lunedì, febbraio 28, 2011

OUA: il prossimo 16 marzo manifestazione nazionale di protesta a Roma.

Mediazione obbligatoria: manifesto di protesta del CNF.


Da un anno il Cnf denuncia con forza le palesi incongruenze di una legge che ha costruito un’alternativa alla giurisdizione senza garanzie per i cittadini, che dovranno obbligatoriamente ricorrervi privi di adeguata tutela ed impossibilitati a valutare consapevolmente le eventuali rinunce ai propri diritti.
L’Avvocatura, chiamata dalla Costituzione e dalla legge speciale alla salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non contrasta l’idea della mediazione quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, ma ribadisce la propria opposizione a questa normativa, tra l’altro di dubbia costituzionalità, che, per come concepita, si risolve in un percorso ad ostacoli nell’accesso alla giurisdizione, con un aumento di oneri e costi per ottenere risposta alla domanda di giustizia.,
Il Cnf ha ripetutamente rappresentato i limiti della legge, chiedendone le necessarie modifiche.
L’Avvocatura ha dovuto tuttavia prendere atto che il Governo ha purtroppo disatteso le richieste formulate, con il profilarsi di una paralisi del sistema che avrà ricadute negative sui procedimenti in atto e sulle iniziative processuali da incardinare.
Il Cnf ribadisce le posizioni espresse e le richieste formulate e nel contempo è concretamente a disposizione dei Consigli dell’Ordine per tutte le necessità connesse all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della procedura.
Roma, 25 febbraio 2011

Il cd “mille proroghe” è legge: la mediazione obbligatoria in vigore dal 21 marzo, rinvio per solo per condominio e RCA (L. 26.02.2011 n° 10 ).


Con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, l'assemblea del Senato, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato in via definitiva la legge sulla conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47).
Il Presidente della Repubblica, preso atto dell'accoglimento dei suoi rilievi, ha poi promulgato il provvedimento, ricordando in una nota che il governo e i gruppi parlamentari si sono impegnati per il futuro ad attenersi ad una sostanziale inemendabilità dei decreti.
La legge di conversione conferma l'entrata in vigore il 21 marzo prossimo della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale.

domenica, febbraio 27, 2011

La giustizia secondo Paolo di Tarso (...nolite iudicare!!).

TUTOR (SICVE): Eccesso di velocità sull’autostrada NA/SA,verbale emesso in carenza di potere, annullamento.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. ../2010 del R.A.C.C.
tra
Tiziox Ax, ricorrente, difeso dall’Avv. ….
e
Ministero dell’Interno, rapp.to. dalla Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., resistente-contumace
Oggetto: ricorso ex L. 689/81
Conclusioni: come da verbale del giorno 10/11/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 ottobre 2010 il sig. Tiziox Ax, così come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex L. 689/81 avverso il verbale della Polizia Stradale di Salerno allegato agli atti di causa, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e per l’effetto applicata una sanzione amministrativa di € 206,67.
Assumeva sostanzialmente il ricorrente che il verbale sarebbe stato illegittimamente elevato, in ragione dell’inattendibilità dell’accertamento elettronico, nonché della contestazione fatta in spregio alle disposizioni di cui all’art. 345 delle Disposizioni al Codice della Strada.
Chiedeva pertanto, il ricorrente, l’annullamento dell’impugnato verbale con attribuzione vittoriosa delle spese di giudizio.
Fissata prima l’udienza per la discussione sulla richiesta sospensiva e disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 della L. 689/81, il resistente Ministero dell’Interno rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta a sentenza ed il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato verbale.
Il procedimento trae origine dall’accertamento effettuato sull’autostrada Napoli-Salerno al Km 51,566, carreggiata Sud, il giorno 25 giugno 2010, alle ore 06.53, su autoveicolo tg. …., con sistema di misurazione SICVE.
Nel caso all’esame del giudizio ciò che va affermato è che l’autorità amministrativa che ha elevato il verbale ha adottato un provvedimento in totale carenza di potere in concreto, in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l’adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile.
Alla carenza di potere viene dunque associata la figura della nullità o, addirittura, dell’inesistenza del provvedimento amministrativo.
Si può infatti accedere alla dichiarazione di nullità di un provvedimento amministrativo soltanto nel momento in cui lo stesso non sia in grado di produrre alcun effetto sin dall’origine, operando questa di diritto e potendo essere accertata in ogni tempo, senza la possibilità di una convalida, atteso che nel caso della carenza di potere si potrebbe addirittura arrivare, secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, all’inesistenza dell’atto più che alla sua nullità.
Secondo un’impostazione accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza si avrebbe carenza di potere ove la P.A. assuma l’esercizio di un potere che nessuna norma le attribuisca, c.d. carenza in astratto.
In una diversa ed altrettanto valida prospettiva, invece, la vicenda che occupa l’odierna causa ricorrerebbe in quanto un potere risulta normativamente conferito, ma nella circostanza sono i presupposti che ne condizionano in concreto la sussistenza.
Ma anche la categoria della nullità, basata sulla carenza di elementi costitutivi non consente di accedere, nel riscontro pratico, alla dichiarazione di nullità di un atto amministrativo, in quanto serve semplicemente a segnalarne un’invalidità più grave rispetto alla semplice annullabilità.
Nel caso all’esame del giudizio il problema si pone proprio in concreto, in quanto l’amministrazione resistente non ha esercitato un potere che nessuna norma le avrebbe attribuito, ma ha agito non tenendo conto di un presupposto di fatto che si rivela fondamentale in diritto: l’accertamento dell’effettiva velocità media che si sarebbe dovuta tenere sul tratto autostradale dove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione.
In effetti, se si confronta la segnaletica dell’autostrada Napoli/Salerno con quella presente sul tratto Napoli/Milano, si notano immediatamente sostanziali differenze, che nel tratto più meridionale in concreto alterano le condizioni di guida in cui si viene a trovare l’automobilista, causando non pochi disagi, ultimo quello di vedersi sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità media mantenuta.
In soli 52 Km di percorrenza ed a tratti non adeguatamente segnalati, intervallati dalla presenza di continui restringimenti di carreggiata dovuti a lavori di ampliamento della sede stradale, vengono imposti continui limiti di velocità differenti, che costringono chi guida a prestare attenzione più agli obblighi che alla marcia degli altri veicoli presenti in quel momento sulla strada.
Di tali continui cambiamenti, con riguardo all’imposizione di variare l’andatura media del veicolo a seconda del tratto di strada, non esistono riscontri nel verbale elevato, il quale si limita a riportare il tempo di percorrenza e la tolleranza del 5%, ma non tiene conto di quanto imposto dal continuo variare della segnaletica, per cui è in concreto che l’accertamento difetta.
Ciò ha determinato una situazione di emissione di un procedimento verbale che alcuni autori tenderebbero a collocare in uno stato patologico fra inesistenza ed illegittimità; una nullità data dalla considerazione che il potere è attribuito dalla norma, ma a condizioni e circostanze diverse, pertanto la carenza va rilevata in concreto e non in astratto.
Non si tratta pertanto di eccesso di potere, atteso che la richiamata figura patologica, generalmente intesa come sviamento, viene indirizzata al controllo se la scelta della pubblica amministrazione risulti o meno finalizzata all’obiettivo specifico istituzionalmente assegnatole, per cui è necessario provare che nell’iter logico esternato dalla P.A. si siano evidenziate lacune e di conseguenza si ravvisino elementi di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza, tutti elementi che non emergono nel verbale impugnato nell’odierno giudizio.
D’altronde, non è compito del giudice rifare scelte discrezionali che la legge ha riservato alla pubblica amministrazione: ciò non si traduce in una sostanziale insindacabilità delle stesse, ma sta a significare che il controllo deve rimanere limitato alla coerenza, alla logicità, alla completezza dell’istruttoria, cui nel caso di specie si aggiunge la sostanziale violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 201 del C.d.S., il quale messo in relazione all’art. 200 stesso codice ed all’art. 384 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, obbliga l’accertatore alla contestazione immediata, salvo tipiche ipotesi canonizzate nel predetto ultimo articolo citato ed ampiamente riconosciute come ineludibili da costante giurisprudenza, sia di quella di cui all’art. 27 della Costituzione.
Non si tratta di creare delle zone franche di esclusione dalla responsabilità per la circolazione dei veicoli, ma ciò che rileva e va ribadito con forza è la sicurezza degli accertamenti, dalla quale una corretta applicazione della sanzione non può prescindere, atteso che con essa si va ad incidere in maniera restrittiva nei diritti della persona.
Sul fatto che occorra individuare l’effettivo trasgressore è poi intervenuta anche la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, depositata in data 24 gennaio 2005, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
Si ritiene comunque che sussistano giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il G. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. …./2010 del R.A.C.C. di questo Ufficio, promossa da Tiziox Ax, contro Ministero dell’Interno, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale della Polstrada di Salerno riportato in narrativa; 2) compensa interamente le spese tra le parti.
Salerno, 10/11/2010
Il Giudice
dr. Alfonso Raimo

