del 14/01/2003). Il ricorso per Cassazione deve contenere, ai sensi dell'articolo 366, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Tale principio può ritenersi osservato anche nel caso in cui sia inserita, nel corpo del ricorso, la fotocopia della sentenza d'appello. L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione (Cass., sentenza n. 1957 del 3/02/2004).

PESCE D'APRILE (IN LEGGERO RITARDO).