venerdì, novembre 30, 2012

L’esproprio delle pensioni dei liberi professionisti.

Qualcosa di giuridicamente mostruoso è avvenuto in questi mesi ed anni, ora legittimato dal Consiglio di Stato, con l’incredibile sentenza 28 novembre 2012, n. 6014: l’esproprio subdolo del sistema pensionistico dei liberi professionisti (intellettuali).
Stiamo discutendo di numeri rilevanti: oltre 2 milioni di liberi professionisti intellettuali (avvocati, notai, medici, architetti, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti etc.) che producono circa il 7% del Pil italiano, che fondano l’intera professione sul proprio rischio e capacità. Professioni intellettuali che partecipano alla crescita culturale ed economica del Paese, pagandone il maggior prezzo poiché non hanno alcun “paracadute” assistenziale.
Soprattutto i giovani, altro che le frottole (equità, crescita, rigore, giovani, donne) del governo tecnico. Il sistema pensionistico (l’ultima stagione della vita) dei liberi professionisti è privato da 20 anni. Le Casse previdenziali sono private ed autonome dal 1994 (d.lgs. 509/1994, con cui hanno assunto personalità giuridica di diritto privato).
Si sorreggono solo sui contributi dei propri iscritti, non hanno alcun finanziamento pubblico, subiscono una doppia tassazione che non ha eguali in Europa ed amministrano un patrimonio attuale di circa 50 miliardi di euro (destinato a crescere nei prossimi anni di 10 volte).
Ed è proprio il patrimonio – che serve a garantire le pensioni – che suscita l’interesse dell’avido e ingordo legislatore. Le Casse previdenziali godono di buona salute perché hanno appena superato lo stress test, imposto de facto dalla ministro Fornero, di garantire non più la sostenibilità a “soli” 30 anni ma addirittura sino a 50 anni!
Fatto che l’INPS neanche si sogna di fare perché tanto pagano i cittadini! Senonchè il legislatore ha tentato di svuotare tale riconoscimento (privati ed autonomi) non intervenendo direttamente sulla fonte di legge ma con norme surrettizie, con la compiacenza dell’Istat (che ben 2 volte in questi anni ha inserito le Casse autonome nell’elenco delle amministrazioni pubbliche), ed ora con il suggello del Consiglio di Stato, solo al fine di mettere mano sull’ingente patrimonio delle Casse.
Già con legge 26 aprile 2012 n. 44, ex art. 5, comma 7, le Casse “private” venivano definite “amministrazione pubblica”, seppur limitatamente alla materia della finanza pubblica, con un modus operandi sconcertante.
Il giochino consentiva così di applicargli la c.d. spending review e di succhiare alle Casse il 5% di risparmio della spesa e per l’anno prossimo il 10%.
Una tassa occulta, sottraendo risorse ai contributi versati dai professionisti. Sicché lo schizofrenico “legislatore” tecnico (i Monti boys) con la mano sinistra ordinavano alle Casse di divenire virtuose e garantire la sostenibilità a 50 anni (nell’interesse dei giovani!) e con la mano destra gli sottraevano il 5% del risparmio (poi il 10%), lentamente rendendole pubbliche. Sconcertante è dir poco.
L’Istat diviene nel tempo lo strumento chirurgico (improprio giuridicamente, avendo attribuito a tale Ente potestà legislative) col quale si tenta di “pubblicizzare” le Casse senza dichiararlo.
Le Casse con un colpo magico di bacchetta sono definite “amministrazioni pubbliche” dall’Istat che le infila in un mero elenco. Le Casse private avevano già impugnato l’Elenco ISTAT 2006 ed avevano avuto ragione (Tar Lazio-Roma n. 1938/2008), anche se poi la sentenza venne sospesa dal Consiglio di Stato (n. 3695/2008).
Poco dopo il fenomeno si è ripetuto con l’Elenco ISTAT 2011 ed anche in tal caso il Tar Lazio ha dato ragione alle Casse, sconfessando la tesi di Istat, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, sottolineando come le Casse non possano essere considerate soggette a “controllo pubblico” in quanto “non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio delle ricorrenti atteso che a questo fine esse sono già state fornite dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma.” (Tar Lazio-Roma n. 224/2012).
Senonché ora il Consiglio di Stato,con una sentenza palesemente politica e compiacente chi governa, scrive che le Casse sono private solo nell’organizzazione ma pubbliche nella funzione, richiamando impropriamente una fonte comunitaria che riconosce “tale qualifica alle «istituzioni senza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica (…) alla duplice condizione che «siano controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche», sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico”.
Una mostruosità giuridica atteso che le Casse non sono controllate ma “vigilate” (con una notevole differenza sostanziale) e non sono in alcun modo finanziate dallo Stato.
Un esproprio non c’è che dire. Tale obbrobrio potrà essere censurato tanto dal giudice delle leggi quanto proprio in sede comunitaria ma non escluderei nemmeno un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
di Marcello Adriano Mazzola | 30 novembre 2012

Alpa (Cnf): Se Governo rivuole mediazione la delimiti.

Roma, 29 nov.- Se il Governo dovesse riproporre la mediazione civile dopo la bocciatura "per eccesso di delega" della Corte costituzionale la dovrebbe affidare agli avvocati.
Lo ha sostenuto Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, parlando a margine dei lavori del IV Salone della Giustizia, apertosi oggi a Roma.
"Abbiamo dato una valutazione positiva - ha spiegato - sulla bocciatura degli emendamenti sulla mediazione nel ddl sviluppo".
"Aspettiamo - ha spiegato - le motivazioni della Consulta e non crediamo che si limiti all'eccesso di delega, ma dovrebbe trattare altri profili importanti sull'obbligatorietà. Se il Governo dovesse ripensare alla mediazione dovrebbe limitarne gli ambiti e si dovrebbe preoccupare di affidare questo servizio agli avvocati, che sono gli unici che hanno le competenze tecniche per farlo".

Riforma forense: via libera prima di Natale?

“Riforma forense entro Natale”. È più di uno spiraglio quello aperto ieri dal presidente della Commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, nel corso del convegno ''L'avvocato e i diritti fondamentali: diritti civili, difesa della persona, tutela della vita", organizzato dal Cnf in occasione della IV edizione del Salone della Giustizia, che si tiene a Roma fino a domenica.
Spiega Berselli: “Abbiamo già il parere della commissione Bilancio che ha rilasciato il nulla osta sul testo e bocciato 9 emendamenti”, per assenza di copertura. Così dei 212 emendamenti iniziali 60 sono stati dichiarati inammissibili per la cosiddetta doppia conforme.
“Mentre sui 143 residui - continua Berselli - il Governo darà parere contrario su tutti, tranne soltanto una decina per i quali si rimetterà alla Commissione che voterà contro”. Insomma la corsa è “per lasciare la riforma così come è uscita dalla Camera, su questo i gruppi sono tutti d’accordo tranne i radicali eletti nel Pd”.
E siccome la lotta principale rimane quella contro il tempo, Berselli ha chiesto al presidente Schifani di votare la riforma forense in commissione Giustizia anche durante la sessione di bilancio, con una apposita deroga. “Una richiesta che ci auguriamo sia accolta”, commenta il presidente del Cnf Guido Alpa.
“L'Avvocatura, dal suo XXXI Congresso, ha chiesto infatti l'approvazione del testo così com'è, data la scadenza imminente della legislatura''.
''Il senatore Berselli - prosegue Alpa - ha dichiarato che se dovesse arrivare la deroga, la commissione potrebbe consegnare il testo all'aula del Senato senza modifiche per il 15 dicembre''. ''D'altra parte oggi (ieri per chi legge) nel corso del convegno è emerso quanto l'aggiornamento dello Statuto dell'Avvocatura sia fondamentale e non procrastinabile”.
“La riforma, infatti, rafforza la qualificazione, la competenza, l'autonomia e la indipendenza dell'Avvocatura, premesse indefettibili per una tutela effettiva dei cittadini all'interno dello Stato e nei confronti dei poteri più forti''.
Alpa, spiega una nota, esprime poi apprezzamento per le parole del presidente del Senato, Renato Schifani, che nel suo intervento al convegno ha messo in luce come ''il testo tutela l'interesse pubblico all'effettività della tutela dei diritti dei cittadini e al miglioramento della giurisdizione''e ha fatto sapere che ''vigilerà in modo che venga esitato un testo capace di coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto della professione forense, che rappresenta un imprescindibile presidio democratico a difesa delle libertà fondamentali e dei diritti del cittadino''.

giovedì, novembre 29, 2012

Giustizia: Sisto, rinvio discussione del dl 'ammazza tribunali'.

