giovedì, febbraio 25, 2010

Esecuzione esattoriale: ipoteche nulle se il debito non supera gli €. 8mila (Cass.Civ.- Sez. unite – sent. 22 febbraio 2010 n. 4077).


Le Sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza 22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro.
I magistrati hanno rigettato le contestazioni della Società Equitalia che sosteneva la "falsa applicazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislazione aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò di iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia".
Secondo i giudici di legittimità visto che l'ipoteca rappresenta "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro".

Cassazione a Sezioni Unite: prescrizione per Mills.


(ANSA) - ROMA, 25 FEB -Il reato di corruzione in atti giudiziari contestato all'avvocato David Mills e'prescritto. Lo hanno deciso oggi le Sezioni Unite della Cassazione.
La Cassazione ha poi confermato la condanna dell'avvocato David Mills a risarcire 250 mila euro a Palazzo Chigi per danno di immagine.
David Mills era stato condannato nel precedente processo in appello a Milano a 4 anni e sei mesi di reclusione.

Dall'11 al 13 Marzo 2010 si terrà il V Congresso giuridico per l'aggiornamento forense.


I rimedi nel processo civile, dall'azione inibitoria collettiva al danno morale contrattuale; la riforma del processo civile, sopratutto la mediazione e il processo sommario di cognizione; il diritto penale e di procedura penale tra riforma dei codici e leggi speciali.
Arrivato con successo alla V edizione, sarà una preziosa occasione per l'avvocatura per analizzare i più recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali e suggerire al legislatore gli utili correttivi per rendere più efficienti le riforme.
Il Congresso si terrà presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, e vede la partecipazione come relatori di giuristi-avvocati tra i più insigni del paese.

La seduta inaugurale, dedicata al tema "I rimedi nel diritto civile" sarà aperta dall'introduzione del presidente del Cnf, Guido Alpa, e vedrà la partecipazione di Rodolfo Sacco, Adolfo Di Majo, Pietro Perlingieri, Giovanni Iudica, Salvatore Mazzamuto. Ciascuna sessione tematica sarà coordinata dai consiglieri del Cnf.

Il Cnf, nell'ambito delle iniziative relative alla organizzazione del Congresso, ha istituito 116 borse di studio da assegnare ai giovani avvocati al fine di contribuire ai loro costi di partecipazione (circolare N. 2-C-2010)

Crediti formativi

La partecipazione al Congresso è valida per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della formazione professionale obbligatoria come da precisazioni del codice deontologico forense e da regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13.07.2007, in misura pari ad 1 credito formativo per ogni ora di lavoro con il limite di 24 crediti per ogni evento formativo.
I crediti verranno attribuiti in base alla somma delle ore e dei minuti dell’effettiva presenza dei congressisti in aula.
La presenza verrà rilevata tramite tessera magnetica personale (personal card) e il totale dei crediti sarà calcolato sommando le presenze a tutte le sessioni alle quali il congressista abbia partecipato, con esclusione della seduta inaugurale. La personal card, sarà consegnata al momento della registrazione presso il Complesso Monumentale.
Il congressista è pregato di accedere alle sessioni di lavoro avvicinando la card al lettore, situato all’ingresso di ogni sala, affinchè avvenga il riconoscimento; stesso meccanismo dovrà avvenire ogni volta che il congressista esce dalla sala.
Iscrizione

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi compilando la scheda di iscrizione disponibile su i siti www.consiglionazionaleforense.it (nella presente pagina in allegato) oppure www.nordlineacongressi.it.

La scheda, compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa Nordlinea Congressi a mezzo fax (0461/983273) oppure e-mail: info@nordlineacongressi.it.
Poiché i posti disponibili sono limitati, sarà tenuta in considerazione la data di ricezione della scheda di iscrizione che dovrà essere inviata solo ed esclusivamente alla segreteria organizzativa.
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica che indicherete sulla scheda di iscrizione.

Sede del Congresso
Il “V Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale” si terrà presso il Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia – Borgo S. Spirito, 2 – 00186 Roma – Telefono 06/68352443 nei giorni 11-12-13 marzo 2010.


Contatti

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma, Tel. 06 - 97748808/09, Fax 06 - 97748829
Laura Sartori e-mail: laurasartori@consiglionazionaleforense.it
Ezio Germani email: eziogermani@consiglionazionaleforense.it
Verena Rosati (studio Avv. Guido Alpa 010/889994) e-mail: rosati@alpa-galletto.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Nordlinea Congressi S.a.s. Via Belenzani, 46 38122 Trento
Tel. 0461 -981068 - Fax 0461 - 983273
e-mail: info@nordlineacongressi.it
www.nordlineacongressi.it

Variazioni al programma
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare quelle variazioni che si rendessero necessarie per il buon andamento del Congresso

Salerno: Alfano manda gli ispettori nel caos degli uffici giudiziari.


SALERNO — Il Palazzo di giustizia di Salerno non fa una buona impressione agli ispettori ministeriali. Sedie e scrivanie rotte parcheggiate negli angoli più reconditi e fotocopie in disuso da anni che stazionano nei corridoi in spregio ad ogni regola sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ma questo gli inviati del ministro Alfano lo hanno appreso solo oggi, dal momento che un’ispezione a 360 gradi non veniva effettuata dal 2003. Arrivati nel distretto di Corte d’Appello salernitano un mese fa, gli ispettori avevano previsto una permanenza di quindici giorni. Invece ce ne sono voluti trenta per visitare tutti gli uffici (compresi quelli delle sedi periferiche), controllare la regolarità formale degli atti prodotti, accertare il carico di lavoro e il numero del personale giudiziario in forza.

E soprattutto per spulciare ancora i fascicoli riguardanti l’inchiesta Why Not, che l’anno scorso ha provocato un forte scontro con la Procura di Catanzaro e il trasferimento degli ex titolari delle indagini Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani. Per una settimana, negli uffici della Procura è tornato a farsi vedere anche l’ex procuratore capo, Luigi Apicella, che ha pagato i contrasti con i colleghi calabresi con la sospensione dalla funzione di magistrato e dello stipendio ordinata dal Csm.

Gli esiti della relazione ufficiale si sapranno solo tra qualche mese, ma qualche prescrizione è già stata elevata. Un ufficio del palazzo di giustizia di corso Garibaldi è stato ammonito per la mancanza di marche da bollo sugli atti giudiziari depositati. L’ufficio deposito sentenze non avrebbe rispettato i termini previsti dalla legge per depositare le pronunce giudiziarie. E dalla sezione fallimentare sono emerse discrepanze sul recupero crediti: gli uffici amministrativi di via Papio avrebbero ritardato a saldare i pagamenti anticipati dallo Stato nelle cause già definite con sentenze di fallimento. Ma sono le sedi distaccate di Eboli e Montecorvino Rovella ad aver impressionato maggiormente gli ispettori ministeriali. Tanto da indurre l’ispettore generale Antonio Tanga ad elogiare il personale.

