martedì, gennaio 19, 2016

Astensione Avvocati: va rinviata anche l’udienza dal Gup.

"Il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza per la comunicazione dell’avvocato di astensione dalle udienze, per adesione allo “sciopero”, vale anche per le udienze camerali in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria. 
Il mancato accoglimento della richiesta comporta la nullità della sentenza adottata, a causa della mancata assistenza dell’imputato".

Corte di cassazione - Sezione IV penale - sentenza 18 gennaio 2016 n.1835

lunedì, gennaio 18, 2016

Il momento perfezionativo della notifica ex art. 140 cpc (Cass. Civ. sent. n. 137/2016)

“La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, d’immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione". 

Cassazione Civile sent. n.137 dell’08 gennaio 2016.

lunedì, gennaio 11, 2016

Giustizia lenta: Salerno maglia nera.

Processo disciplinare: il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare.

Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154

 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

Deontologia forense: Illecito definire “risibile” il comportamento del Collega.

Il termine “risibile” ha valenza offensiva e/o disdicevole sul piano deontologico, indipendentemente dal suo eventuale rilievo penale (Nel caso di specie, il termine de quo veniva usato in una missiva rivolta al collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154