martedì, maggio 04, 2010

CASSAZIONE CIVILE: AI FINI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’, LA TARDIVA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO HA EFFETTO RETROATTIVO.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 9464/2010) risolve i numerosi casi di vedove, percipienti pensioni di reversibilità per il decesso del primo marito, ma risposate solo con il matrimonio canonico: la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, azzera il diritto alla pensione di reversibilità a far tempo dalla data delle nuove nozze.
Tale decisione è stata assunta a seguito di un ricorso dell'Inps nei confronti di una donna che, rimasta vedova nel 1967, si è risposata, solo con rito religioso, nel 1983 e ha usufruito della pensione di reversibilità del primo marito anche dopo le nuove nozze.
Nel 1998, però, i coniugi, hanno deciso di regolarizzare la loro posizione sui registri dello stato civile e l'Inps ha comunicato alla donna l'indebito per i 15 anni precedenti chiedendo il recupero della somma.
Il ricorso della donna ebbe esito per lei positivo in Tribunale e Corte di Appello ma l'Inps ha presentato ricorso in Cassazione.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour: "il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione" e, conseguentemente, "l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso" e cessa "il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità" del defunto.

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