«Dovrebbero fargli una statua d’oro» ha confessato riferendosi a cancellieri e funzionari degli uffici amministrativi, comparando il carico di lavoro di 15 mila cause seriali pendenti solo ad Eboli e la scopertura di organico che raggiunge il 20%. Contraddizioni che spiegherebbero la presenza nei bagni di fascicoli e falconi. Non se la cava meglio la sede di Montecorvino Rovella che, contrariamente all’avvio delle procedure di informatizzazione annunciata dal ministro Alfano, gode di un solo computer, da cui si pretende di memorizzare l’iscrizione delle cause a ruolo e gli adempimenti giudiziari pre e post udienza e post sentenza. Inutile ribadire la presenza di un solo impiegato delegato ad usare il computer.

Angela Cappetta 25 febbraio 2010
Tratto dal sito: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

mercoledì, febbraio 24, 2010

martedì, febbraio 23, 2010

Nei guai Avvocato del foro di Salerno: avviava iter legali per gli immigrati sbarcati in Sicilia.


Un avvocato di Salerno, PierLuigi Spadafora, e due collaboratrici sono stati arrestati dalla polizia nell'ambito di una indagine della Procura di Siracusa. Gli arrestati sono destinatari di tre ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e una agli arresti domiciliari. L'operazione e' stata denominata "Zero tituli".
I reati contestati agli indagati sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi per l'ottenimento di titoli di soggiorno e, solo per le collaboratrici del professionista, falso materiale in atto pubblico.
Avviavano l'iter di assistenza legale per gli immigrati sbarcati in Sicilia e smistavano la pratica sempre allo stesso studio legale campano che otteneva così "la liquidazione di ingente somme di denaro attraverso il riconoscimento del gratuito patrocinio".
Le firme e i timbri sarebbero però stati falsificati. E' l'accusa contestata a un avvocato del foro di Salerno, Pierluigi Spadafora, e a due sue collaboratrici siracusane, Corrada Sapia e Bruna Rosolini, che sono stati arrestati dalla polizia per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi per l'ottenimento di titoli di soggiorno.
La Procura di Siracusa, che ha denominato l'operazione 'Zero tituli', parafrasando una ormai celebre frase di Mourinho, contesta agli indagati, a vario titolo, la commissione di 430 false autentiche di firma in mandato difensivo e altrettanti di ammissioni al gratuito patrocinio, 24 falsi per il rilascio di permessi di soggiorno e 16 reati di favoreggiamento della permanenza di clandestini.
"Per effetto di tali condotte - si legge in una nota della Procura aretusea -, 430 stranieri sono stati privati del diritto al controllo giurisdizionale sui provvedimenti in materia di asilo politico e trattati non come clienti, da seguire attentamente caso per caso, ma solo come strumenti necessari per ottenere la liquidazione di ingenti somme di denaro attraverso il riconoscimento del gratuito patrocinio".
Nelle istanze inoltrate, in diversi casi, secondo l’accusa, sono stati riscontrati falsi macroscopici anche in relazione a retrodatazione di ricorsi presentati fuori termine se non addirittura mai presentati. Per ciascuna istanza l’importo previsto di rimborso era di circa 1000 euro.


Fonte ITALPRESS

Indennizzo diretto: assenza “spatium deliberandi” per l’impresa assicurativa del veicolo del responsabile determina improponibilità domanda.


La massima:
Nella procedura dell'indennizzo diretto di cui all'ar. 149 del D.L.vo 209/05, anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev'essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all'impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza del 22 febbraio 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

causa iscritta al n.5287/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(Tizia), nata a (.) il (.) ed ivi res.te alla Via (.) n.(.) - c.f. (.) - elett.te dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; ATTRICE

E

(S.p.A. ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (.) alla Via (.) n.(.) - elett.te dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.647,86, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per difetto della vocatio in ius; dichiarare la domanda inammissibile per difetto di contraddittorio con il presunto responsabile civile, rigettare al domanda in quanto improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 23/4/08 alla S.p.A. (ZETA), la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché - previa declaratoria della sua mancanza di qualsiasi responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 14/1/08 in Pozzuoli (NA) alla Via degli Imperatori, in occasione del quale l'auto Fiat Uno tg.(.) di sua proprietà ed assicurata con la Spa (Zeta), veniva investita dall'auto AR 146 tg.(.) di proprietà di (Caio) ed assicurata con la Spa (Ipsilon) - fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza dell'investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di Euro 2.647,86, come da relazione tecnica prodotta;

- che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.12673593142-0 ricevuta il 18/2/08, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ipsilon) con racc.ta a.r. n.12673593182-8 ricevuta il 21/4/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta (Spa Zeta) che, preliminarmente, eccepiva il difetto della vocatio in ius e l'inammissibilità della domanda per non essere stato citato il responsabile civile e nel merito, la contestava sia sull'an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi ed acquisito il verbale redatto dai Carabinieri di Pozzuoli intervenuti sul luogo del sinistro.

Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 15/2/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi improponibile alla luce del combinato disposto degli artt. 145 e 149 del D.L.vo 209/05.

Il comma 2 dell'art. 145 prescrive che:

- Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, può essere proposta dolo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150.

Il comma 6 dell'art. 149 prescrive che:

- L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Dalla lettura dei suddetti comma si evince, quindi, che anche all'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev'essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all'impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Dalla documentazione prodotta dall'attrice si evince che la lettera di messa in mora indirizzata alla compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante è stata, da quest'ultima, ricevuta in data 21/4/08, ossia 2 giorni prima dell'instaurazione del procedimento avvenuto il 23/4/08 con la notifica dell'atto di citazione alla convenuta Spa (Zeta).

