venerdì, febbraio 11, 2011

Copia all'esame di avvocato: annullamento sì, ma con valutazione motivata (Consiglio di Stato , sez. IV, ord.07/12/2010 n. 5597).


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9177 del 2010, proposto dal:
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2009 - c/o Corte D'Appello di Genova, Commissione Esami Avvocato - Sessione 2009 - c/o Corte D'Appello di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
……., rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, Sezione I n. 394 del 2010, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione dell’appellante alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - MCP
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ……;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Federica Varrone (Avv. St.);
Considerato che il TAR per la Liguria, con una prima ordinanza non appellata (n. 271 del 18 luglio 2010), ha ordinato il riesame da parte della competente Sottocommissione d’esame dell’elaborato riguardante il parere di diritto civile che era stato annullato per la presenza di “ampi stralci della motivazione della sentenza 20106/2009 non riportata nei codici ammessi all’utilizzo nella prova d’esame”;
Considerato che, con la successiva appellata ordinanza n. 394 del 23 settembre 2010, il TAR, visto il giudizio negativo esclusivamente numerico formulato in sede di riesame dalla Sottocommissione (impugnato con motivi aggiunti), ha nuovamente disposto il riesame della prova in questione avendo ritenuto che “all’esito della precedente ordinanza sospensiva e delle relative motivazioni, da cui emergeva all’evidenza la necessità di valutare la soluzione prospettata che lungi dall’essere stata copiata riprendeva giurisprudenza lecitamente utilizzata dal candidato, sussisteva in capo all’amministrazione un onere di adeguata motivazione e valutazione dell’esame dei compiti”;
Ritenuto, alla luce delle ragioni chiaramente indicate nell’ordinanza del TAR appellata che hanno determinato l’accoglimento della domanda cautelare proposta (in primo grado) dalla dr.ssa L. ai fini di un ulteriore esame del parere di diritto civile, che l’appello non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza;
Ritenuto, per la peculiarità della vicenda sottoposta all’esame di questa Sezione, condivisibile l’appellata ordinanza in particolare nella parte in cui ha ritenuto necessaria una valutazione motivata sul Parere di diritto Civile in relazione alla asserita incidenza (nella prima valutazione) delle parti asseritamene copiate (che avevano determinato l’annullamento della prova) nella valutazione complessiva del compito;
Ritenuto inoltre opportuno, anche al fine di assicurare una maggiore autonomia di giudizio, che l’ulteriore valutazione della prova in questione debba essere svolta da diversa Sottocommissione e che, solo per tale profilo, debba essere modificata l’appellata ordinanza;
Rilevato che il TAR per la Liguria, con la appellata ordinanza n. 394 del 2010 ha già disposto la data di fissazione dell’udienza di merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
Respinge l'appello (Ricorso numero: 9177/2010) e dispone la correzione dell’ordinanza appellata nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010.

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