lunedì, novembre 27, 2017

Arricchimento senza causa e difetto di sussidiarietà dell’azione.

Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 27916/2017; Presidente: MAZZACANE Relatore: CORTESI; Data pubblicazione: 23/11/2017. 

“Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) per ritenuto difetto di sussidiarietà.
Così statuendo, infatti, la corte d'appello ha dato continuità al noto e consolidato principio secondo cui tale azione non è proponibile ogni qual volta - come nel presente caso- il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azioni la cui esistenza va valutata in astratto, prescindendo dall'esito concreto della loro eventuale esperibilità (cfr. ex multis: Cass. Civ. 03.10.2007 n. 20747)”.

sabato, novembre 18, 2017

Appello civile: le Sezioni Unite chiariscono i limiti della sua ammissibilità.

Corte di Cassazione Civile Sez. Unite - Sent. num. 27199/2017 - Presidente: AMOROSO Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 16/11/2017. 

«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

giovedì, novembre 16, 2017

Il fallimento della parte non interrompe il giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. I - Ord. Num. 27143/2017; Presidente: GIANCOLA -Relatore: VALITUTTI; Data pubblicazione: 15/11/2017. 

"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.

mercoledì, novembre 15, 2017

Il reato di furto in locale munito di videosorveglianza.

Corte di Cassazione Penale Sez. II - Sent. num. 51976/2017 - Presidente: DAVIGO Relatore: DE SANTIS - Data Udienza: 31/10/2017. 

“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).

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martedì, novembre 14, 2017

Quando la partecipazione del praticante avvocato, alle procedure di negoziazione, vale come "pratica forense"?


Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
La risposta del CNF è stata nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che: “Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che: “Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”. Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 12 luglio 2017, n. 55

mercoledì, novembre 01, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il termine per il deposito della documentazione, da parte dell’Amministrazione, non è perentorio.

Cassazione Civile Sez. II - Sent. num. 25735/2017 -Presidente: PETITTI Relatore: ABETE - Data pubblicazione: 30/10/2017. 

 "Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".

Auspichiamo che il C.O.A. di Salerno adotti medesimo deliberato.