Pertanto, deve ritenersi che, l'assenza dei requisiti di cui agli articoli 145 e 149 del Codice delle assicurazioni private, incide direttamente sulla proponibilità della domanda; proponibilità che è rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La sussistenza della condizione di proponibilità per l'azione nei confronti della Spa (Ipsilon) non può esistere in questo giudizio già intrapreso, non potendo trascorre lo spatium deliberandi in corso di causa.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è conforme nel ribadire che:

- l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ed ora l'art. 145 del D.L.vo 209/05) dispone che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è dato desumere dal chiaro disposto della norma, la richiesta di risarcimento nelle forme in essa indicate, costituisce una condizione di proponibilità della domanda, posta a tutela di un interesse di carattere generale, che trascende, quindi, quello delle parti, individuabile nella esigenza di evitare l'insorgenza di un giudizio prima del trascorrere di un determinato periodo di tempo entro il quale l'assicuratore, dopo aver valutato la fondatezza della richiesta, possa valutare l'opportunità di provvedere al pagamento dell'indennizzo risarcitorio. Da tale qualificazione discendono due corollari. Il primo è che l'impossibilità di promuovere l'azione risarcitoria da parte del danneggiato si risolve in un difetto di giurisdizione del giudice ove l'azione, nonostante la mancata richiesta, venga comunque proposta. Il secondo è che, trattandosi di condizione della giurisdizione, intesa quest'ultima come potere dovere del giudice di emettere una pronuncia, la sussistenza della condizione deve esistere al momento della domanda e deve essere accertata di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza che assuma rilievo la mancata eccezione di parte (Cass. Sez. 3, Sent. 12540/91; Cass. S.U. Sent. n.12006/91; Cass. 6164/91; Cass. Sez.3, Sent. 2336/01).

La novità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all'art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative di mero rito (potendosi, tutt'al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della (Spa ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la domanda improponibile;

2) compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 22 febbraio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Silvio e l'operazione "piazza pulita".

lunedì, febbraio 22, 2010

Processo civile: la mediazione sarà obbligatoria.


Il Governo, in data 19 febbraio 2010, ha approvato il D.Lgs. attuativo della delega di cui all’art. 60 Legge 69/2009 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Alcune delle NOVITA’:
>>-Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente.
>>-Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto.
>>-L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma.
>>-L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.
>>-Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti.
>>-Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
>>-Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

10 marzo 2010: Sciopero nazionale degli Avvocati, indetto dall'OUA.


La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana
premesso
- che il giorno 18 novembre 2009 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense,
- che il 13 gennaio 2010 l’Avvocatura, in tutte le sue componenti, ha inviato al Presidente del Senato una lettera di decisa richiesta affinchè venisse immediatamente avviata la discussione del disegno di legge in aula, evidenziando come la riforma dell’ordinamento forense rappresenti un momento non più rinviabile per la nuova qualificazione della figura e del ruolo dell’avvocato, al fine di garantire con efficacia la difesa dei cittadini e la qualità della giurisdizione e sottolineando come la condivisione del testo emersa in Commissione Giustizia consenta un’immediata calendarizzazione in aula ed una celere approvazione;
preso atto
che a distanza di oltre tre mesi dall’approvazione del testo da parte della Commissione Giustizia, contravvenendo agli impegni da più parti reiteratamente assunti, il Senato non ha ancora provveduto a calendarizzare il disegno di legge per la discussione in aula;
denuncia
l’ingiustificabile inerzia della politica nel provvedere ad una riforma di assoluta necessità ed urgenza nell’interesse dei cittadini;
e
in attuazione della volontà espressa da tutte le componenti dell’Avvocatura, riunite il 20 febbraio 2010 presso il Consiglio Nazionale Forense;
delibera
lo stato di agitazione dell’Avvocatura;
proclama
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria il giorno 10 marzo 2010, nel rispetto della normativa di legge in materia del codice di autoregolamentazione;
indice
una pubblica manifestazione di denuncia e protesta il giorno 10 marzo 2010 alle ore 10 presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale;
invita
l’Avvocatura tutta a prendere parte a detta manifestazione;
riserva
ulteriori determinazioni all’esito delle future scelte politiche;
dispone
trasmettersi la presente delibera a tutti i presidenti agli Ordini territoriali, alle Unioni distrettuali degli Ordini, al Consiglio Nazionale Forense, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai responsabili giustizia dei partiti.

Roma, 22 febbraio 2010

sabato, febbraio 20, 2010

L'aforisma del sabato.

Resta all'avvocato la scelta del foro dove citare il cliente moroso.


Corte costituzionale - Sentenza 18 febbraio 2010 n. 50
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sulla facoltà degli avvocati di poter citare i clienti morosi davanti al tribunale dove ha sede il Consiglio dell'ordine al quale sono iscritti.
La Consulta ha infatti respinto la questione di costituzionalità sull'articolo 637 del codice di procedura civile sollevata dalla Cassazione.
Secondo i giudici della corte Costituzionale non c'è alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini o alle altre categorie professionali perché ogni professione ha le sue peculiarità che consentono una diversa disciplina.
Inoltre la speciale agevolazione per i legali di scegliere il foro più comodo per il recupero crediti è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.

giovedì, febbraio 18, 2010

Anno Giudiziario 2010 della Corte dei Conti: il presidente del CNF Alpa interviene alla cerimonia d’inaugurazione.



Ripensare la responsabilità erariale degli amministratori infedeli, assegnandole una funzione risarcitoria del danno ma legandola alla reale capacità patrimoniale, alle funzioni svolte e ai rischi assunti. Questo per garantire che la sanzione per danno erariale sia effettiva ed efficace.
E’ questa l’indicazione venuta dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, che si è tenuta oggi presso la sede di viale Mazzini, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali.
L’obiettivo è quello di rendere effettiva la sanzione, tenendo conto del più recente orientamento della Corte di cassazione che, a sezioni unite, ha rimarcato i confini della giurisdizione del giudice contabile rispetto a quella del giudice ordinario, distinguendo tra danno subito dalla società mista (che di per sé non implica danno erariale) dal danno risentito dal singolo socio, specie pubblico.
“La distinzione di soggetti e quindi di rimedi non postula a mio avviso anche una distinzione di finalità, quasi che al rimedio erariale competesse solo la funzione sanziona tria e a quello ordinario la funzione risarcitoria”, ha spiegato Alpa, per il quale “anche per il danno erariale ed i rimedi ad esso preposti, occorre promuovere un ripensamento: che senso ha una sanzione che non è realisticamente e concretamente esperibile, di fronte ad una che, colpendo ovviamente l’ amministratore infedele, lo obbliga a risarcire il danno risentito dall’erario in una misura compatibile con le funzioni svolte, con i rischi assunti, con la capacità patrimoniale ordinaria? E se anche l’azione di responsabilità avesse solo o soprattutto funzione sanzionatoria, non dovrebbe essere compatibile con il principio di proporzionalità, ormai introdotto nel nostro ordinamento in virtù della applicazione dei principi consolidati del diritto comunitario?”.
Altro aspetto toccato dalla relazione di Alpa riguarda i rapporti tra giudice amministrativo e giudice contabile nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della direttiva Ue 66/2007 recepita con la legge comunitaria 2008, laddove il primo, annullata una gara, confermi un contratto che si risolvesse in un danno per l’erario.

