domenica, marzo 29, 2020

La sussidiarietà della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 co. 2 cod.civ.-



Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 7479/2020 Presidente: AMENDOLA - Relatore: MOSCARINI - Data pubblicazione: 20/03/2020.

“La  giurisprudenza di questa Corte  fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co. c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio d’ imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU  cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2054 , 2° co. c.c., non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio - il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame - anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro."

sabato, marzo 21, 2020

Il disconoscimento del documento prodotto in copia.




Cass. Civile Sez. 6 - Ord. Num. 7315/2020 - Presidente: SAMBITO Relatore: SCOTTI - Data pubblicazione: 16/03/2020.

“L'art. 2719 cod.civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cpc, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 18074 del 05/07/2019; Sez. 6 - 3, n. 3540 del 06/02/2019; Sez. 2, n. 4053 del 20/02/2018; Sez. 6 - 1, n. 13425 del 13/06/2014; Sez. 3, n. 4476 del 25/02/2009).