domenica, aprile 30, 2017

Azione revocatoria ordinaria: i caratteri del cd “eventus damni”.

"In tema di revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni". 

Cass. Civile Sez. 6 Ord. num. 9651 del 13/04/2017; Pres.: AMENDOLA – Rel.: TATANGELO. 

Giurisprudenza pacifica, cfr. in tali termini: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21492 del 18/10/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 23263 del 18/11/2010; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 19963 del 14/10/2005; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 15257 del 06/08/2004.

venerdì, aprile 28, 2017

In ricordo dell'Avv. Fulvio Croce, martire della Toga.

Il CNF ribadisce il divieto d’incarichi professionali, per i Consiglieri dei COA, da parte di Uffici Giudiziari del Circondario.

"Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.
Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
 Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura". 

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81 – su quesito n. 152 del COA di Macerata.

giovedì, aprile 27, 2017

L'esecuzione coattiva a carico del singolo condomino, deve sempre essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo formatosi contro il Condominio.

"Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini. In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione. Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual’ è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c.".

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8150 -Pres. Amendola – Rel. Rubino)

Scade il 2 maggio pv il termine per le compensazioni fiscali.

venerdì, aprile 21, 2017

Partita raccolta di firme per la separazione delle carriere in magistratura.

Deontologia forense: il principio di presunzione di non colpevolezza (in dubio pro reo) vale anche in sede disciplinare.

“Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.

venerdì, aprile 14, 2017

Esame abilitazione forense: regole da riscrivere.

Il costante tramonto del sistema formativo universitario, che invero trova origini lontane sin dalle prime esperienze educative e scolastiche, e la scomparsa della “bottega” professionale come luogo in cui potevano formarsi i giovani avvocati, restano due facce della stessa medaglia, manifestazione sintomatica della crisi di un Paese, che si presenta come crisi culturale.
L’iscrizione alle Facoltà Giuridiche rappresentava non solo una scelta imputabile alle molteplici possibilità dj accesso alle carriere amministrative e giudiziarie, ma per molti restava una opzione per l’esercizio della professione nel notariato e nell’avvocatura.
A volte, per quelli della mia generazione, era una scelta di entusiasmo, il completamento di una cultura, prevalentemente anche se non esclusivamente classica, in cui si iscriveva il “mondo delle regole“ e del "diritto".
L'emozione di leggere le prime pagine dei manuali di istituzioni di diritto privato (Trabucchi, Torrente e le prime edizioni del Rescigno), si accompagnava all'entusiasmo della “scoperta" della logica e della storicità intrinseca alle norme giuridiche: nulla di comparabile alla manualistica più recente. L'università e la professione non sono più palestre dello spirito, l'una e l'altra restano strumenti, a volte, per impegnare il tempo necessario per una qualsiasi occupazione, in un contesto economico in cui non vi sono più concorsi nella pubblica amministrazione e in cui gli stessi concorsi notarili e in magistratura appaiono caratterizzati da una formazione acquisita nelle cosiddette “scuole" (di solito affidate ad associazioni rette dalle regole del profitto puro), in cui si perde di vista il quadro sistematico per appuntare appuntare l'attenzione sull'ultima sentenza di Cassazione, ben presto smentita da un’ altra successiva.
Non esiste, cioè, l'impostazione di una preparazione sistematica che fondi sulla logica e sull’interpretazione della norma (spesso oscura e frutto di un legislatore negligente e disattento), tutto scolorendosi in un vacuo “nozionismo".
Non si sottrae a questa vera e propria regressione antropologica e culturale, la preparazione e l'accesso all’avvocatura, a fronte di una evidente abrasione della missione storica che la stessa ha avuto nel passato, spesso frutto di una sottovalutazione del ruolo dell’avvocato nelle aule di giustizia. Il vero vulnus alla storia italiana dell’avvocatura si manifesta in tutta la sua evidenza nell'esame di abilitazione alla professione forense, retto sempre dal caso, dalla ambiguità e dalle incertezze nelle correzioni, dall’insufficienza - a volte evidente - delle commissioni, dalla levantina esigenza di dare risposta a temi complicatissimi con gli espedienti più tecnologici e più imprevedibili.
E’ evidente che la colpa non può riversarsi solo sulla disperazione dei candidati, sulla corsa a superare gli ostacoli imprevedibili dell’esame, ma va ascritta alla mancanza di qualsiasi intervento normativo che riscriva le regole di formazione e di accesso alla libera professione di avvocato, spesso frutto di una evidente insufficienza culturale dell'avvocatura che, a fronte dell’incombente tragedia che prelude alla scomparsa culturale della stessa, riesce ad opporre esigenze a volte corporative.