(ASCA) - Roma, 28 nov - ''Oggi vi e' stato un importante passo in avanti nella restituzione ai territori, ed alla politica, del problema della geografia giudiziaria''.
Cosi' Francesco Paolo Sisto, Vice Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere e Componente della Commissione Giustizia a Montecitorio.
''Il Governo tecnico, come noto, non ha rispettato il volere del Parlamento, disattendendo le indicazioni delle Commissioni di Camera e Senato e, cosi', di fatto tradendo la delega ricevuta proprio delle Aule parlamentari: ha tagliato Tribunali e sedi distaccate, rivendicando criteri generali poi clamorosamente auto-disattesi nelle scelte particolari. La politica - continua Sisto - non sta a guardare : oltre a mozioni ed interrogazioni, ho presentato, in coda al provvedimento sulle ''pene detentive non carcerarie'', un emendamento, fatto proprio dalla Commissione, tendente a fare slittare la data di efficacia dell' ''ammazza-Tribunali'' di ulteriori dodici mesi, per consentire al nuovo governo politico di riflettere meglio, e con maggiore sensibilita', sulle conseguenze di tali scelte, sostanziali e procedimentali''.
''Il Presidente Fini - conclude il Parlamentare -, pur ritenendo non ammissibile per materia l'emendamento, ha riferito all'Aula che, prossimamente, non mancheranno le occasioni per tenere nella giusta considerazione tali esigenze di rilettura della geografia giudiziaria, cosi' aprendo la strada alla restituzione alla politica, ed ai territori, di quanto incredibilmente e' stato loro sottratto''.

I delegati OUA eletti dal Congresso di Bari.


ANCONA GIOVANNELLI RAFFAELLA VENIERI SILVIO BARI BELLOMO ANTONIO MARINO NICOLA MONTERISI DOMENICO RUTIGLIANO MICHELANGELO BOLOGNA ANDREOTTI MAURIZIO ANDRIULLI FRANCESCO DRAGHETTI MICHELE GRAZIANI PATRIZIA PECCI MARCIO BRESCIA BUCCI ENNIO TORRI MICHELE DARIO TUCCI ERNESTO NICOLA CAGLIARI CABIDDU CATERINA ORSINI PATRIZIA CALTANISSETTA BAJA NUNZIO RIGGI MICHELE CAMPOBASSO BARBIERI CAROLA VACCARO GIUSEPPE CATANIA GENNARO GIUSEPPE PIZZINO ROSARIO CATANZARO ALGIERI GRAZIELLA CHIMENTO LUCIO ROPERTO LUCA FIRENZE ZIPOLINI ROMANO MORI ALESSANDRO INCHES TROBERTO BALLATI FRANCO GENOVA DE LUCCHI BARONI MARCO GIAMPELLEGRINI PIETRO PAOLO SALOMONE GIANCARLO L'AQUILA TITTAFERRANTE GIANCARLO VASSALLI SILVANA LECCE BONSEGNA GIUSEPPE CASIELLO MARISA MINERVA ELISA MESSINA PREVITI GIOVANNI RICCIARDO TONINO MILANO BORGHI LUCA BOSCO MARIA GRAZIA FANTINI GIOVANNA FARANDA PIETRO VINCENZO GIANCRISTOFARO ALESSANDRA LEONE ANGELO PERA IVAN STRANIERO ALESSIO NAPOLI GALLOZZI MICHELE IMPROTA VINCENZO LUPARELLA MARCELLO MENNELLA LIBORIO PALMIERO CARLO MARIA POSTIGLIONE LUIGI PALERMO CICCARELLO LUCILIA INTROINI ANNA MARIA MARCIANTE FILIPPO PERUGIA GILLOSI CLAUDIA ROMOLI FRANCESCO POTENZA CASSOTTA GIORGIO LEONASI FELICE REGGIO CALABRIA CONDIPODERO MAURIZIO LULY VINCENZO ROMA COSTANZO ANDREA RADICIONI STEFANO PAPA FILIPPO DI SILVESTRO ANTONIO MALDARI PAOLO CATALISANO SETTIMIO GALLETTI ANTONINO DE MARCO CARLO FEDERICO SALERNO DI PAOLA FRANCESCO SARNO MICHELE TORINO PERRINI ANGELO MASSIMO PONZIO PAOLO PRIOTTO GIOVANNI TOMATIS ELIO TRENTO DEFLORIAN ILARIA FABLE ROBERTO TRIESTE BRUNO MASSIMO CARBONE GIANFRANCO VENEZIA BOGONI PAOLO LA BELLA GIOVANNA SPATA EMANUELE SPORTELLI FABIO

martedì, novembre 27, 2012

SODDISFAZIONE DELL’AVVOCATURA PER L’INAMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DL SVILUPPO PER LA REINTRODUZIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ ALLA MEDIAZIONE.

PER L'OUA E' STATO SVENTATO L’ULTIMO COLPO DI MANO, TUTELATA LA DECISIONE DELLA CONSULTA CHE HA BOCCIATO L’OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE.
L’OUA HA INOLTRE CHIESTO DA TEMPO AL MINISTRO SEVERINO CHE SI APRA UN CONFRONTO CON L’AVVOCATURA PER TROVARE SOLUZIONI RAGIONEVOLI PER IMPLEMENTARE UNA MEDIACONCILIAZIONE VOLONTARIA E DI QUALITÀ, ANCHE PARTENDO DALLE DECISIONI DEL RECENTE CONGRESSO FORENSE DI BARI.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) ha espresso soddisfazione per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti al Dl Sviluppo che proponevano la reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione, già bocciata dalla Consulta dopo un ricorso presentato dall’Oua e da diversi ordini forensi.
Per l’Oua è stato sventato l’ultimo colpo di mano delle lobby della privatizzazione della macchina giudiziaria, è stata così tutelata la decisione della Consulta che aveva bocciato l’obbligatorietà della mediazione.
Un istituto che ha chiari profili di incostituzionalità non solo per l’eccesso di delega, ma anche ma anche per l'onerosità della stesso, per la mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, per l’inidoneità di gran parte dei mediatori, per la speculazione che si è scatenata nel settore, per gli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, per le gravi ripercussioni sul giudizio successivo, anche considerato che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso.
Questo meccanismo, obbligatorio e costoso, unico in Europa, è, oltretutto, ancora sub judice della Corte di Giustizia Europea.
Una decisione di segno opposto del Parlamento sarebbe stato un vero e proprio abuso.
L'Oua chiede, quindi, che si riparta, invece, dalle decisioni del Congresso Forense di Bari, tenutosi questo fine settimana per trovare soluzioni ragionevoli per implementare davvero una media-conciliazione volontaria e di qualità.
Infine un invito rivolto al Ministro Severino affinché si apra urgentemente un confronto con l’avvocatura. Roma, 27 novembre 2012

Intervento del Prof. Andrea Pisani Massamormile al Congresso di Bari.