La Corte alla resa dei Conti.


Giornata istruttiva, alla Corte dei Conti. Finalmente un’inaugurazione interessante, con un bel discorso contro la magistratura ideologizzata e politicizzata. Scommetto che la gran parte dei commenti si concentreranno sulle “denunce” dei magistrati contabili, mettendo in acritica evidenza le loro cifre (peccato si siano dimenticati di fornire i dati sulla durata dei procedimenti). Trovo interessante, piuttosto, il colorito quadretto che descrive il disfacimento statale.

Prima di venire alla Corte, però, segnalo un passaggio che conferma l’analisi qui fatta, a proposito d’appalti pubblici e procedure che non funzionano. Il procuratore generale, Mario Ristuccia, ha puntato il dito contro le opere pubbliche non completate, e ha spiegato che le cause sono: “carenza di programmazione, eccessiva frammentazione dei centri decisionali, complessità delle procedure di progettazione, dilatazione dei tempi di esecuzione imputabili alle imprese committenti ed alle amministrazioni aggiudicatrici, carenti per inadeguatezze nei controlli tecnici e amministrativi”. Le opere vengono appaltate, insomma, senza averne preventivamente studiato la fattibilità tecnica ed economica. Esattamente quel che avevamo scritto, spiegando per quali motivi s’è allargato il campo d’azione della Protezione Civile, in modo da consentire allo Stato di derogare alle proprie (cattive) regole. Se ne sono accorti anche alla Corte, meglio tardi che mai.

Il guaio è che neanche i controlli della Corte funzionano, anche perché, come spiega dettagliatamente il presidente, Tullio Lazzaro, i magistrati contabili non sono diversi dai magistrati in generale, e taluni di loro perdono più tempo a contrastarsi che a perseguire la criminalità. Certo, visto che alla Corte dei Conti sono in 500, dovrebbe essere più facile individuare ed espellere gli arruffapopolo togati, ma, spiega Lazzaro: “ciò sarebbe del tutto logico se ci si muovesse su direttrici avulse da preconcetti o da posizioni ideologiche ma l’affidarsi solo al raziocinio ed al senso di equilibrio istituzionale che in un tempo lontano era quasi un pre-requisito per l’essere magistrati oggi sembra divenuto merce rara”. Alla Corte, leggetelo bene, raziocinio ed equilibrio istituzionale sono “merce rara”. L’avessi scritto io, m’avrebbero denunciato.

Di mio avevo sostenuto che il processo contabile ha profili d’incostituzionalità, a cominciare dal fatto che all’imputato è negato il diritto di parola: non ha il diritto di difendersi, ma solo quello ad essere difeso. Abominevole. Ora sentire Lazzaro: “occorre provvedere con urgenza alla riforma della procedura per i giudizi davanti alla Corte: attualmente disciplinata da norme del tutto superate e inadeguate e che, per ciò stesso, possono lasciare ampio spazio ad interpretazioni pretorie”, cioè, per esprimersi in termini meno curiali, non legate a regole certe e lasciate alla libera fantasia del giudice. Sottoscrivo. Ma Lazzaro va oltre, plaudendo alla legge 69, del 2009, che ha attribuito alle sezioni riunite della Corte il compito di mettere ordine nell’interpretazione della legge, perché, sostiene, occorreva “evitare macroscopiche oscillazioni giurisprudenziali”. Ovvero, che ciascuno facesse di testa propria. Questa è la realtà, non certo confortante.

E non si ferma qui, perché dopo avere argomentato che le leggi vanno applicate per quel che c’è scritto, e non per quel che ciascuno preferisce leggerci, Lazzaro mette il dito in un occhio alla magistratura militante, ansiosa di costituirsi in contropotere: “né è lecito, finché non intervenga una sentenza della Corte Costituzionale, non applicare una legge o frapporre speciosi ostacoli all’applicazione di essa perché la si ritiene contrastare con principi della Costituzione, ma secondo un proprio e personale giudizio”. E la sua denuncia, pronunciata davanti ad un Presidente della Repubblica, che ora avrebbe il dovere d’investirne il Consiglio Superiore della Magistratura, da lui presieduto, sta a significare che questo è l’andazzo.

Ma la furia del relatore non si placa, fino a sostenere che se le procure della Corte continuano ad andarsi a cercare le cause, chiamando a rispondere di danno erariale funzionari nei cui confronti non pende nessun giudizio, sulla semplice base di un sospetto e, per giunta, senza alcun controllo, neanche quelli blandi che caratterizzano l’azione penale, andrà a finire che, per non correre rischi, i burocrati preferiranno non fare assolutamente nulla, arrecando così un più grave dallo allo Stato. Lo avevamo scritto. Solo che Lazzaro aggiunge: “ciascun magistrato prima di compiere qualsiasi attività deve chiedersi se essa sia non solo conforme alla legge ma se sia effettivamente utile”. E anche questa la sottoscrivo, tanto più che, tradotta in termini penali, significa l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Mentre il presidente della Corte sostiene queste, e altre preziosità, il procuratore generale s’attarda nella critica della produzione legislativa che, invece, per il primo deve essere rispettata e applicata. Non aveva ancora finito di parlare che già i rappresentati dei magistrati contabili parlavano usando toni durissimi contro le leggi, cioè contro l’unica forza cui dovrebbero essere totalmente soggetti. Spettacolo poco edificante, a fronte del quale hai voglia a denunciare che nella pubblica amministrazione non ci sono abbastanza anticorpi per isolare e denunciare la corruzione, perché se questo è il modo di procedere di chi deve esercitare i controlli, stiamo freschi.

Una volta scrissi che la Corte dei Conti, che prima svolge un ruolo di consulenza, poi di sorveglianza e, infine, giudica quegli stessi atti che ha concorso a determinare, andrebbe chiusa. Se la presero molto, e ancora citano quel rude giudizio. Che era moderato, direi moscio, rispetto alle parole di chi la presiede.

Davide Giacalone

mercoledì, febbraio 17, 2010

Oua, su 'processo breve' servono sostanziali modifiche a testo ddl.


Roma, 17 feb.(Adnkronos) - Una delegazione dell'Oua, l'organismo unitario dell'Avvocatura, presenti il presidente Maurizio de Tilla e il vicepresidente Luca Saldarelli, e' stata oggi in audizione presso la commissione giustizia della Camera dei deputati sul disegno di legge per il cosiddetto 'processo breve'.
L'Oua ha consegnato due documenti con le osservazioni dell'Avvocatura al ddl.
Secondo l'Oua, il testo "ha bisogno di alcune sostanziali modifiche e non puo', comunque, non essere accompagnato da un forte intervento sulla macchina giudiziaria".

martedì, febbraio 16, 2010

Evento formativo sulla riforma del cpc (n. 3 crediti).



