mercoledì, marzo 27, 2013

LIQUIDAZIONE SPESE NEI GIUDIZI INNANZI AL GDP, PER CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE € 1.100,00 (Questione di legittimità costituzionale).

 

[Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Dott. Nicola Lombardi, ordinanza del 25 marzo 2013] 


Il Giudice di Pace di Mercato S. Severino nella causa avente un valore di Euro 29,31, con l’ordinanza emessa in data 25/3/2013, ritenendo che “Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dipendendo, la liquidazione delle spese, dalla legittimità o meno del limite imposto” dalla norma, ha sollevato questione di “legittimità costituzionale dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. siccome in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione”, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e “la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio da quem”. Nell’Ordinanza, tra l’altro si legge: “(…) escluso il ricorso alla ipotesi di compensazione delle spese, in ordine alla quale anche la Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che l’esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (cfr. tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto, anche facendo applicazione dei nuovi parametri vigenti in materia di liquidazione di competenze legali, questo Giudicante, pur ritenendo di contenere entro valori minimi il compenso spettante al professionista, considerato il modesto valore, in nessun caso liquiderebbe l’importo di euro 29,31, importo che appare certamente esiguo per rappresentare un giusto ristoro delle spese che certamente verrebbe sostenuto direttamente dalla parte che si è rivolta ad un soggetto esercente la professione legale, il quale , a sua volta, deve necessariamente ricevere una remunerazione rapportata alla qualità e quantità del servizio reso, giusta disposto di cui all’art. 2233 co. 2 c.c. e dell’art. 13 della nuova legge sull’ordinamento forense, in G.U. n.15 del 18.1.2013, pena , in caso contrario la violazione dell’art. 36 Cost. (…..)”.

martedì, marzo 26, 2013

EVENTO FORMATIVO DEL 27 MARZO 2013.

OUA: auguri per la Santa Pasqua 2013.

Soppressione Tribunali: per il CNF serve una proroga.

 
Il Consiglio nazionale forense ha inviato una lettera al ministro della Giustizia affinché, con il Parlamento, provveda a una congrua proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155/2012 con la soppressione di 31 tribunali e 220 sedi distaccate.
La richiesta è stata avanzata formalmente , dopo valutazione attenta, nella seduta amministrativa di venerdì 22 marzo, dei possibili scenari conseguenti ai numerosi ricorsi di incostituzionalità della normativa che pendono dinanzi alla Corte Costituzionale.
Questioni d’opportunità, dunque, suggerirebbero di attendere gli esiti dei giudizi costituzionali per evitare possibili, se non addirittura probabili, impasse istituzionali; e, nel frattempo, di promuovere un progetto di revisione della geografia giudiziaria che garantisca il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.
Il Cnf ricorda infatti che l’8 ottobre 2013, cioé appena poco più di 20 giorni dopo l’entrata in vigore della soppressione delle sedi giudiziarie, sarà discussa davanti alla Consulta la questione di legittimità del decreto legislativo 155/2012, sollevato dal Tribunale di Pinerolo, prima di una nutrita serie di questioni pendenti presso la Consulta.
 Anche i giudici del lavoro stanno affrontando numerosi ricorsi da parte di dipendenti amministrativi contro le procedura di interpello.
Mentre, dunque, vi sono molte questioni pendenti davanti ai giudici di merito e di legittimità, “circostanza ancor più discutibili e grave”, vengono autorizzati trasferimenti di giudici togati dagli uffici sopprimendi ad altre sedi extradistrettuali.
Un’accelerazione che il CNF censura, condividendo preoccupazione e disagio che affligge gli operatori di giustizia e i cittadini dei territori interessati: “In questo modo, da un lato l’accesso alla giurisdizione viene compromesso ben prima delle soppressioni e, dall’altro, si calpesta il diritto dei cittadini di quelle circoscrizioni ai servizi loro dovuti”.

domenica, marzo 24, 2013

Tar Salerno respinge il ricorso per mantenimento Sezione di Amalfi del Tribunale.

 
Sì all’inizio del trasferimento dei processi da Amalfi a Salerno. Lo ha stabilito il Tar Salerno, respingendo la domanda cautelare presentata da avvocati e cancellieri contro il decreto emesso il 13 febbraio dal Presidente del Tribunale di Salerno che, dopo gli accorpamenti varati dal Governo, disponeva l’immediata trattazione nella sede centrale di Salerno dei procedimenti locatizi e cautelari, che sarebbero stati invece di competenza della sezione distaccata di Amalfi.
A ricorrere al TAR sono stati l’associazione “Avvocati Costiera Amalfitana” e oltre trenta tra legali e cancellieri. I giudici amministrativi hanno però deciso che il provvedimento è legittimo, perché “risultano rappresentate particolari esigenze giustificative finalizzate ad un migliore funzionamento del servizio giustizia” e perché l’accentramento si riferisce “a gruppi omogenei di procedimenti, atteso che non vi è un generalizzato trasferimento di tutta la materia civile ma, come si evince dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotti dalla difesa erariale, di parte non preponderante del contenzioso civile”.

venerdì, marzo 22, 2013

Interessi nazionali e nichilismo politico.

 
La vicenda dei due marò italiani, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, ormai è il segno di questa Italia che è emersa dai risultati elettorali delle scorse elezioni.
Non si poteva pretendere che un Parlamento (e faccio ormai fatica ad usare la “maiuscola”) composto da maggioranze provenienti dalle esperienze dei cc.dd. centri sociali, dalla “non politica” (intesa come inconsapevolezza del ruolo istituzionale da svolgere), dall’area della contestazione più accesa e finanche dal terzomondismo antioccidentale, confermasse o offrisse sostegno alla decisione assunta dal Ministro degli Esteri italiano di non far ritornare in India i nostri soldati.
Probabilmente, a fondamento di quella scelta vi erano informazioni riservate sull’esito di un probabile verdetto di condanna a morte (che senso, infatti, può avere oggi l’assicurazione del Governo indiano che il tribunale speciale che giudicherà i nostri marò “non applicherà la pena di morte” ?), ragion per cui, forse, il braccio di ferro tra il Governo indiano e quello italiano ha avuto, per lo meno, l’esito positivo di escludere una condanna capitale.
Nessuno, però, ha adeguatamente posto l’accento sulla “sproporzione” delle reazioni avute dalla controparte indiana: il sequestro del nostro ambasciatore resta un atto illegittimo – per altro mai accaduto se non nell’Iran komeinista – che viola tutte le regole e le convenzioni internazionali.
Il silenzio della politica è stato sul tema assordante: che fiducia possiamo riporre in Bersani, che, pur autoproclamandosi leader europeista con radici nel mondo occidentale, per accattivarsi le simpatie della galassia variopinta dei parlamentari di Sel o del Movimento 5 stelle, non ha detto una parola !!
In effetti, mentre l’India avrebbe dovuto assicurare con le proprie forze di polizia e della marina la navigazione nelle sue stesse acque territoriali (e ciò non ha fatto, consentendo il proliferare della pirateria ), il Governo italiano si è visto costretto a far scortare le navi mercantili italiane da forze militari speciali.
Nel corso della navigazione in acque territoriali internazionali, i nostri militari hanno intimato l’alt ad un’imbarcazione che pericolosamente si avvicinava alla nave scortata, in assenza di riscontro hanno utilizzato il deterrente armato.
Si tratta di un comportamento che risponde alle cc.dd. regole di ingaggio, e risulta conforme alla normativa internazionale per il contrasto della pirateria.
Al più il comportamento dei militari dovrebbe essere considerato come “comportamento colposo”, con tutte le conseguenze che tale situazione soggettiva riveste nel diritto penale moderno (ma quello indiano può essere considerato tale ?).
Inoltre, il fatto è avvenuto in acque internazionali e su nave battente bandiera italiana, ed in ogni caso iscritta nel Registro navale italiana, sì che la competenza a giudicare i fatti rientra, come da disciplina di diritto internazionale della navigazione, nella giurisdizione italiana. Come si vede, resta giuridicamente fondata la richiesta di istituire un tribunale internazionale (dunque,non solo indiano) speciale.
A fronte di questa legittima pretesa, il Governo indiano ha dato ascolto alle spinte nazionalistiche, ad una parte del’opinione pubblica che addirittura chiede la condanna a morte dei nostri soldati, in ciò ben consapevolezza della debolezza del Governo italiano, dell’assoluta inesistenza di una classe politica e parlamentare capace di difendere la dignità e gli interessi dell’Italia.
Quello che accadrà ai nostri soldati si spiega in questo contesto, e, purtroppo, nulla di buono immagino possiamo aspettarci !!
Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia 
Ordinario di Diritto Commerciale 
Università di Salerno

L’OUA HA INCONTRATO OGGI IL CNF SULLA REVISIONE DEI PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI E SI RIVOLGE AL MINISTERO CON UNA POSIZIONE UNITARIA: URGENTE VARARE IL DECRETO CORRETTIVO.

