lunedì, ottobre 28, 2019

La valutazione della prova indiziaria nel processo civile.



Corte di Cassazione Civile Sez. 2 - Ord. Num. 27410/2019 Presidente: LOMBARDO - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 25/10/2019.

“Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 cod. civ.) andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave dell'acquirente.
Solo all'esito sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare  se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa dell'acquirente.
Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando - per contro - il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 9760/2015; Cass. s.u. 8053/2014)”.

mercoledì, ottobre 23, 2019

Difformità edilizie e nullità del contratto di appalto.




Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 26952/2019 - Presidente: CAMPANILE -Relatore: OLIVA -  Data pubblicazione: 22/10/2019.

"In tema di contratto di appalto, avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.30703 del 27/11/2018).