Consiglio Superiore della Magistratura.
Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Salerno.

Incontro di studio sul tema:

“Le modifiche apportate al codice di procedura civile
dalla L. n. 69/2009 – Profili generali ”

Venerdì 19 febbraio 2010
presso Camera di Commercio di Salerno“Sala Genovesi”


PROGRAMMA:
Ore 15,30 : Introduzione dei lavori
Ore 15,45 : “Competenza – Giurisdizione – Principio del contraddittorio”
Giuseppe Olivieri, Prof. Ordinario di diritto processuale civile Università Napoli Federico II
Ore 16,30 : “Principio di non contestazione”- dott. Gabriele Positano, Giudice Tribunale Lecce
Ore 17,15 : Coffee Break
Ore 17,30 : Dibattito

Il referente per la formazione civile
dott.ssa Rosa D’Apice

Agli Avvocati del Foro di Salerno, che parteciperanno all’incontro, saranno riconosciuti n.3 crediti formativi.

Differenze tra muro di cinta e muro di contenimento (TAR Liguria Sez. I n. 4131 del 31 dicembre 2009).


TAR Liguria Sez. I n. 4131 del 31 dicembre 2009
(...)Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. “Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione, con le note conseguenze in tema di legittimità dell'eventuale ordinanza di demolizione adottata al riguardo (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345).
Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico” (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657).

...L'Obama di Ruvo del Monte!

lunedì, febbraio 15, 2010

Roma: elezioni forensi, i risultati del "ballottaggio".

Torino: “habbiamo” e “correzzione”, strafalcioni all'esame per avvocati.


TORINO (15 febbraio) - «Abbiamo» scritto con l'h («habbiamo»), correzione con due zeta («correzzione»), l'apostrofo tra le parole «un» e «altro»: sono alcuni degli strafalcioni degli aspiranti avvocati che i componenti delle commissioni di esame, a Torino, si sono trovati a fronteggiare. «Per un motivo o per l'altro - dice uno dei commissari - ne abbiamo ammessi alle prove orali una media di tre su dieci. Facendo uno sforzo».
A Torino, in questa sessione, vengono corrette le prove dei candidati di Bari. «Personalmente - dice il commissario, che è un veterano del Foro torinese - ho stabilito che non può passare agli orali chi mostra di non conoscere la lingua italiana. E allora boccio. Lasciando perdere le questioni di stile, ho trovato errori di morfologia, grammatica, sintassi. Ho visto, per esempio, un caso di 'violenza della norma' anzichè 'violazione della norma'. Per non parlare della conoscenza dei meccanismi del diritto».
Il commissario, comunque, invita a non criminalizzare solo la categoria di appartenenza: «Lo stupidario degli avvocati è identico allo stupidario dei magistrati».
E non risparmia le critiche anche a chi, al Ministero, ha predisposto le tracce d'esame.

domenica, febbraio 14, 2010

ORDINE AVVOCATI SALERNO: TASSA ISCRIZIONE ALBO ANNI 2007/2008/2009, PAGAMENTO DIRETTO ALLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA.


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno comunica ai propri iscritti che il pagamento della tassa di iscrizione all'albo Avvocati relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 può essere effettuato direttamente allo sportello della segreteria dell'Ordine.
Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronico: v.nocilla@ordavvsa.it.

Morire per la toga: lapide in ricordo degli avvocati salernitani vittime della criminalità.


Salerno - In ricordo di chi ha “avuto il coraggio di morire per la toga”. E' stata scoperta una lapide in memoria di Giorgio Barbarulo, Dino Gassani e Marcello Torre: tre avvocati salernitani vittime della violenza criminale.
Al Palazzo di giustizia di Salerno, la Camera penale salernitana e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, ieri mattina, hanno celebrato il 28° anniversario della fondazione dell’Unione delle Camere Penali d'italia.
Nel corso della celebrazione è stata anche presentata l'opera d'arte "L'albero dell'unione"dello scultore Pierfrancesco Mastroberi dedicata agli avvocati salernitani Giorgio Barbarulo, Dino Gassani e Marcello Torre vittime della violenza criminale, che ebbero il coraggio di morire per la toga che indossavano con onore.

Danno da “black out” elettrico (Cass.Civ. ord. n. 26777/2009).



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 18 dicembre 2009, n. 26777

Svolgimento del processo
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1. - Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 29.5.2008, in riforma di una sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, con cui l'Enel Distribuzione s.p.a. veniva condannata al risarcimento dei danni patiti da S.S. a seguito del black out elettrico verificatosi il ****, rigettava la domanda e riteneva che non era stato provato il danno patrimoniale dell'avaria di generi alimentari conservati nel frigorifero, nè il danno esistenziale.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice. Resiste con controricorso l'Enel Distribuzione s.p.a..
2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. poichè, pur essendo stato il tribunale investito di due motivi di censura (uno relativo all'assenza di responsabilità di Enel distribuzione ed uno relativo all'assenza di danno esistenziale e patrimoniale) non si è pronunziato sul primo motivo di appello, e cioè sull'assunta assenza di responsabilità dell'Enel.
3.1. I motivi sono manifestamente infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (29/09/2005, n. 19146; Cass. n. 1170 del 2004; n. 12475 del 2004; n. 14003 del 2004; n. 20076 del 2004; n. 22567 del 2004; n. 1606 del 2005) l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (riconducibile ad una violazione dell'art. 112 c.p.c.) integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, poichè tale giudice è tenuto ad esaminare i motivi di appello, sia pure, se del caso, anche considerandoli assorbiti dalla valutazione di altri elementi che ritenga decisivi nel quadro della devoluzione del giudizio di cui è investito.
Tuttavia, non si verifica l'omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti il rigetto di tale pretesa od il suo assorbimento in altre statuizioni, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, considerato, che contrariamente ritenendo, si finirebbe per fare coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Tale vizio (omessa pronuncia), pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. civ., Sez. 3, 05/01/2005, n. 168).
Nella specie l'accoglimento del motivo di appello relativo all'inesistenza del lamentato danno ha comportato l'assorbimento del motivo relativo all'inesistenza della responsabilità dell'appellata, potendosi pervenire già e comunque all'accoglimento dell'appello.
3.2. Inoltre la parte ricorrente non ha, in ogni caso, interesse a far valere tale ritenuta omessa pronunzia, poichè ove anche il giudice di fosse pronunziato sul primo motivo di appello in modo ad essa favorevole con il rigetto di tale motivo, egualmente l'appello sarebbe stato accolto e la domanda rigettata per effetto dell'accoglimento del motivo di appello relativo all'assunta inesistenza del lamentato danno.
4. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza, per aver ritenuto non provato il danno patrimoniale e quello esistenziale.
5.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato (quanto al danno esistenziale), ed in parte inammissibile (quanto al danno patrimoniale).
Quanto al lamentato danno esistenziale, come statuito da Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Nella specie la parte ricorrente non indica (nè prova) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.
5.2. Quanto al danno patrimoniale la parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che essa non avesse fornito alcuna prova in merito, mentre era stata fornita una prova testimoniale, di cui non vi è traccia nella sentenza. La censura secondo cui la ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto, allorchè il giudice assume che nessuna prova è stata prodotta, mentre la parte assume che tali prove sono state fornite e non sono state esaminate dal giudice, come nella fattispecie.
Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009.