venerdì, febbraio 25, 2011

Gheddafi è agli sgoccioli........

Tra moglie e marito non mettere la suocera.


La Cassazione Civile - con la recente sentenza n. 4540/2011 – ha escluso che la fine del matrimonio possa essere addebitata al coniuge che se ne va, se la decisione di interrompere la convivenza è determinata dalle ingerenze continue dei suoceri nella vita di coppia.
In particolare nel mirino degli ermellini è finita la mamma dello sposo che, con le sue continue ingerenze nel menage familiare, aveva creato una situazione insostenibile tra gli sposi.
La moglie prima di abbandonare il "tetto coniugale", aveva resistito ben 15 anni finché non si era creata quella «situazione di intollerabilità grave e irreversibile» che, a parere degli ermellini, «assolve» la fuggitiva dall'accusa di aver violato i doveri assunti con le nozze.
I giudici restano sordi alle lamentele del marito che aveva tentato in ogni modo di dissuadere la sua metà dal prendere un'iniziativa «ingiusta, illecita, insensata e foriera di conseguenze negative per la prole».
In tutto questo lo sposo non aveva dimenticato di spezzare una lancia in favore di sua madre oggetto «di lamentele ingenerose e ingiustificate».
Potrebbe essere stato proprio questo l'argomento che ha convinto la moglie dell'opportunità di "cambiare aria".
Il Supremo collegio ha respinto, infatti, la richiesta del consorte abbandonato di addossare alla sua ex la responsabilità della fine "ingiustificata" di un'unione in cui non c'erano mai state violenze o tradimenti.
Per la giusta causa – spiega la Corte - non servono i maltrattamenti o l'adulterio è sufficiente l'esistenza di una situazione che rende impossibile la coabitazione

OUA: LETTERA APERTA AI CITTADINI.

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA: LA SOLUZIONE O UNA GRANDE FREGATURA?

Caro cittadino,
sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?
Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà costi e ritardi?
Per legge avrai l’obbligo di rinvolgerti ad un mediatore (non adeguatamente selezionato), e solo per presentare la domanda dovrai versare €. 40,00.
Così è: prendere o lasciare, non hai scelta!
Dopodiché dovrai versare, per una causa di medio valore, da €. 240,00 a €. 432,00, qualunque sia la soluzione a cui perverrà il mediatore, somma che mai nessuno Ti rimborserà né mai potrai portare in detrazione fiscale.
Sai che il tuo mediatore potrebbe non essere “quello sotto casa”, perché potresti essere convocato anche a centinaia di chilometri di distanza, e che se non ti presenti lo farai a tuo rischio, perché un domani un Giudice potrebbe valutare negativamente la tua assenza?
E SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, COSA SUCCEDE?
Avrai pagato inutilmente queste somme che nessuno ti restituirà; dovrai necessariamente ritornare dal tuo avvocato il quale potrà, finalmente (dopo 4/5 mesi!), accompagnarti avanti al Giudice.
È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?

mercoledì, febbraio 23, 2011

Giustizia: rivedere geografia giudiziaria, proposta OUA a CSM.


NO SOPPRESSIONE PICCOLI TRIBUNALI, MA RIDISTRIBUZIONE ORGANICI
(ANSA) - ROMA, Rivedere la geografia giudiziaria, che ha bisogno di ''interventi per far meglio funzionare la nostra malandata giustizia italiana''; ma farlo non con la ''generalizzata soppressione'' dei piccoli tribunali, piuttosto ridistribuendo gi organici tra gli uffici giudiziari confinanti.
E' la proposta che l'Organismo Unitario dell'avvocatura, ha inviato al vice presidente del Csm Michele Vietti. ''Una nuova geografia giudiziaria può trovare attuazione, non tanto con la generalizzata soppressione di Tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di Magistrati, ma piuttosto con una equa ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di Primo Grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali Metropolitani- afferma il presidente Maurizio De Tilla- Ciò consentirebbe anche di mantenere quel presidio di legalità che oggi è presente in tutti i Tribunali Italiani e che costituisce un patrimonio non disperdibile''.

Assemblea Avvocati del Foro di Salerno fissata per il 07/03/2011 (ore11).


CONSIGLIO DELL’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO

L’Assemblea generale degli iscritti, come da delibera assunta dal Consiglio nella tornata del 23.2.2011, è convocata per lunedì 7 marzo 2011 alle ore 9,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione presso l’Aula Parrilli del Palazzo di Giustizia per discutere il seguente ordine del giorno:
1) La mediazione delle liti civili e commerciali D.L.vo 4 3.2010 n. 28 - Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180:
a) Informativa circa le iniziative CdO Avvocati di Salerno per l’attuazione- Rel.Il Presidente - Conss.Avv.ti Altieri-Majello e Toriello-
b) Delibera OUA 18.02.2011 – Presa d’atto e conseguenziali-
2) Varie ed eventuali.

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

ONORARIO CONTESTATO: DA QUANDO SPETTANO GLI INTERESSI DI MORA?


Cassazione, sez. II, 2 febbraio 2011, n. 2431
“Se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi”.

Giustizia/Camera penale Roma: Non giochiamo, è una cosa seria!