Prof. Andrea Pisani Massamormile di mvaira

domenica, novembre 25, 2012

Le modifiche, probabili, che saranno apportate al DM sui parametri.

Questi in sintesi gli interventi correttivi che il Governo si propone di apportare al D.M. 140/2012: a) aggiunta (per tutte le professioni) delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10% e il 20% del corrispettivo; b) eliminazione (per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale dell’assenza di prova della mancata consegna del preventivo di massima; c) introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell’attività stragiudiziale, consistente nella percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell’affare.
Con specifico riferimento all’attività dell’avvocato, sono ancora previsti: d) introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione; e) introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate; f) possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti; g) soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocinio a spese dello Stato e del compenso per l’assistenza d’ufficio a minori; h) introduzione di due ulteriori scaglioni per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00: a) 1.500.001,00 – 5.000.000,00, b) oltre 5.000.000,00; i) introduzione della voce «studio» nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori corrispondenti al 35% - 50% degli importi previsti per la voce «procedimento»; l) incremento (in misura oscillante tra il 30% - 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto; m) previsione della nuova fase di investigazione relativamente all’attività giudiziale penale, a cui corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all’autorità giudiziaria.

giovedì, novembre 22, 2012

La splendida platea del Congresso Forense di Bari.

Alpa: avvocati colpiti dal Governo. De Tilla: 140mila toghe allo stremo!

Il 31esimo congresso dell'avvocatura, è iniziato questa mattina al teatro Petruzzelli di Bari davanti a 2mila delegati sotto il segno della difesa a tutto campo della professione e della presa di distanza dalla politica. Durissima la relazione del presidente del Cnf, Guido Alpa, che ha preso la parola dopo i fischi che a più riprese avevano interrotto il saluto del vicepresidente della Camera, Antonio Leone, avvocato.
Secondo Alpa l'avvocatura tra tutte le professioni è stata la più colpita dai provvedimenti per il rilancio del Paese, «nella remunerazione e nella dignità. I parametri sono particolarmente punitivi oltreché irrazionali - ha aggiunto Alpa - per questo abbiamo impugnato il regolamento e non abbiamo partecipato alle riunioni indette con l'apparente proposito di modificarli, visto che nessun affidamento può dare chi preferisce prima colpire e poi fingere di tendere la mano, e procedere con l'approvazione di regolamenti di natura secondaria piuttosto che attendere l'approvazione in Parlamento di una riforma organica,e studiare cavilli dilatori per ritardare i lavori dei parlamentari».
Alpa ha poi aggiunto che «occorre recuperare la dignità degli avvocati: non si possono più tollerare previsioni legislative o regolamentari che presuppongono la malafede degli avvocati, né le regole processuali che hanno un chiaro intento punitivo del difensore o del cliente, non si possono tollerare le riforme processuali che pongono nell'incertezza norme volte alla difesa dei cittadini e a garantirne l'accesso alla giustizia».
Il Cnf, in sostanza, ha preso le distanze dall'ipotesi di modifiche al decreto parametri proposta ieri dal ministero della Giustizia alle organizzazioni professionali.
Maurizio De Tilla presidente dell'Oua, nella sua relazione a braccio ha insistito sulla bocciatura della mediconciliazione da parte della Consulta. «I gruppi economici - ha detto De Tilla - hanno investito 600 milioni per la mediconciliazione. Noi abbiamo fatto una battaglia contro i poteri forti e non sappiamo chi è stato con noi e chi contro, anche nel nostro interno. Noi però abbiamo vinto davanti alla Corte Costituzionale perché non c'è in Europa questa obbligatorietà della conciliazione, perché l'Europa dice che la scelta della conciliazione non può avere nessuna influenza sul processo successivo. I giudici non hanno fatto nulla per noi, nella nostra battaglia, tanto è vero che il Tribunale di Siena ha condannato una parte e un avvocato che non avevano fatto la mediazione. Questa decisione di fa ridere».
Il presidente dell'Oua è poi passato alla fase due dell'azione dell sindacato delle toghe, la difesa della giutizia di prossimità: «Da una parte hanno fatto il Tribunale delle imprese, la giustizia delle società, dall'altra lasciano la giustizia dei poveri limitandone anche l'accesso con la conciliazione obbligatoria. Se demolisco la piccola giustizia sul territorio, abolisco distretti che hanno primati di produttività. Vedi il caso di Ariano Irpino, ma la battaglia dell'avvocatura deve essere complessiva per salvare tutti i piccoli tribunali. La giustizia è come la sanità, deve essere garantita sul territorio. I diritti dei cittadini non sono commerciabili, la giustizia di prossimità non è commercialbile».
Albero Bagnoli, presidente di Cassa Forense, ha sottolineato che nonostante la grave crisi economica e della categoria, la previdenza forense - che la scorsa settimana ha superato lo stresstest della riforma Fornero - può esibire ancora numeri positivi e soprattutto la certezza di stabilità per il prossimo cinquantennio. «Abbiamo ottenuto un avanzo di esercizio di circa 550 milioni di euro, con un patrimonio complessivo che ha superato 5 miliardi di euro - ha detto Bagnoli - Attraverso un'oculata e prudenziale politica di investimenti finanziari, che comunque esclude nel modo più assoluto titoli tossici, strutturati e derivati, abbiamo contenuto gli effetti negativi dell'andamento generale dei mercati, attestandoci su un rendimento della gestione mobiliare al 3,2%».
Il presidente di Cassa Forense ha poi annunciato il varo di «un fondo immobiliare d'investimento, denominato Fondo Cicerone, abbiamo già avviato la selezione della SGR che dovrà gestirlo».
Il presidente dell'Organizzazione unitaria dell'avvocatura, Maurizio De Tilla, a margine del suo intervento al 31esimo Congresso in corso a Bari, ha detto che «la situazione della professione è drammatica: ci sono 140 mila avvocati allo stremo (tra i 230mila iscritti all'Albo), colpiti dalla crisi, ma soprattutto dalle riforme finto liberalizzatrici del governo, dal fisco sempre più insostenibile e dalla campagna di delegittimazione della professione. Dobbiamo ribellarci a questo stato di cose, anche se dobbiamo riconoscere una nostra parte di responsabilità nell'aver ampliato troppo i confini numerici della categoria».

Scatti fotografici dal Congresso di Bari.

Diretta in streaming del Congresso Forense di Bari.

mercoledì, novembre 21, 2012

Modificati i parametri per i compensi degli avvocati?

