martedì, settembre 30, 2014

Come si calcolano gli onorari nelle cause di divisione?

"Secondo l'orientamento di questa Corte, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poichè il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e tale norma, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione (v. Cass., sent. n. 6765 del 2012).
Nella specie, peraltro, come puntualmente precisato nella ordinanza di rimessione, la contestazione riguardava non solo la maturata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, ma anche il valore dell'intera massa.
 Deve, al riguardo, richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997)."
Cassazione civile, sentenza 24 settembre 2014, n. 20126

lunedì, settembre 29, 2014

A chi servono le cd “specializzazioni”?

Dietro le specializzazioni (come negarlo seriamente) ci sono soprattutto le associazioni forensi cd. specialistiche (in parte, anche le camere penali); dietro il paravento della ventilata "garanzia" per la clientela nella scelta del professionista realmente accorsato nel settore specifico si (mal) cela un gioco tutto di mercato e potere: "il desiderio per di più inconfessato delle associazioni forensi specialistiche è quello di arrivare agli albi separati, in modo che solo certi avvocati specializzati iscritti in un certo albo possano esercitare, ad esempio, in ambito penale, oppure di famiglia, in materia tributaria o del lavoro etc." (Scarselli).
Sarà per questo che quando un manipolo di eroi impugnò davanti al TAR Lazio il regolamento del CNF del 24/9/2010 in tema di specializzazioni, che lo asfaltò con la sentenza n. 5151/11, a fianco del CNF come contraddittori, a difendere quel "putsch", si trovarono proprio alcune delle più importanti associazioni professionali specialistiche italiane.
SARA' PER QUESTO CHE L'INSIGNIFICANTE TRAFILETTO "IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA NON COMPORTA ALCUNA RISERVA DI ATTIVITA'" PRESENTE NELL'ART. 9 L. 247/12 E NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLO SCHEMA DI DECRETO NON SI LEGGE NELLO SCHEMA MEDESIMO (PERCHE' NON C'E').
Certo, la gerarchia delle fonti ... ma io ho letto Freud e la sua teoria del lapsus ...
L'organizzazione dei corsi - dove risulta il ruolo preminente di COA e associazioni in parola - per il tramite delle convenzioni, dei comitati scientifici (art. 7, 3/4), di gestione etc. costituisce - come negarlo -l'ennesimo punto di penetrante esercizio del potere da parte dei soliti maggiorenti, i cui effetti (che si determineranno nell'effettiva sfera di attività del singolo professionista) appaiono facilmente prevedibili in termini squisitamente oligopolistici o, meglio, aristocratici.
E mi fermo qui.
Perché ci sarebbe da dire molto altro, sulla reale necessità di queste specializzazioni, sulla garanzia di affidabilità del titolo conseguito rispetto alle reali capacità del "titolato", sullo sviamento di clientela che potrebbe determinare ... Dunque io non faccio allusioni.
C'è chi invece alimenta illusioni di modernità che travestono idee e modelli di potere barocchi.


Avv. Rosario Santella

mercoledì, settembre 17, 2014

Giustizia, Orlando: situazione di pre-collasso, servono 1000 assunzioni.

(ASCA) - Roma, 17 set 2014 - ''In alcune realta' si potrebbe moltiplicare l'attivita' d'aula se ci fosse un presupposto che stiamo cercando di affrontare che e' quello del personale amministrativo e di cancelleria: noi abbiamo 8.000 vuoti d'organico e spesso i processi non si celebrano o lo si fa in ritardo per questo problema che e' molto poco conosciuto ma e' fondamentale''.
A sottolinearlo e' stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ai microfoni di Rtl 102.5 durante ''Non Stop News''.
Orlando ha annunciato che il Gioverno sta ''lavorando per determinare procedure di mobilita' da altri reparti della Pubblica Amministrazione e per fare un reclutamento nel prossimo anno, seppur in un quadro di forti riduzioni di spesa e razionalizzazione, per arrivare almeno a 1000 assunzioni in questo campo perche' siamo davvero in una situazione di pre-collasso''.
Orlando ha spiegato che ''abbiamo un'eta' media del personale che e' di 55 anni, se non si fanno interventi sulla formazione e sulla riqualificazione in tempo abbiamo questi voti di organico che in alcune realta' raggiungono il 30-40%. 1000 non bastano ma sono quasi 20 anni che non si fa un'attivita' significativa in questo senso, dovremmo andare avanti cosi' per i prossimi 4-5 anni ma 1000 sarebbe la cifra minima che consenta un passaggio di competenze, perche' il rischio e' che molti vadano in pensione senza che i nuovi siano arrivati e questo rischia di cancellare anche un know-how che in questo settore e' molto importante''.

sabato, settembre 13, 2014

La riforma della giustizia secondo Matteo.