.....strategie difensive!!!!

La vignetta della domenica.

venerdì, febbraio 12, 2010

CNF: INCONTRO COI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI (6 MARZO 2010).


Cari Presidenti e Cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense, nella continuità del proprio impegno al periodico incontro con i Consigli dell’Ordine sulle questioni di comune e più attuale interesse, ha deliberato - nella seduta amministrativa del 22 gennaio scorso - di invitare i Presidenti dei COA ad un incontro per il giorno
sabato 6 MARZO 2010, alle ore 9, 30
presso la propria sede amministrativa, in Roma, via del Governo Vecchio,3 sui seguenti temi:
- CONCILIAZIONE;
- RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO.
Vi sarei grato se voleste far pervenire conferma della Vostra partecipazione alla Segreteria del Consiglio (fax. n. 06-97748829) e, nell’attesa di incontrarVi personalmente, V’invio i più cordiali saluti.

Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

mercoledì, febbraio 10, 2010

La ’sfida’ di Livia Pomodoro: a Milano processi in un anno.


Roma (Apcom) - Ridurre “al massimo ad un anno” la durata dei procedimenti, sia penali che civili.
E’ la “sfida” che si è data la presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, che ieri ne ha parlato davanti alla commissione Giustizia della Camera impegnata nell’indagine avviata nell’ambito dell’esame del ddl sul ‘processo breve’.
“Già ora mediamente i processi a Milano si concludono entro due anni, due anni e mezzo”, ha detto al termine della sua audizione, riferendo che, ad esempio nel campo del civile, nel capoluogo lombardo ci sono “6.900 procedimenti pendenti” a fronte dei “79 mila di Napoli”.
L’abbattimento ulteriore dei tempi, ha spiegato, è legato al successo di molti progetti già in campo, soprattutto quelli di informatizzazione degli uffici: come i decreti ingiuntivi e le notifiche telematiche che sono una realtà “per i 6.500 avvocati che usano questo strumento”, e che peraltro generano risparmi di milioni di euro.
Nessun riferimento diretto ai provvedimenti all’esame del Parlamento, dal legittimo impedimento al ‘processo breve’.
“Il principio del processo breve - si è limitata a rispondere ai giornalisti Pomodoro - è un’esigenza giustizia per i cittadini che riguarda tutta l’Italia”.

A.I.G.A. GIORNATA DI STUDIO SUL PROCESSO CIVILE (12/02/2010 - ORE 15 CASINO SOCIALE SALERNO).


Prima Giornata di Studio su: "Riforma del processo civile, alla luce della L. n°69/2009: aspetti teorici e pratici".

Venerdì 12 febbraio 2010 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
“Casino sociale” via Roma Salerno


PRESENTAZIONE E SALUTI :
Avv. Marco Del Vecchio: Presidente AIGA sez. Salerno
Avv. Americo Montera: Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Modera: Avv. Marco Basso, avvocato del Foro di Salerno

RELATORI :

- Prof. Avv. Modestino ACONE – già ordinario di diritto processuale civile all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
- Giurisdizione
- Competenza
- Il nuovo regime della litispendenza
- Translatio iudicii tra le giurisdizioni
- Il nuovo procedimento sommario di cognizione

- Avv. Egidio Felice EGIDIO – Avvocato del Foro di Salerno
- La conciliazione stragiudiziale
- La proponibilità della domanda: nullità della citazione
- Il difensore, la procura ed il difetto di rappresentanza, il nuovo regime ex art. 182 c.p.c.
- Il regime delle spese processuali
- La scansione del nuovo procedimento sommario di cognizione: la fase di trattazione
- L’istruttoria e la testimonianza scritta
- Le vicende anomale del processo: la riduzione dei termini
- Analisi dell’art. 614 bis c.p.c.


La partecipazione gratuita al corso permette di conseguire 4 crediti formativi

Comitato scientifico:
Avv. Marco Basso, Avv. Anna Allegro, Avv. Gianfranco Manzo, Avv. Josè Lembo, Avv. Giovanni Balbi.
INFO: 3386526094 – 3392616815 - 3398920938
gisella.lauriello@fastwebnet.it jossml@hotmail.com

L’Avv. Montera non diffamò il GDP Scarpati.


Il presidente del Consiglio forense Americo Montera non ha diffamato il giudice di pace Alberto Scarpati.
A scrivere la parola fine sulla vicenda è stata la Corte di Cassazione, che ha considerato inammissibile il ricorso presentato da Scarpati, condannandolo anche al pagamento di mille euro per lite temeraria e pretestuosa.
Il giudice di pace si era rivolto alla Suprema Corte dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Tullio Morello, aveva disposto l'archiviazione, perchè il fatto non sussiste, del procedimento a carico di Montera, difeso dall'avvocato Cecchino Cacciatore.
Alberto Scarpati, che era giudice di pace presso il tribunale di Salerno, aveva denunciato Montera per diffamazione, ritenendolo responsabile del fatto che era finito sotto inchiesta per peculato e abuso d'ufficio, procedimenti poi archiviati. La vicenda era iniziata dopo che Montera era sceso in campo a seguito di una serie di segnalazioni da parte di vari legali salernitani.
Sotto accusa erano finiti alcuni comportamenti del giudice Scarpati, che veniva accusato di conferire consulenze tecniche e incarichi con compensi e onorari elevati per i periti, nella maggior parte dei casi superiori al valore delle stesse controversie.
E così Americo Montera aveva presentato esposti sia al Consiglio giudiziario, che al Consiglio Superiore della Magistratura in relazione ai comportamenti tenuti dal giudice di pace.
Alberto Scarpati considerava Montera «l'artefice e il coordinatore» delle proteste degli avvocati, che avevano portato all'avvio di due procedimenti penali a suo carico.
In realtà Americo Montera - come ha scritto l'avvocato Cecchino Cacciatore nella memoria difensiva - si era limitato a segnalare «una serie di comportamenti del giudice di pace ingiustificati e immotivati, che avevano causato un forte malumore all'interno dell'Avvocatura salernitana».
A sostegno della linea difensiva il difensore di Montera ha citato l'esposto presentato da un legale, che denunciava il caso in cui in una causa per il valore di 1.500 euro il giudice di pace Scarpati aveva conferito l'incarico di consulenza a un collegio di tre periti, ai quali aveva assegnato un acconto di 900 euro senza pronunciarsi prima sull'eccezione di competenza, proposta dal legale della compagnia di assicurazione, che aveva eccepito la competenza del giudice di pace di Roma, dove era avvenuto il sinistro.