Sono pronti i nuovi parametri per gli avvocati, almeno così dice il ministro Severino.
La revisione dei compensi è stata anticipata ieri nel corso dell’incontro tra Oua, le associazioni forensi e il ministero della giustizia.
Stando a quanto dichiarato in una nota dall’Oua, il guardasigilli avrebbe recepito le istanze della categoria nell’ambito di un progetto volto al restyling dei valori.
Ecco, in sintesi, le novità che starebbero per essere approvate:
- aumento dei valori per il procedimento monitorio e l’atto di precetto; ­- introduzione di una nuova voce di compenso denominata “spese generali”; - eliminazione della previsione secondo cui l’assenza del preventivo costituisce, di massima, elemento di valutazione negativa, da parte dell’organo giurisdizionale, per la liquidazione del compenso; - introduzione di un meccanismo di parametrazione più preciso per lo scaglione di valore superiore a 1,5 milioni di euro; - eliminazione della “fase esecutiva” e inserimento di una voce autonoma per il processo esecutivo; - eliminazione della previsione di riduzione del compenso sino alla metà, prevista dagli artt. 9, 10 e 12, comma 5; - eliminazione della previsione dell’aumento del compenso in caso di raggiunta conciliazione; - inserimento della fase dell’investigazione difensiva.

EVENTO FORMATIVO DEL 27 NOVEMBRE 2012 (2 CREDITI).

Congresso Forense di Bari: programma della prima giornata (22/11).

martedì, novembre 20, 2012

Riforma forense: manifesto nazionale dell'AIGA.

Il presidente del CNF Alpa agli avvocati: l’Avvocatura è presidio di democrazia solidale, nonostante la crisi economica.

Care Colleghe e cari Colleghi,
il XXXI Congresso nazionale forense, che si terrà a Bari dal 22 al 24 novembre, è un appuntamento importante per l’ Avvocatura che soffre, come e più delle altre professioni, gli effetti della crisi e subisce l’assedio del tutto ingiustificato di alcune istituzioni e di centri di potere economico.
Potrete seguire i lavori in diretta nei vostri studi o dai palchi del Teatro Petruzzelli, la splendida cornice nella quale il COA di Bari ha voluto ospitare i lavori congressuali.
La scelta di questa sede prestigiosa sottolinea la solennità dell’evento ma al tempo stesso suona come un felice presagio: il teatro è tornato a risplendere, dopo essere stato ferito da un incendio; la sua ricostruzione è il segno che con la forza della volontà e la capacità di sacrificio anche l’Avvocatura, che combatte da tempo la crisi economica, potrà comunque promuovere la ripresa del Paese e continuare ad assicurare ai cittadini la difesa dei diritti e l’offerta di consulenza sui problemi economici, familiari, e personali che la vita quotidiana porta con sé.
Il titolo del congresso rispecchia appunto questo programma: l’Avvocatura è presidio della democrazia e milita per una democrazia solidale, non vanta né chiede privilegi: offre invece un enorme servizio al Paese non solo contribuendo alla organizzazione e alla amministrazione della giustizia ma svolgendo tutte quelle attività istituzionali e sociali che tradizione e modernità le hanno assegnato.
C’è continuità anche nell’impegno delle rappresentanze dell’Avvocatura: il XXX Congresso svoltosi a Genova due anni fa sottolineava il servizio reso dall’ Avvocatura ai cittadini; il Congresso straordinario, tenutosi a Milano nel marzo scorso difendeva la primazia del diritto rispetto all’economia e ammoniva che i diritti non sono merce; il Congresso barese pone i cittadini prima di tutto.
L’Avvocato sa che il suo compito non è circoscritto al rapporto con il cliente, sa che la difesa dei diritti va ben al di là della singola vicenda processuale, sa che oltre alla legge, alla deontologia professionale, nella sua missione è ricompresa una forma di responsabilità sociale che lo impegna a garantire con l’esempio e il contributo personale l’effettività dei diritti e la conservazione delle libertà.
E’ questo un impegno, per l’appunto una missione, che va oltre la difesa del sistema economico, la certezza delle contrattazioni, la legalità dei rapporti patrimoniali, perché involge il bene più prezioso della nostra società, la persona, considerata come singolo e come componente delle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.
Per assolvere questo compito l’ Avvocato deve essere libero e autonomo.
E quando si parla di libertà (e autonomia) dell’avvocato non ci si può riferire solo alla “libertà di giudizio”, come predica il regolamento sulle professioni: è la libertà da ogni coazione, da misure deterrenti, da orientamenti costrittivi che limitano la sua attività.
Al Congresso chiederemo che siano abolite le irragionevoli e umilianti disposizioni contenute nei numerosi provvedimenti normativi che prevedono sanzioni per l’avvocato ( e per il cliente) oltre a quelle già previste dal codice di procedura civile e dal codice deontologico.
Al Congresso chiederemo che all’avvocato siano restituiti dignità e decoro nella determinazione di una adeguata retribuzione; chiederemo la modificazione dei parametri perché rispecchino un compenso appropriato e giusto: l’ apprezzamento del lavoro come lavoro intellettuale indipendente ne sono la naturale conseguenza.
Al Congresso chiederemo che l’avvocato possa svolgere il lavoro in comune con altri professionisti senza tuttavia piegarsi all’ingresso di soci di puro capitale, animati dal solo profitto e indifferenti ai valori della professione e ai bisogni degli assistiti. Al Congresso chiederemo che agli avvocati sia assicurato uno spazio ulteriore rispetto a quello tradizionale, eroso dalle competenze di altre professioni - anche non protette - sostenute da un legislatore animato solo dal miraggio del risparmio e indifferente alla qualità del lavoro e alla effettiva tutela dei diritti.
Al Congresso chiederemo che anche nelle carceri sia garantita la dignità della persona secondo il precetto costituzionale che considera la pena come rieducativa e non come umiliante strumento di repressione.
Al Congresso chiederemo riforme della giustizia studiate con intelligenza, non ricalcate sulle fallaci statistiche della Banca Mondiale degli Investimenti,e non affidate ad interventi erratici, estemporanei e privi di qualsiasi logica sistematica.
Al Congresso chiederemo che la riforma forense giunga al suo traguardo, dopo quattro anni d’intense fatiche, di discussioni e di polemiche che ne hanno ritardato l’iter e accelerato il degrado della categoria. La riforma riconosce all’ Avvocatura il merito di essere disciplinata con legge ordinaria, conferma il regime ordinistico, tutela il cliente con l’assicurazione obbligatoria e con la consulenza qualificata, assicura una più efficiente giustizia deontologica ed un più razionale svolgimento delle fasi di accesso, tirocinio, e specializzazione.
Non sono sogni, sono giuste pretese compatibili con la realtà economica, del tutto conformi al diritto comunitario.
Occorre arrestare la deriva legislativa e regolamentare fondata su un ingiustificato pregiudizio verso le professioni intellettuali - e la nostra in particolare. Occorre ricominciare dal punto in cui eravamo arrivati, prima che si abbattesse su tutto e su tutti la crisi travolgente.
Il Consiglio Nazionale Forense, ben consapevole della sua missione, Vi sosterrà con impegno e determinazione.
Molti cordiali saluti
Guido Alpa

lunedì, novembre 19, 2012

LA MEDIACONCILIAZIONE RISPUNTA ANCHE NEL DDL DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO!

Il disegno di legge recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) è attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (S. 71-B-355-399-1119- 1283).
Una legge tanto attesa da quanti operano nel settore del condominio, rispetto alla quale, come risulta dal resoconto sommario n.357 della riunione della seconda commissione permanente (Giustizia) del 13 novembre scorso, sono stati presentati ben 60 emendamenti.
Con l'emendamento 25.6, i senatori De Lillo e Nessa, dopo il comma 1 dell'art. 71 quater, propongono di aggiungere il seguente articolo:
«1-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.''; b) al comma 1, dell'articolo 11, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,''».

domenica, novembre 18, 2012

Mediazione: il COA di Napoli scrive ai senatori.

Sapete perché non funziona la giustizia?

