lunedì, maggio 31, 2010

Manovra: sabato 'parlamentino' Anm per proclamare sciopero.


Roma, 31 mag. (Apcom) - La giunta dell'Anm proporrà sabato alla riunione del 'parlamentino' delle toghe la proclamazione di una giornata di sciopero per protestare contro i tagli alle retribuzioni dei magistrati.
L'Associazione nazionale magistrati, recita un comunicato del sindacato, "nel corso dell'incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, alla presenza di una rappresentanza delle altre magistrature, ha preso atto dei contenuti della manovra economica, firmata questa mattina dal presidente della Repubblica".
L'Anm ha sottolineato, si legge nella nota, "le gravi ingiustizie e l'irrazionalità degli interventi approvati che incidono pesantemente sulle retribuzioni dei magistrati, in particolare di quelli più giovani".
La giunta esecutiva centrale dell'Anm ha deciso di convocare per sabato 5 giugno una nuova riunione del Comitato direttivo centrale nella quale "proporrà la proclamazione di uno sciopero e l'avvio di ulteriori iniziative di protesta che testimonino il grave stato di crisi della giustizia e l'opera di supplenza che magistrati e personale amministrativo sono costretti quotidianamente a svolgere".

venerdì, maggio 28, 2010

Riforma ordinamento forense nel caos.


Riforma forense nel caos. Da un lato infatti il senato continua a procedere a rilento, con l'aula che ieri ha interrotto due volte i lavori per mancanza del numero legale.
Dall'altro, è scontro all'interno dell'avvocatura per la posizione assunta dall'Unione delle camere penali, che sta lavorando all'istituzione delle specializzazioni per conto proprio.
Per farlo, però, sarebbe necessario il benestare del consiglio nazionale forense, che deve garantire di non procedere a sanzioni disciplinari. E nel corso del tavolo dell'avvocatura dell'altro ieri, il Cnf ha escluso, per il momento, il proprio appoggio all'Ucpi.
Sempre l'altro ieri, poi, dopo la riunione interna le principali sigle dell'avvocatura sono state ricevute in commissione giustizia in via informale da alcuni senatori della maggioranza, che hanno ribadito la volontà di trovare accordi con l'opposizione su alcuni punti (su tutti l'accesso) per superare l'impasse a Palazzo Madama .
Volontà espressa anche ieri in aula dal relatore della riforma, Giuseppe Valentino.
L'assemblea ha poi concluso la votazione degli emendamenti all'art. 8 (che disciplina le specializzazioni) approvando, in particolare, l'emendamento 8.232 (Mugnai), fatto pervenire dall'Ucpi lo scorso dicembre al senato.
La votazione finale dell'art. 8 è stata poi accantonata, per la mancanza del parere della commissione Bilancio su una serie di emendamenti. È stato poi votato e approvato l'articolo 9 (Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione) e si è iniziata la discussione sugli emendamenti all'art. 10 (Formazione continua).

CADUTA DALLE SCALE DEL CONDOMINIO E RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CUSTODE.


Cassazione, Sez. III, 13 maggio 2010, n.11592
(Pres. Di Nanni - Rel. Musso)
Dalla sentenza:
“(…..) Contrariamente alla tesi sostenuta dall’odierna ricorrente (secondo cui per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. sarebbe sufficiente un’oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso), come affermato con indirizzo consolidato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 24428/2009), la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.
Nella vicenda in esame, sulla base di un esame in fatto di circostanze di causa non ulteriormente esaminabili nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto “prevedibile” l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile”, tra cui “la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”.(……)”

giovedì, maggio 27, 2010

ALFANO: "SE INTERCETTASSIMO 24 ORE SU 24, NON SOLO REATI MA ANCHE PECCATI".


ROMA (ITALPRESS) - "Se intercettassimo tutti gli italiani 24 ore su 24 scoprireremmo tantissimi reati, ma il nostro diventerebbe uno stato di polizia e non sarebbe un Paese libero. Se intercettassimo tutti 24 ore su 24 non scopriremmo solo reati, ma anche peccati...".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, parlando durante la registrazione di "Porta a Porta" che andra' in onda questa sera su Raiuno.
Poi il Guardasigilli ha aggiunto: "Noi siamo intervenuti perche' sono stati commessi degli abusi".

Se il credito è certo liquido ed esigibile, la ritenzione di denaro in compensazione o in garanzia non costituisce appropriazione indebita.


Corte di Cassazione - Sez. Seconda Penale
Sent. del 12.05.2010, n. 18030

Fatto

1. L’avv. to B. Giorgio veniva tratto a giudizio presso il Tribunale di Reggio Emilia, con il seguente capo d’imputazione: “del delitto p. e p. dall’art. 646 c.p. per essersi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della somma di Euro 1.602,40 destinata alla società “U. Group S.p.A.” e della quale aveva il possesso per averla ricevuta dalla AR T. di L. Arcangelino che era debitore di detta società. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. II c.p. per avere commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera avendo ricevuto, quale esercente la professione forense, lo specifico mandato di procedere anche giudizialmente al recupero dei crediti. In Reggio Emilia, l’1.07.04 e permanente sino al 30.7.04”.
All’esito del giudizio, con sentenza del 20/11/2007, il giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la suddetta sentenza, la parte civile, U. Group s.p.a., in persona del legale rappresentante, M. Tiziano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 646 c.p. per non avere il giudice considerato che l’avv.to B. , nella sua qualità di difensore della “U. Group S.p.A.”, non aveva diritto di trattenere, neppure opponendo una pretesa compensazione con crediti che egli vantava, la somma che egli aveva ricevuto da un debitore della U. Sostiene, infatti, il ricorrente che, nell’ambito penalistico, “non possono trovare accesso le regole civilistiche sulla compensazione, giacché non ci si trova di fronte all’obbligo di restituire il tantundem, bensì quel denaro” rispetto al quale non sussiste alcun diritto di ritenzione, diritto escluso sia dall’art. 44 del Codice Deontologico che dall’art. 2235 c.c.