 
Positivo incontro, oggi, tra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense sulla richiesta di una revisione urgente dei parametri dei compensi degli avvocati.
Alla riunione erano presenti i presidenti di Oua e Cnf, Nicola Marino e Guido Alpa e i segretari Paolo Maldari e Andrea Mascherin, nonché i componenti del Centro Studi del Cnf.
Alla fine dei lavori, il presidente Nicola Marino ha sottolineato, «l’unitarietà della posizione dell’avvocatura, con la richiesta al ministro Severino di varare un decreto correttivo che modifichi i parametri ora vigenti sulla base dell’accordo raggiunto il novembre scorso con la stessa Oua e le Associazioni Forensi».
Marino ha chiarito, «che la legge professionale non impedisce questo processo, dato che le norme transitorie lo prevedono, anche senza la formulazione di pareri da parte del Consiglio Nazionale Forense. Peraltro, lo stesso Centro studi del Cnf ha confermato la sostenibilità della corretta interpretazione giuridica fornita dall’Oua. Non comprendiamo, quindi, le resistenze del Ministro che, oltretutto, non ha fornito motivazioni obiettive per la sua ferma opposizione».
«Non solo – continua - vogliamo ricordare, sgomberando il campo dalle passate polemiche, che quando si vararono i precedenti e punitivi parametri, il Ministero di Via Arenula non consultò nessuno».
«Ma ora – conclude Marino – è giunto il momento di voltar pagina e di guardare in avanti con l’obiettivo di tutelare adeguatamente gli avvocati. Serve solo la volontà politica da parte del ministro Severino. Oggi, intanto, con il Cnf abbiamo anche condiviso la necessità di velocizzare l’iter previsto dalla legge professionale per la definizione dei nuovi regolamenti, ora in attesa dei pareri dell’Oua, degli Ordini e delle Associazioni».

Roma, 22 marzo 2013

giovedì, marzo 21, 2013

Un superprocuratore Presidente del Senato (Documento dell’Unione Camere Penali).

 
La scelta che ha portato Piero Grasso dalla poltrona di Procuratore Nazionale antimafia alla presidenza del Senato, ad esempio, incarna meglio di qualsiasi analisi la mortificazione del primato della politica e la mancata comprensione – una vera debacle intellettuale – della tematica dei rapporti tra poteri dello Stato.
Non soddisfatta del disastroso reclutamento a suo tempo di Di Piero, incapace di riflettere sulle rivendicate ragioni politiche legate all'attività giudiziaria di personaggi come De Magistris o Ingroia – che pure ha patito anche dal punto di vista elettorale – la coalizione di sinistra ha utilizzato come un escamotage tattico, destinato a spaccare un altro partito, una soluzione che simboleggia una sorta di commissariamento delle istituzioni.
E’ stupefacente registrare come la indiscutibile forza evocativa dell’immagine di una persona – più che rispettabile – che passa nel volgere di alcuni mesi dal coordinamento di inchieste delicatissime, con il corredo di strumenti di indagine che esse comportano, alla seconda carica dello Stato, non sia stata neppure presa in considerazione dallo schieramento politico che si appresta ad esprimere il Premier incaricato.
Se in altre democrazie il capo di un organismo equivalente alla DNA avesse fatto lo stesso repentino percorso la cosa avrebbe prodotto perlomeno qualche interrogativo.
Ed invece è sorprendente che nessuno, non solo nello schieramento di sinistra, si sia interrogato sul fatto che un nuovo passo verso la democrazia giudiziaria, immaginata dagli adoratori delle procure, sia stato mosso nonostante il fallimento elettorale dei suoi alfieri.
Ciò, ovviamente, nella speranza che tutto ciò non sia stato, al contrario, uno scotto deliberatamente pagato all’unico potere forte attualmente in circolazione.
Un pensiero che il discorso di insediamento del presidente del Senato, obiettivamente più simile a quello di neoministro dell’Interno, finisce per rafforzare.
Al momento della candidatura dell’allora Procuratore Nazionale Antimafia avevamo segnalato come fosse discutibile un passaggio repentino tra cariche giudiziarie ed agone politico non solo nel caso di personaggi che avevano strumentalizzato a fini politici la loro vita giudiziaria, come i PM che senza alcuna censura disciplinare da parte del CSM avevano fatto i comizi con la toga sulle spalle, ma anche da parte di chi – come Piero Grasso– avevano tenuto un comportamento misurato; oggi dobbiamo constatare che avevamo visto giusto e qualcuno finirà per comprenderlo, magari, solo nel momento in cui la crisi politica coinvolgerà in ruoli più diretti la seconda carica dello Stato.
Allora chi non lo ha fatto oggi rifletterà sulla circostanza che far passare il capo di un ufficio giudiziario “dalle cattedre di un Tribunale” (o di una Procura Nazionale) ai vertici dello Stato è una idea buona per risolvere l’empasse del momento e superare momentaneamente i guai di una leadership, ma non per la democrazia.
La cosa sconfortante è che, come sempre avviene, la cattiva moneta ha finito per scacciare quella buona.
Tutti i problemi che, faticosamente, erano riusciti ad emergere negli ultimi mesi della legislatura, le aperture che si erano registrate, ivi incluse le autocritiche sulle soluzioni errate che negli anni scorsi erano state adottate, sono scomparsi dal dibattito.
E con esse sono scomparse le realtà che dietro a quei problemi si celano, come quella del carcere, come l’abuso della custodia cautelare o delle intercettazioni, tutte cose accantonate ma che urlano l’urgenza della loro risoluzione.
E’ questo il vero scandalo che ci fa dire che governare sui temi di giustizia è un’altra cosa.
Roma, 18 marzo 2013
 La Giunta 
dell’Unione Camere Penali

mercoledì, marzo 20, 2013

"PUBBLICITA' PROGRESSO".

Dimezziamo le quote d'iscrizione ai COA!

"Habent sua sidera lites" di Piero Calamandrei (1935).

 
"Chi fu l'inventore del motto comodo e vile habent sua sidera lites, col quale, sotto decoroso manto latino, si vuol dire in sostanza che la giustizia e' un giuoco da non prendersi sul serio?
Lo invento' certamente un causidico senza scrupoli e senza passione, che voleva con esso giustificare tutte le negligenze, addormentare tutti i rimorsi, scansare tutte le fatiche.
Ma tu, o giovine avvocato, non affezionarti a questo motto di rassegnazione imbelle, snervante come un narcotico: brucia il foglio su cui lo trovi scritto; e quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle.
Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinita', si manifesta soltanto a chi ci crede". 

Tratto da "Elogio dei giudici scritto da un avvocato".

martedì, marzo 19, 2013

Parametri compensi avvocati: è un pasticcio!