Tutti si lamentano della malagiustizia ma pochi ne conoscono i motivi. Le stesse vittime della cattiva giustizia non comprendono perché sono divenute vittime.
Occorre poi forse chiarirsi sul concetto di “vittime”. Si pensa che siano solo coloro che abbiano subito un torto immediato (un errore, una sentenza di condanna sbagliata) quando invece spesso sono vittime gli stessi avvocati.
Perché gli avvocati (i quali hanno grandi responsabilità se svolgono senza diligenza il mandato, ovvero se incorrono in violazioni deontologiche tali da danneggiare il cliente, ed anche l’incompetenza lo è) sono il terminale (nervoso) ultimo verso il quale si proiettano gli strali delle parti danneggiate.
Sono l’interfaccia della malagiustizia ma spesso (quasi sempre) non dipende da essi se la causa è durata molti anni, se il giudice ha omesso di valutare fatti importanti, se vi sono stati errori procedurali (notifiche, comunicazioni, slittamenti etc.), se la sentenza sposa tesi insostenibili.
Eppure nell’immaginario (dopato da pessima disinformazione, vedi da ultimo la Vespa ronzante che ha sostenuto giorni fa come gli avvocati non vogliono la mediazione perché ci guadagnano dai processi lunghi, al quale ha ben replicato il Cnf sottolineando “il disprezzo per la funzione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura, come garante dell’esercizio del diritto di difesa, disprezzo che si rivolge anche alla straordinaria storia degli avvocati che tanto hanno contribuito a costruire un sistema democratico nel nostro Paese”) gli avvocati sono responsabili di tutto.
Ma essi non sono anche giudici e macchina amministrativa.
Allora spieghiamo cosa accade dentro ed intorno al Palazzo. Il legislatore da qualche anno sta aumentando in modo esponenziale i contributi unificati, rendendo inaccessibile la giustizia ai cittadini poco abbienti.
Solo una parte delle entrate rimane al Ministero della Giustizia. Perché si vuole rendere inaccessibile la giustizia?
I magistrati togati sono circa 8000 e quelli fuori ruolo (dediti a politica, assegnati ai ministeri etc.) circa 1000. Quelli non togati (onorari) sono in numero maggiore ma sono sottopagati. La giustizia nei numeri si regge soprattutto sulle spalle dei secondi.
Spesso non sono ben organizzati perché non esiste un manager della giustizia. Spesso i magistrati sono dediti ad arbitrati, insegnamenti all’università, a scrivere libri. Il processo telematico è ancora una chimera, tranne qualche città, dove però non è a pieno regime.
Abbiamo un divario abnorme nella qualità, tra tribunali che funzionano e tribunali dissestati. Da ultimo il legislatore ha tagliato a raso centinaia di tribunali, senza distinzioni sull’efficienza. Perché tutto ciò? Il processo mostra le sue falle sin dall’avvio.
Gli atti introduttivi (e non solo) del processo vanno notificati e ci si deve servire degli ufficiali giudiziari e/o a sua volta della Posta, tranne i casi in cui l’avvocato abbia ottenuto l’autorizzazione a notificare da sé.
Le notifiche possono avere tempi lunghissimi (nell’attesa di richiederle e nella resa degli atti, a Milano dopo 30 giorni! E nel mentre non si sa se la notifica sia andata a buon fine).
A volte si può notificare anche per fax o email ma il procedimento è scoraggiante. Spesso i processi saltano a causa degli errori o mancate notifiche, oppure anche perché non vengono restituiti gli atti.
Basterebbe dotare ogni soggetto di Pec e consentire agli avvocati di procedere da se alle notifiche via Pec. Una riforma semplicissima a basso costo e con la certezza del diritto.
Perché non si fa? Le cancellerie sono spesso disorganizzate, con i fascicoli accessibili da chiunque (infatti alle volte spariscono), e le funzioni dei cancellieri e degli ausiliari spesso vengono assolte dagli avvocati (perché? Abbiamo indennità al riguardo?).
La maleducazione e l’arroganza regnano spesso sovrane contando sull’impunità. Gli orari sono flessibili (per loro) e inflessibili (per noi).
Nel processo accade di tutto e di più. I giudici puntuali, educati e non arroganti non sono molti. Capita spesso che vi siano rinvii d’ufficio, non comunicati alle parti (sempre), a date incredibilmente lontane (6 mesi, 1 anno), senza giustificazione.
I giudici tengono in riserva le decisioni senza alcun termine (mesi, a volte anche un anno) e depositano le sentenze quando gli aggrada. Per i giudici i termini sono ordinatori (dunque fan quel che vogliono) mentre per gli avvocati sono perentori (se li violi, paghi), ed è come se in una partita le regole valessero solo per una parte. Perché?
I giudici hanno in mano le redini del processo, ne decidono la fase istruttoria e la durata. L’avvocato ha solo facoltà di chiederli. Finiamola dunque con l’addebitare all’avvocatura colpe che non ha.
E riformiamo seriamente la giustizia, invece di tentare di privatizzarla, espropriando i diritti dei cittadini. La giustizia efficiente è patrimonio di tutti.
Marcello Adriano Mazzola
http://www.ilfattoquotidiano.it

venerdì, novembre 16, 2012

22 novembre 2012: astensione degli avvocati penalisti.

IL MINISTRO SEVERINO DICA NO ALL'EMENDAMENTO TRUFFA!

L'OUA CHIEDE AL MINISTRO SEVERINO DI DARE PARERE NEGATIVO ALL'EMENDAMENTO CHE REINTRODUCE LA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE PRESENTATO NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO. INVIATA UNA LETTERA A TUTTI I SENATORI.PROBABILE ASTENSIONE DELL'AVVOCATURA 
L'Oua continua l'iniziativa contro la presentazione in Commissione Industria del Senato di un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione. Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al ministro Severino di dare parere negativo all'emendamento e con una lettera inviata ai Senatori invita a respingere questa proposta.
Maurizio de Tilla, presidente Oua, ricorda ancora una volta che "l'illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso".
Sottolinea, infine che "questo istituto e' ancora sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europea". "Chiediamo al Ministro di dare un parere negativo all'emendamento e ai senatori di respingerlo - conclude il presidente Oua - e nel contempo ribadiamo la disponibilita' ad aprire un confronto al fine di implementare la mediazione, purche' sia di qualita' e facoltativa. Stiamo per proclamare una prolungata astensione: non si puo' calpestare cosi' la Costituzione e i diritti dei cittadini con l'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia". Roma, 16 novembre 2012

giovedì, novembre 15, 2012

PRESENTATO EMENDAMENTO SALVA-MEDIAZIONE. AVVOCATI: 10 GIORNI DI SCIOPERO!

