sabato, aprile 30, 2016

Consiglio Ministri: pegno non possessorio, patto marciano, nuove procedure per il recupero crediti e modifiche alla legge fallimentare.

Il Consiglio dei Ministri del 29.4.2016 n. 115 ha approvato un decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Queste le principali novità processuali:
 -viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

venerdì, aprile 29, 2016

Deontologia forense: radiazione per chi sottrae somme ai propri assistiti.

L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.

giovedì, aprile 28, 2016

Speriamo sia una "bufala".

Quando inizia a decorrere la prescrizione del credito vantato dal professionista?

“In tema di prescrizione, con riferimento ai corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969)”.

Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951

mercoledì, aprile 27, 2016

Promemoria per il prossimo Congresso Forense di Rimini.

Per favore: temi del congresso, regolamento del suddetto, elezione dei delegati e loro numero. Dibattito precongressuale. E' finito il tempo dei giocarelli.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.

Avvocato Giuseppe Caravita di Toritto 
(uno di duecentocinquantamila)

lunedì, aprile 25, 2016

CNF: I principi fondamentali della deontologia forense.

“I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.

sabato, aprile 16, 2016

Deontologia: come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo.

“Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora, 29 ncdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

lunedì, aprile 04, 2016

Sinistro causato da veicolo non identificato: la prova da offrire in giudizio.

"Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".

Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.

domenica, aprile 03, 2016

Deontologia: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.

“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense)”.


Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Rodorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015