 
Il ministero della Giustizia frena sulla revisione dei parametri per i compensi degli avvocati.
Dopo l'apertura di pochi giorni fa, fatta dal Consiglio nazionale forense che aveva invitato il ministro Paola Severino a formulare una proposta ponte, in attesa che lo stesso Cnf formalizzasse la sua (oggi in discussione davanti agli ordini e alle associazioni), al Ministero fanno sapere che la strada di un regolamento ponte non è percorribile.
Troppo elevato il rischio che poi i giudici evitino di applicare i nuovi valori. Perché a costituire ostacolo, nella lettura del Ministero, sarebbe la nuova legge forense che attribuisce al solo Cnf la titolarità a formulare la proposta di revisione.
Al Ministero però si fa anche notare che poco più di un mese fa, all'inizio di febbraio, Severino tentò un abboccamento con Guido Alpa, presidente Cnf, proponendogli di considerare il confronto dell'autunno scorso con le associazioni forensi come sostitutivo della formale iniziativa del medesimo Consiglio forense.
 Dal Cnf è arrivata una netta presa di posizione che ne riaffermò la competenza esclusiva all'intervento. Di fatto, a questo punto, la situazione è di stallo assoluto.
Bisognerà attendere la proposta finale del Cnf, che questa sia trasmessa al Governo e al Parlamento per i pareri delle commissioni.
Tempi medio lunghi, insomma. E intanto a venire applicati sono ancora gli importi dell'agosto scorso, unanimamente considerati "mortificanti" da tutta l'avvocatura.

Cassazione: "i tornei di poker non sono un gioco d’azzardo".

 
La terza sezione penale della Cassazione mette un sigillo importante sulla nota querelle giudiziaria dei tornei live di poker texas hold'em sportivo (senza rebuy) e conferma un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato a favore dei circoli, almeno sotto il profilo del diritto penale. Ma c'è di più: a prescindere dall’esistenza di una disciplina (vedi eventuale e futuro regolamento attuativo previsto dalla Legge “Comunitaria del 2009) del settore, il gioco (nella sua versione sportiva) è da ritenersi lecito in tutti i casi.
La svolta il 12 ottobre 2012, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il riconoscimento che "nel poker in modalità torneo, l'abilità dei contendenti è un fattore determinante rispetto all'alea". Pochi giorni fa sono state rese note le motivazioni della seconda sentenza favorevole (num. 28412/2012) della Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012.
Un'associazione di poker texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell’accusa di “esercizio di gioco d'azzardo”. Il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso dei titolari del locale, sottoposto a misura cautelare restrittiva. Gli indagati presentarono ricorso in cassazione, sostenendo che l'articolo 718 del codice penale (gioco d'azzardo) non è applicabile, considerando che nel circolo "si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, perché così disposto dalla Legge n. 248 del 2006, articolo 38". Inoltre per i ricorrenti vi è stata inoltre una "violazione di legge processuale (art. 606 cpp, lettera c) perché il provvedimento cautelare in discussione presuppone un rapporto stabile tra l'immobile sottoposto a vincolo e l'attività asserita illecita che vi si svolta" citando delle precedenti sentenze della stessa Corte. Inoltre il sequestro non è applicabile perché di "un terzo proprietario estraneo alla fattispecie criminosa ipotizzata".
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: "Come già affermato di recente da questa Corte, proprio in una fattispecie analoga (sezione 3, 12.10.2011), non integra il reato di esercizio di gioco d'azzardo l'organizzazione di tornei di poker texano (cosiddetto Texas Hold'em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione) sono considerati giochi d'abilità e non di azzardo. Nell'occasione, è stato anche precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti la Legge del 4 agosto 2006, articolo 248, articolo 38, di conversione del DL 4 luglio 2006 n. 223".
Con queste motivazioni la Cassazione penale ordina il dissequestro del circolo, ma soprattutto consolida un orientamento oramai chiaro: è lecito - per gli Ermellini - organizzare tornei di poker texas hold'em sportivo senza rebuy (il pagamento di una seconda quota d'iscrizione a seguito dell'eliminazione dall'evento), almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e ribadiscono che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2009) non influisce sulla natura lecita del gioco.
Quindi, a prescindere dall'esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione sportiva, è da ritenersi un gioco lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illecita.

CNF: IN ARRIVO LE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI.

 
Il nuovo ordinamento forense istituisce i titoli specialistici: all’VIII Congresso giuridico-forense confronto tra tutte le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
Sul tema delle specializzazioni professionali forensi il cantiere è già aperto: il Consiglio nazionale forense sta lavorando al regolamento sull’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che dovranno svolgere un ruolo imprescindibile nell’organizzazione dei corsi di specializzazioni previsti dal nuovo ordinamento professionale.
Il punto su uno degli aspetti fondanti del nuovo Statuto dell’Avvocatura è stato fatto con tutti i presidenti delle Associazioni specialistiche per iniziativa del CNF nel corso dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale che si sta tenendo in questi giorni a Roma presso il Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.
Il CNF, infatti, considera fondamentale il ruolo delle Associazioni specialistiche nella formazione in genere e nel percorso specialistico in particolare e ritiene essenziale il loro pieno coinvolgimento nella definizione dei percorsi formativi, per rendere efficace ed effettiva questa importante novità. Tutti d’accordo nel ritenere che se la specializzazione è una necessità, la formazione “generalista” dovrà essere altrettanto solida.
Il titolo di “specialista”, che potrà essere speso come comunicazione informativa, però potrà contribuire a fare chiarezza “sul mercato” sulle competenze specifiche ai quali il cittadino potrà fare riferimento nella scelta del proprio legale. “Nel campo penale, la specializzazione dovrà essere funzionale alla tutela del giusto processo e in definitiva alla tutela del diritto”, ha detto Vinicio Nardo, dell’Unione delle Camere penali. “Un avvocato preparato rafforza il ruolo della difesa nel processo. Per Renzo Menoni, presidente dell’Unione delle Camere civili ha indicato nel processo il tratto unificante delle macro-aree di specializzazione, anche se sul tema il dibattito è aperto. “In ogni caso la trasversalità è un valore”. Luisella Fanni (Aiaf-Avvocati di famiglia) centra l’obiettivo: “l’Avvocatura deve fornire un servizio competente e lavoreremo celermente perché il regolamento sia approntato il prima possibile. Verificheremo con attenzione come garantire il contributo fondamentale dell’Avvocatura nei corsi localizzati nelle Università”. Preoccupato per il ruolo delle Università Patrizio Tumietto, presidente dell’Uncat (avvocati tributaristi). “Il diritto tributario è cerniera tra le competenze dell’avvocato sul versante procedimentale giurisdizionale e quelle del commercialista, prettamente di merito. Le facoltà di Giurisprudenza non sono attrezzate per questo”. Gianfranco Dosi (Ondf-Osservatorio diritto di famiglia), nel merito della definizione delle aree di specializzazione, indica la necessità di perseguimento di una terza via tra le macro e le micro aree.
Il presidente degli avvocati giuslavoristi (Agi), Fabio Rusconi è convinto che la “specializzazione sia una sfida della professione, un nuovo modo di porsi nella società e un elemento di nitidezza sul mercato. Occorre però non valorizzare troppo il ruolo delle Università”.
Per l’Unione delle Camere minorili, rappresentata dal presidente Luca Muglia, nel settore della famiglia il ruolo sociale dell’avvocatura si esprime a pieno ma richiede una trasversalità di competenze di cui tenere conto nella definizione delle aree.
Enrico Lubrano (Siaa-Avvocati amministrativisti) ha insistito sul rilievo da dare alle Associazioni nei percorsi di selezione nell’acquisizione del titolo, soprattutto verificando con attenzione le specifiche competenze dei legali. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa in apertura dei lavori dichiara:“La nuova legge professionale ha riconosciuto il rilievo costituzionale della professione forense, i valori di autonomia e di indipendenza, di sostegno dei diritti e degli interessi dei singoli consociati, dei gruppi, delle comunità, in uno Stato di diritto che riconosce all’avvocato un ruolo essenziale: quello di garante delle libertà, della certezza dei rapporti giuridici, della competenza nella realizzazione delle operazioni economiche”.
 Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto oggi i lavori dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, che si tiene fino al 16 a Roma presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. “Quale migliore messaggio in questo nuovo scenario se non il programma del Congresso”, nel quale ogni aspetto del diritto è indagato, ogni novità legislativa viene approfondita.
Riprendendo il titolo della Mostra che sarà dedicata a Piero Calamandrei, Alpa ha sottolineato come sia necessaria “la fede nel diritto, perché in anni di crisi il diritto costituisce un appiglio sicuro” e il diritto che l’Avvocatura vuole costruire si ispira ai valori di democrazia e giustizia”.
Della difficile sopravvivenza del diritto e delle garanzie in tempi di crisi ha parlato Guido Calabresi, già preside della Yale Law school e giudice presso la Corte distrettuale di New York “I tempi di crisi producono strappi anche gravi negli ordinamenti e la storia lo ha sempre dimostrato. La crisi eclissa ciò che è giusto e coinvolge anche il diritto nella misura in cui, finita l’emergenza, il diritto non riesca ad aggiornarsi ristabilendo il rispetto dei valori fondamentali della collettività”.
Per Calabresi, questa operazione è possibile se la magistratura è consapevole, l’accademia attenta, ma soprattutto se l’avvocatura, andando fino in fondo alle questioni, porta al giudice l’essenza del diritto giusto” “A fronte di una legislazione spesso confusa e parziale”, è intervenuto Giuliano Amato, “ il compito dei protagonisti del diritto consiste da una lato, nel domandare maggiore chiarezza nella produzione legislativa e, dall’altro, interagire e integrare in un vero dialogo le diverse competenze. Il compito degli avvocati è tirar fuori il meglio di una legge, argomentarla e ricondurla alla corretta applicazione nel caso concreto”.
Mentre le relazione tematiche in campo del diritto civile, penale, amministrativo, lavoro hanno evidenziato il vizio del legislatore italiano di intervenire, di regola, con norme tampone, con una successione ravvicinata di norme spesso in contrasto tra di loro.