Il Vangelo secondo Matteo si manifesta con il primo decreto con piglio riformista della giustizia, secretato sino all’ultimo, è stato ieri finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi è già in vigore (D.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
Lo scopo è la “degiurisdizionalizzazione” (l’Accademia della Crusca se ne dovrà fare una ragione) e di “adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata“.
Occorre guardare il bicchiere mezzo pieno, tralasciando quello mezzo vuoto che forse interverrà nei prossimi 1.000 giorni (se non diverranno a breve 10.000).
Il decreto contiene anche buone novità, ma nell’insieme diviene l’ennesima conferma dell’incapacità del legislatore di scrivere norme secondo i criteri di semplicità, chiarezza, inequivocità. Infatti, vi sono vari articoli (tra cui la negoziazione assistita, da non confondere con la fecondazione assistita, anzi in tal caso l’intento è proprio la non fecondazione del contenzioso giurisdizionale) che sono talmente ampli e complessi che creeranno certamente molteplici problemi di interpretazione ed applicazione, originando dunque altri contenziosi (giurisdizionali).
Ciò a conferma di quanto sostengo da anni, ossia che la prima causa dell’abnorme carico giurisdizionale è lo stesso legislatore, con buona pace per il buon Piercamillo Davigo ossessionato dalla “potentissima lobbie degli avvocati” (talmente potente da essere autolesionista).
Assai positive nel decreto legge tali novità: a) responsabilizzare l’avvocatura nella definizione dei contenziosi (opportunità che dovrà essere affrontata con serietà e competenza dall’avvocatura) prevedendo attraverso la negoziazione assistita (art. 2 e ss.) un filtro prima dell’introduzione della fase giurisdizionale, assicurando a tale accordo l’esecutività (art. 5); b) promuovere un procedimento arbitrale in pendenza della causa (art. 1; ma prima non era certo precluso, ora è solo disciplinato ); c) semplificare la separazione ed il divorzio (resi macigni anche grazie all’illuminato apporto della Chiesa) conferendo all’avvocato e all’ufficiale civile poteri analoghi a quelli giurisdizionali (art. 12); d) incentivare i giudici a passare dal rito ordinario al rito (durata media 3 anni) al rito sommario di cognizione (assai più breve), come previsto dall’art. 14m (ma ricordandoci come il procedimento sommario sia stato vanificato solo dai magistrati che hanno inertizzato tale procedimento, in quanto costretti a studiare una causa e a definirla in poco tempo; con buona pace sempre per Davigo che giudica i magistrati italiani iperefficienti, brillanti e competenti a prescindere); e) attribuire pregnante valenza probatoria alle dichiarazioni rese al difensore (art. 15) così da evitare di dovere sentire il terzo in una udienza ad hoc in giudizio; f) ridurre le ferie dei magistrati a «un periodo annuale di ferie di trenta giorni». (art. 16); g) ridurre la sospensione dei termini feriali ora «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (art. 16); h) incrementare il saggio degli interessi legali per i debitori che prendono tempo nei contenziosi, sino “a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (art. 17).
Assai incerto e discutibile l’annunciata volontà di semplificare il processo esecutivo, ma realizzata con interventi spot senza invece riscriverlo per intero, ponendosi dunque come un mero come lifting di un malato terminale.
Il processo esecutivo va invece semplificato al massimo perché deve tutelare il creditore nel minor tempo possibile e non (come sempre accaduto) garantire il debitore.
Mentre ancora oggi rimane una montagna di adempimenti (temporali, onerosi) enorme e spesso difficile da valicare consentendo al debitore di aprire altre infinite fasi processuali, premiando la sua intraprendenza resistenza.
Nell’insieme dunque che dire? Un discreto inizio, con alcune buone novità, ma tante occasioni sprecate. Un impianto normativo che andava scritto in modo assai più chiaro ed in modo assai più completo.
Manca difatti tutto il resto. I processi civili ordinari andrebbero ridotti nei riti, semplificati negli adempimenti (soppressa l’inutile farsa dell’udienza di precisazione delle conclusioni).
Ma soprattutto occorre pretendere termini perentori per tutti (mentre i magistrati li hanno ordinatori!), prevedere la condanna alle spese esclusivamente per il soccombente (mentre l’Agenzia delle Entrate le pretende solidalmente da entrambe!).
Infine, occorre seriamente mettere mano al settore penale: corruzione, prescrizione etc. L’altra vergogna di questo Paese.

di Marcello Adriano Mazzola | 13 settembre 2014

venerdì, settembre 12, 2014

Cassa Forense: Istruzioni operative in attuazione Nuovo Regolamento ex art. 21, L. 247/2012.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell'approvazione del regolamento ex art.21, commi 8 e 9 della legge 247/2012.
Contributi minimi 2014 in corso di riscossione 
L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto.
Domande di esonero ex art. 10
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine" .
 Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi.
Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.
 Nuove iscrizioni alla Cassa 
La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014.
Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'art. 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento.