AVV. PROF. GIUSEPPE FAUCEGLIA

mercoledì, aprile 12, 2017

Trasferimento alla Cittadella Giudiziaria: le valutazioni e richieste del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Salerno 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DELLE DELIBERE ESISTENTI PRESSO LA SEGRETERIA 
DEL CONSIGLIO STESSO ORDINE AVVOCATI SALERNO 

Tornata del 11 aprile 2017 
Anno/N. Prot. : 2017/004421
Data prot. : 12/04/2017
Il CONSIGLIO 
 premesso 
che è recentemente venuto a conoscenza, nel corso di un incontro tenutosi nella Conferenza Permanente, dell’ipotizzato trasferimento alla cittadella giudiziaria anche della Sezione Lavoro del Tribunale, oltre quello già previsto ed in corso della 3A Sezione Civile (mobiliare ed immobiliare) ;
che la Conferenza permanente, già Commissione di manutenzione, decide circa gli spazi e le destinazioni degli uffici giudiziari ma che, alle riunioni della stessa, il Consiglio partecipa, solo se invitato, con mero diritto di tribuna senza potere di voto;
che la Conferenza ipotizza nel periodo tra maggio e giugno - in ragione di una situazione verificatasi recentemente alla Sezione Lavoro, per la quale due stanze adibite a cancelleria sono state rese momentaneamente inutilizzabili - il trasferimento dell’intera Sezione Lavoro del Tribunale alla Cittadella Giudiziaria, cui seguirà con tempi di esecuzione non previsti, né prevedibili il trasferimento delle altre due Sezioni del Civile e della Corte d’Appello;
che l’utilizzo della Cittadella Giudiziaria rappresenta una opportunità che occorre cogliere, onde rendere omogeneo e fruibile il servizio Giustizia a tutta l’utenza ed agli operatori della stessa;
che, tuttavia, la situazione della Sezione Lavoro è in fase di risoluzione, per cui la paventata immediata necessità non è più esistente;
che la realizzazione dell’ipotesi sopra prospettata, nei modi previsti, determinando un ulteriore frazionamento sul territorio degli uffici giudiziari comporterà inevitabili, enormi disagi per l’Avvocatura, costretta a fare la spola tra Cittadella Giudiziaria ed il Tribunale centrale;
che in questa situazione 6 giudici della Sezione Lavoro celebrano udienza per tre giorni la settimana, spesso nello stesso giorno in cui tiene udienza anche la Corte d’appello (lavoro e civile) e che gli uffici della 3A Sezione Civile tengono udienza il lunedì, il mercoledì ed il giovedì;
che i Giudici civili di primo grado tengono udienza dal lunedì al giovedì e la Corte d’Appello (Civile e Lavoro) nei giorni di mercoledì e giovedì, per cui si verificherà l’inevitabile accavallarsi degli impegni nelle due distinte sedi con inevitabili, enormi e non conciliabili difficoltà per gli avvocati a presenziare alle udienze, concomitanti e dislocate in posti lontani fra loro, così comprimendo il diritto costituzionale di difesa degli utenti che potrebbe essere penalizzato dalla mancata presenza in udienza dell’avvocato nominato;
che anche il mero rinvio delle udienze per l’impossibilità dell’avvocato ad esser presente per le ragioni sopra dette protrae inevitabilmente i tempi, già lunghi, del contenzioso;
che la Sezione Lavoro dovrebbe essere allocata al settimo piano della Cittadella, dove le stanze dei Giudici sono piccole per poter essere sfruttate come aule d’udienza e, allo stato, ancora non è dato sapere quali e quante saranno le aule di udienza disponibili;
che molte misure di sicurezza, sia per i lavoratori tutti degli uffici che per l’avvocatura, non sembrano essere in regola con le previsioni di legge, tant’è che anche i rappresentanti sindacali per questioni riguardanti i propri associati e che sono degne della massima considerazione, hanno espresso perplessità con riferimento allo stato attuale della sicurezza dei locali della Cittadella Giudiziaria che dovranno ricevere gli uffici trasferenti;
che vi sono uffici sottodimensionati per il numero delle persone che vi devono lavorare (cancellerie) e altri iperdimensionati anche per una sola persona (gli Uffici del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno e quello del Dirigente Amministrativo del Tribunale ordinario di Salerno misurano circa 80 (ottanta) mq. cadauno, ad esempio);
> che in una situazione di questo genere occorre che i primi ad insediarsi, anche per ragioni logistiche legate al miglior funzionamento, all’organizzazione ed al coordinamento degli uffici, debbano essere i vertici della struttura del Palazzo di Giustizia;
valutato  
  • che occorrerebbe prevedere, con immediata variazione tabellare, la conciliabilità delle udienze della 3A Sezione Civile con quelle tenute dai Giudici Civili; 
  • che si rende necessario sospendere il trasferimento della Sezione Lavoro, organizzando, in tempi rapidi e certi, il trasferimento dell’intera restante Sezione Civile in unica soluzione (sebbene con tempi di realizzazione diversi ma certi, estremamente contenuti e conseguenti) come avvenuto in altri casi; 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei consensi,
delibera 
  1. di chiedere che i vertici della struttura del Palazzo di Giustizia si trasferiscano presso la Cittadella Giudiziaria, in uno agli uffici che oggi vi sono destinati; 
  2. di chiedere che si disponga il trasferimento dell’intera Sezione Civile, con tempistica certa e modalità preventivamente concordate e comunicate; 
  3. di chiedere, per il solo trasferimento della 3A Sezione Civile, di disporre una variazione tabellare che consenta la tenuta delle udienze nei due plessi in giorni diversi e, comunque, con orari prefissati ; 
  4. di manifestare apertamente la propria contrarierà - allo stato degli atti e dei rilevi esposti - al trasferimento della Sezione Lavoro, se non effettuata di concerto con gli altri uffici del Tribunale, riservando ogni azione utile a contrastare l’ipotesi di cui in premessa, e, in ogni caso ad ogni ipotizzando trasferimento che non tenga conto delle esigenze dell’avvocatura.

