venerdì, luglio 31, 2020

Responsabilità processuale aggravata ed abuso del processo.

Cass. Civ. Sez. VI - 3, Ord. 21-07-2020  n. 15445

“Quanto alla pronuncia in ordine alla responsabilità processuale aggravata sollecitata da pane controricorrente, la stessa va accolta posto che il ricorso agita ragioni di censura "de plano" valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose (cfr., di recente, Cass., 18/11/2019, n. 29812, secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale). La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile a lo stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.

domenica, luglio 12, 2020

Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec, è inammissibile se manca asseverazione di conformità e la controparte è contumace.




(Cass. Civ. Sez. VI n. 14095 del 07/07/2020 – Pres. Frasca – Rel. Positano);

 “Il ricorso è inammissibile mancando l’asseverazione riferita a tale atto e alla notifica a mezzo PEC (in atti è presente solo la copia conforme del ricorso) e la parte intimata non si è costituita.
Trova applicazione il principio secondo cui, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale, sia notificato in via telematica senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, la sanatoria opera solo ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale  rimanga solo intimato, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. Civ. Sez. Unite n. 22438 del 24/09/2018)”.

venerdì, luglio 03, 2020

Citazione per revocazione e termine per impugnazione in Cassazione.




Cass. Civ. Sez. III, sent. 01 luglio 2020, n. 1344.

“Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito che "la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza d’appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4) cpc" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012, n. 21718, non massimata).
Orbene, "la ragione che in questi casi giustifica il decorso del termine c.d. breve a carico dell'impugnante è che, presupponendo l'esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata [...] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude l'art. 326 cpc, comma 1. Invero, se la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art. 285 cpc, in relazione all'art. 170 cpc, comma 1) si realizza tramite la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere» relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell'atto di impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue l'esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la notificazione dell'impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto dall'ultima notificazione).
La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel processo dalla necessaria implicazione che deriva dall'essere essa sottoposta a critica mediante un'impugnazione.
Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto dell'ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell'impugnazione.
Non si tratta di interpretazione analogica, perché l'ipotesi di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve che si è individuata non riguarda un equipollente della notificazione, ma semplicemente un modo di realizzazione proprio del suo effetto, tra l'altro provocato dalla stessa parte riguardo alla quale al «notum facere» relativo alla sentenza è dato rilievo, e, quindi, l'operazione ermeneutica è semmai un'interpretazione meramente estensiva, che, com'è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012)”.