Roma, 12 settembre 2014

Il Presidente 
Avv. Nunzio Luciano

giovedì, settembre 11, 2014

Riforma giustizia, Orlando: "Anche il taglio delle ferie aiuta a ridurre l'arretrato!"

Roma, 11 settembre 2014 - La riduzione delle ferie dei magistrati "non è la questione centrale della riforma": l'arretrato nella giustizia "si riduce con tanti interventi contemporaneamente, ma anche il taglio delle ferie può contribuire". Lo ha dichiarato il Guardasigilli Andrea Orlando, nel corso de 'La telefonata' su Canale 5.
"Abbiamo chiesto ai magistrati di farsi carico delle esigenze di cambiamento nella Pubblica Amministrazione - ha aggiunto il ministro - e i magistrati ci hanno segnalato la specificità del loro lavoro. Cercheremo di tenerne conto, ma anche loro tengano conto della necessità di cambiamento. In un momento in cui si chiede alla Pubblica Amministrazione di fare un salto, credo che la magistratura - ha proseguito - possa dare la sua disponibilità a ragionare su questo, magari ripristinando il confronto".
"Mi sembrerebbe sbagliato, tanto perchè è stata fatta una proposta di riforma che è un po' più ampia rispetto a questo semplice punto, quanto per la magistratura che ritengo non si muova solo per questo, concentrare la discussione solo su questo aspetto", ha aggiunto.
 "Il nostro sistema della giustizia ha delle distorsioni, ma non ne rifarei cadere una responsabilità esclusivamente sulla magistratura - ha detto ancora il ministro - . Abbiamo il tema di tempi di giustizia eccessivamente lunghi, il sovraffollamento delle carceri, tutti temi su cui Strasburgo ci richiama ma che non sono ascrivibili a errori soggettivi, anche se questi ci sono e credo che con una responsabilità civile più efficace e tempestiva possano essere sanzionati. Non tanto per punire i magistrati, ma per garantire che se uno ha subito un danno abbia un qualche giudice che glielo riconosce".
 Il Guardasigilli ha ricordato che sulla responsabilità civile dei magistrati "il governo ha fatto una proposta che prevede una responsabilità non diretta. Il tema della responsabilità va declinato rispetto al ruolo specifico che svolge il magistrato: una responsabilità diretta significherebbe che chiunque che è danneggiato può ricorrere direttamente contro il magistrato, con un elemento di pressione rispetto all'attività del magistrato che può condizionare il suo giudizio e inibire l'intervento su alcuni temi".
"La legge scritta da Vassalli nel 1987 - ha spiegato ancora Orlando - ha un impianto condivisibile, ma in questi anni il filtro ha inibito i ricorsi perchè il giudice che doveva valutare sommariamente la fondatezza del ricorso ha quasi sempre detto che non c'era. Noi vogliamo introdurre alcune modifiche: eliminare questo filtro affinchè il ricorso sia sempre preso in considerazione e una qualche forma di rivalsa in caso di un danno riconosciuto", ha concluso.

giovedì, settembre 04, 2014

Magistratura Onoraria al restyling: nascono i giudici onorari di pace.

Magistratura onoraria al restyling. E si parte dai giudici di pace. Sarà, infatti, superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli giudici onorari di pace.
Questi confluiranno tutti nell’ufficio del giudice di pace e saranno tenuti a rispettare un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. Non solo.
Per quel che concerne al settore civile, sarà ampliata la competenza dell’Ufficio del Giudice di pace, sia per materia, sia per valore sia per i casi di decisione secondo equità.
Queste alcune delle linee guida contenute nello «Schema di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», illustrato venerdì 29 agosto dal Guardasigilli Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri, insieme agli testi normativi che andranno a delineare la riforma della giustizia, al termine del Consiglio dei ministri.
Lo schema di ddl, così come strutturato, concede al governo due anni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge delega, per l’emanazione dei decreti legislativi.
Tra questi, il dlgs che dovrà prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario. In particolare, attraverso il primo dlgs, così come previsto dall’art. 2, comma 1, let.a, «sarà superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace».
Entrambi, infatti, rientreranno nella categoria di giudici onorari di pace che confluiranno tutti nell’Ufficio del giudice di pace. Sarà, poi, il ministero della giustizia a stabilire l’organico di ciascun ufficio.
Previsto, inoltre, all’art.5, un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. I Giudici onorari di pace, infatti, dovranno «partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per la discussioni delle soluzioni adottate». Novità previste anche sul fronte delle competenze.
Il governo, infatti, da un lato, sarà chiamato ad ampliare i casi in cui sarà possibile decidere secondo equità, dall’altro lato, attribuirà alla competenza del giudice di pace le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità.
Nella stessa sede, poi, potranno essere discusse le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30 mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore 50 mila euro.
Infine, è prevista la competenza del giudice di pace anche per altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria e procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Beatrice Migliorini

tratto dal quotidiano "Italia Oggi" del 02/09/2014