OUA: LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA L'OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE E LE LOBBY PROVANO A REINTRODURLA NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO CON UN EMENDAMENTO. 
PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE, TRA LE PROPOSTE DIECI GIORNATE DI SCIOPERO.
MAURIZIO DE TILLA, PRESIDENTE OUA: "Il Parlamento non ceda alle lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero. L’illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso. Dove vogliamo arrivare? Con l'iniziativa illegittima dei poteri economici che ancora una volta vogliono mettere sotto scacco il Paese e la giustizia".
In Commissione Industria del Senato il senatore Enzo Ghigo ha presentato un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione.
Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al Senato di respingere questa proposta e convoca lo stato di agitazione e minaccia dieci giornate di sciopero per difendere la Costituzione e i diritti dei cittadini dall'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «il Senato deve dire no a questo colpo di mano, l'emendamento presentato dal senatore Ghigo, dichiarato ammissibile, fa tabula rasa della decisione della Consulta, ma anche della disponibilità al dialogo e a trovare soluzioni concrete avanzate dell'avvocatura al ministro Severino. Riporta le lancette indietro, rimettendo in corsa un sistema fallimentare negli esiti e ancor sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europa. E' incredibile come i fautori del vecchio e bocciato meccanismo, citino in modo parziale un parere della Commissione Europea e omettono il passaggio più importante: la critica di un sistema che non può essere allo stesso tempo troppo costoso per i cittadini e obbligatorio, e quindi, limitare il diritto all'accesso al giudice. Proprio ciò che avveniva in Italia a tutto vantaggio di interessi particolari, unici ad avvantaggiarsi da una dissimulata svendita di un servizio, della privatizzazione della giustizia. «Troppi interessi girano attorno a questo business, è evidente - conclude de Tilla - il Parlamento con autonomia non deve cedere a queste lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero". (OUA, comunicato stampa 15 novembre 2012)

Riforma Professioni e Parametri: formalizzate le impugnative.

Il Consiglio nazionale forense ha formalizzato le impugnazioni avverso la riforma degli ordinamenti professionali (dpr 137/2012) e i nuovi parametri per i compensi professionali (dm 140/2012).
Hanno aderito all’iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l’Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale I ricorsi, redatti da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco, sono stati messi a disposizione degli Ordini forensi per eventuali ricorsi autonomi e sono consultabili sul sito www.consiglionazionaleforense.it.
Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualificate dal legislatore come “norme generali regolatrici della materia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988.
Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericitàa consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire. In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all’autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.
Più in generale, l’intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l’atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest.
È stato altresì necessario impugnare anche il dm 140 recante i nuovi parametri giacché nessun seguito hanno avuto le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia: a settembre, il Ministro aveva convocato i rappresentanti dei CN di tutte le professioni per ascoltare rilievi e criticità, dicendosi disponibile a valutare eventuali correttivi. Il CNF aveva presentato un corposo documento recante le richieste di modifica di un atto complessivamente punitivo nei confronti della categoria, ma, come detto, nessuna ulteriore notizia è pervenuta da Via Arenula.
Tra i vizi dedotti a proposito del dm 140, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce spese generali che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque; più in generale, oltre che nel caso appena citato, l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al ministro dalla fonte primaria (art. 9, dl1/2012).
Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla fissazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004.
Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.

mercoledì, novembre 14, 2012

RIFORMA FORENSE: STRALCIO RESOCONTO AUDIZIONE SENATO DEL 13 NOVEMBRE 2012.

Presenti, per l’Avvocatura: CNF, OUA ANF, Unione Camere Penali, Unione Nazionale Camere Civili, AIGA, Unione nazionale Avvocati Enti pubblici, Consiglio nazionale Studenti Universitari, Consiglio Nazionale Universitario e MGA.
Presidente: Senatore Berselli, che ha concluso il suo breve intervento introduttivo chiedendo l'approvazione della riforma in esame al Senato.
Nell'ordine poi sono intervenuti:
CNF: Alpa a iniziato a parlare dell'impugnativa del CNF sui decreti attuativi professionali e sui parametri. Ha continuato poi sottolineando l'appoggio ala riforma da parte delle unioni regionali e degli ordini, oltre alle Marche, Abruzzo, Umbria, Molise ossia di 14 unioni forensi e 149 ordini nel complesso, con un totale di circa 200.000 Avvocati. Ha concluso che se la riforma passa cosi com'è non possiamo che essere grati, al massimo si potrà rinviare ad un momento successivo per le eventuali modifiche.
OUA: per " solidarietà", pur non condividendo in pieno la riforma non la contrastano.
ANF: contrarietà alla riforma, perchè non risolutiva dei problemi dell'avvocatura e CNF diverso dall'organo pensato al tempo in cui l'avvocatura era diversa da oggi, doveva regolare solo il disciplinare. Oggi ha troppo poteri, e gli avvocati hannodiritto di eleggerlo con forme democratiche. Accesso con soliti problemi, disciplinare con un consiglio unico per due funzioni, giovani ignorati, deleghe in bianco per l'articolo 21, quindi un No con rimando alla Camera previe modifiche.
Camere penali: si alla riforma, altrimenti si perde il ruolo sociale dell’avvocato e una grande opportunità, rapida approvazione ma con modifiche sulle specializzaizoni, che sono una " medicina " per l'avvocatura.
Camere Civili:. Si all'approvazione, poi dopo vediamo cosa si può modificare.
Cassa Forense: Si all'approvazione senza modifiche, abbiamo la sostenibilità a 50 anni, ce la possiamo fare.
AIGA: Approvazione ma con modifiche necessarie su: sbarramenti anagrafici, società professionali anche con altri professonisti, specializzazione pessima e va rivista, no autocertificazione della continuità, no alla formazione obbligatoria che è un costo, no assicurazion eprofessionale anche per i sostituti occasionali, contraddizione tra aoblizione patto quota lite e compensi in percentuale, iscrizione albo-cassa si ma con copertura previdenziale ed assisitenziale, e infine una riforma in senso democratico di tutti gli organi istituzionali, oua e cnf. Quindi, approvazione con spazi per modifiche e riscrivendo l'art. 9.

martedì, novembre 13, 2012

Mediatori-Avvocati: il Tar Lazio accoglie le tesi del Cnf e rigetta i ricorsi promossi contro le regole deontologiche sulle incompatibilità.

Con tre sentenze ( 8854-8855-8858/2012), depositate il 29 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità del nuovo articolo 55 bis del Codice deontologico forense, introdotto dal Cnf nel luglio del 2011 per evitare abusi e commistioni di interessi da parte di avvocati che svolgono anche attività di mediatore.
I giudici del Tar Lazio evidenziano “ il carattere di imparzialità che deve connotare la figura del mediatore e, quindi, la differenza che intercorre tra questa attività e quella svolta dall’avvocato”.
“Pienamente da condividere”, spiegano le sentenze, “ è dunque l’affermazione del CNF secondo cui la scelta del legislatore di consentire all’avvocato di esercitare anche l’attività di mediatore – nonostante la sua radicale differenza rispetto a quella forense - ha comportato l’insorgere di problematiche di assoluto rilievo con conseguente dovere per gli organismi professionali competenti di provvedere affinché, sul piano dei comportamenti concreti, l’esercizio da parte dello stesso soggetto di professioni aventi obiettivi radicalmente contrastanti non dia luogo a condotte disciplinarmente sanzionabili”.
Per il Tar Lazio “La preoccupazione costante del CNF è solo di salvaguardare la dignità, la correttezza e la trasparenza di comportamento che non solo il singolo utente ma l’opinione pubblica in generale ha ragione di pretendere da chi svolge l’attività di avvocato e che sono suscettibili di essere inquinati da un uso strumentale dell’attività di mediazione per l’acquisizione per via traversa di vantaggi economici sul piano della professione forense”.
Né tali previsioni, applicabili ai soli avvocati tra i professionisti abilitati in astratto alla mediazione, sarebbero riduttive della libera concorrenza.
Anzi, l’obiettivo della regola deontologica “è proprio quella di garantire la libera concorrenza fra gli avvocati, imponendo ad essi obblighi preordinati ad evitare che l’associazione ”avvocato-mediatore” diventi facile strumento per l’accaparramento della clientela, che è risultato agevolmente realizzabile se non fronteggiato in via preventiva con adeguate misure”.
Il Tar del Lazio ha dunque accolto tutte le osservazioni di merito del Cnf. Quanto al primo comma dell’articolo 55 bis, che stabilisce l’osservanza in via principale delle regole deontologiche rispetto alle norme in vigore sulla mediazione, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, il Cnf assumerà i necessari interventi per chiarire la corretta interpretazione della regola deontologica, volta a garantire il preminente rispetto del codice deontologico in caso di contrasto con il solo regolamento di mediazione e non certo della legge.