Dispone per l’invio della presente all’Avvocatura, la pubblicazione della presente delibera sul sito del Consiglio e l’invio della stessa , ciascuno per la propria parte di competenza, al Presidente della Corte d’Appello di Salerno, al Presidente del Tribunale di Salerno, al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, al Dirigente di Cancelleria del Tribunale di Salerno; di dare la più ampia diffusione a tale deliberato anche presso gli organi locali di informazione e di adottare ogni ulteriore iniziativa per tutelare l’esercizio della funzione .
f.to Avv. Americo Montera - Presidente
f.to Avv. Gaetano Paolino - Consigliere Segretario
per copia conforme IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to Avv. Gaetano Paolino (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993)

sabato, aprile 08, 2017

Condominio: consentita approvazione rendiconto e successiva regolarizzazione consuntivi precedenti.

“Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, cosicché va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti (Cass., Sez. 2, n. 11526 del 13/10/1999; Sez. 2, n. 13100 del 30/12/1997)".
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 31 marzo 2017, n.8521-

mercoledì, aprile 05, 2017

Interruzione dei servizi informatici del settore civile.

05/04/17-Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 7 aprile 2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Attenzione!!!
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 8 aprile 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 10 aprile.

lunedì, aprile 03, 2017

EVENTO FORMATIVO DEL 05 APRILE 2017.

Giudici di pace: sesto sciopero consecutivo, dal 17 al 21 aprile.

Roma, 3 apr. - Le organizzazioni di categoria hanno proclamato un nuovo sciopero dei giudici di pace dal 17 al 21 aprile, in concomitanza con lo sciopero dei magistrati onorari di Tribunali e Procure.
E’ il sesto sciopero consecutivo dei giudici di pace ed il terzo sciopero unitario dell’intera magistratura onoraria dal novembre 2016, allorquando sono iniziate le azioni di protesta, sfociate nel febbraio scorso in una manifestazione di oltre 1.000 magistrati dinanzi al CSM ed in una formale audizione in Parlamento Europeo.
“La Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo – si legge in una nota dell’Unione Nazionale Giudici di Pace – ha scritto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando chiedendo rispetto per la dignità dei giudici di pace, dei magistrati cd. onorari e delle loro famiglie, sollecitando il Ministro Orlando a trovare entro maggio una soluzione ragionevole alla questione, esclusivamente italiana, della magistratura precaria”.

La prova per presunzioni semplici nel processo civile.

“Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre certamente che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quelli noti, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit" (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici”.

Cass. Civile Sez. 2 Sent. n. 8530-2017; Data pubblicazione: 31/03/2017- Presidente: PETITTI Relatore: SCARPA.