"Non vogliamo entrare nel merito di inchieste o polemiche tra poteri dello Stato ma non possiamo tollerare che la giustizia diventi terreno di dispute pre-elettorali o luogo di personali polemiche dai toni inaccettabili".
Così afferma in una nota il presidente della Camera penale di Roma, l'avvocato Fabrizio Merluzzi.
Rispetto alle ultime polemiche e agli annunciati interventi normativi, il rappresentante dell'organismo degli avvocati capitolini ha aggiunto: "Come al solito si annunciano rivoluzioni immediatamente realizzabili a costo zero, senza che siano accompagnate da un progetto organico".
Sul processo breve la Camera penale si chiede: "Con quali strutture, mezzi, risorse umane sarà realizzato?". E in merito all'arretrato: "Con quali professionalità potrà centrarsi l'obiettivo?" - si continua - e sulle intercettazioni: "Con quali finalità e modalità?".
"Il bisogno dei cittadini non richiede risposte ad ogni costo - spiega Merluzzi - ma un programma organico dotato di risorse, strumenti effettivi e rispettosi dei diritti del singolo affinché l'ingresso in un'aula da parte di chiunque possa tradursi in una occasione di giustizia che non è fatta né di numeri né di velocità, ma di qualità". Insomma, sottolinea ancora il presidente della Camera penale, non si deve giocare con la giustizia "per favore, è una cosa seria".

martedì, febbraio 22, 2011

Mobilitazione generale dell'Avvocatura.

Milleproroghe: Napolitano conferma rilievi d’incostituzionalità.


ROMA, 22 febbraio 2011 (Reuters) - Il capo dello Stato ha inviato oggi una lettera ai presidenti delle Camere ed al capo del Governo rilevando "ampiezza ed eterogeneità" delle modifiche introdotte nel Milleproroghe con rilievi di incostituzionalità.
Lo dice una nota del Quirinale che conferma quanto anticipato a Reuters da una fonte. Nel comunicato si rileva inoltre che Napolitano ha "ripetutamente" dall'inizio del suo mandato rilevato questa "prassi irrituale", "eludendo il vaglio preventivo spettante al capo dello Stato".
"Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi inviato una lettera ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio, nella quale ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche fin qui apportate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del decreto-legge cosiddetto milleproroghe", si legge nella nota.
Il comunicato aggiunge che "il capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge".

Riunione urgente del COA di Salerno.


Si comunica ai Colleghi che domani 23/02/2011 si riunisce il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno,in via di urgenza,per assumere iniziative circa l’attuazione della normativa riguardante la mediazione delle liti civili e commerciali, per prendere atto della delibera assunta dall’O.U.A.il 18/02/2011 e, quindi, per deliberare la convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti.
All’Assemblea saranno illustrate e le iniziative che saranno assunte nella riunione di domani e le motivazioni che inducono l’Avvocatura ad attuare la forma di protesta deliberata dall’O.U.A.
Il Presidente ed i Consiglieri Avv.ti Altieri,Majello e Toriello sono a disposizione dei Colleghi per fornire chiarimenti in ordine all’attuazione della normativa.

Il Presidente
Avv.Americo Montera

domenica, febbraio 20, 2011

GIUSTIZIA: LA RUSSA, TORNARE AD AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.


(AGI) - Roma, 20 feb. - "Lo dice uno che tanti anni fa scendeva nelle piazze a manifestare contro: ma visto come stanno andando le cose forse sarebbe bene persino immaginare un ritorno dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento".
Lo ha detto il ministro della Difesa, Ignazio La Russa nel corso della trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio.
"Per un po' ci farebbe parlare di giustizia senza dire che si e' a favore o contro Berlusconi", spiega La Russa.

Obbligatorietà della mediaconciliazione e "rottamazione" cause civili: l'OUA proclama astensione degli Avvocati dalle udienze,dal 16 al 22 marzo 2011.


Maurizio de Tilla, presidente Oua - sull’argomento - ha dichiarato: “L’obbligatorietà della mediaconciliazione è sbagliata ed incostituzionale. Inaccettabile la bozza del ddl per la “rottamazione” dell’arretrato giudiziario. Il progetto del ministro Alfano è limitare l’accesso alla giustizia civile per i cittadini e costruire un sistema a misura dei poteri forti e a scapito dei cittadini comuni”
L’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, nel corso dell’assemblea dei delegati, a Roma, con la partecipazione di numerosi presidenti e rappresentanti degli ordini degli avvocati e delle associazioni forensi, ha approvato un deliberato (di seguito) che prevede la proclamazione dell’astensione dalle udienze dal 16 al 22 marzo, un’assemblea nazionale a Roma il 16 marzo e un calendario di iniziative in tutto il Paese contro l’obbligatorietà della mediaconciliazione e la proposta governativa di “rottamazione” dell’arretrato giudiziario nel civile.
Maurizio de Tilla, presidente Oua, alla fine dei lavori, ha dichiarato: «Gli avvocati sono uniti contro il progetto di costruire una giustizia civile a uso e consumo dei “poteri forti” e a scapito dei diritti dei cittadini. Rapida per alcuni, inaccessibile per altri. Soprattutto per i meno abbienti.
Da un lato l’obbligatorietà della mediaconciliazione, dall’altro l’affidamento a 600 cosiddetti “ausiliari” di migliaia di cause arretrate, sono parte di un’idea sbagliata di risolvere i problemi della macchina giudiziaria. L’Oua da mesi avanza proposte che hanno incontrato un consenso unanime e trasversale da parte di tutti gli operatori del sistema giustizia, compresa l’Anm. E invece, rimangono ancora sul tavolo, inascoltati dal guardasigilli tanto il “Decalogo per la riorganizzazione della macchina giudiziaria” quanto il “Patto per la Giustizia e per i cittadini”. Vere soluzioni ai problemi dell’eccessivo accumulo di contenzioso e alla lunghezza dei processi».
Nel documento approvato dall’Oua si spiega come il disegno del ministro di Giustizia si espliciti attraverso “l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato e con illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia, in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica ed il reclutamento senza selezione di 600 ausiliari.”
In particolare nella delibera si sottolinea come “la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportando la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta che può avere effetti negativi per la parte vittoriosa in giudizio”.
Inoltre si denuncia “che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con la fiducia, ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per tutte le materie”.
Infine il nodo dell’evidente incostituzionalità.
Secondo l’Oua la prevista obbligatorietà della mediaconciliazione è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione.
«Gli avvocati italiani saranno uniti e compatti – conclude de Tilla – e insieme ai cittadini e ai parlamentari che in questi mesi hanno condiviso le nostre osservazioni e preoccupazioni, cui va il nostro ringraziamento, contrasteremo un’idea sbagliata ed esclusiva della giustizia civile che penalizza i cittadini e rimanda ancora una volta il grande appuntamento con una vera e necessaria riforma del settore, quella che garantisce il buon funzionamento della macchina giudiziaria italiana. Per tutte queste ragioni dopo molti anni convochiamo un’astensione dalle udienze così decisa (dal 16 al 22 marzo), l’ultima volta è stata contro il decreto Bersani».

Giustizia: i penalisti, riforma necessaria ma si apra dibattito serio senza slogan.


Roma - (Adnkronos) - "Necessaria" la riforma della giustizia a patto che si apra un dibattito serio e senza slogan".
Lo rivendica Valerio Spigarelli, presidente Unione Camere Penali, interpellato dall'Adnkronos dopo il primo si' al testo della riforma costituzionale della giustizia.
A modo di vedere dei penalisti, e' piu' che mai necessario "un dibattito con tutti i componenti del mondo della giustizia".
A suo tempo, ricorda Spigarelli, le Camere Penali fecero una loro proposta: "si trattava di una proposta equilibrata che pero' e' stata reiteratamente affidata alla politica".

sabato, febbraio 19, 2011

Il nuovo “reality: “Il grande questurino”.