Stop alla mediaconciliazione e giudizi in corso.

domenica, novembre 11, 2012

CASSA FORENSE:DELIBERATI I CRITERI PER LA CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella sessione di lavoro di venerdì 9 novembre, ha adottato la prescritta delibera quinquennale in materia di criteri per l’accertamento della continuità di esercizio professionale.
Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense attualmente all’esame del Senato, ed in particolare dell’art. 21 della medesima. La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l’attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:
1) Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato in € 10.300,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d’affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento;
2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d’affari, relativi a due o più anni consecutivi, fino a un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recuperare eventuali annualità decorse con reddito/volume d’affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all’anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire);
3) Gli avvocati sono esonerati per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i 2 anni successivi al primo), un qualunque volume d’affari diverso da zero;
4) Nel quarto e nel quinto anno di iscrizione all’Albo, e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti di reddito di cui al punto 1 sono ridotti a 1/3(questa previsione è una novità assoluta);
5) Nei successivi 5 anni di esercizio professionale (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa (dall’esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali 8 ai futuri 10 anni dopo l’iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all’Albo per la prima volta);
6) Nella valutazione dell’esonero dalla prova della continuità per casi di malattia o di grave impedimento, si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto;
7) Per la maternità, l’esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l’anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza;
8) E’ stata introdotta ex novo una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano contemporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.

Avv. Michelina Grillo

giovedì, novembre 08, 2012

Sulla media-conciliazione lobby sempre al lavoro.

"L' elogio da parte di Confindustria all'obbligatorietà della media-conciliazione è la prova provata che le lobby sono sempre al lavoro".
 Lo ha detto la senatrice Patrizia Bugnano, capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione Industria, a seguito dell'audizione del vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina.
"Infatti, dietro la parola d'ordine del recupero di efficienza della giustizia, in realtà le camere di conciliazione vogliono tornare alla privatizzazione di un diritto obbligatorio e caro per i cittadini. E' giusto implementare la mediazione, ma a patto che questa non sia forzata e costosa. Tra l'altro, l'obbligatorietà della media-conciliazione è stata già bocciata dalla Corte costituzionale per palese incostituzionalità. L'Italia dei Valori - conclude Bugnano - è assolutamente contraria a un sistema, unico in Europa, che si è rivelato già fallimentare negli esiti e per gli obiettivi prefissati, cioè la riduzione del contenzioso".

Oua: oggi la riunione del comitato d’azione contro taglio uffici giudiziari.

Si terrà oggi a Roma la riunione del comitato di azione, promosso dall'Organismo unitario dell'Avvocatura, contro la decisione di chiudere circa 1000 uffici giudiziari.
Sulla revisione della geografia giudiziaria l'Oua, informa una nota, dopo i ricorsi presentati al Tar in Sardegna, ha deciso di agire in giudizio presentandone venerdì altri due anche al Tar Basilicata e al Tar Emilia-Romagna.
Il comitato si insedierà oggi per stabilire tutte le azioni da proporre immediatamente. ''Per il rispetto della Costituzione - spiega Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua - si violano infatti gli articoli 72,76,77. Per citare un aspetto: si è inserito nell'iter di conversione di un decreto un provvedimento completamente eterogeneo rispetto al suo contenuto originario che non concerneva affatto la riorganizzazione territoriale dell'amministrazione della giustizia. Per la difesa della 'giustizia di prossimità' - ricorda ancora - e per tutelare cittadini e imprese dei territori danneggiati da un'irrazionale revisione della geografia giudiziaria che, oltretutto, comporterà risparmi inferiori ai costi diretti e indiretti derivanti dalla chiusura di 1000 uffici giudiziari''.
 ''La situazione è in movimento: a Sulmona un giudice impugna gli effetti degli atti relativi alla chiusura del tribunale e alle conseguenze sui lavoratori. Non solo - conclude il presidente Oua - il Tar della Sardegna ha scelto di decidere celermente sui nostri ricorsi perché 'rilevanti e meritevoli di approfondito esame'''.

mercoledì, novembre 07, 2012

A MIA MADRE.........

Recente pubblicazione degli Avv.ti Massimo e Domenico Caiafa.

E’ estorsione prospettare al dipendente trattamenti retributivi deteriori, con la minaccia del licenziamento.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza del 30 ottobre 2012, n. 42352.
Il giudizio si è concluso dichiarando inammissibile il ricorso dei proprietari dell’azienda, e ritenendoli colpevoli di reato di estorsione in quanto avevano prospettato ai dipendenti la corresponsione in somme diverse rispetto a quelle indicate nelle buste paga.
Di più: a fronte delle stesse le parti offese, ed anche altri lavoratori, erano stati posti dinanzi l'alternativa di accettare ovvero interrompere il rapporto di lavoro.
L’evento ingiusto, ad avviso della Suprema Corte, va rappresentato proprio nell'interruzione del rapporto di lavoro essendo le dimissioni un fatto solo apparentemente volontario ma, in effetti, sempre imposto dalla abusiva condotta altrui.

Riforma forense: lettera di Guido Alpa agli avvocati.