La Corte Europea si pronuncia sull’obbligo di formazione continua.

mercoledì, marzo 13, 2013

Evento formativo del 21 marzo 2013.

PREVIDENZA FORENSE: L'avvocato siede in Cda? Il compenso non è soggetto a contribuzione.

 
L’imposizione contributiva prevista per gli avvocati riguarda i soli redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale, concetto che ricomprende anche attività che, pur non essendo professionalmente tipiche, presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa; l’obbligo è invece escluso quando non si ravvisa in concreto alcun intreccio tra l’attività prestata e le competenze tipiche del professionista.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5975/2013; depositata l'11 marzo)

Evento formativo del 22-23 marzo 2013 (n.6 crediti).

martedì, marzo 12, 2013

Piero Calamandrei-la Fede nel diritto-Costituzione e Avvocatura: a Roma, dal 14 Marzo, una Mostra documentale sull’insigne giurista.

Parametri, Mascherin (CNF): “Occorre cambiare e anche velocemente”.

 
“Sui parametri occorre cambiare e anche velocemente. L’attuale decreto ministeriale (n. 140/2012, ndr) è contra legem per molti aspetti, ed infatti il Consiglio nazionale forense non ha esitato a impugnarlo al Tar del Lazio, insieme ad altri 25 Ordini, all’Unione forense campana e a tanti avvocati a titolo personale".
E’ questa la posizione espressa dal consigliere segretario Andrea Mascherin su un tema che sta a cuore all’Avvocatura ed al CNF. D’altra parte, come evidenzia Mascherin, il decreto 140 presenta profili di grande criticità: “Si tratta di compensi indecorosi e vergognosi per la funzione costituzionale esercitata dagli avvocati, è fuori dubbio che i valori individuati dai parametri vadano incontro, di fatto, alle aspettative di istituti di credito, assicurazioni, clienti economicamente forti in genere, e siano in contrasto con la dignità della professione e l’interesse del cittadino ad un corretto esercizio della stessa”.
Domanda. La legge professionale forense ripristina una necessaria correttezza….
Risposta. Per fortuna la riforma dell’ordinamento professionale, forse non a caso ripetutamente criticata dal primo ministro Monti, riconosce espressamente i valori di dignità, decoro, autonomia, rilievo costituzionale e specificità della nostra professione, e l’articolo 13 riconduce la formazione e la concezione dei parametri a binari più consoni ai principi appena richiamati. In attuazione della legge, dunque, il CNF ha inoltrato già il 28 febbraio scorso a tutti i Consigli dell’Ordine, alla Cassa forense, all’Oua e alle Associazioni forensi riconosciute dal Congresso, lo schema dei nuovi parametri. Una volta raccolte le osservazioni, anche in ossequio a quanto previsto dalla legge 247/12, i nuovi parametri saranno oggetto di proposta al ministro della giustizia.
Domanda. Ad oggi cosa può accadere?
Risposta. Il ministro aveva da tempo predisposto il decreto correttivo, che apporta qualche piccola modifica migliorativa ai parametri in essere. Ad oggi non se ne sa nulla e non possiamo sapere quale siano le sue intenzioni . Certo, con i futuri nuovi parametri le modifiche dovranno essere sostanziali. Sono ottimista per il futuro: la legge 247/2012 riconduce la formazione dei parametri alla proposta, seppur non vincolante, dell’Avvocatura, e non a quella degli istituti di credito e delle assicurazioni.

Fondo patrimoniale: l’onere della prova grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni.

 
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 2970 depositata il 7 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da una coppia di coniugi nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti in considerazione di un debito di natura finanziaria; la procedura esecutiva, in particolare, aveva avuto ad oggetto un bene immobile appartenente al fondo patrimoniale da essi costituito.
Secondo la Corte, in particolare, la sentenza impugnata andava confermata non avendo, i soggetti opponenti, richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i fatti costitutivi del diritto di specie, né fornito allegazioni “in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente". A ben vedere, infatti, gli opponenti si erano limitati a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento fosse di per sé sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo.
Diversa è la posizione dei giudici di legittimità i quali ricordano come l'onere della prova sui presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del Codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. 
Così, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 del Codice di procedura civile, l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi – continua la Corte – “non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

CNF: Dal 14 al 16 marzo l'VIII Congresso giuridico‐forense.

 
Al via l'VIII Congresso giuridico‐forense per l'aggiornamento degli Avvocati, dal 14 al 16 marzo nel Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, a Roma. L'evento sarà presentato oggi in una conferenza stampa in programma alle 12 presso la sede amministrativa del Consiglio nazionale forense, via del Governo Vecchio, 3.
Sarà presente il presidente Guido Alpa. Giustizia, lavoro, carceri, Avvocatura: dopo un anno di riforme l'Avvocatura fa il punto sulle novità legislative.
Nel corso del VIII Congresso sarà inaugurata la mostra 'Piero Calamandrei‐La Fede nel diritto‐Avvocatura e Costituzione', dedicata all'insigne giurista, padre costituente, primo presidente del Consiglio nazionale forense della Repubblica.
Molti i relatori d'eccezione, che approfondiranno i temi più discussi.

Tar Campania: ricorsi troppo costosi, Stato ripensi contributo unificato.

 
Napoli - (Adnkronos) I ricorsi al giudice amministrativo sono diminuiti perche' "e' diventato troppo costoso".
Lo sostiene il presidente del Tar Campania Cesare Mastrocola. "Il contributo unificato e' stato aumentato e costituisce una remora, e chi ritiene di essere stato leso dalla pubblica amministrazione si deve fare i conti in tasca - spiega - Mi auguro che nel 2013 lo Stato ripensi la sua presa di posizione cosi' che il cittadino possa tornare a far valere le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo".
Il contributo unificato, precisa Mastrocola nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, "e' un problema che va affrontato e risolto al piu' presto altrimenti si rischia di svuotare sostanzialmente di contenuto il disposto del primo comma dell'articolo 24 della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi".

venerdì, marzo 08, 2013

ANF: AVVOCATI ITALIANI CHIEDONO NUOVI PARAMETRI DEI COMPENSI OGGI.