Si dovrebbe organizzare, per tutti gli italiani, un corso collettivo di diritto e procedura penale, in modo da potere meglio apprezzare i colpi di scena e le sfumature del reality in voga da anni, un format da far impallidire il Truman Show, un’idea che umilia il Grande Fratello, sia nella versione televisiva che in quella culturalmente più quotata e orwelliana: il “Grande Questurino”.
I processi, oramai, si fanno in presa diretta, con il pubblico che conosce le carte dell’accusa quando ancora nemmeno è stata formulata, con i bar intasati dalle quattrocento pagine trasmesse dalla procura per richiedere una inutilissima perquisizione (tant’è che poi chiedono il giudizio immediato senza neanche averla fatta), con le agenzie che diffondono il decreto del gip.
E non è giusto che tutto questo accada senza che il pubblico sia messo nelle condizioni di gustare, fino in fondo, i distinti sapori che compongono la pietanza (avvelenata). Quindi, sulle orme del mitico Alberto Manzi, si parta con le lezioni appropriate: “Non è mai troppo presto”.
Sarebbe, almeno, più divertente. Per esempio: quando il Corriere della Sera pubblica integralmente il citato decreto (leggibile solo da esperti), annunciandolo come “le prove”, il pubblico potrebbe contestare il fatto che se le prove preesistono al processo quest’ultimo si prospetta come un’inutile perdita di tempo.
Sarebbe come se si commentasse un romanzo di Agata Christie titolando: “ecco l’assassino”, non appena entra il maggiordomo.
Saremmo tutti sicuri che si tratta di un pessimo libro, o, più probabilmente, di un pessimo titolo. Inoltre, ove la conoscenza delle cose giuridiche e dei numeri relativi alla giustizia fosse un po’ più diffusa, sarebbe interessante spiegare perché non si fanno né indagini né processi laddove esistono denunce specifiche e vittime che si ritengono tali, mentre si va come dei fulmini in una intrigante vicenda che ha una singolare caratteristica: le vittime non si ritengono tali e nessuno ha presentato denuncia.
Oramai non dico più neanche che i processi non si devono fare in piazza, prendo atto che si fanno solo lì. Solo che, anche in questo caso, un minimo di forma non guasta, altrimenti va a finire come le partite a calcio che facevamo fuori da scuola, senza le porte e con i libri a far da pali: si contestava l’esistenza stessa del gol.
Sicché, cerchiamo d’essere sinceri con noi stessi: l’idea che un presidente del Consiglio possa essere fatto fuori mediante una formale interdizione dai pubblici uffici è delirio allo stato puro.
Dovrebbero opporsi le opposizioni, perché è come dire che solo legando i piedi all’avversario riescono ad arrivare primi.
Non si tratta di affermare la prevalenza della legge, o di far venire prima il valore del consenso popolare (che già discuterne è dimostrazione d’inciviltà), ma di non rottamare definitivamente il buon senso. Al tempo stesso, non prendiamoci in giro: quel tipo d’accuse hanno una valore più morale che penale e, quindi, la sentenza popolare non solo precede quella penale, ma è già stata emessa.
Chi guida il governo non ci fa una bella figura e l’idea di telefonare in questura è una via di mezzo fra un gesto sconsiderato e una zingarata monicelliana, modello “supercazzola prematurata, come se fosse antani”.
Osservo che il chirurgo, in quel caso, restava un virtuoso del bisturi, ma è ragionevole che i pazienti, nel nostro caso gli elettori, abbiano tutto il diritto d’esprimere la propria opinione e decidere se far continuare, o meno, l’andazzo.
Solo che, appunto, l’esito del giudizio penale punta ad espropriarli di quel diritto, consegnando l’affilato strumento nelle mani di gente che si dice essere tanto per benino, ma che: primo, è chi l’ha detto? e, secondo, hanno mani tremolanti. Io, ad esempio, scapperei in pigiama.
Vogliamo continuare con “Il grande questurino”? ci siamo stufati di considerarci civili, ci piacciano i feuilleton giudiziari, abbiamo preso le case degli italiani per delle cancellerie di tribunale?
E va bene, tanto questa roba mi fa orrore da lustri, ma nessuno pone rimedio. Solo che, allora, organizziamo il televoto.
Non, si badi, in sostituzione delle elezioni (quelle restano, come rito inutile, tanto chi è scelto per governare viene poi impallinato dalle procure, come capitò anche al governo Prodi, ricordate?), ma quale strumento per far valere l’opinione della giuria popolare. Fra i votanti se ne estrae a sorte uno, che va a presiedere il tribunale, nel processo successivo.
Sì, lo so che avete capito: sto scherzando. Il guaio è che, invece, c’è chi lo fa sul serio.

Davide Giacalone
Pubblicato dal quotidiano “Il Tempo”.

L'aforisma del sabato.

venerdì, febbraio 18, 2011

Riforma forense: Sisto (Pdl), approvare testo del Senato.


(ANSA) - ROMA, "Il meglio è nemico del bene": se si vuole , dopo lunghissimi anni di vuoto, varare la riforma dell'avvocatura, bisogna essere disposti ad approvare il testo pervenuto dal Senato, senza modificarlo".
Questa l'ipotesi affacciata da Francesco Paolo Sisto, deputato del Pdl e componente della Commissione Giustizia della Camera, nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'avvocatura ascoltati per formulare osservazioni sulla legge professionale, incontrando il generale interesse.
"E' bene - conclude Sisto - nonostante qualche naturale imperfezione, che gli avvocati abbiano la loro legge di riforma, anche nella prospettiva di provvedere solo successivamente a migliorarla".

Giustizia: a breve Cdm straordinario per via libera riforma.


ROMA (Reuters) - Nei prossimi giorni sarà convocato un Consiglio dei ministri straordinario per varare l'attesa e controversa riforma della giustizia, dopo che stamattina la relazione del guardasigilli Angelino Alfano ha avuto approvazione unanime al Cdm. Lo riferisce una fonte del governo.
Un Cdm straordinario approverà la riforma costituzionale della giustizia riguardante separazione delle carriere e doppio Csm, che prevede quattro letture e la maggioranza qualificata dei due terzi per poter evitare il referendum confermativo. Si riunirà inoltre un comitato formato da ministri ed esperti per approfondire il testo del ddl, aggiunge la fonte.
La riforma riguarda la separazione delle carriere per magistratura inquirente e giudicante, un doppio Csm per pm e giudici, la riforma elettorale del Csm, interventi correttivi sulla Cassazione, misure che rendano più semplice invocare la responsabilità civile dei giudici.
Previste anche misure più rigide sul ricorso alle intercettazioni, nuovamente nel mirino dopo lo scandalo Ruby, nell'ambito del quale il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sarà chiamato, il 6 aprile, a rispondere di concussione e prostituzione minorile davanti ai giudici di Milano

.....vuole il "processo breve", ma avrà il "processo A breve"!

giovedì, febbraio 17, 2011

Il servizio TIM “SOS Ricarica” viola il Codice del Consumo.


