giovedì, dicembre 10, 2015

Nel silenzio e nell'insipienza dell'avvocatura locale, la Corte d'Appello di Salerno va verso la soppressione.

In caso d’opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente perché costui intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629 

“ Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.): in particolare, violazione dell'art. 5 D.lgs 28/2010.
La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.
La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo l’extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio d’opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente e l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere d’introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile. Il motivo, quindi, non è fondato”.

giovedì, dicembre 03, 2015

Pagare i contributi è come mettere soldi in un salvadanaio? Un bel corno!

Per commentare la notizia secondo cui Equitalia e Cassa Forense hanno siglato un accordo per iniziare a perseguire gli avvocati "morosi" nel versamento dei contributi, il Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano dichiara: «Chi guadagna tanto e non paga i contribuiti va perseguito chi non arriva lo aiutiamo con la rateizzazione.
Ma non bisogna dimenticare che la contribuzione non è un’imposta: serve a pagare la pensione e a incrementare il proprio salvadanaio» (fonte: LaLeggePerTutti.it).
Non sono un esperto di previdenza, ma con quel poco che ho imparato da autodidatta mi sento di poter segnalare al collega Luciano che in verità la faccenda è un po' diversa.
Infatti, con il nuovo sistema contributivo, i contributi versati ora servono a pagare la pensione DI COLORO CHE LA STANNO PRENDENDO ORA e non quella di coloro che la prenderanno tra 30/40 anni (i quali non sanno nemmeno se mai la prenderanno una pensione). 
Quindi... caro Presidente... me lo lasci dire: salvadanaio un bel corno! 
Se da un lato è giusto che, essendoci un obbligo di legge, tutti lo rispettino, dall'altro è parimenti giusto e corretto spiegare i concetti con la massima onestà intellettuale.
In altre parole, se vogliamo proprio usare l'immagine del salvadanaio, diciamo anche di chi è realmente il salvadanaio.

Simone Aliprandi 
http://aliprandi.blogspot.it

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