Care Colleghe e Cari Colleghi,
come Vi è noto, la Camera ha approvato la riforma forense (AC 3900-A, S. 601-711-1171-1198-B), e il testo è stato trasmesso al Senato per la terza lettura e per la conclusione del suo iter legislativo.
Tre anni fa l’Avvocatura, con il concorso di tutte le sue componenti, aveva provveduto a predisporre un progetto organico di riformulazione – e rifondazione – della professione nell’interesse della giustizia e di tutti i cittadini: le sue attese non erano infondate e non sono andate deluse, se si considera che il progetto di legge è stato approvato con un voto plebiscitario.
D’altra parte il Paese deve poter fare conto su di una Avvocatura che, mantenendo i caratteri di libertà e indipendenza, sia più qualificata ed efficiente, sia consapevole della sua funzione sociale e sia regolata da una disciplina moderna in linea con i tempi odierni.
Per l’appunto, il testo si apre con il riconoscimento della rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva cui è collegato l’ordinamento forense e con la enunciazione delle garanzie di indipendenza e autonomia degli avvocati "indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti"(art.1 c.2 ).
"La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale competenza" recita l’art.3, c.3. Libertà, autonomia, competenza sono anche i presupposti della assistenza legale stragiudiziale, che è riservata agli avvocati quando connessa all’attività giurisdizionale (art.2 c.6).
Il contenzioso si può prevenire con la consulenza, si può orientare verso forme di conciliazione anteriori alla causa o in corso di causa, sempre che l’avvocato possa valutare liberamente e consapevolmente la posizione giuridica del cliente e suggerirgli le soluzioni conformi alla legge e più convenienti alla tutela dei suoi interessi. È evidente, inoltre, che solo una Avvocatura libera e autonoma può darsi regole di deontologia e può assicurare l’osservanza di canoni destinati a disciplinare il corretto esercizio della professione (art.3 cc.2 e 3).
Queste premesse, fondate su valori indefettibili, costituiscono la cornice del provvedimento e ci danno la cifra del testo. Le nuove disposizioni, oltre a ricostruire in modo sistematico l’intera normativa, introducono rilevanti novità, rispetto alla disciplina del 1933-1934 e succ. modificazioni, in gran parte già accolte dal testo che era stato approvato dal Senato.
Dal punto di vista organizzativo degli studi, si amplia l’oggetto delle associazioni professionali, consentendo anche il coinvolgimento di liberi professionisti appartenenti ad altre categorie professionali; si introduce l’associazione in partecipazione tra avvocati; si rinvia ad un decreto legislativo delegato la disciplina di società di avvocati secondo i tipi del codice civile, ma senza soci di puro capitale: come si conviene alla specifica attività esercitata dagli avvocati, che deve garantire l’assenza di conflitti d’interesse, la trasparenza della organizzazione interna e soprattutto la libertà delle scelte connesse con la tutela dei diritti (artt.4 e 5).
Viene ulteriormente rafforzato il segreto professionale, il c.d. legal privilege che connota in modo particolare la nostra professione rispetto alle altre e le conferisce una superiore dignità: il testo parla di "rigorosa osservanza" e del "massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché sullo svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale" (art.6).
Altro segno importante della elevatezza della Avvocatura è la professione dell’impegno solenne necessario per l’avvio dell’attività, espresso con una formula che sostituisce quella ormai antiquata (ed ancora diffusa persino nei giuramenti dei magistrati) della legge del 1933.
Ancora una volta sono sottolineati i valori della dignità e della funzione sociale della professione forense, e i doveri di lealtà, onore e diligenza che debbono essere osservati nel suo svolgimento (art.8). L’impegno non è assunto in udienza, ma dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta.
Quanto alle specializzazioni, la cui esigenza è universalmente riconosciuta e si colloca nel disegno complessivo di qualificazione dell’avvocato, si prevedono corsi formativi organizzati da Ordini e Università; nel contempo si è affermato il ruolo delle associazioni specialistiche, ruolo peraltro fondamentale, che nei processi attuativi della legge potrà trovare ancor maggiore riconoscimento (art.9).
Sempre in questa linea si prevede l’aggiornamento continuo, come avviene ormai in tutti i Paesi europei (art.11); a maggior tutela dei clienti si prevede, altresì, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale; l’adempimento di questo obbligo è da tempo all’attenzione del Consiglio nazionale forense, che sta verificando quali siano le formule più convenienti per gli iscritti e al tempo stesso più adeguate agli interessi dei clienti (art.12).
Le regole sui rapporti con il cliente riprendono i principi del codice civile e li articolano nel senso della libertà di determinazione del compenso, reintroducendo il divieto del patto di quota lite; si prevede l’obbligo di comunicare al cliente le difficoltà dell’incarico e le altre informazioni utili; tale obbligo non si estende al preventivo scritto se non ve ne sia apposita richiesta del cliente.
Quando non convenuto pattiziamente, il compenso si calcola secondo i parametri ministeriali, che devono essere aggiornati ogni biennio su proposta del Consiglio nazionale forense. In mancanza di accordo, avvocato e cliente posso rivolgersi all’Ordine forense per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per il rilascio di un parere di congruità della remunerazione pretesa dell’avvocato; si prevede anche il rimborso di oneri e contributi anticipati e delle spese forfettarie (art.13).
Il titolo II disciplina albi, elenchi, registri, le incompatibilità, il patrocinio dinanzi alle Corti superiori, l’attività degli avvocati degli enti pubblici. Grande rilievo è dato al sistema ordinistico, che distingue l’attività professionale intellettuale e difensiva da quella imprenditoriale.
Nelle cariche rappresentative si tutela il principio di non discriminazione favorendo l’equilibrio tra i generi (art.28), si estende a quattro anni la durata del mandato con il limite di due mandati, e si introducono incompatibilità con le altre cariche interne all’Avvocatura.
Sono confermati e ampliati i poteri dei consigli territoriali (art.29), salvi i procedimenti disciplinari, e viene istituito lo sportello del cittadino (art.30).
Ai procedimenti disciplinari provvedono i consigli distrettuali di disciplina forense (art.51). Si tratta di collegi formati da avvocati, perché solo chi esercita la professione forense può comprendere compiutamente la rilevanza delle violazioni commesse dai colleghi ed è in grado di promuovere, portandolo fino a conclusione, il procedimento in modo legittimo e corretto.
Sarebbe stata ultronea la presenza di magistrati – peraltro già coinvolti con la pubblica accusa – oppure di rappresentanti di categorie economiche e sociali, digiuni di nozioni deontologiche e inesperti delle tecniche processuali.
Il provvedimento chiarisce alcuni punti importanti del procedimento, che si conclude dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si è conservata la funzione di giudice speciale, come prevista dalla legge istitutiva e come confermata dalla Costituzione (art.34).
Anche questo è un segno distintivo della nostra professione rispetto alle altre e rispetto all’attività imprenditoriale.
Per l’accesso alla professione sono previste solo alcune limature alla disciplina esistente, ed è probabile che nel prossimo futuro Governo e Parlamento ripensino l’ordine degli studi delle Facoltà di Giurisprudenza, per far sì che anche la formazione universitaria sia adeguata alle esigenze attuali, evitando il fenomeno della scelta casuale della Facoltà, l’eccessivo affollamento degli albi e il “parcheggio” nell’ Avvocatura in attesa di migliori prospettive di lavoro.
Per i praticanti – escluso che il rapporto con il dominus si possa configurare come di lavoro subordinato anche occasionale - si prevede, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per conto dello studio, la corresponsione di una indennità o di un compenso (dopo i primi sei mesi) commisurati all’effettivo apporto professionale, ma tenendo anche conto dei vantaggi che essi conseguono per l’uso dei servizi e delle strutture dello studio nel corso del tirocinio.
Molte altre sono le novità che potrete constatare con soddisfazione esaminando il testo.
Per il momento, mi premeva sottolineare che l’approvazione plebiscitaria del testo alla Camera è un segno di alta considerazione che il Parlamento ha voluto rendere all’ Avvocatura, a cui ha voluto aderire lo stesso Governo nel corso della discussione in aula.
Ora confidiamo che il Senato lo licenzi nel più breve tempo possibile e senza ulteriori discussioni e modificazioni. In tal modo si compirebbe un disegno atteso da decenni volto a migliorare la nostra professione, a cui verrebbe restituita quella dignità che negli ultimi anni è stata messa a dura prova da polemiche, contestazioni e tentativi di svilimento.
Un’attesa ed un impegno che sono segno della vitalità dell’Avvocatura e della sua insopprimibile vocazione alla libertà e alla giustizia.
Con i più cordiali saluti
Guido Alpa

Corso 2012 di Diritto dell'Unione Europea Applicato (UNISA).

martedì, novembre 06, 2012

La Commissione Bilancio della Camera dichiara inammissibili gli emendamenti per reintrodurre la mediaconciliazione obbligatoria.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V) SEDE REFERENTE Lunedì 5 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.
La seduta comincia alle 19.05. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo). Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 29 ottobre 2012. Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di stabilità sono state presentate 1.558. proposte emendative. (…….)omissis (…….)
In applicazione dei predetti criteri, ritiene che non risultino ammissibili in ragione della materia trattata le seguenti proposte emendative: OMISSIS
Occhiuto 3.43, Osvaldo Napoli 3.57 e Aracu 3.03, che inseriscono un comma aggiuntivo volto a prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio.
Catone 12.01 e Briguglio 12.02, nonché Pisicchio 12.059, che intervengono sulla disciplina della mediazione giudiziaria, in particolare per quanto riguarda le condizioni di procedibilità e i rapporti con il processo