Giudice di Pace di Pisciotta (Estensore: Avv. Guglielmo Prestipino)
Sentenza del 30/11/2010- Sansone c/Telecom-

Dalla sentenza:
“E’ possibile inquadrare la fattispecie nella figura giuridica della fornitura del servizio di telefonia (entro un limite massimo di spesa) con pagamento posticipato. Si tratta di una fornitura opzionale che deroga alla regola del prepagamento.
Occorre, allora, verificare se tale operazione, per le modalità in cui è articolata, si presti a configurare un’ipotesi di abuso del diritto, come affermato da parte attrice, con conseguente violazione del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo e successive modificazioni ed integrazioni) e, in particolare:
- dell'art. 2, n.2, lettere c), c -bis), e), laddove si impone il rispetto dei diritti del consumatore ad una adeguata informazione e a una corretta pubblicità; alla buona fede, correttezza e lealtà nell'esercizio delle pratiche commerciali, nonché alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
- degli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 che pongono il divieto per il professionista di porre in essere ogni sorta di pratica commerciale scorretta, ossia quella "contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori", nonché quelle "che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo".
Sotto tale profilo normativo l’operazione posta in essere dalla Telecom Italia Spa presta senza dubbio il fianco a gravi critiche.
Stando a quanto pubblicizzato sul sito della Telecom Italia Spa, infatti, l’operazione “SOS ricarica” avrebbe un costo del servizio pari a 1 euro.
In verità, l’informazione fornita dalla società di telefonia al cliente viola:
- l'art. 2, n.2, lettere c), c-bis), e), Cod. Consumo circa il rispetto dei diritti del consumatore a un’adeguata informazione e a una corretta pubblicità, alla buona fede, correttezza e lealtà nell'esercizio delle pratiche commerciali, nonché alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
- gli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 che pongono il divieto per il professionista di porre in essere ogni sorta di pratica commerciale scorretta.
Infatti, l’informazione fornita dalla Telecom Italia Spa non risulta affatto corretta e trasparente.
Il costo del servizio “Sos ricarica” è solo apparentemente di 1 euro.
A ben vedere, esso può raggiungere anche il costo massimo di tre euro, senza che il consumatore ne sia edotto.
Oltre all’addebito dell’euro indicato quale costo del servizio, la Telecom Italia provvede a detrarre all’utente anche i due euro ricaricati, a prescindere dal fatto che gli stessi siano effettivamente utilizzati.
In altri termini, se un utente con credito zero ricorre alla SOS ricarica e utilizza soltanto 1 euro dei due messi a disposizione, alla successiva ricarica non si vedrà riconosciuto il credito residuo di 1 euro sui 2 ricevuti in anticipo.
Per intendersi con un altro esempio numerico: qualora ricarichi 10 euro, l’utente avrà un credito residuo non di otto euro (10 euro ricaricati – 1 euro consumato – 1 euro di costo servizio) ma di sette euro (10 euro ricaricati – 2 euro “anticipati” – 1 euro di costo servizio).
Questo tipo di operazione, di per sé astrattamente non illecita ove adeguatamente conosciuta dai contraenti e liberamente accettata, si colora di illegittimità per l'assenza di una corretta pubblicità.
Ciò, evidentemente, richiede anzitutto la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché provveda ad applicare la tutela di cui all’art. 27 del Codice del Consumo.
Il comportamento contrattuale scorretto sin qui descritto, inoltre, pur senza poter portare a una pronuncia d’ invalidità delle clausole di addebito dei costi, non prevedendo ciò gli articoli del Codice del Consumo che sono stati invocati e non essendo stata provata la sussistenza dei presupposti vizianti la volontà negoziale, è astrattamente generatore di un danno, patrimoniale anzitutto e che può tradursi anche nella menomazione del diritto alla libera autodeterminazione negoziale.
Infatti, come ha già avuto modo di stabilire la giurisprudenza di merito [cfr. Tribunale Benevento Civile, Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 16, “... al cliente - consumatore spetta il riconoscimento del fondamentale diritto "ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità", in base all'art. 2, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206. Il diritto all'informazione è anche individuale, ed è funzionale a consentire al consumatore l'esercizio consapevole dei suoi diritti e la tutela dei suoi interessi. … L'informazione cui è tenuto il gestore, infatti, deve essere piena e chiara”.
Nel caso concreto, tale menomazione è evidente e, come si diceva, ha un immediato effetto patrimoniale.
Infatti, il costo del servizio (pari a un euro, in quanto l’attore, nel proprio atto di citazione, ha chiarito di aver utilizzato interamente i due euro costituenti la ricarica) – causa la non adeguata informazione – costituisce il danno subito dall’attore per la menomazione del diritto all’autodeterminazione negoziale.
Non è emersa, invece, dall'istruttoria prova alcuna di un eventuale mancato guadagno e di un eventuale danno non patrimoniale.
Infatti, non risulta alcuna prova di una grave compromissione del diritto all’autodeterminazione negoziale, viste le dimensioni che la vicenda ha in termini economici.
Non ha fondamento, invece, la richiesta di pronuncia di contrasto dell'operazione contrattuale descritta con l’articolo 644 c.p. che punisce chiunque, sotto qualsiasi forma, si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, per le stesse ragioni che hanno portato a respingere il primo motivo di doglianza.
Per completezza va segnalato che l'operazione negoziale descritta viola anche l'art. 1 del D.L. 7 del 2007 - così come modificato dalla legge n. 40 del 2007 - avente ad oggetto le cd. ricariche telefoniche che così dispone: « ... è vietata, da parte degli operatori di telefonia ... l'applicazione di prezzi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato o del servizio ... omissis ... ».
Infatti:
- il servizio indicato è equiparabile a una ricarica tout court, anche se con modalità di pagamento posticipate: con la SOS ricarica si ricarica il credito di una prepagata di una cifra prestabilita (2 euro);
- tuttavia, per tale ricarica si impone un termine massimo di utilizzo: alla prima ricarica effettuata dall’utente, dall’importo ricaricato vengono scomputati, oltre all’euro di costo del servizio, i due euro di ricarica;
- ciò risulta corretto nel caso in cui detti due euro siano stati utilizzati, ma appare illegittimo qualora l’utente non sia riuscito ad utilizzarli; infatti in tal caso egli dovrebbe vedersi accreditati i due euro (che vengono pagati regolarmente, anche se posticipatamente) della propria prepagata, il che non è.
Questa modalità commerciale – lo si ribadisce – viola frontalmente la regola esposta secondo la quale “è altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato o del servizio …”, in quanto operando nel modo sopra descritto la compagnia telefonica stabilisce che il corrispettivo “ricaricato in sos” abbia un termine massimo di utilizzo che è quello intercorrente tra la “sos ricarica” e la successiva ricarica prepagata.
Infatti, se l’utente non riesce a utilizzare subito i due euro, alla successiva ricarica Telecom ne preleva il corrispettivo senza riconoscerne l’importo sul credito della carta.
Conseguentemente, deve dichiararsi anche sotto questo profilo l’illegittimità della pratica commerciale descritta".

Urbanistica: fasce di rispetto autostradali soggette ad inedificabilità.


Ai sensi dell’art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729, le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo insuscettibile di deroghe nè di sanatorie.

