domenica, luglio 12, 2020

Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec, è inammissibile se manca asseverazione di conformità e la controparte è contumace.




(Cass. Civ. Sez. VI n. 14095 del 07/07/2020 – Pres. Frasca – Rel. Positano);

 “Il ricorso è inammissibile mancando l’asseverazione riferita a tale atto e alla notifica a mezzo PEC (in atti è presente solo la copia conforme del ricorso) e la parte intimata non si è costituita.
Trova applicazione il principio secondo cui, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale, sia notificato in via telematica senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, la sanatoria opera solo ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale  rimanga solo intimato, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. Civ. Sez. Unite n. 22438 del 24/09/2018)”.

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