martedì, marzo 29, 2016

Deontologia: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

“La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

NOTA: In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

venerdì, marzo 25, 2016

Deontologia: Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.

“Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”)”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127

venerdì, marzo 11, 2016

IL PREGIUDIZIO DI MATTEO RENZI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI.

"CI VUOLE UNA ITALIA CHE CORRE, NON CHE INGRASSA I CONTI CORRENTI DEGLI AVVOCATI CON CAUSE SU CAUSE SU CAUSE". 
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).

Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.

 Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)

venerdì, marzo 04, 2016

GDP penale: la mancata comparizione del querelante non integra una remissione tacita, ex art. 152 c.p..

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, n. 8408. 

“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".

Si cumulano le procedure di negoziazione assistita e di mediaconciliazione (Trib. Verona Ord. del 23 dic. 2015).

N.8194 /2015
Tribunale Ordinario di Verona 
TERZA SEZIONE CIVILE 
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 
Nella causa tra LE DIXXX DI GB S.R.L. Contro INYYYYY MAYYYY.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
RILEVATO CHE 
(OMISSIS)
quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
P.Q.M. 
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 19 maggio 2016.
Verona 23 dicembre 2015