T.A.R. Sicilia (PA) Sez. II n. 24 dell'11 gennaio 2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2001, proposto da Franco Francesca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo La Fauci Belponer e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Maurigi, n. 11;
contro
Ente Nazionale per le Strade – Ufficio Speciale della Grande Viabilità in Sicilia+Comune di Carini;
per l'annullamento
della nota prot. 6192 del 29/03/2001, conosciuta il 31 seguente “ con cui l’amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di nulla osta ex art.23 L.R. n.37/1985 avanzata dall’odierna ricorrente “;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Con istanza del 29/01/1999 la Sig.ra Franco chiedeva all’ANAS il nulla osta ai fini della concessione in sanatoria ex art. 23 L.r. n.37/85 relativamente ad un “ prefabbricato montato su ruote “, ricadente in territorio del Comune di Carini – “ realizzato in data antecedente al 24/08/1983 “ ed ubicato “ ad una distanza di mt.17,50 dal ciglio dell’autostrada Palermo/Mazara del Vallo “.
La richiesta veniva rigettata col provvedimento specificato in epigrafe, avverso cui l’interessata proponeva ricorso a questo TAR, notificato il 28/05/2001 e depositato il 06/06/2001, col quale deduceva i motivi seguenti.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art.23 L.r. n.37/1985, dell’art.9 L. n.729/1961, del D.M. LL.PP. 1/4/1968. Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero LL.PP. 17/6/1995 n.2241/UL, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. n.241/1990, dell’art.97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo e per ingiustizia manifesta.
1.2. Con memoria depositata in vista dell’udienza il procuratore della ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
1.3.Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
1.4.Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso veniva posto in decisione.
2.1.Il ricorso è infondato alla stregua delle medesime argomentazioni giuridiche svolte con recente sentenza della Sezione ( n.1070 del 10 giugno 2009 ) resa in fattispecie analoga alla presente che, pertanto, vanno qui riaffermate.
Il dettato letterale dell’art. 23, comma ottavo, della L.R. n° 37/1985 prevede la concedibilità del titolo edilizio in sanatoria per le costruzioni realizzate all’interno delle fasce di rispetto “stradali”, come definite dal D.M. 1/04/1968 e “semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 24/07/1961 n° 729, le fasce di rispetto autostradali sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, vincolo insuscettibile di deroghe nè di sanatorie.
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato ha statuito che “le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria.
A tale riguardo deve precisarsi che, ai sensi dell'articolo 41-septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall'articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'Interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica".
Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché - ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 - è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all'interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729).
[...] Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.” (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2008, n.4719; 18 ottobre 2002 n° 5716; 25 settembre 2002 n° 4927; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n° 968).
Si può aggiungere, relativamente al dedotto difetto di motivazione ( 2° motivo ) che il diniego di nulla osta impugnato risulta invece ampiamente suffragato dalle ragioni che non consentono di derogare al limite della fascia di rispetto autostradale, mentre l’amovibilità del manufatto posto su ruote, di nuovo rimarcata, è circostanza che - per quanto sopra detto – appare irrilevante.
3. Nulla va statuito sulle spese in mancanza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

MILLEPROROGHE: LI GOTTI, CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA E' SPREGIO AVVOCATI.


(ASCA) - Roma, ''Disattendendo le promesse fatte al congresso nazionale forense di Genova, il ministro Alfano ha imposto con il decreto Milleproroghe, approvato al Senato con l'ennesima fiducia, l'entrata in vigore della media conciliazione obbligatoria e pregiudiziale alla instaurazione del giudizio e senza la difesa tecnica. Una prova di forza, fatta ignorando il contrario parere unanime della Commissione Giustizia del Senato, che e' chiara espressione di disprezzo per l'avvocatura e la magistratura, ritenute evidentemente solo un inutile orpello. Cosi', grazie al ministro Alfano, il diritto viene svilito ad un accidente di percorso, gestibile e amministrabile da improvvisati azzeccagarbugli, con buona pace della Giustizia''.
Lo afferma il senatore Luigi Li Gotti, capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

martedì, febbraio 15, 2011

Milleproroghe: posta questione di fiducia da parte del Governo (passerà proroga parziale mediaconciliazione).


COMUNICATO STAMPA OUA

MILLEPROROGHE, MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO E VOTO DI FIDUCIA. PREVISTO LO SLITTAMENTO PARZIALE DELL’OBBLIGATORIETÁ DELLA MEDIACONCILIAZIONE: CONDOMINI E SINISTRI STRADALI

Maurizio de Tilla, Oua: “È passata la volontà del ministro Alfano sul rinvio parziale.
Rimangono inascoltate le istanze dell’Avvocatura. Nessuna attenzione al voto responsabile e bipartisan dei senatori dei giorni scorsi, vincono gli interessi dei poteri forti. Sarà dura la protesta degli avvocati ormai delusi dal Ministro della Giustizia. L’obbligatorietà della media-conciliazione è incostituzionale ed impedisce il libero accesso alla giustizia”.

Il presidente dell’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, critica duramente la scelta del Ministro Alfano di inserire nel maxi emendamento, presentato al Senato al Milleproroghe, il parziale e insufficiente slittamento dell’obbligatorietà della mediaconciliazione per sole due materie: condomini e sinistri stradali. Per l’Oua l’approvazione del provvedimento aprirà un conflitto con oltre 230 mila avvocati e non mancheranno le proteste, a partire dall’astensione dalle udienze.

«Lo slittamento ad un anno per tutte le materie – dichiara il Presidente dell’OUA – avrebbe consentito una più ragionevole sistemazione della materia modificando il decreto legislativo nei punti più volte segnalati dall’Avvocatura. La mediaconciliazione obbligatoria non esiste in Europa e non funzionerà».

«Oltre 230mila avvocati protesteranno con decisione – continua - fino alla proclamazione dell’astensione dalle udienze ed in queste ore sono tante le delibere approvate dai consigli degli ordini forensi di tutta Italia. Invano ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio per rappresentare la grande delusione della categoria per l’arrogante presa di posizione del Ministro Alfano».

«La mediaconciliazione obbligatoria – conclude de Tilla - così come definita, risponde esclusivamente alle esigenze di interessi particolari e alle pressioni dei poteri forti, non è in linea con le direttive europee ed è sotto molti profili incostituzionale. Rimangono inascoltate le osservazioni degli avvocati, nessuna attenzione al voto responsabile e bipartisan dei senatori dei giorni scorsi, ma non è ancora detta l’ultima parola, le proteste e le iniziative continueranno. L’Avvocatura manifesta il totale dissenso per le iniziative del Ministro che, invece che intervenire sulla riforma della macchina giudiziaria, ha rivolto la propria attenzione alla rottamazione della giustizia civile e, con essa, a sopprimere i diritti dei cittadini ad avere giustizia».

L’ARTICOLO DEL MAXI EMENDAMENTO

16 decies. “Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”


Roma, 15 febbraio 2011

Polizza sanitaria Avvocati (nota del Delegato alla Cassa Avv. Montera).