 
(AGENPARL) - Roma, 07 mar - “Gli avvocati aspettano da mesi la pubblicazione del nuovo Decreto ministeriale sui parametri. Per molti di essi la realtà di ogni giorno è sempre più difficile perché nei tribunali italiani un gran numero di professionisti, giovani e non, sta lavorando per poche decine di euro. Il Ministero della Giustizia dia il via libera al Dm già concordato con l'avvocatura a novembre. E il CNF intervenga affinchè si sblocchi questa situazione. Lo stallo è inaccettabile, così come l'attesa per l'iter previsto dalla nuova legge forense: otto mesi, un anno? Non è prevedibile, vista anche l'attuale e confusa situazione politica nel Paese ”.
Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano, rivolgendosi al ministro Severino e al presidente del Cnf, Guido Alpa.
"L'approvazione della nuova riforma forense - aggiunge - non può essere il pretesto per bloccare questo iter, anzi, è opportuno ribadirlo, l’avvocatura e il Ministro Severino avevano già trovato nel mese di novembre un ‘gentlemen’s agreement’ sui nuovi parametri da introdurre. Il Ministero, quindi, era disponibile ad apportare le modifiche concordate, ma il CNF avrebbe dovuto “ratificare” l’accordo, prestare il proprio consenso alle modifiche e quindi si sarebbe potuto procedere alla pubblicazione del decreto. Ma nulla. Sono passati mesi, e altrettanti rischiano di passare: a causa di questa situazione in stand-by molti avvocati sono realmente in difficoltà, perché in alcuni casi, come ad esempio per i precetti, i parametri che vengono attualmente utilizzati sono al limite della elemosina".
“L’avvocatura – conclude Perifano - non può essere tenuta in ostaggio dall’intransigenza del Cnf nell'interpretare le applicazioni della nuova legge forense e neppure dall’inazione del ministero di via Arenula: così si procrastinano a tempo indeterminato le modifiche e aumentano drammaticamente i problemi, il tutto a scapito degli interessi degli avvocati”.

FESTA DELL'8 MARZO.

giovedì, marzo 07, 2013

F.G.V.S.: L’OMESSA DENUNCIA PUÒ BLOCCARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO? (Cassazione, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784) .

 
Cassazione Civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784 
(Pres. Segreto – Rel. Vivaldi) 

 Svolgimento del processo 

 G.T. propose appello avverso la sentenza del 2.10.2003, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Generali Assicurazioni spa, quale impresa designata per il FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 17.7.2000 in Napoli, quando, nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un ciclomotore non identificato, fuggito via dopo l’incidente. Il tribunale, con sentenza del 2.5.2006, rigettò l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la T. Resiste con controricorso la società Generali Assicurazioni nella qualità indicata.

Motivi della decisione 

Con unico motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata, errata ed emessa in violazione di precise norme di diritto che andrà cassata al sensi dell’art. 360 C.P.C. n. 3.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha, in più occasioni (Cass. 18.6.2012 n. 9939; Cass. 24.2.2011 n. 4480; cass. 3.9.2007 n. 18532; v. anche Cass. 18.11.2005 n. 24449), statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 1. n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità; ciò, però, senza automatismi.
Il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia.
L’omessa od incompleta denuncia all’autorità, infatti, non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto.
 Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento.
Apprezzamento del quale il giudice del merito è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due ipotesi (denuncia/omessa denuncia) è, quindi, consentito assegnare – salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto ‐ una sorta di efficacia probatoria automatica; nel senso che il sinistro sia sicuramente riconducibile alla fattispecie astratta di cui. alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata; diversamente, in caso contrario.
La mancata denuncia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione.
Nella specie, il giudice del merito ha erroneamente fondato il rigetto dell’appello ‐ con ciò confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – sulla circostanza che “l’appellante non ha presentato alcuna denuncia o querela relativa all’incidente…” aggiungendo che “Le dichiarazioni rese dei resti nel corso dell’ udienza istruttoria di primo grado del 17 maggio 2002 non sono assolutamente sufficienti a ritenere sussistente una responsabilità della società appellata quale responsabile per il FGVS per la regione Campania essendo, come detto, necessario in questa fattispecie compiere indagini precise attivate mediante regolare denuncia‐querela ovvero dichiarazione resa al drappello PS presso il nosocomio in cui ci si reca per le cure del caso”.
Ma le considerazioni effettuate in ordine al rilievo della mancata denuncia, unitamente al difetto di motivazione, da parte del giudice d’appello, in ordine alle ragioni che rendono la dichiarazioni testimoniali “assolutamente” insufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda ‐ ciò che rende la valutazione del giudice di merito censurabile in sede di legittimità (Cass. ord. 2.3.2012 n. 3370; Cass. 18.3.2711 n. 6288) ‐ conducono all’accoglimento del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

Polizze professionali: L’Oua sollecita Cnf e Ministero della Giustizia, subito i decreti attuativi.

 
"La nuova normativa sull'obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati rischia di essere inutile senza adeguati decreti attuativi". Lo denuncia l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua) chiedendo un incontro urgente con il ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense. 
"La tematica merita un serio e tempestivo approfondimento - spiega la nota dell'Oua - Bisogna evitare che il ministero della Giustizia, sentito il Cnf, stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione". 
In particolare, "si ritiene necessaria e urgente un'attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria nonché sugli standard dei livelli di pagamento dei premi''. 
Dubbi anche sull'"ulteriore obbligo di copertura del rischio infortuni dei collaboratori dipendenti". "Allo stato attuale - sostiene ancora l'Oua - in Italia non vi è prova di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni che possa garantire, nel corso degli anni a venire, il pagamento di premi adeguati ed effettivi". 
Da qui la decisione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura di istituire un "osservatorio nazionale sulle attuali tariffe praticate dalle compagnie di assicurazioni nei confronti degli avvocati già assicurati". 
L'obiettivo è "elaborare una proposta di tariffa al ribasso per il futuro, tenuto conto dell'elevato numero di nuove polizze da stipulare". Allo stesso modo occorre mettere in atto "meccanismi di contrattazione istituzionale con l'avvocatura a livello nazionale per l'individuazione dei contenuti minimi di copertura delle polizze''.

mercoledì, marzo 06, 2013

"Abogado”: istruzioni per il business del diritto, nuovi saldi.