Diritto

3. Il fatto, così come descritto nel capo d’imputazione, è pacifico.
Il Tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato ascrittogli essendo emerso, sulla base della documentazione in atti, che l’avv.to B. vantava, nei confronti della “U. Group S.p.A.”, un credito «certo, liquido ed esigibile» (cfr pag. 4 sentenza). Di conseguenza, doveva applicarsi il combinato disposto di cui agli artt. 1242 - 1246 c.c., a nulla rilevando l’art. 44 Codice deontologico (in quanto norma di rango secondario che avrebbe potuto rilevare solo per le eventuali conseguenze disciplinari).
La suddetta motivazione non si presta ad alcuna delle censure dedotte in questa sede dal ricorrente.
In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 - Cass. 45992/2007 Rv. 238899 - Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. B. nei confronti della U. Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.
Corretta deve ritenersi la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il disposto dell’art. 44 Codice deontologico in quanto norma di rango secondaria.
Fuorviante, invece, è il richiamo all’art. 2235 c.c.
La suddetta norma, infatti, non fa altro che riprendere e generalizzare la disposizione dell’art. 66 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni forensi), a norma del quale “gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia”.
La norma, quindi, con tutta evidenza, si riferisce al divieto di ritenzione di atti della causa e delle scritture ricevute dai clienti e non al divieto della compensazione fra i debiti dovuti dal professionista al cliente e viceversa.
Infine, va osservato che la sentenza n. 3670/2009, pronunciata da questa Corte fra le stesse parti, invocata dal ricorrente a proprio favore, è fuorviante perché, in quella fattispecie, la sentenza di proscioglimento venne annullata con rinvio per non avere il giudice accertato “se l’imputato abbia incassato somme della sua cliente e le abbia trattenute per sé, senza averne titolo”.
4. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto del combinato disposto degli artt. 592/4 e 541/2 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali a favore dell’imputato B. .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore dell’imputato B. Giorgio delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.025,00 oltre iva e cpa.
Depositata in Cancelleria il 12.05.2010

mercoledì, maggio 26, 2010

RIFORMA FORENSE: CAMERE PENALI RICEVUTE DA CASELLATI.


(AGI) - Roma, 25 mag - Dopo le proteste dei giorni scorsi per le prospettate modifiche dei punti fondamentali della riforma forense, oggi, si legge in una nota, “una delegazione dell’Unione Camere Penali Italiane composta dal Presidente Oreste Dominioni, dal vicepresidente Renato Borzone e dal segretario nazionale Lodovica Giorgi e’ stata ricevuta dal sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati”.
La delegazione delle Camere Penali ha ribadito che un accesso rigorosissimo nel controllo del merito e delle attitudini degli aspiranti avvocati e la specializzazione che elevi la qualita’ delle prestazioni sono fra i primi punti imprescindibili della riforma forense.
Gli avvocati penalisti si dicono preoccupati perche’ “le votazioni sinora avvenute in Senato, dove il disegno di legge e’ in discussione, hanno gravemente compromesso l’assetto originario del testo tanto da far prevedere il peggio anche nelle ulteriori votazioni”.
Il sottosegretario Casellati ha manifestato attenta considerazione alle indicazioni dell’Unione Camere Penali Italiane, chiedendo un contributo per i prossimi giorni alla soluzione dei problemi discussi.

Convegno della Camera Civile Salernitana (07/06/2010-Aula Parrilli).


CAMERA CIVILE SALERNITANA
Carissimi,
La Camera Civile Salernitana che ho l’onore di presiedere, si pregia di invitarvi a partecipare all'evento formativo del 7 giugno 2010 , ore 10,00 aula Parrilli, che avrà per tema l’angoscioso problema delle Sezioni distaccate del Tribunale di Salerno e vi prega anche di diffondere ed estendere l’invito a chi ritenete interessato all'evento ed a chi possa aiutarci a risolvere il problema .
L'intento è quello di trovare tutti insieme una dignitosa soluzione per il gravissimo problema che affligge le Sezioni Distaccate del nostro Tribunale, dove la Giustizia è un lontano ricordo ed una chimera irrangiungibile, deponendo eventuali passati o presenti attriti, o conflitti fra le varie componenti della giustizia e del mondo sociale e politico,
Conto sulla vostra numerosa partecipazione, al fine di dimostrare alle istituzioni ed a tutti gli invitati , frequentatori non abituali delle nostre Sezioni distaccate che la nostra sofferenza è altissima, sentita in maniera diffusa e che non è più procrastinabile una immediata soluzione del problema .
Invitate i vostri amici e colleghi a partecipare
Potrete trovare i dettagli dell’evento nella locandina che viene pubblicata in epigrafe, per gentile concessione del titolare del blog. Avv. Giuseppe Celia che ringrazio pubblicamente
Salerno 26 maggio 2010
Il Presidente
Avv. Agata Bisogno

Consiglio di Stato: bloccata la carriera del giudice che pronuncia troppe "sentenze non definitive".


Non ha diritto all'avanzamento di carriera il magistrato che pronuncia troppe "sentenze non definitive".
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3265 del 24 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un magistrato contro la valutazione del CSM che l'aveva dichiarato non idoneo all'espletamento di funzioni direttive superiori.
In particolare il Consiglio Superiore, pur accertando un buon livello di produttività della toga, non aveva gradito le numerose decisioni non definitive dallo stesso pronunciate.
Così il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che le valutazioni del CSM in merito al conferimento al magistrato di incarichi superiori, non sono in linea di massima sindacabili in sede di legittimità, ha anche chiarito che nella fattispecie la valutazione del CSM andava confermata, e che quindi è legittima la decisione di non idoneità a funzioni direttive superiori di un giudice che presenta un elevato numero di sentenze non definitive, in particolare di pronunce di accertamento del diritto con rimessione della causa in trattazione per l'accertamento dell'entità dello stesso.

Cassazione: politici locali inquisiti, no al rimborso spese legali (anche se assolti).


Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - I politici locali che finiscono sotto inchiesta in relazione all'esercizio delle funzioni di pubblici amministratori non hanno diritto ad ottenere dal Comune il rimborso delle spese legali nemmeno se vengono poi assolti.
Lo sottolinea la Cassazione (I sezione civile, sentenza n. 12645/2010) che sottolinea come ''gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini ai quali rispondono del loro operato''.

Criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251).


Dalla sentenza:
“La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto e costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio 2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si e ritenuto che in tale ipotesi e legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, e stato enunciato il principio – che merita piena adesione – secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536).”
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO (Sentenza n. 9251/2010 del 19 aprile 2010)

martedì, maggio 25, 2010

CNF: OCCORRE ALLUNGARE I TEMPI D’ATTUAZIONE DEL DECRETO N.28/2010 (MEDIA-CONCILIAZIONE).


Roma, 24/05/2010 - La media-conciliazione ha segnalato problemi che da tempo il Consiglio nazionale forense aveva comunicato alle istituzioni: il ministro della giustizia Angelino Alfano già conosce le critiche, le osservazioni e i suggerimenti migliorativi che il Cnf, per tutta l’Avvocatura italiana, gli ha trasmesso sulla disciplina della mediazione e conciliazione.
Da mesi la Commissione istituita dal Consiglio con l’apporto degli Ordini e delle Associazioni, ha lavorato sul testo proposto dall’ ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Le proposte del Cnf tengono conto della direttiva comunitaria e delle realtà locali, che sono assai diverse tra loro, in alcune già effettuandosi la conciliazione con successo, in altre invece paventandosi la conciliazione per il gravoso carico di lavoro che comporterebbe e per la scarsità delle risorse per metterla in atto. Di ciascuna realtà si terrà conto, compreso di quelle in cui la conciliazione dovrà avvenire con il patrocinio gratuito.
Il Cnf ha già segnalato al Ministero che la obbligatorietà della conciliazione è stata una scelta politica esclusiva del legislatore italiano che si pone in contrasto con la Costituzione; che l’annullabilità del mandato incide sul rapporto avvocato-cliente facendo ricadere sul cliente l’errore omissivo dell’avvocato e quindi pregiudica gli interessi del cliente; che il rimedio dell’annullabilità è distonico rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione, che in questi casi prevede il rimedio del risarcimento del danno; per l’omissione è sufficiente la sanzione disciplinare.
La presenza dell’avvocato è nei fatti, perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi; comunque è grazie al Cnf che l’espressione “senza ministero di difensore” presente nella prima versione del testo della legge, è stata soppressa.
La proposta del conciliatore deve essere fatta su richiesta delle parti, a meno che gli organismi di conciliazione nei loro regolamenti stabiliscano diversamente.
Il Cnf sta elaborando un modello di regolamento di conciliazione che escluda la proposta del conciliatore.
Attraverso gli Ordini e la rete delle Scuole forensi il Cnf ha già predisposto un progetto di formazione dei conciliatori, e sta verificando con il Ministero la possibilità di ripartire i corsi negli aspetti giuridici, tenuti dagli Ordini e in quelli pratici, concordati con gli esperti, in modo che sugli aspiranti conciliatori non ricada il costo della acquisizione del titolo. Il percorso del testo non è ultimato, e tutto il programma di mediazione e conciliazione deve essere considerato in via sperimentale.
Il Cnf ha proposto di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall’altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori.
Di qui la necessità di allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione. Gli avvocati potranno così avere nuove occasioni di lavoro, e gli organismi forensi potranno assicurare la migliore qualità conciliativa, potendo sopportare la concorrenza delle altre categorie professionali che dicono di essere già pronte a dare attuazione ai decreti. Senza la competenza nelle materie giuridiche la conciliazione non può dare buoni frutti.
Per questo l’ Avvocatura si deve appropriare del sistema; solo l’Avvocatura può evitare che il sistema imploda, solo l’ Avvocatura, che ha la funzione costituzionale di tutelare i diritti, può evitare che il sistema, concepito per agevolare l’accesso alla giustizia, si trasformi in un rimedio fittizio che allungherebbe i tempi della giustizia e aggraverebbe ulteriormente il contenzioso pendente.

COA Salerno: odg della tornata del 31/05/2010.

CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 31 maggio 2010 (ore 16,30)

  1. Lettura ed approvazione verbale precedente
  2. Comunicazioni del Presidente
  3. Iscrizioni e cancellazioni
  4. Pareri
  5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
  6. Situazione GdP Amalfi-Rel.Cons.Avv.Cassandra-
  7. Proposta disattivazione accesso numerico alle Cancellerie-Rell.Conss. Avv.ti Cacciatore,Majello e Visconti
  8. Attività del Coordinatore di Segreteria e conseguenziali-Rel.Cons.Avv.Visconti
  9. Corsi di formazione sulla Riforma Previdenziale Forense-Roma 21/22-giugno-2010-Nomina delegati-Rel.Cons.Avv.Baratta
  10. Procedimento disciplinare a carico Avv.P.L.S.-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  11. Procedimento disciplinare a carico Avv.Z.G.-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  12. Richieste C.S.M. su eventuali incompatibilità-Rel.Cons.Avv.Cacciatore-
  13. Sussidi e contributi
  14. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera


Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

domenica, maggio 23, 2010

CRESCE LA PROTESTA DEGLI AVVOCATI: OLTRE 140 I CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI CHE CHIEDONO LA MODIFICA DELLA C.D. “MEDIACONCILIAZIONE”.