L’Avv.Americo Montera, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e Delegato alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati, chiede di pubblicizzare che:
“La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a seguito di procedura competitiva di offerta, ha stipulato con Unisalute S.p.a. la Polizza sanitaria collettiva “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”,operativa dal 01.01.2011 al 31.12.2013.
La Polizza base è gratuita e automatica per gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense, che non sono tenuti ad alcun adempimento e/o versamento aggiuntivo.
Ciascun Assicurato, iscritto o pensionato iscritto, potrà, inoltre, a proprie spese, estendere i benefici della copertura assicurativa di cui sopra,al proprio nucleo familiare (coniuge non divorziato, anche con residenza diversa e fino ad anni 90, convivente “more uxorio” fino ad anni 90, i figli conviventi e i figli non conviventi fino ad anni 26 se studenti o per i quali vi è l’obbligo di mantenimento nonché tutti glia altri familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia dell’iscritto) previo pagamento di un premio annuo per ciascun componente di Euro 130,00.
L’adesione facoltativa alla copertura assicurativa, con premio a proprio carico,è possibile anche per i Pensionati della Cassa Forense non iscritti e i Superstiti (titolari di pensione indiretta e/o di reversibilità di Avvocati iscritti alla Cassa, con limite di età fissato a 90 anni)nonché ai rispettivi nuclei familiari,al medesimo costo di € 130,00 pro capite annue.
L’estensione della Tutela Sanitaria,nei casi previsti,potrà essere effettuata compilando ed inviando l’apposito modulo,reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) unitamente alla copia del bonifico bancario entro e non oltre il 28/02/2011, a:
Unisalute s.p.a.- Ufficio Assistenza Vendite- via Del Gomito,1-40127 Bologna
Oppure via fax ai numeri 051/6386298 – 051/6386151
Il pagamento del premio dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario a:
UGF Banca s.p.a. – via Stalingrado n°59/A – 40128 Bologna
IBAN: IT 30 Z031 2702 4030 0000 0400 001
Avendo cura di indicare nella causale il codice meccanografico, cognome e nome dell’iscritto e la dicitura: “Piano Iscritti Cassa Forense”.
Il testo integrale del Piano Sanitario è disponibile sul sito internet della Cassa ( www.cassaforense.it) nella sezione “CONVENZIONI”.
Per maggiori informazioni, è anche possibile contattare UNISALUTE al seguente numero Telefonico: 051/4161702.”

OUA: la mediaconciliazione (obbligatoria e senza difensore) è incostituzionale!


«L'obbligatorietà della mediaconciliazione – spiega il Presidente dell’OUA de Tilla -viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria.
Con l’art. 5 del d.lgs. 28/10 il Governo, invece, ha introdotto entrambi, obbligatorietà e improcedibilità, incorrendo nel vizio di eccesso di delega, arrogandosi così un potere che non gli era stato conferito. È gravissimo».
«Va osservato – continua il presidente dell’Oua - che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”. Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia.
La preclusione, alla quale fa riferimento la legge delega, non deve essere intesa (e come potrebbe esserlo!) quale inibizione, quanto invece quale limitazione alla tutela processuale. Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, impedisce l’immediato accesso dei cittadini alla giustizia e rischia di compromettere l’effettività della stessa tutela giudiziale».
Ma anche sotto un altro punto di vista la mediaconciliazione deve preoccupare i cittadini: «L’incostituzionalità della normativa – aggiunge - appare ancor più evidente laddove si considera che quel tentativo di conciliazione non è soltanto obbligatorio, ma anche oneroso e – alla luce delle tariffe poi approvate – può esserlo in misura considerevole.
Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell’accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Quanti cittadini, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, saranno costretti a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell’ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all’ausiliare tecnico di quest’ultimo, se necessario; il contributo unificato».
«Infine – continua - vi è inoltre un ulteriore fondata ragione di incostituzionalità. Nel fare uso del potere delegatogli il Governo, all’art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo. Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
Non solo! L’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa.
Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario».
Questi sono solo alcuni degli aspetti che danneggiano la futura giustizia civile del nostro Paese con l’introduzione dell’obbligatorietà della mediaconciliazione – conclude de Tilla – nel documento redatto dall’Oua sono indicati in modo più analitico, ma sono esemplificativi di un meccanismo da contrastare per tutelare i cittadini di fronte agli attacchi e gli interessi dei “Poteri forti”e per il buon funzionamento della macchina giudiziaria italiana».
Roma, 14 febbraio 2011

lunedì, febbraio 14, 2011

Mediaconciliazione: rinvio solo per materia condominiale e RCA.



NOTA INVIATA (IL 14/02/2011) A MEZZO EMAIL AL PRESIDENTE DELL’OUA AVV. MAURIZIO DE TILLA DALLA SENATRICE DEL PD SILVIA DELLA MONICA.

Caro Maurizio,
come ben sai era stato approvato in Senato, nelle commissioni riunite I e V, all'unanimità l'emendamento al decreto-legge milleproroghe (AS 2518) , presentato dal PD, LUSI-DELLA MONICA ed altri, che prevede il rinvio di un anno dell'efficacia delle norme sulla media-conciliazione.
Peraltro il Governo, tramite i relatori MALAN e PICHETTO FRATIN (entrambi PDL) , è riuscito a fare approvare, con un colpo di mano, un altro emendamento che prevede il rinvio della media-conciliazione solo per le materie del condominio e del risarcimento del danno per veicoli e natanti, così come sempre teorizzato dal MINISTERO della Giustizia, anche tramite i sottosegretari CALIENDO e CASELLATI.
Questo l' emendamento PDL-: 1.10000 (testo 2) Malan, Pichetto Fratin, relatori Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti".».

Si prevede, per l'aula, che il Governo presenterà un maxiemendamento su cui apporrà la fiducia (martedì pv), recependo invece solo il testo Malan-Pichetto Fratin, fortemente voluto dal Ministero della Giustizia, testo che ovviamente non risolve alcun problema, ma anzi l'aggrava.
Per condurre la battaglia fino in fondo, ho ripresentato l'emendamento già approvato all'unanimità che di seguito riporto: A.S. 2518 Emendamento, Art. 1 Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi''.». DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI,PERDUCA.
Ho inoltre presentato un sub-emendamento al testo dell'emendamento Malan, che lo scardina e riporta il rinvio per tutte le materie della media-conciliazione.
L'emendamento è del seguente tenore: AS 2518 Subemendamento all'emendamento 1.10000 (testo 2) Sostituire le parole: "Limitatamente alle" con le parole: "Anche per le". DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE.
Inoltre ho presentato nuovamente l'ordine del giorno (anche se in parte già approvato in Commissione) che chiarisce che il rinvio serve per rivedere la materia della media-conciliazione: A.S. 2518 - Ordine del giorno - Il Senato, premesso che: tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile, di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, vi sono quelle del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali che, a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo; si tratta di un intervento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L'avvocatura ha posto in evidenza numerosi profili critici della normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L'avvocatura ha altresì sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea; per tali ragioni, l'organismo unitario dell'avvocatura ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, l'eccesso di delega, la violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. Inoltre si sottolinea che, con ogni probabilità, la normativa introdotta renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo; l'aspetto più grave sta nel fatto che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzandosi come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria; il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l'udienza per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è stata fissata l'udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell'entrata in vigore della normativa; i rilievi mossi dall'avvocatura, e già in parte anticipati in sede d’esame parlamentare nelle Commissioni di merito, appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia civile; impegna il Governo: a prevedere la proroga per ulteriori dodici mesi delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine d’utilizzare questo ulteriore lasso di tempo per modificare gli aspetti critici della normativa, procedendo a una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto (rivalutando le materie per le quali può trovare applicazione), introducendo criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione; eliminando l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; garantendo l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica, per l'oggetto del procedimento, la natura procedimentale dell'istituto e la funzione preliminare rispetto al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, su cui possono incidere pesantemente le vicende della fase mediatoria; per prevedere requisiti di qualificazione, formazione, professionalità e competenza per l'accesso all'albo dei mediatori; per valorizzare la funzione e il ruolo di terzietà del mediatore, che deve facilitare la ricerca della soluzione, abolendo, in conseguenza, la facoltà di formulare una proposta " contumaciale" e comunque quando le parti non ne facciano richiesta; eliminare ogni contaminazione tra media-conciliazione e processo. E ciò al fine di garantire che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternativi al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento. DELLA MONICA, LUSI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI.

