giovedì, agosto 30, 2012

QUANTO COSTANO AI PROFESSIONISTI LE CASSE PREVIDENZA?

ESTRATTO DAI NUOVI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

Arretrato civile: giudici pace pronti a far parte task force.

30 agosto 2012-"Smaltire l'arretrato civile? Siamo disponibili a far parte di una task force per smaltirlo ed a un aumento di competenze". Così Vincenzo Crasto, presidente dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace. "I Giudici di pace - dice Crasto - dichiarano la propria disponibilità a far parte della task-force ipotizzata dal ministro della Giustizia Severino per aggredire l'arretrato civile, magari per un periodo limitato di 5 anni. Il ministro Severino sembra però non voler avvalersi dell'ausilio dei magistrati di pace, trascurando una magistratura virtuosa. I giudici di pace - continua il presidente - hanno dato prova di amministrare una notevole mole di giustizia in modo efficiente, nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo: ciascun magistrato definisce 568 procedimenti annui, in media un giudizio dura meno di un anno (in media un giudizio nel nostro Paese dura circa 7 anni) e gli appelli sono proposti nella misura del 5%.

lunedì, agosto 27, 2012

Oua: De Tilla, bene piano Severino su Task Force per smaltire arretrato civile.

Il presidente dell'OUA, Avv. De Tilla, condivide l'idea del ministro Severino di creare delle "task force temporanee di tre elementi, con un giudice e due avvocati" con l'obiettivo di smaltire gli arretrati civili.
In un'intervista alla "Stampa" De Tilla spiega che si tratta di una buona soluzione ma, avverte, gli avvocati che partecipano alle task force debbono essere all'altezza del ruolo e "vanno fissati alcuni principi di fondo" come "l'indipendenza, la selezione e la retribuzione . Il primo punto e' che gli avvocati entrino a fare parte delle task force devono lasciare la libera professione, cioe' si devono sospendere dall'Albo. Ovviamente per fare cio' devono essere retribuiti adeguatamente anche sotto l'aspetto previdenziale, perche' non sarebbe giusto ignorare che sono iscritti alla Cassa forense. A quel punto sarebbe scongiurato il conflitto di interessi". Secondo il numero uno dell'OUA è necessario che la legge stabilisca anche quali cause vadano affidate alle task force e quali al giudice specializzato.
 In altri termini, secondo il presidente dell'OUA, non si può procedere solo con il criterio aritmetico dei tre anni di pendenza.
Nella sua intervista De Tilla fa presente che è necessario investire anche sul processo telematico: eliminando il cartaceo avremmo significativi risparmi in termini di spesa e un incremento di efficienza.

venerdì, agosto 24, 2012

Geografia giudiziaria, Regolamento e Riforma della professione - Incontro al CNF mercoledì 5 Settembre 2012.

Roma, 20/08/2012
N. 27-C-2012

 Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI - PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI -  PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE - PRESIDENTE DELL’ O.U.A. - PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE
 e, per conoscenza:

COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LORO SEDI

OGGETTO : Incontro mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 14,00.

Illustri Presidenti e Cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno incontrare tutti Voi alla ripresa autunnale per discutere le seguenti tematiche: 1) Riordino geografia giudiziaria: effetti per gli Ordini 2) Regolamento sulla professione: effetti per gli Ordini ed iniziative del CNF a tutela degli Ordini 3) Legge professionale: aggiornamento ed iniziative a sostegno 4) Varie ed eventuali.
Vi rivolgo, pertanto, invito a partecipare all’incontro fissato per il giorno mercoledì 5 SETTEMBRE 2012, alle ore 14,00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, in Roma, via del Governo Vecchio, 3.
 Per ragioni organizzative, Vi sarei grato se volesTe confermare la Vostra partecipazione, via fax, al n. 0697748829 o sulla casella di posta elettronica urp@consiglionazionaleforense.it.
Con i migliori saluti.
 Il Presidente 
Avv. Prof. Guido Alpa

Cassazione: lecito l'utilizzo di investigatori privati per verificare illeciti del dipendente.

La Corte di Cassazione con sentenza 7 agosto 2012, n. 14197 si è pronunciata ancora una volta in materia di legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente.
La suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda a seguito della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva essere giustificato dalla prassi secondo cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
Tale comportamento era lesivo del rapporto fiduciario tra dipendente e società. Il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare l'operato dei dipendenti. Anche la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione."
 Nello specifico la Corte spiega che il ricorso all'attività degli investigatori privati era giustificata dal fatto che non si trattava di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa ma di atti illeciti commessi dal dipendente.

mercoledì, agosto 22, 2012

Esame avvocato 2012: criteri di designazione dei componenti delle commissioni.

Con circolare n. 26 del 9 agosto 2012, il Consiglio Nazionale Forense, su richiesta del Ministero della Giustizia, ha fissato i criteri di designazione dei componenti delle commissioni per la sessione 2012 dell'esame di avvocato.
Tra i criteri stabiliti, si evidenziano: la proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto; la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'Ordine del distretto; l'iscrizione all'albo degli Avvocati di un Ordine del distretto da almeno dodici anni; l'incompatibilità tra la designazione a componenete delle Commissione (o della Sottocommissione avvocati) e l'essere membro del Consiglio dell'Ordine o rappresentante della cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; la necessità del previo interpello degli interessati affinchè garantiscano la loro disponibilità all'assunzione e all'espletamento dell'incarico; l'indicazione, da parte dei Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali, dei nominativi degli avvocati dei quali viene proposta la nomina a Vice Presidente (effettivo e supplente) e a componente (effettivo o supplente).

