sabato, maggio 15, 2010
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AGLI AVVOCATI: APPLICABILITÀ DELL’ART. 213 COD. PROC. CIV..
“Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice alla P.A.”.
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salmè-Sentenza n. 10692 del 4 maggio 2010)
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