“Una protesta compatta, che cresce giorno dopo giorno, con una richiesta chiara: modificare subito il decreto legislativo sulla media conciliazione”.
Questa è la dichiarazione di Maurizio De Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), a margine del convegno sulla riforma forense e la mediaconciliazione, in corso a Napoli, organizzato dall’Oua con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati partenopeo e con l’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania.
“Sono già 140 i consigli degli ordini – ha continuato il presidente dell’Oua - che hanno inviato delibere di protesta, il messaggio è univoco: la mediaconciliazione, così come è stata varata, ha una forte pregiudiziale contro gli avvocati e contro la funzione che esercitano, ma non solo, è anche un provvedimento che rischia di aumentare la confusione a danno dei diritti dei cittadini e a scapito del buon funzionamento della giustizia civile. L’Oua, recependo le preoccupazioni della categoria, ha già indicato i cinque punti su cui intervenire: eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, presenza necessaria dell’avvocato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale. Nei prossimi giorni invieremo al ministro Alfano un articolato con le modifiche da apportare al testo del decreto legislativo e un dossier con le delibere approvate dagli ordini. In assenza di un riscontro concreto indiremo iniziative di protesta a livello nazionale e locale”.

Riforma: Avvocati chiedono reintroduzione minimi tariffari e regole rigide d’ingresso.


Nel corso della seconda giornata di lavori del Convegno antitrust di Treviso “Antitrust tra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea”, Paolo Berruti (del Consiglio Nazionale Forense) e Paolo Giuggioli, (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano), hanno indicato tra le priorità per la riforma della professione forense l'introduzione di regole più rigide per quanto attiene alla pubblicità e al sistema di accesso alla professione.
Segnalano inoltre la necessità di reintrodurre l'obbligatorietà dei minimi tariffari.
Secondo Berruti e Giuggioli si tratta di "misure indispensabili per garantire che la professione dell'avvocato possa essere esercitata nel rispetto della dignita', del decoro e dell'indipendenza".

COA Salerno: evento formativo di diritto amministrativo (28/05/2010-n.3 crediti).

sabato, maggio 22, 2010

Atti sessuali con minore: imputazione, sentenza, principio correlazione (art. 521 c.p.p.)


TRIBUNALE PENALE DI NOLA coll. C) – Presidente Dr. Aschettino, Giudici dr.ssa Capasso, dr. Palmieri Giudice estensore, sentenza del 9 aprile 2010
(omissis)
Per inciso si osserva, altresì, che, all’indomani della modifica del capo di imputazione, intervenuta nel corso dell’udienza del 20.11.08, l’oggetto del processo, con riguardo al capo a), si riferisce alla fattispecie degli atti sessuali con minorenne, rispetto alla quale l’originaria imputazione relativa al delitto di cui all’art. 609 bis cp non può essere presa in considerazione – come suggerito dalla parte civile in sede di conclusioni – pena la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Infatti, poiché l’elemento della violenza e della minaccia è del tutto estraneo alla previsione di cui all’art. 609 quater cp, il fatto “ giudicato” sarebbe assolutamente diverso da quello contestato, di talchè la decisione avrebbe ad oggetto un fatto mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (cass. Pen. Sez. VI 5.3.2009 n. 12156).
Va altresì rilevato come il giudice deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al P.M. se nel giudizio emerge un fatto diverso da quello contestato ed il P.M. non provvede alla modifica dell’imputazione (Cass. Pen. Sez. I 16.12.08 n. 48142).
Ma nemmeno questa eventualità afferisce al caso concreto considerato che la realtà emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale è quella di una relazione sentimentale intercorsa tra il Tiziox e la Mevia, nel corso del quale vi sono stati rapporti sessuali consensuali e coscienti, nonostante l’uso di droghe, non avvenuti con violenza o minaccia, i cui episodi si inquadrano piuttosto, in dinamiche, sia pure distorte, di gelosia, ovvero sono reazioni riferibili all’uso degli stupefacenti, alla cui fruizione la p.o. è stata avviata, ma non certo costretta o forzata, dall’odierno imputato.
Va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto reato in relazione a questa ipotesi delittuosa
(Omissis)

L'aforisma del sabato.

venerdì, maggio 21, 2010

Assemblea Nazionale Osservatori Giustizia Civile.

Urbanistica: lottizzazione abusiva, configurazione. (TAR Campania-Sez. Salerno- Sez. II sent. 3936 del 16 aprile 2010).


“Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato. Per quanto concerne il frazionamento "cartolare" è necessario che l’accertamento del presupposto di legge comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti. E' sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio”.