Antonella Barone
Tratto dal quotidiano “Il Mattino” del 10/02/2010

Stop nel 2010 a contributo unificato per cause lavoro in Cassazione.


Il contributo unificato dovuto dai ricorrenti per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione, e introdotto dalla Finanziaria 2010, non s’applichera' fino al 31 dicembre 2010.
Lo prevede un emendamento al decreto legge milleproroghe, approvato lunedì dalla commissione Affari costituzionali del Senato.
Alla copertura finanziaria della norma, valutata in 800mila euro, l'emendamento provvede con la riduzione delle risorse derivanti dallo scudo fiscale destinate al ministero della Giustizia.

Pratica forense presso Avvocatura Comune Salerno.

lunedì, febbraio 08, 2010

L'OUA CONTRO L'OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE.


L’OUA ha più volte espresso il convincimento negativo all’obbligatorietà del ricorso alla mediazione, mezzo improprio e coercitivo che non risolve alcun problema di deflazione del carico giudiziario in quanto le parti non compaiono e lasciano trascorrere il termine fissato dalla legge. Sono, poi, arrivati pure i pareri critici della Commissione Giustizia del Senato e del Csm. Un fronte ampio che chiede una netta modifica

«Si rischia fondamentalmente di perdere tempo – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - l’obbligatorietà si risolve in un procrastinarsi dell’inizio dell’azione giudiziaria senza alcun risultato pratico. Della stessa opinione è anche il C.S.M, che ha affermato che l'aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie.
Ed anche la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato lo schema legislativo sulla obbligatorietà del previo procedimento di mediazione in numerose materie.

«Il tentativo di conciliazione – continua - può infatti avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo.
In questo caso si trasformerebbe in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici proposti ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il rafforzamento della finalità cui lo strumento stesso è preordinato. Il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di locazione (che è stato abrogato) è una chiara conferma».

Maurizio de Tilla ha quindi chiesto che si accolgano le modifiche richieste perchè «la conciliazione va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile, ma perché rappresenti uno strumento di ampliamento dell'area della tutela per il cittadino».

Roma, 8 febbraio 2010

domenica, febbraio 07, 2010

RCA: IVA e fermo tecnico risarcibili (Cass.Civ. 27 gennaio 2010, n.1688).


La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza con la quale il tribunale non aveva riconosciuto al danneggiato il risarcimento dell'anticipazione IVA sulle spese per la riparazione del veicolo e del danno da fermo tecnico.
Nella sentenza la Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in materia.

- Sull'IVA

Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparazione, per legge (art.18 del DPR 26 ottobre 1972 n.633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cassazione 14 ottobre 1997, n.10023).

- Sul danno da fermo tecnico

Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cassazione 9 novembre 2006, n.23916).

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 27 gennaio 2010, n.1688: Risarcimento danni da incidente stradale).

Angelino Alfano:"Berlusconi non si sottrarrà alla giustizia".


ANSA – “Berlusconi non si sottrarrà alla giustizia né sottrarrà tempo al governo”. Ad assicurarlo è il ministro della Giustizia Angelino Alfano. “Berlusconi vorrebbe andare in tribunale sempre - ha detto il Guardasigilli oggi ospite di Lucia Annunziata in tv alla trasmissione In mezz'ora - ma il tribunale è un luogo dove si studiano i processi e dove ci si difende dalle accuse studiando le carte. Lui avrebbe studiato i faldoni e sottratto tempo al governo”.
“Ecco dunque il perché di un provvedimento che interrompe i processi del premier. Ma Berlusconi -ha assicurato Alfano - non si sottrarrà ai processi: quando avrà finito di governare si farà processare dai tribunali italiani”.
Non solo. Sempre in tema di giustizia e riforme, il ministro ha voluto sottolineare che la legge sul legittimo impedimento, recentemente approvata dalla Camera, “non è una legge ad personam in favore del presidente del Consiglio, né pone Silvio Berlusconi al riparo dalla giustizia”.
“Il bivio - ha aggiunto il Guardasigilli - è tra il dovere del presidente del Consiglio di governare e il diritto di difendersi dai processi: basti pensare che Berlusconi avrebbe presto dovuto affrontare 23 udienze in 65 giorni. Ma non è al riparo della giustizia, perché sarà giudicato quando avrà finito di governare”.
Il governo, ha spiegato il titolare della Giustizia, sta lavorando sia all'immunità che al Lodo Alfano bis.
“Stiamo studiando l'approdo migliore. Non siamo dell'idea di improvvisare una soluzione” ha detto il ministro, aggiungendo che il'esecutivo è alla ricerca di una soluzione condivisa.
“L'espressione immunità - ha voluto poi sottolineare Alfano - è diventata un sinonimo di illegalità. Questa equazione va smontata”.
Quanto al processo breve, esso, secondo il Guardasigilli, non è su un binario morto come sostenuto dal presidente della Camera Gianfranco Fini.
“Il processo breve non ha nessuna urgenza di essere approvato, però - ha spiegato Alfano in tv- abbiamo intenzione di mantenere saldo il principio che i cittadini debbano sapere il momento in cui si è condannati o dichiarati innocenti”.
Dal Guardasigilli anche un monito ai giudici: “Devono avere un atteggiamento parco e sobrio”, non devono mostrare “una tendenza politica, altrimenti fanno danno alla giurisdizione alla quale fanno parte”. “I magistrati devono apparire terzi”- ha aggiunto il ministro- “ci sono invece magistrati che dichiarano da ogni dove”.

sabato, febbraio 06, 2010

Sciopero lavoratori della giustizia: bloccate udienze del Tribunale di Salerno.