Molti cari saluti e buon lavoro!

Senatrice
Silvia Della Monica.

venerdì, febbraio 11, 2011

Copia all'esame di avvocato: annullamento sì, ma con valutazione motivata (Consiglio di Stato , sez. IV, ord.07/12/2010 n. 5597).


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9177 del 2010, proposto dal:
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2009 - c/o Corte D'Appello di Genova, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2009 - c/o Corte D'Appello di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
……., rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, Sezione I n. 394 del 2010, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione dell’appellante alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ……;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Federica Varrone (Avv. St.);
Considerato che il TAR per la Liguria, con una prima ordinanza non appellata (n. 271 del 18 luglio 2010), ha ordinato il riesame da parte della competente Sottocommissione d’esame dell’elaborato riguardante il parere di diritto civile che era stato annullato per la presenza di “ampi stralci della motivazione della sentenza 20106/2009 non riportata nei codici ammessi all’utilizzo nella prova d’esame”;
Considerato che, con la successiva appellata ordinanza n. 394 del 23 settembre 2010, il TAR, visto il giudizio negativo esclusivamente numerico formulato in sede di riesame dalla Sottocommissione (impugnato con motivi aggiunti), ha nuovamente disposto il riesame della prova in questione avendo ritenuto che “all’esito della precedente ordinanza sospensiva e delle relative motivazioni, da cui emergeva all’evidenza la necessità di valutare la soluzione prospettata che lungi dall’essere stata copiata riprendeva giurisprudenza lecitamente utilizzata dal candidato, sussisteva in capo all’amministrazione un onere di adeguata motivazione e valutazione dell’esame dei compiti”;
Ritenuto, alla luce delle ragioni chiaramente indicate nell’ordinanza del TAR appellata che hanno determinato l’accoglimento della domanda cautelare proposta (in primo grado) dalla dr.ssa L. ai fini di un ulteriore esame del parere di diritto civile, che l’appello non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza;
Ritenuto, per la peculiarità della vicenda sottoposta all’esame di questa Sezione, condivisibile l’appellata ordinanza in particolare nella parte in cui ha ritenuto necessaria una valutazione motivata sul Parere di diritto Civile in relazione alla asserita incidenza (nella prima valutazione) delle parti asseritamene copiate (che avevano determinato l’annullamento della prova) nella valutazione complessiva del compito;
Ritenuto inoltre opportuno, anche al fine di assicurare una maggiore autonomia di giudizio, che l’ulteriore valutazione della prova in questione debba essere svolta da diversa Sottocommissione e che, solo per tale profilo, debba essere modificata l’appellata ordinanza;
Rilevato che il TAR per la Liguria, con la appellata ordinanza n. 394 del 2010 ha già disposto la data di fissazione dell’udienza di merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Respinge l'appello (Ricorso numero: 9177/2010) e dispone la correzione dell’ordinanza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010.

giovedì, febbraio 10, 2011

Seicento giudici ausiliari per l'arretrato civile.


Il ministero della Giustizia scopre le carte sulle disposizioni per affrontare i 5 milioni e mezzo di cause arretrate e fa approvare nel consiglio dei ministri di ieri un disegno di legge, anche se la tentazione, non del tutto tramontata, è stata a lungo quello della presentazione di un decreto legge.
Per il ministro Angelino Alfano «la giustizia civile non può correre anche con tutta la buona volontà se c'è uno zaino di piombo di arretrati di circa 6 milioni di cause».
L'Italia, ha osservato Alfano, «oltre a un debito pubblico economico ha anche un debito giudiziario: 12 milioni di cittadini hanno posto istanza di giustizia e non hanno avuto risposta».
Con il disegno di legge «approvato all'unanimità vengono fissati alcuni punti: i vertici degli uffici giudiziari devono mettere a punto un piano con cui fissano criteri e numeri per lo smaltimento delle pendenze; le motivazioni delle cause non devono essere un saggio di dottrina ma brevi e se poi la parte è insoddisfatta potrà chiedere una motivazione estesa».
Alfano ha anche assicurato l'immediata trasmissione del testo al Csm per il parere.
Nel dettaglio il provvedimento prevede l'ingaggio di 600 giudici ausiliari, scelti tra magistrati in pensione e avvocati dello Stato, di età non superiore a 75 anni che verranno retribuiti circa 20mila euro all'anno per una spesa complessiva di circa 12 milioni all'anno.
Al ministero calcolano che ciascun ausiliare produrrà almeno 100 sentenze all'anno per 60mila totali con una netta contrazione dell'arretrato entro il 2015.
Ciascun presidente di tribunale dovrà presentare ogni anno un programma nel quale dovranno essere determinati gli obiettivi di riduzione del contenzioso civile raggiungibili nel corso dei 12 mesi; gli obiettivi di rendimento del l'ufficio; le priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti.
I programmi saranno poi trasmessi al Csm e saranno tra gli elementi da considerare per la conferma dell'incarico direttivo al magistrato.
Via libera poi alla possibilità per i capi degli uffici giudiziari di siglare convenzioni, senza aggravi di spesa per lo Stato, con università, avvocati e scuole di specializzazione per consentire lo svolgimento del primo anno di praticantato, del corso di specializzazione o del dottorato di ricerca all'interno dei tribunali.
L'obiettivo è mettere a disposizione dei magistrati personale giovane e preparato per un'attività di assistenza che dovrebbe andare a costituire una parte importante di quell'ufficio del giudice che la magistratura chiede da tempo.
Per quanto riguarda le impugnazioni in corso, i giudizi cioè pendenti in appello o in Cassazione prima dell'estate 2009 (quando entrò in vigore la miniriforma del processo civile), il Ddl introduce l'obbligo di presentazione di un'istanza di trattazione del procedimento, una manifestazione, cioè, di volontà alla prosecuzione della controversie, in modo da ridurre il carico delle controversie ormai di fatto abbandonate dalle parti.
Spazio ancora per il debutto di un nuovo articolo del Codice di procedura civile, il 281 decies, dedicato alla «motivazione breve della decisione», con una sorta di "dispositivo vestito", fondato sull'elencazione sommaria dei fatti rilevanti e delle fonti di prova alla base della decisione.
Alle parti, se insoddisfatte, il compito di chiedere la motivazione estesa. Con una penalità: il vincolo al versamento immediato del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.
Il presidente dell'Oua, Maurizio De Tilla, si dice «d'accordo sulla proposta di potenziare gli uffici del giudice, utilizzando giovani avvocati per aiutare il magistrato. Consenso anche sui piani di smaltimento annuali, mentre forti sono le perplessità sull'impiego degli ausiliari del giudice».