N. 03932/2010 REG.SEN.
N. 02011/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 1993, proposto da:
Illustrazione Vincenzo, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno, via Roma, n. 61;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dagli avv.ti Alfonso Longobardi e Antonio Pentangelo, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vitt. Emanuele n. 143, c/o lo studio C. Monina;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco di Angri n. 15301 del 31/5/1993 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Angri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori Presente l'avv.to Annunziata.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 1993 e ritualmente depositato il giorno dopo, il sig. Illustrazione Vincenzo ha impugnato l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Sindaco di Angri ha disposto la sospensione di tutte le eventuali opere in corso anche sul fondo rustico di sua proprietà ed il divieto di disporre del suolo e delle opere stesse, ritenendo che queste “costituiscono violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”.
Ha quindi articolato i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 L. 47/85; art. 3 L. 241/90). Eccesso di potere (erroneità del presupposto – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria), in quanto l’atto impugnato si fonderebbe su presupposto erroneo, sia perché il rogito di acquisto del fondo non è stato stipulato nella data ivi indicata, sia perché sul fondo medesimo la ricorrente non ha realizzato alcuna opera edilizia, tant’è che nell’atto stesso di discorre di opere “eventuali”, di tal che non emergono i presupposti per la configurabilità della contestata lottizzazione abusiva.
Il ricorrente ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati. Si è costituito il Comune intimato, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 1993, la domanda di sospensiva è stata accolta. Alla Udienza Pubblica dell’11 febbraio 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza oggetto del gravame posto all’esame del Collegio dispone la sospensione, nei riguardi anche del lotto di proprietà ricorrente, “di tutte le eventuali opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi” interessanti il fondo appartenuto al sig. Adinolfi Pasquale e successivamente sottoposto a frazionamento e vendita delle singole aree derivanti dallo stesso, ipotizzandosi il reato di cui all’art. 18 della l. 28.02.1985, n. 47.
Nell’ambito dell’unico motivo articolato con il proposto gravame parte ricorrente assume che il provvedimento impugnato non sarebbe preceduto da adeguata istruttoria e che comunque gli elementi di fatto posti a base della contestata determinazione non sarebbero tali da integrare la complessa fattispecie della lottizzazione abusiva.
Occorre far precedere la disamina delle censure di parte dalla riproduzione del tenore testuale della norma applicata e dalla ricostruzione del suo esatto contesto applicativo secondo gli apporti ermeneutica della giurisprudenza.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
La norma disciplina, pertanto, due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio.
Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione.
In tal senso la giurisprudenza ha evidenziato che per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301).
Per quanto concerne il frazionamento "cartolare" si è altresì, precisato che, seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006).
Nella specie, il provvedimento sottoposto al vaglio di questo Tribunale si limita a valorizzare l’attività negoziale posta in essere con riferimento al fondo in considerazione, attività consistita, come detto, in frazionamento e vendita delle aree derivanti dallo stesso, senza quindi operare alcun ulteriore approfondimento in ordine alla destinazione urbanistica dell’area e alla incidenza che sulla stessa può avere l’attività di trasformazione giuridica posta in essere, sia con riguardo alle caratteristiche dei lotti che ne sono derivati che dei soggetti coinvolti.
La disamina delle note richiamate nelle premesse dell’ordinanza impugnata (relazione del Comandante dei Carabinieri di Angri n. 1178/1 del 9.12.1992 e n. 1178/1-1 del 14.1.1993 nonché la nota n. 1393/Urb. Del 4.2.1993 della Polizia Municipale di Angri) non consente di ricavare ulteriori elementi di fatto che denotino in maniera plausibile, secondo i predetti filoni di approfondimento istruttorio, la contestata fattispecie lottizzatoria, in quanto esse contengono unicamente l’accertamento di un intervento edilizio abusivo commesso in area di proprietà Adinolfi per la edificazione di un fabbricato.
Siccome l’Amministrazione non ha mostrato di contestualizzare tale intervento non autorizzato nel quadro complessivo delle vicende negoziali e materiali che hanno interessato il fondo, di talché lo stesso, assumendo carattere episodico e quindi sostanzialmente neutro rispetto alla fattispecie lottizzatoria contestata, non costituisce indice in qualche modo significativo atto a comprovare l’intento di imprimere all’area, complessivamente considerata, una destinazione diversa da quelle che le attribuisce la disciplina urbanistica localmente vigente.
In altre parole la fattispecie della lottizzazione abusiva non emerge in maniera sufficientemente evidente dalle risultanze istruttorie acquisite e dalle stesse, pervero alquanto laconiche, prospettazioni acquisite al sostrato motivazionale dell’atto impugnato.
Il rilevato difetto istruttorio, dalle ineludibili conseguenze patologiche sul quadro motivazionale, che, come rilevato, appare gravemente deficitario, si riflette, dunque, sulla legittimità dell'impugnato provvedimento, che, pertanto, va caducato, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, a carico delle quali restano in via definitiva gli oneri sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – II Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2011/93, proposto da Illustrazione Vincenzo, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

mercoledì, maggio 19, 2010

Infiltrazioni dal lastrico solare: responsabili tutti i condomini.


Il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini.
Sicché all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 del Cc, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
(Cass. Civile sentenza n.9084/10)

martedì, maggio 18, 2010

Perchè diventai avvocato.......


"La mia decisione di fare l'avvocato diventò irrevocabile quando mi resi conto che mio padre odiava gli avvocati.
Era anche ingegnere e lavorava settanta ore la settimana per una società che, fra le altre cose, fabbricava scale a pioli.
Dato che le scale sono per natura pericolose, la società era spesso il bersaglio di cause per danni.
E siccome lui si occupava della progettazione, veniva scelto abitualmente per sostenere le ragioni della società nelle testimonianze e nei processi.
Non posso dargli torto se odiava gli avvocati; ma io avevo finito per ammirarli, perchè gli rovinavano l'esistenza".
John Grisham: “L'UOMO DELLA PIOGGIA”.

Procedimenti penali camerali: l’astensione del difensore non legittima il rinvio dell’udienza.


Nei procedimenti in camera di consiglio, l'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali, non rileva come causa legittima di rinvio dell'udienza.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18613 del 17 maggio 2010, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte territoriale di Trieste che aveva respinto la richiesta di rinvio del difensore per adesione all'astensione delle udienze, poichè si trattava di procedimento celebrato in camera di consiglio.
La Corte ha spiegato che il legittimo impedimento del difensore non opera come causa di rinvio nei procedimenti in camera di consiglio e che, in ogni caso, è previsto solo per legittimo impedimento dell'imputato e non anche per quello del difensore.
Nel caso specifico, gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, "l' astensione dall' attività defensionale proclamata dall' Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 della Costituzione trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione, giudiziaria e cioé nel diritto di azione e difesa di cui all' art. 25, Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo. Essa trova ulteriore limite nell' obbligo di un congruo avviso e di un un ragionevole limite temporale dell' astensione, nonchè nella necessità che siano previsti strumenti idonei ad individuare ed assicurare le prestazioni essenziali".

L'AIAF crea (unilateralmente) la specializzazione di avvocato per la famiglia ed i minori.