 
Con il d.lgs n. 96 del 2001 lo stato italiano, riconoscendo l'esercizio dell'avvocatura a tutti i cittadini di uno stato membro della UE in possesso del titolo professionale, ha consentito che per circa 10 anni si creasse un'altra avvocatura, illetterata e incompetente parallela a quella formata da persone che con sacrificio e costante applicazione nello studio potesse affrontare a testa alta l'esame di abilitazione anche e, perché no, con "lacrime e sangue".
Lo svilimento della professione forense è aumentata in maniera preoccupante. Entrando nelle aule di giustizia è diventato un piacere assai raro ascoltare l'oratoria che contraddistingue "l'Avvocato", ormai ostaggio dell'arroganza e dell'ignoranza. Sembrava, essere finita al 30 ottobre 2011, l'era dei pacchetti "all inclusive" (1.500,00/2.900,00) comprensivo di viaggio, pernottamento e l'iscrizione all'albo sostenendo solo un test a crocette (sic!), ma l'entrata in vigore del Real Decreto 775/2011 ha quasi peggiorato le cose. Di fatto non solo la Spagna rimane il paese dove è più facile conseguire il titolo di avvocato ma ha creato per sé un nuovo e interessante business. Infatti, una (tra le tante) invitante società di servizi annuncia: "attraverso la frequenza del master (in modalità on-line o presenziale) potrai superare senza difficoltà la prova attitudinale e potrai conseguire il titolo di avvocato senza svolgere la pratica professionale e senza affrontare l'esame di stato italiano". E, continua: "Pensa a tutti i numerosi vantaggi: - esperienza di vita all'estero formativa e divertente (per i clienti che intendono partecipare al master in modalità presenziale) - evitare 3 anni di pratica professionale senza alcuna retribuzione - evitare la frustrazione e l'ansia dell'esame di stato italiano - beneficiare di nuove opportunità lavorative - operare in un contesto europeo - imparare una lingua nuova Grandi promesse ed anche false illusioni, nell'era del grande Fratello dove si svende la dignità, il decoro e il rispetto di se stessi, dimenticando che la competenza e la professionalità non è merce in vendita ai mercati del sapere.
L'arte giuridica si apprende sul campo con spirito di sacrificio e di servizio per assicurare a chi ci dà mandato, tutela, ascolto e diritto di difesa. Tra i doveri più significativi dell'avvocato va tenuto presente prima di tutto il dovere di competenza (art. 12 del codice deontologico) intendendo tale dovere come competenza giuridica legata imprescindibilmente al dovere di aggiornamento professionale (di cui all'art.13 del codice deontologico) oltre al dovere di lealtà e fedeltà verso la parte assistita (artt. 6 e 7 del codice deontologico). Non è quindi sufficiente rispettare regole e procedure relative alla prestazione professionale, ma anzi occorre valutare le conseguenze che il nostro operato può provocare e chiedersi sempre cosa accadrebbe se agissimo senza preparazione e competenza. Infatti un avvocato incompetente o impreparato non tutela l'interesse del cliente e non svolge un servizio socialmente utile. E' doveroso e imprescindibile l'impegno di tutta l'avvocatura per difendere i principi già esistenti assicurandone il rispetto attraverso una più rigorosa applicazione delle norme deontologiche e per la creazione di altre nuove e idonee a garantire non solo la tutela degli interessi protetti ma anche la professionalità dell'avvocato. Va riconosciuto più che mai il ruolo determinante degli Ordini Professionali oltre a tutti gli organi preposti alla formazione professionale che potranno colmare le carenze legislative che incrementano e legittimano percorsi formativi alternativi e pratiche professionali scarse e inadeguate. Quindi è necessario che gli Ordini distrettuali non abbiano soltanto una funzione di controllo ma che si adoperino per creare una classe di avvocati qualificati e competenti che possano garantire e tutelare gli interessi dei cittadini che chiedono loro aiuto mettendoli in grado di assolvere appieno il loro mandato. Occorrono al più presto norme di comportamento professionale che impongano all'avvocato una più attenta e rigorosa preparazione professionale ed etica.
 Numerosi i reclami dell'omologo Centro spagnolo pervenuti alla Presidenza del Consiglio relativamente a cittadini italiani laureati in giurisprudenza in Italia che hanno omologato il proprio titolo di studio in Spagna, e numerose le richieste anche dai vari Consigli dell'Ordine sul territorio al Consiglio Nazionale Forense, relativamente all'abilitazione all'esercizio della professione forense degli avvocati "stabiliti" che avrebbero deciso di sospendere le domande di iscrizione degli stessi senza prima aver operato le necessarie verifiche all'effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese estero e al grado di conoscenza della lingua straniera ivi praticata. A seguito di tutti i problemi che ne sono scaturiti il Consiglio Nazionale Forense è in intervenuto a mezzo dell'istituita Commissione con la circolare del 5/5/2011sul riconoscimento del titolo di "abogado" acquisito in Spagna: "In effetti, benché la Corte di Giustizia abbia dichiarato che le disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali non possano essere invocate al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di una qualifica rilasciata da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato e non si fondi né su di un esame né su di una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro, tale principio è applicabile solo nei casi in cui l'omologazione del titolo acquisito in un altro Stato non attesti alcuna qualifica supplementare e quindi non sia fondata sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite in quello Stato (cfr. sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera). Nel verificare se i titoli conseguiti all'estero attestino una qualifica supplementare rispetto a quella acquisita in Italia, non possono essere imposte condizioni sproporzionate o comunque incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, quale ad esempio esigere l'indicazione del motivo per il quale si intende esercitare la professione in Italia anziché nello Stato nel quale è stata ottenuta l'abilitazione. Inoltre, i controlli non possono avere carattere sistematico, dovendo essere limitati ai soli casi nei quali vi siano indizi di un abuso del diritto dell'Unione europea, ovvero di un comportamento che miri ad ottenere un vantaggio derivante dalla normativa sovranazionale mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per la sua applicazione.
Alla luce di quanto esposto, si prega codesto Consiglio Nazionale Forense di voler fornire elementi utili a chiarire la questione, anche al fine di prevenire l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia [...]'. 1. La Commissione ritiene di sottolineare, in via preliminare ad ogni altra considerazione, che il proprio ruolo si esplica in una funzione esclusivamente di supporto ermeneutico, e non anche prescrittiva. Nel sistema ordinistico in vigore in Italia, infatti, il Consiglio nazionale forense (così come ogni sua articolazione interna) non ha un potere di tipo gerarchico nei confronti degli ordini circondariali; questi ultimi sono costituiti in enti pubblici non economici a carattere associativo, e ciascuno di essi è dotato di una propria sfera di competenza e di piena autonomia, salve le prerogative di garanzia del Dicastero vigilante (Ministero della Giustizia). Sempre in via preliminare, deve ricordarsi che il C.N.F. è anche dotato di funzioni giurisdizionali ed è chiamato ad esprimersi quale giudice speciale in posizione di piena terzietà rispetto a tutti i ricorsi ad esso demandati dalla legge. Ciò a chiarire che le considerazioni che seguono non intendono essere, né possono costituire, atto di interferenza nell'esercizio delle funzioni amministrative assegnate dalla legge ai Consigli locali dell'ordine, né tanto meno anticipare le pronunzie che, rispetto a singole concrete domande di giustizia, il Consiglio nazionale stesso sarà tenuto a rendere in sede giurisdizionale.
2. La materia della tenuta degli albi forensi, ivi comprendendo i diversi procedimenti di iscrizione e cancellazione, è affidata come detto agli Ordini circondariali (art. 14 e segg., R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nel caso l'interessato abbia a dolersi di un contegno non conforme alla legge da parte dell'Ordine può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense (art. 31, R.D.L. cit.), e le decisioni di quest'ultimo sono a loro volta impugnabili dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, per motivi di legittimità. 9. Si ritiene pertanto in conclusione che il Consiglio dell'ordine conservi il potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'albo custodito, allorquando rilevi – alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria – che si versi in un caso di abuso del diritto dell'Unione europea. Contro tale decisione il richiedente può esperire i mezzi di gravame previsti dalla legge, che prevedono il reclamo dinanzi al Consiglio nazionale forense, e la eventuale impugnabilità delle sentenze di questo di fronte alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione.