E' morto Canzona, l'avvocato dei falsi scoop (....sarà vero?).

Roma, 22 ago. (TMNews) - E' morto ieri mattina a Napoli l'avvocato Giacinto Canzona, noto per essere stato oggetto nei mesi scorsi di diverse segnalazioni (riportate anche dal telegiornale satirico "Striscia la notizia") per aver diffuso alla stampa notizie false. Tra le più famose quella (poi rivelatasi fasulla) su una donna sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia che, in stato di gravidanza, avrebbe abortito dopo l'incidente, avviando poi così una causa di risarcimento da 1 milione di euro di danni alla compagnia Costa. Lo scorso marzo il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli aveva aperto un procedimento disciplinare, anche ai fini, secondo il codice deontologico, di una sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense. Canzona aveva 38 anni e si è spento nell'abitazione della zia, colpito da un ictus. Era a Napoli per un colloquio di lavoro. "Ne danno il triste annuncio la moglie, la madre, la figlia ed i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani alle ore 15 presso la Chiesa di San Bartolomeo nel paese di orgine in provincia di Campobasso, dove la salma giungerà domani mattina e dove sarà allestita la camera ardente", comunica una nota dell'agenzia funebre. PS: IL LUPO PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO: PARE PROPRIO CHE SIA L'ENNESIMA BUFALA INVENTATA DA QUESTO STRANO SOGGETTO!

Avvocati: no al negozio in strada.

Rischia una sanzione disciplinare da parte dell'Ordine l'avvocato che svolge la sua attività in un vero e proprio negozio e pubblicizza proposte commerciali a costi molto bassi: è quanto hanno affermato le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 14368 del 10 agosto 2012. Ad avviso del Massimo consesso di Piazza Cavour, è conforme a diritto la decisione del Consiglio nazionale forense secondo cui l'utilizzo delle espressioni l'“Angolo dei diritti” e “negozio” violano la dignità della professione in quanto hanno carattere prettamente commerciale e tendono a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, basandosi quindi su messaggi pubblicitari eccedenti l'ambito informativo razionale così come previsto dalla norma deontologica. In altri termini, il termine negozio non si addice all'individuazione di uno studio legale e non corrisponde al decoro della professione di avvocato, senza contare che l'uso di una simile espressione richiama immediatamente il carattere commerciale dell'iniziativa pubblicitaria. Per tirare le somme della lunga decisione si può dire che le Sezioni unite civili ammettono, in sostanza, solo una pubblicità che possiamo definire informativa, non ogni tipo di propaganda su prezzi «stracciati» praticabili dal professionista. Fra l'altro la decisione sembra essere di grande attualità perché leggendo la norma contenuta nella riforma delle professioni entrata in vigore a Ferragosto, rubricata, appunto, pubblicità informativa, il legale non potrà promuovere la sua attività come un commerciante. La neoapprovata riforma dice infatti che è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di questi obblighi costituisce illecito disciplinare. La vicenda riguarda due professionisti che avevano aperto un vero e proprio negozio, da loro stesso definito sulla vetrina come «angolo del diritto». Fra l'altro i due avevano pubblicizzato servizi «a costi molto bassi». Per questo era scattata da parte dell'ordine la sanzione della censura. Il Consiglio nazionale forense aveva confermato la misura. Contro questa decisione i professionisti hanno presentato un articolato ricorso alla Suprema corte ma ancora una volta senza successo. Infatti, a parere del Massimo consesso di Piazza Cavour, il dl Bersani non ha sdoganato ogni forma di pubblicità ma solo quella che non leda il decoro della professione. E propagandare prezzi stracciati per servizi legali non è deolontogicamente corretto.

Riforma professioni: le disposizioni specifiche per gli avvocati.

Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 (G.U. 14-8-2012, n. 189), al Capo II (articoli 9 e 10) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati. In particolare, l’articolo 9 stabilisce l’obbligo per l’avvocato di avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Il successivo articolo 10 stabilisce invece che: a) il tirocinio forense può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. La prevista autorizzazione del Ministro della giustizia appare di per sé idonea a garantire l’adeguatezza dello studio presso cui può essere svolto il tirocinio; b) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia; c) l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari dovrà essere disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’art. 15 del T.U. 3/1957 sul segreto di ufficio. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Si precisa che ai predetti soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego; d) il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art.16 D.Lgs. 398/1997, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno; d) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto; e) il praticante avvocato, infine è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

mercoledì, agosto 01, 2012

Cnf: le norme sugli avvocati vanno stralciate.

Il Cnf ne è convinto: bisogna assegnare la riforma forense alla Commissione Giustizia in sede deliberante e, dunque, stralciare la professione forense dal regolamento sulle professioni.
L'auspicio è stato espresso alla vigilia del tavolo convocato a via Arenula dal Guardasigilli Paola Severino, per parlare dello smaltimento dell'arretrato, a cui parteciperà il consigliere segretario Andrea Mascherin.
La riunione, prevista per giovedì scorso, era stata interrotta al momento della notizia della morte del consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio.
Anche il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, aveva dato l'assenso al ritorno in Commissione della riforma forense in sede deliberante. Il Consiglio nazionale forense auspica che il Governo "possa dare una risposta entro domani, in modo da affrontare al tavolo tutte le questioni aperte che riguardano il sistema giustizia, nella convinzione che la riforma dell'avvocatura per legge debba necessariamente andare di pari passo".
Per questo, continua il Cnf, è "assolutamente necessario procedere allo stralcio della professione forense dal regolamento che disciplina le professioni, atteso il ruolo di garanzia di diritti costituzionali".

X CONFERENZA NAZIONALE PREVIDENZA FORENSE.