L’AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori
premesso
che sin dalla sua costituzione, risalente al 1993, si batte per garantire ai cittadini una difesa e assistenza legale qualificata, fondata sul riconoscimento della specializzazione e l’obbligo di aggiornamento professionale dell’avvocato,
che nella specifica materia del diritto di famiglia, minorile e delle persone i cittadini hanno il diritto di potersi affidare ad avvocati competenti ed esperti in tali ambiti, e ciò può essere loro garantito solo da una formazione specialistica dell’avvocato, e da una conseguente esperienza professionale,
che nel testo di riforma della professione forense oggi in discussione davanti al Senato della Repubblica sono contenuti tre baluardi indispensabili a porre un freno alla disgregazione della professione legale, da un lato, e alla mancanza di garanzie di difesa qualificata per i cittadini: un accesso professionale rigoroso e non demagogicamente disciplinato, che sia garanzia per i giovani più capaci e non stanza di compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione forense, che, alla luce della complessità e vastità della produzione legislativa del paese, e del riconoscimento che il diritto alla difesa è costituzionalmente affermato, sia in grado di offrire al cittadino una difesa tecnicamente valida ed in grado di tutelarlo.
che il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione, la discussione in Aula ha invece scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque di stravolgerne i contenuti fondamentali.
Per il raggiungimento di tali finalità si è fatto ricorso a motivazioni apparentemente basate su principi liberali e sulla concorrenza, come se questa già non fosse pienamente operante in un paese che conta 230.000 avvocati, e come se non si fosse già verificato che tutto ciò non è servito affatto a garantire la qualità: ma di fatto questa è la sostanza! una classe forense preparata fa paura e non la si vuole, come non si vuole neppure che l’Italia sia a livello degli altri paesi europei dove il numero degli avvocati è incomparabilmente inferiore.
L’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della giurisdizione.
Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come un ordinario percorso di formazione essenzialmente teorica rivolta ad avvocati che non hanno la ben che minima esperienza di esercizio effettivo della professione forense con le disastrose conseguenze sovra evidenziate. Tutto ciò assume una particolare gravità in un ambito come quello della famiglia e delle relazioni familiari in cui l’acuirsi dei conflitti degenera troppo spesso in situazioni delittuose.
Tale intollerabile situazione determina l’ AIAF a procedere autonomamente alla istituzione della specializzazione forense, stante la conclamata incapacità delle forze parlamentari di garantire un assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della giustizia.
L’AIAF ha storicamente dimostrato, attraverso la ventennale attività di aggiornamento e formazione professionale svolta su tutto il territorio nazionale a favore di migliaia di avvocati, di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione professionale specifica tramite lo studio teorico e l’attenzione alla metodologia di intervento, per la gestione del conflitto familiare in un’ottica che privilegia la negoziazione e una soluzione concordata tra le parti, a tutela dei primari interessi dei minori.
L’AIAF pertanto
protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere resistere ai falsi miti della “liberalizzazione” e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale
Milano 14 maggio 2010

Condominio e spese comuni: le ipotesi di nullità, ovvero annullabilità, dei deliberati assembleari.


"In materia di delibere condominiali sono affette da nullita’- che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole puo’ fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformita’ da quanto previsto dall’art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullita’, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all’art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformita’ dei criteri di cui al citato art. 1123 c.c.”.
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE-Sentenza 19 marzo 2010, n. 6714.

lunedì, maggio 17, 2010

Il CNF conferma censura ai cd “avvocati di strada”.


Il Consiglio nazionale forense si è pronunciato sugli studi legali di strada lo scorso dicembre.
Aprire un'attività di questo tipo “non è di per sé illegittimo – sottolinea –. Sono piuttosto le modalità operative/comunicative adottate per la finalità di attrarre clientela che possono avere rilievo disciplinare, sotto il profilo del l'accaparramento di clientela e di informazione non conforme alla correttezza e al decoro”.
Con questa motivazione il Cnf ha confermato la decisione dell'Ordine di Brescia che ha comminato ai fondatori di Alt, “Assistenza legale per tutti” la sanzione della censura per l'acronimo dato al loro studio.
Secondo l'Ordine, infatti, il nome rimandava al significato della parola "alt" e sembrava voler intimare ai passanti di fermarsi, “con una modalità illecita di acquisizione dei clienti”.
I due avvocati hanno così modificato il nome con "Al- Assistenza legale”, ma hanno impugnato la decisione di fronte alla Cassazione.

Reato di evasione dalla sede degli arresti domiciliari.


“Quella domiciliare è una forma di detenzione a tutti gli effetti, sicché l’allontanamento non autorizzato del detenuto costituisce di per sé una caso di evasione, rispetto al quale la consapevolezza dell’infrazione e quindi il dolo del reato, generico, è rivelato dalla situazione da lui determinata.
Nel reato di evasione dalla sede degli arresti domiciliari la scriminante della costituzione in carcere dell’evaso è incompatibile con la sorpresa dello stesso in flagrante reità, non essendo individuabile nella permanenza della condotta la sua volontà di costituirsi”.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 06/05/2010, n. 17224.

sabato, maggio 15, 2010

Deontologia: evento formativo del COA di Salerno (17/maggio/2010-n. 2 crediti).

Mentre la riforma forense annaspa, le Camere Penali istituiscono (unilateralmente) la “specializzazione di avvocato penalista”.


GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 13 maggio 2010
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
premesso
- attraverso un percorso che parte dagli inizi degli anni 2000 l’Unione delle Camere Penali Italiane ha segnalato alla pubblica opinione la inarrestabile deriva dell’avvocatura italiana, colpita da evidenti quanto drammatici fenomeni di dequalificazione professionale, impreparazione, incapacità di tutelare i cittadini, i loro beni, la loro libertà anche a causa di un accesso professionale indiscriminato, incontrollato ed inadeguato ad assicurare ogni controllo su una seppur minima preparazione professionale (in proposito basti pensare alle incredibili percentuali di “promossi” agli esami di stato di accesso professionale, ed ai fenomeni degenerativi in talune sedi di esame);
- la descritta situazione ha determinato l’UCPI ad impegnarsi nel tempo per recuperare la devastante perdita di credibilità dell’avvocatura ed ha individuato nella degenerazione complessiva sotto gli occhi di tutti due rischi mortali per la libera professione forense: da un lato l’abbandonare i cittadini, specie i meno provveduti ed economicamente solidi, nelle mani di professionisti impreparati, dall’altro ratificare un assetto processuale che, di fronte ad una accusa sempre più forte, presentasse viceversa una difesa sempre più dequalificata, autorizzando così implicitamente il giudice a rafforzare la risalente concezione paternalistica del processo che incide anche sulla sua reale terzietà (per altro verso richiesta dai penalisti italiani con le storiche battaglie sulla separazione delle carriere);
- gli effetti perversi di questo stato di cose hanno determinato la necessità di una riforma forense che, avversando aspetti corporativi, prevedesse quanto meno tre baluardi indispensabili a porre un freno alla disgregazione della professione legale: un accesso professionale rigoroso e non demagogicamente disciplinato, che fosse garanzia per i giovani più capaci e non stanza di compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione forense, che ponesse fine al preoccupante fenomeno dell’avvocato “tuttologo”, solo asseritamente in grado di fronteggiare la professione in tutti i settori del diritto;
- il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva, in linea di massima, un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione esso ha scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque di stravolgerne i contenuti fondamentali. Ciò è avvenuto mediante la prospettazione di motivazioni apparentemente legate a principi “liberali” ma in realtà fondate su concezioni stataliste o demagogiche, secondo le quali l’introduzione di un “libero mercato” (come se non fosse tale quello che vede oggi calcare la scena quasi 250.000 legali, cinque volte di più di quelli francesi!) garantirebbe la qualità; secondo le quali ai giovani dovrebbe essere ulteriormente consentito un accesso assolutamente indiscriminato e privo di connotati selettivi e, infine, secondo le quali si vorrebbe addirittura (secondo alcune proposte emendative della opposizione), abolendo o distorcendo la parte delle legge che introduce e soprattutto regola la specializzazione, perpetuare la figura dell’avvocato capace di occuparsi di tutti i settori giuridici;
- l’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della giurisdizione. Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come ennesimo percorso di formazione, preferibilmente teorica, destinata ad avvocati totalmente privi di esperienza nelle aule di giustizia, con ciò continuando a consentire che si consumino inganni ai danni dei cittadini;
- tale intollerabile situazione determina l’Unione delle Camere Penali a dare concreta attuazione alla delibera assunta all’unanimità dai penalisti italiani nel Congresso di Torino dell’ottobre 2009, e cioè a procedere autonomamente, nell’incapacità delle forze parlamentari di garantire un assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della giustizia, alla istituzione della specializzazione forense;
- l’Unione delle Camere Penali Italiane ha storicamente dimostrato, attraverso le proprie scuole di formazione dell’avvocato penalista, recentemente rinnovate anche per far fronte alle nuove sfide, di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione professionale specifica tramite lo studio teorico e la continua ed effettiva esperienza nelle aule di udienza e, congiuntamente, alla acquisizione della consapevolezza del ruolo del difensore penale nello stato di diritto, formazione attuata con costi che compensino le sole spese vive e dunque senza le degenerazioni affaristiche del “business” formativo.
Tanto premesso, l’Unione delle Camere Penali Italiane
protesta
per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere assumere il punto di vista dell’interesse del cittadino alla qualità della giurisdizione, resistendo ai miti di una falsa liberalizzazione, e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della difesa, tramite la dequalificazione professionale;
delibera formalmente di istituire
in conformità con i propri deliberati congressuali (Bari 2004, Ancona 2006, Treviso 2007, Parma 2008, Torino 2009), sentito il Consiglio delle Camere Penali Italiane, la specializzazione forense del Penalista U.C.P.I. che, secondo apposito regolamento che viene contestualmente licenziato, modulato secondo i parametri del testo di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, consentirà agli avvocati penalisti di conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.;
delibera altresì
che gli organi dell’Unione e il Responsabile delle Scuole diano immediato corso, senza alcun ritardo, a tutti i passaggi necessari per il bando di attuazione della specializzazione in questione e dei relativi corsi, istituendo altresì l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.;
riserva
ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle parti nel processo e giustizia della decisione;
dispone
trasmettersi la presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni distrettuali degli ordini forensi, al Presidente ed ai componenti del C.N.F., ai Presidenti delle associazioni forensi, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Senatori della Repubblica, ai responsabili giustizia dei partiti.
Roma, 13 maggio 2010

L'aforisma del sabato.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AGLI AVVOCATI: APPLICABILITÀ DELL’ART. 213 COD. PROC. CIV..


“Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice alla P.A.”.
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salmè-Sentenza n. 10692 del 4 maggio 2010)

venerdì, maggio 14, 2010

COA Salerno: l'ODG della prossima tornata.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 18 maggio 2010 ore 16,30
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti
6. Ricorso a carico Avv.G.P.-Determinazioni-Relatore Cons.Avv.Majello
7. Situazione Sez.ne distaccata di Eboli-Iniziative-Rel.Conss.Avv.Cestaro-Toriello-Tortolani
8. Sussidi e contributi
9. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

Cessioni d’azienda: paradossale l’esclusione degli avvocati dalla competenza alla formalizzazione del contratto.


Roma, 13/05/2010 - Il Consiglio nazionale forense prende posizione in merito all’emendamento al ddl semplificazione burocratica che estende ai commercialisti e non ai legali la competenza all’invio telematico dei contratti.
“Troviamo paradossale e senza una ragione la mancata estensione anche agli avvocati della competenza a inviare telematicamente i contratti di cessione d’azienda sottoscritti con firma digitale, competenza che un emendamento al ddl semplificazione burocratica, approvato dalla commissione affari costituzionali della camera, assegna ora ai dottori commercialisti”, così in una nota il Cnf esprime delusione per quanto appreso in merito al ddl semplificazione burocratica.
“I legali si occupano da sempre della redazione dei contratti e dunque a pieno titolo dovrebbe far parte della loro competenza la possibilità di formalizzarli presso le autorità pubbliche”.
Il Consiglio nazionale forense rileva “una costante erosione degli ambiti di attività degli avvocati nonostante la riforma forense, che pur chiede la riserva per l’attività di consulenza legale, faccia salve le attribuzioni che la legge riconosce ai professionisti iscritti agli altri albi”.
“In questo tempo di grave crisi troviamo ingiustificato un diverso trattamento tra professionisti iscritti agli albi e riteniamo che queste scelte non premino una avvocatura che sempre, con impegno, si è fatta carico di tutte le riforme approvate dal parlamento anche quando esse abbiano rappresentato dei sacrifici ulteriori per i professionisti del foro”.