10. Il quesito proposto evidenzia inoltre le possibili criticità derivanti da un'opera di controllo sistematico e penetrante degli ordini forensi sulle richieste di stabilimento ed integrazione provenienti da Stati membri quali la Spagna, che finora non si sono dotati di alcun sistema di verifica delle competenze professionali per l'accesso alla qualifica di avvocato. Si è segnalato, più in dettaglio, che risultano casi di richieste di informazioni agli interessati circa l'effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese di provenienza e il possesso delle conoscenze linguistiche proprie del Paese medesimo. Al riguardo, va evidenziato come singoli e specifici casi di richieste di stabilimento ed integrazione di professionisti abilitati in altro Stato membro dell'Unione europea possono essere oggetto di valutazione ed acquisizione di ulteriore documentazione in presenza di indici di anomalia che rendano ragionevole un approfondimento, peraltro non invasivo, dell'Ordine circa l'esatto curriculum del richiedente l'iscrizione.
È questa l'ipotesi di domande che provengano da cittadini italiani, laureatisi in Italia e che spesso hanno svolto il tirocinio nel nostro Paese; tali soggetti avanzano la richiesta di stabilimento sulla base di titoli stranieri di formazione anomala, ossia emessi in un arco di tempo assai breve (solitamente un anno o poco più), e dai quali non emerge alcun legame con il Paese di emissione dei titoli. In presenza di tali indici di anomalia appare ragionevole anche un approfondimento relativo alle competenze linguistiche.
È noto infatti come alcune organizzazioni commerciali italiane offrano agli stessi cittadini italiani laureati in giurisprudenza servizi di supporto al riconoscimento dei titoli, proponendo il disbrigo di tutte le pratiche inerenti sia l'omologazione della laurea in Spagna, sia l'iscrizione al locale "collegio degli avvocati". Alcune di esse (cfr. ad esempio le esplicite indicazioni presenti al sito www.omologazionetitoli.it) giungono a promettere l'intero espletamento delle pratiche senza che il candidato abbia alcuna conoscenza della lingua del Paese dell'Unione europea di "transito".
È evidente, a questo punto, che l'ordine, in presenza di evidenti elementi indiziarî, dovrà accertarsi se la domanda provenga o meno da un soggetto che ha un qualsivoglia legame con il Paese nel quale afferma di aver esercitato al professione. La sussistenza di prassi elusive di questo tipo andrebbe utilmente segnalata a questo Consiglio, anche al fine di consentire l'attivazione di meccanismi di consultazione bilaterali o in sede europea.
11. Diversamente pare doversi opinare con riferimento ad eventuali richieste di informazioni attinenti ai motivi personali in base ai quali i richiedenti avrebbero deciso di esercitare il diritto di stabilimento. Tali motivi dovrebbero appartenere al cd. "foro interno" dell'interessato, e non paiono assumere rilievo giuridico nelle fattispecie de quibus, allo stesso modo nel quale non assumono alcuna rilevanza i motivi personali in base ai quali un avvocato iscritto in un albo tenuto da un certo Consiglio dell'ordine decida di trasferire la propria iscrizione in altro albo tenuto da un Consiglio dell'ordine situato in altro circondario di tribunale, purché l'avvocato abbia, nel circondario di destinazione, residenza o domicilio professionale.
12. Il quesito pervenuto pone inoltre l'ulteriore questione se l'ordine forense possa procedere ad una verifica sistematica degli albi, al fine di individuare soggetti che abbiano già ottenuto in passato l'iscrizione sulla base di un procedimento che costituisca nel suo complesso un abuso del diritto dell'Unione. In linea generale l'ordine forense ha l'espresso potere-dovere, conferito dalla legge (art. 16, comma terzo, R.D.L. 1578/1933), di procedere alla verifica periodica degli albi ogni anno, e ciò avviene nella prassi per verificare la sussistenza di tutti i presupposti di iscrizione, in modo non discriminatorio (si consideri ad esempio il dovere di verifica circa situazioni di incompatibilità, di pendenza di procedimenti penali etc.). D'altra parte si è evidenziato, già nel ricordato parere di questa Commissione n. 17/2009, che l'iscrizione nell'albo protratta per lunghi periodi ingenera inevitabilmente l'affidamento di terzi e consolida un'aspettativa dell'interessato, con la conseguenza che la cancellazione disposta dall'ordine potrebbe riverberarsi su processi in corso e sugli interessi di clienti in piena buona fede". Si è pertanto suggerito di procedere alla cancellazione di soggetti già iscritti solo quando le circostanze evidenzino un documentato interesse pubblico all'espunzione del soggetto dall'albo, dando così corpo a tutti i presupposti per un provvedimento amministrativo di revoca della precedente deliberazione. Se si considera che molte delle iscrizioni in questione sono state operate dagli ordini prima dell'intervento della Corte di Giustizia con la sentenza Cavallera, e dunque in tutto il periodo 2001-2009, non appare di per sé illegittimo il contegno del Consiglio dell'ordine che, per evitare il perpetuarsi di situazioni di abuso del diritto dell'Unione europea, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense (Corte cost. ....) proceda a verifica delle posizioni di coloro che hanno esercitato il diritto di stabilimento provenendo da Paesi privi di selettivi criteri di accesso alla professione, e comunque in circostanze di tempo o di fatto tali da ingenerare il ragionevole dubbio circa l'integrazione della descritta fattispecie abusiva, fino ad arrivare nei casi concreti anche all'ipotesi della revoca dell'iscrizione a suo tempo disposta. Anche l'eventuale cancellazione disposta all'esito delle verifiche intraprese, oltre ad essere motivata da un comprovato interesse pubblico all'espunzione dall'albo del soggetto che non aveva titolo per esservi iscritto, è provvedimento ovviamente "giustiziabile" nelle forme e di fronte alle Autorità già indicate. Deve peraltro aggiungersi che, in relazione alle esigenze di protezione dell'affidamento e di tutela della clientela e dei terzi, la produzione degli effetti dell'eventuale provvedimento di revoca dell'iscrizione a suo tempo disposta dovrebbe essere modulata in forme compatibili con le cennate esigenze, e andrebbe tendenzialmente esclusa la revoca con effetti ex tunc, di per sé idonea a travolgere tutti gli atti compiuti dal soggetto cancellato. Tali verifiche vanno comunque effettuate tenendo conto delle posizioni individuali dei soggetti iscritti, senza fare ricorso a strumenti di verifica standardizzati (ad es. formulari e questionari inviati indistintamente a tutti gli iscritti).
13. In conclusione, questa Commissione ritiene conforme allo spirito delle norme europee che gli ordini circondariali svolgano un'attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria, casi di abuso del diritto dell'Unione Europea.
Ritiene irragionevoli forme e prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Ritiene che non esorbiti dalle proprie competenze il Consiglio dell'ordine che effettui controlli anche sulle iscrizioni già disposte, perché il relativo potere-dovere di verifica rientra nel più generale potere di revisione degli albi regolato dalla legge. Ritiene infine che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti all'esito delle citate verifiche dovrebbero comunque salvaguardare l'affidamento incolpevole dei terzi e della clientela, evitando il rischio di travolgere attività difensive compiute in costanza dell'iscrizione poi revocata.
14. Ad abundantiam va segnalato che la situazione attuale è verosimilmente destinata ad esaurirsi in tempi relativamente brevi, posto che la Spagna – anche sulla scorta di un forte incoraggiamento degli altri Stati membri – ha introdotto un tirocinio formativo obbligatorio ed un esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che troveranno applicazione a far data dal 31 ottobre 2011 (ley de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales)." Secondo un recente commento del Consiglio Nazionale Forense, la pratica degli "abogados" rappresenta in sostanza "una violazione della concorrenza a danno dei cittadini italiani che, per diventare avvocato, accedono a un percorso articolato e sostengono un esame di abilitazione".
Lo stesso CNF ha infatti già inviato una nota all'Antitrust per segnalare "messaggi pubblicitari ingannevoli" diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di "avvocato", già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 sempre su segnalazione del Consiglio nazionale forense (v. anche sent. 26/1/2012 n.RD 50/12, R.G. 265/11).
Nonostante i numerosi interventi per arginare il fenomeno e sebbene appaia al momento più contenuto è comunque per i nostri giovani un allettante e attraente percorso alternativo per ottenere più facilmente l'abilitazione all'esercizio di una tanto nobile professione. Abbiamo perciò il dovere di trasmettere ai giovani Colleghi che la vera professionalità è nel rigore e nell'impegno e non in becere e quanto mai ingannevoli scorciatoie che minerebbero il buon diritto dei cittadini che chiedono il nostro aiuto.
Scritto da Avv. Lucilla Anastasio