Ieri, venerdì 05 febbraio, giornata di mobilitazione in tutta Italia per i lavoratori del settore giustizia.
Anche a Salerno, i dipendenti hanno incrociato le braccia e si sono incontrati presso la sede del Palazzo di Giustizia.
Obiettivo dire basta "alla politica che finora ha previsto esclusivamente tagli alle risorse e non investimenti, al blocco delle assunzioni che hanno agevolato l’esternalizzazione e la privatizzazione del servizio, alle riforme a costo zero, alle leggi improntate sul 'momento' che hanno reso cavillose e farraginose le procedure".
I lavoratori giudiziari chiedono una giustizia rapida ed efficiente, la valorizzazione e la riqualificazione del personale, nuove assunzioni, investimenti adeguati, un progetto di modernizzazione, uno stop ai tagli indiscriminati.
"A questo punto - si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla Rdb Cub - la responsabilità diventa nostra se continuiamo a tacere, se non gridiamo tutti insieme che la loro gestione è fallimentare: dobbiamo chiedere e pretendere dalla classe politica maggiore attenzione ai problemi della Giustizia e dei lavoratori. Dobbiamo pretendere che ci mettano in condizione di dare al cittadino un servizio efficace ed efficiente; dobbiamo farci dare il conto di quanti soldi sono stati sperperati in appalti, consulenze e mancate informatizzazioni, visto che hanno esclusivamente arricchito le aziende private e lasciato invariata la tecnologia negli uffici creando solo precariato, ed infine dobbiamo pretendere il pagamento ed riconoscimento della nostra professionalità".

L'abc del c.d. legittimo impedimento.


Il provvedimento, che si compone di soli 2 articoli, ha natura transitoria: durerà, al massimo 18 mesi, in attesa, cioè, che il Parlamento, con legge costituzionale, disciplini le prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri, compresa, quella, sulla modalità della loro (eventuale) partecipazione ai procedimenti penali.
Il ddl specifica le attività che danno luogo a "impedimento", rimandando a diverse ed eterogenee fonti normative, la legge 400/1988, articoli 5, 6 e 12, il Dlgs 303/1999, il regolamento interno del Consiglio dei ministri, da cui si desumere che il Legislatore intenda, come legittimamente ostativo, per premier e ministri, il «concomitante esercizio» di una o più delle attribuzioni collegate al particolare incarico pubblico ricoperto dall'interessato, come, pure, di «ogni altra attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo».
Ecco una rapida guida di lettura per spiegare, passo per passo, tutte le novità contenute nelle nuove norme sul legittimo impedimento (e la sua definizione), assieme a una breve spiegazione dell'istituto.
Assenze "giustificate" del premier (articolo 1, comma 1).
Il presidente del Consiglio dei ministri può invocare il legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo.
Legittimo impedimento dei ministri (articolo 1, comma 2).
Per i ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l'esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo.
Campo d'applicazione (articolo 1, comma 6).
Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano, anche, ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dichiarazione di legittimo impedimento, procedure ed effetti (articolo 1, commi da 3 a 5).
Si prevede che il giudice, attivato dalla richiesta di parte, rinvii il processo penale ad altra udienza, quando ricorrano le ipotesi in cui si ravvisa legittimo impedimento a comparire per premier e ministri. Tuttavia, si precisa che ove la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi. Il rinvio dell'udienza per "legittimo impedimento" non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l'intera durata del rinvio. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Efficacia delle nuove norme (articolo 2, comma 1).
Si chiarisce che le nuove norme sul legittimo impedimento hanno natura temporanea, fino, cioè, a quando non entri in vigore la legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del premier e dei ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore (articolo 2, comma 2).
Le nuove norme entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

venerdì, febbraio 05, 2010

Approvazione riforma forense: iter impantanato.

Processi di mafia a rischio. Alfano: interverremo.


"Faremo di tutto per evitare che ci possano essere conseguenze negative e che si possa creare un grande paradosso e cioé che dall'inasprimento delle pene per i reati di 416 bis possano derivare benefici per i boss".
Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, commenta così il recente provvedimento della Cassazione che, a causa delle norme contenute nel pacchetto sicurezza, rinvia le competenze e i reati con pene superiori a 24 anni alle Corti di Assise invece che ai Tribunali.
All'allarme lanciato dai giudici che si stanno occupando di procedimenti mafiosi, Alfano risponde gettando acqua sul fuoco: "Eviterei aggettivi estremi ed eccessi di ansia perché il governo dell'antimafia delle leggi e dei fatti, provvederà a fare in modo che effetti distorsivi non si verifichino. Tutti stiano tranquilli perché il Governo farà in modo che non ci siano conseguenze negative nascenti da un fatto positivo".
Alfano ha spiegato di non conoscere ancora la sentenza della Cassazione nelle sue motivazioni, perché non è stata pubblicata, "ma conosco - ha concluso - il dispositivo".
"C'é un buco nella legge, c'é un problema normativo: serve una correzione".
Questo trapela dalla Cassazione a proposito del dispositivo emesso lo scorso 21 gennaio - nel processo 'Amante' - che sposterebbe la competenza dei reati di mafia dai tribunali alle Corti di Assise con il rischio di azzerare molti procedimenti in corso.
Nulla di più viene aggiunto, dal momento che le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate e che non è stata redatta alcuna massima di diritto, nemmeno a livello provvisorio.
Quel che è certo è che si tratta, appunto, di un effetto dovuto ad una "imperfezione normativa" e, dunque, in grado di riverberarsi non solo sul processo 'Amante' ma su un gran numero di altri procedimenti per mafia.
Commentando i possibili effetti della sentenza nei reati di mafia, il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia spiega che "se dovesse prevalere la tesi della competenza delle Corti d'assise sarebbe una vera e propria catastrofe, perché la questione si potrebbe porre in ogni stato e grado del procedimento. Con effetti che vanno dal regresso del processo in primo grado alla cancellazione di sentenze nei dibattimenti quasi conclusi".

Ancora un contributo per il problema dell'Ufficio GDP di Salerno.

Silvio e la...."soluzione ponte".

Csm:istanza ricusazione della Forleo,sospeso processo disciplinare.


(ANSA)- ROMA, 5 FEB - L'ex gip di Milano Clementina Forleo ha presentato una nuova istanza di ricusazione del collegio della sezione disciplinare del Csm.
Oggi avrebbe dovuto giudicarla per aver ''differito indebitamente di oltre 3 anni'' la fissazione del procedimento a carico dell'unica donna arrestata in Italia, per terrorismo islamico.
A causa dell'istanza, il processo disciplinare e' stato sospeso. La Forleo ritiene che giudici non possano processarla perche' si sono gia' pronunciati sulla stessa vicenda.