RICHIESTA D’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON HA EFFICACIA DI ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE.



“In tema di prescrizione, non costituisce atto interruttivo la richiesta di accesso ai documenti amministrativi effettuata dal privato alla P.A. al fine di verificare se vi siano gli estremi per proporre un’azione civile nei confronti di quest’ultima, atteso che tale richiesta non vale a costituire in mora l’amministrazione”.

Cassazione, Sezione Terza Civile, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio-Sentenza n. 10535 del 30 marzo 2010.

giovedì, maggio 13, 2010

Convegno su riforma forense e media-conciliazione (Napoli-21/05/2010).


Introduzione:
Avv. Maurizio de TILLA
Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana

Avv. Francesco CAIA
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Prof. Franco TORTORANO
Presidente Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Relazioni
Avv. Prof. Andrea PISANI MASSAMORMILE
Presidente della Camera Civile di Napoli
Avv. Michele CERABONA
Presidente della Camera Penale di Napoli
Avv. Salvatore CICCARELLI
Presidente Associazione Nazionale Giovani Avvocati di Napoli
Avv. Eugenio PAPPA MONTEFORTE
Segretario del Sindacato Forense di Napoli
Avv. Mario RUBERTO
Presidente Centro Studi CastelCapuano
Avv. Luigi IOSSA
Presidente Sindacato per le Riforme
Avv. Giuseppe LEPORE
Segretario OUA
Avv. Antonio CALIO’
Coordinatore Commissione Conciliazione OUA
Avv. Carlo Maria ZUNIGA
Coordinatore Commissione Processo Civile OUA


Intervengono i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Campania

Ernesto Lupo nuovo Presidente Cassazione, primo ok da Csm.


Roma, 13 mag. (Apcom) - Ernesto Lupo sarà il nuovo primo presidente della Cassazione. All'unanimità, infatti, la commissione per gli Incarichi direttivi del Csm lo ha proposto come successore dell'attuale titolare della poltrona di primo magistrato d'Italia, Vincenzo Carbone, che andrà in pensione il 12 luglio prossimo.
Dopo il parere che dovrà esprimere il ministro della Giustizia, sarà il plenum del Csm - per l'occasione presieduto dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano - a dire la parola finale sulla nomina di Lupo al vertice della Suprema corte.
Una nomina comunque scontata, vista l'unanimità raggiunta sul suo nome già in commissione.
Attualmente presidente della terza sezione penale della Cassazione, Ernesto Lupo è stato a lungo anche alla guida della prima sezione civile della Suprema Corte.
Durante uno dei passati governi di centrosinistra ha ricoperto anche l'incarico di direttore generale dell'organizzazione giudiziaria al ministero della Giustizia .
Componente di due commissioni di riforma dei codici di procedura civile e procedura penale, Lupo è stato anche autore di due progetti di riforma dell'organizzazione giudiziaria.

La sanatoria - inerente la nullità dell'atto di citazione, prevista all'art. 164 comma 2 c.p.c. - è applicabile anche in appello.


Cassazione civile - Sezioni unite
Sentenza 13 - 19 aprile 2010, n. 9217

“L’art. 164 comma 2 c.p.c. non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell’art. 156 comma 3 c.p.c. e dell’art. 164 comma 3 c.p.c., la stessa interposizione dell’appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l’invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.
Il giudice d’appello deve pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado.
Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l’esigenza della ragionevole durata del processo.
Sicché il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell’art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario (Cass., sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27411, m. 586913)”.

Il foro per Scajola......

mercoledì, maggio 12, 2010

RIFORMA FORENSE: DELLA MONICA (PD), MAGGIORANZA ASSENTE E ALLO SBANDO.


(ASCA) - Roma, 12 mag - "Ormai la maggioranza e il governo sulla riforma della professione forense non sanno piu' cosa fare e l'assenza del numero legale nell'aula del Senato ne e' l'evidente dimostrazione".
Lo afferma la senatrice Silvia Della Monica, capogruppo del Pd in commissione Giustizia.

Una task force a sostegno delle notifiche fai-da-te degli avvocati.


Cinque ordini forensi e una associazione di avvocati hanno preso parte al processo e sono tutti intervenuti nel procedimento, da cui è scaturita la sentenza del Consiglio di stato n. 2055/2010: sono i consigli dell'ordine degli avvocati di Roma, Rossano, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, e anche l'Associazione forense di Reggio Emilia.
Un segno di quanto la questione stesse a cuore degli organismi professionali istituzionali e associativi, i quali come velocemente avevano diffuso la notizia della restrittiva sentenza del Tar Piemonte, altrettanto celermente stanno informando, con circolari e newsletter, i legali della buona notizia.
In effetti l'impostazione più restrittiva (che non manca di linearità rispetto al tenore delle disposizioni) aveva costretto gli avvocati a modificare la propria operatività e a non rischiare.
La sentenza del Consiglio di stato era, quindi, molto attesa per dirimere una questione di grande importanza pratica.
E il Consiglio di stato non ha disatteso le aspettative, interpretando le disposizioni coerentemente con l'obiettivo di favorire l'esternalizzazione delle notificazioni, di dare un piccolo sollievo agli uffici notifiche e anche, in fondo, per non fare perdere di utilità il sistema delle notificazioni in proprio.
Fonte: Italia Oggi-11 maggio 2010-

martedì, maggio 11, 2010

Opposizione a decreto ingiuntivo: solo l’opponente può proporre domande riconvenzionali.


“… Nell’ordinario giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
L’inosservanza del divieto, correlata all’obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche d’ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.” (Cass. n.13086/07. Vedi anche Cass. n.18786/05; Cass.n.18767/04; Cass. n. 11415/04, Cass. n.4948/10).