lunedì, marzo 04, 2013

Sfratto per morosità: è nulla la notifica dell’intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. [Trib. Nola, GU Costabile - Ord. del 24 gennaio 2013].

 
TRIBUNALE DI NOLA 
II SEZIONE CIVILE 
Il G.U., dott.ssa Caterina Costabile,
-visti gli atti del procedimento di convalida di sfratto per morosità R.G. n. …/2013;
-a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.1.2013;
-visto il contratto di locazione ad uso box auto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 5.10.2011 al n. … serie 3;
-evidenziato che la notifica della intimazione nei confronti della conduttrice Meviax, non comparsa alla odierna udienza, si è perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;
-sottolineato che l’utilizzabilità del meccanismo di cui all’art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell’avviso di eseguita notifica nel caso in cui l’intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l’intimato non abbia conoscenza dell’atto introduttivo; 
-evidenziato che da ciò deriva che il giudice deve denegare la richiesta convalida e trasformare il rito, statuendo con sentenza sulla domanda di cessazione o risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio già contenuta nella citazione (la nullità della notifica della intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. è stata confermata da Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453);
P.Q.M. 
-Letti gli artt. 447 bis e 426 c.p.c. -ordina il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c. -fissa l’udienza di discussione della causa per il ….6.2013, -fissa all’attore il termine perentorio del ….4.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione dell’atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 415 c.p.c.; -fissa alla convenuta il termine perentorio del ….5.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 416 c.p.c. -Vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, dispone che parte attrice notifichi entro il 31 marzo 2013 il presente provvedimento alla convenuta contumace.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazioni.
Nola, 24.1.2013
Il Giudice 
Dott.ssa Caterina Costabile

CASSA FORENSE: QUALE FUTURO?

L’andamento reddituale in CASSA FORENSE al 31.12.2011, secondo i dati ufficiali di cassa forense:155.150 gli avvocati che hanno inviato il modello5; di questi 5.360 hanno dichiarato reddito zero o meno di zero; di questi 33.835 hanno dichiarato redditi inferiori a 10 mila euro pari al 21,8% del totale; di questi 58.626 hanno dichiarato reddito inferiore a 16.154 euro pari al 37,8% del totale. Ben 138.222 avvocati pari al 89,1% dichiarano redditi al di sotto del tetto pensionabile di 89.450 euro all'anno e quindi solo il 10,9% dichiara redditi sopra il tetto pensionabile ed è titolare del 53,7% complessivo del reddito dichiarato dalla avvocatura e quindi versa il contributo del 3% a titolo di solidarietà.
Se a questi dati aggiungiamo 60.000 avvocati titolari di un reddito inferiore a 10mila euro all'anno il quadro è completo e dimostra la gravissima sperequazione tra il 10,9% che detiene il 53,7% del PIL della avvocatura italiana e l'89,1%, ubicato prevalentemente al sud e centro sud che detiene il restante 46,3% del Pil.
Avv. Paolo Rosa

sabato, marzo 02, 2013

Io giudice, vi svelo i segreti della casta.

 
Quando entri in magistratura, è come dischiudere uno scrigno segreto e misterioso. Hai l'impressione d'essere stato ammesso in un regno proibito. Con le sue leggi, i suoi codici di comportamento. Rigorosamente non scritti, prima regola.
Nulla di ufficiale. Quello che è ufficiale è demandato a Note, Circolari, Protocolli, utili per giustificare l'esistenza di un grande apparato.
Quando entri in magistratura, resti allibito; poi, lentamente, ne assorbi il clima, le consuetudini. Ti arriva subito forte e chiaro un messaggio: vivi e lascia vivere, camperai cent'anni. Il tuo ego cresce a dismisura, tanto quanto il peso della toga.
Scopri come sia importante la difesa dei tuoi privilegi: questione di sopravvivenza. Non muovere le acque, non rompere gli equilibri, non discutere le tradizioni: ne puoi trarre vantaggio al pari degli altri.
E, dunque, perché agitarsi? Non sei d'accordo? Finirai a smaltire l'arretrato dei colleghi lavativi. Sarai tollerato come un diverso, insidioso e pericoloso. Alla prima occasione, fuori. Quando il tribunale si svuota, il collega del Sud che se ne va, vedendomi ancora chino sul lavoro, mi canzona ridendo: «Tanto, lo stipendio è sempre uguale...». In effetti non esistono orari d'ufficio. A che ora vengo a lavorare? Quando tieni udienza. Quando tengo udienza? Lo decidi tu.
Perché non si lavora al pomeriggio? Perché manca il personale. Perché convochiamo testi, sapendo che l'udienza va rinviata? Il teste ha l'obbligo di comparire. Perché la stanza del mio collega è sempre vuota? Lavora da casa, s'è portato via i fascicoli, stende le sentenze nel tinello, dove può concentrarsi di più. Perché a Natale, a Ferragosto, a Pasqua i tribunali sono vuoti? Non ci sono attività istituzionali. Perché il collega è assente? È indisposto.
Ha mandato il certificato medico, almeno? No, lo porterà al rientro. Perché il procuratore viene al lavoro con l'auto blindata partendo da casa sua, che dista decine di chilometri dall'ufficio? È stato autorizzato.
E ancora. Perché esiste la sospensione dei termini feriali e quindi non possiamo fissare udienze dal 31 luglio al 15 settembre? Perché gli avvocati vogliono andare in ferie. Perché non decidi subito sull'istanza di scarcerazione? Il codice mi assegna cinque giorni, dunque me li prendo tutti, così posso passare il fine settimana in famiglia. Perché non scrivi subito la sentenza? Devo farla decantare, ho fissato un termine di sei mesi, come il codice mi consente.
Vorrei fare domanda di trasferimento: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Devo progredire in carriera: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato.
Ho un procedimento disciplinare in corso: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Vado: «Sta' tranquillo, ho già parlato con gli altri colleghi della commissione disciplinare, andrà tutto per il meglio, nessuna sanzione».
Il Consiglio superiore della magistratura salva i magistrati. È lì apposta. Ma perché ho in ballo un procedimento disciplinare? Trattasi di atto dovuto: ho messo in galera una persona per errore.
E che sarà mai! Al Csm entri nella guardiola esibendo il famoso tesserino verde, quello che ti frutta il rispetto sociale, i favoritismi, la visibilità sui mass media. Il clima è ovattato, esoterico. Cammini su tappeti rossi. Fai anticamera.
Svolazzano di qua e di là tante impiegate, altrettante fanno capannello alla macchinetta del caffè. Commessi impettiti che potresti scambiare per presidenti di qualche tribunale. Il cortile sembra una concessionaria della Lancia, vi sono schierate decine di auto minacciosamente blu, appena uscite dall'autolavaggio.
Quando finalmente entri nella stanza del «tuo» consigliere, ti accorgi che gli hai interrotto una serie interminabile di telefonate e vedi dalle pile di fascicoli sulla sua scrivania, tutti blasonati col logo ministeriale o del Csm, che in quella stanza si discutono incarichi direttivi o semidirettivi in Procure e ministeri.
Sei una nullità, con quella tua banale richiesta di poterti trasferire nella località di residenza dei tuoi genitori. In realtà, in quella stanza si decide chi sarà il procuratore generale della Cassazione o di Torino o di Palermo; chi dirigerà il tribunale di Roma o di Milano.
 Una specie di gioco a scacchi in cui le pedine si muovono in base a degli scambi. Per ogni posto importante vi è già tutta la filiera degli aventi diritto, concordati e spartiti fra le correnti. Come la «dinastia sabauda», così viene definita la cordata dei giudici piemontesi.
Te ne vai via dal Csm quasi subito con una bella stretta di mano rivestita dall'accento palermitano o napoletano. Riprendi il tuo trenino per il Nord. Hai vissuto una grande giornata, sei entrato anche tu, con tanto di tesserino spillato sulla giacca, nel Palazzo che decide il destino dei grandi magistrati, quelli potenti. Per la cui nomina si scomoda persino il capo dello Stato.
 Per te non si scomoderà nessuno. Anzi, devi stare attento alle prossime elezioni, il Csm si rinnova. Bisogna capire in fretta a quale corrente conviene aderire.

Iudex (pseudonimo di un magistrato)
Tratto dal quotidiano “Il Giornale”.

L'AFORISMA DEL SABATO.