mercoledì, giugno 30, 2010

Mediaconciliazione: l'OUA proclama una settimana d'agitazione.


COMUNICATO STAMPA OUA
La perdurante vigenza della legge che abolisce i minimi di tariffa, gli ingiustificati ritardi della riforma forense, il varo di un decreto legislativo sulla media conciliazione contro l’avvocatura e contro i cittadini, impongono forti iniziative di protesta dell’avvocatura sul piano nazionale e territoriale.
L’Avvocatura ha chiesto al Governo, al Ministro della Giustizia e al Parlamento la modifica del decreto legislativo sulla media conciliazione con la introduzione dei seguenti punti essenziali:
• eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione;
• assistenza necessaria dell’avvocato difensore;
• modifica dell’obbligo di informativa con cancellazione della sanzione di annullabilità del mandato;
• proposta di conciliazione solo su richiesta di entrambe le parti;
• fissazione di criteri sulla competenza territoriale.
Segnatamente:
• la obbligatorietà del procedimento conciliativo, prevista come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino utente;
• tale obbligatorietà determinerà un dilatamento dei tempi (almeno un anno) prima della presentazione della domanda giudiziaria nonché un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino-utente, per giungere alla soddisfazione della domanda di giustizia;
• la obbligatorietà del tentativo di conciliazione (criticata anche dalla Commissione Giustizia del Senato) appare scollegata da aspetti procedurali e tecnici che determineranno un probabile corto circuito per quelle azioni giudiziarie in cui si debbano proporre domande riconvenzionale, chiamate di terzo, interventi volontari;
• la obbligatorietà del tentativo di conciliazione diventerà, in definitiva, uno strumento dilatorio per la parte non diligente e inadempiente.
Nel chiedere alle parti politiche la modifica del decreto legislativo l’OUA ha dichiarato lo stato di agitazione dell’Avvocatura.
In attesa della risposta del Governo, l’OUA promuove sin da ora per l’intera settimana dall’11 al 16 ottobre manifestazioni di protesta locali e nazionali, con una o più giornate di astensione e un corteo diretto a Palazzo Chigi con le modalità che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli avvocati.

martedì, giugno 29, 2010

Cassazione: l'8 luglio il nuovo Presidente,Napolitano presiederà Csm.


Roma, (Apcom) - Dovrebbe tenersi l'8 luglio il plenum straordinario del Csm per la nomina del nuovo primo presidente della Cassazione.
La seduta, come di consueto, sarà presieduta dal capo dello Stato Giorgio Napolitano ma per il momento la data è ancora ufficiosa visto che l'ordine del giorno non è stato definito ancora.
Sulla poltrona di 'numero uno' della Suprema Corte a subentrare a Vincenzo Carbone (che andrà in pensione il 12 luglio) sarà Ernesto Lupo, la cui nomina è scontata vista l'unanimità raggiunta sul suo nome dalla commissione per gli Incarichi direttivi.
Niente a che vedere con quello che accadde invece tre anni fa, quando il vertice della magistratura italiana rimase scoperto quasi per un anno. Tanto tempo passò tra l'uscita di Nicola Marvulli e l'arrivo di Carbone sulla poltrona di primo magistrato d'Italia, che è anche componente di diritto dell'organo di autogoverno delle toghe e del suo comitato di presidenza.
Il suo nome venne bocciato dal plenum del Csm, a causa di un incarico di insegnamento non autorizzato, decisione che poi però il Consiglio di Stato annullò. E dopo dieci mesi l'assemblea del Csm tornò a nominare Carbone alla guida della Cassazione.
Oggi lo scenario è un altro. Il plenum presieduto da Napolitano, che - salvo cambi dell'ultimora in agenda - dovrebbe riunirsi in seduta solenne nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, si prepara a dare il via libera unanime alla nomina di Lupo, da 18 anni in Cassazione, dove dal 2006 presiede la Terza sezione penale.
In magistratura dal 1964, Lupo ha 72 anni ed è originario del salernitano. All'inizio della sua carriera in toga è stato pretore a Roma, poi nella seconda metà degli anni '70 è stato distaccato al ministero della Giustizia, nell'ufficio di gabinetto dell'allora Guardasigilli Francesco Paolo Bonifacio.
E alla guida di quell'ufficio è tornato a metà degli anni '90 durante l'interim alla Giustizia dell'allora capo del governo Lamberto Dini.
Scelto poi come direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria dal ministro Giovanni Maria Flick, ha fatto parte anche della Commissione Pisapia per la riforma del codice di procedura penale. E' stato anche direttore della Gazzetta Ufficiale.

Separazione: la detrazione per figli a carico spetta al coniuge affidatario.


Commissione Tributaria Provinciale di Lecce
Sez. II, sentenza 25 maggio 2010, n. 343
(Pres. Fiorella, Rel. Quarta)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 settembre 2008 la Sig.ra ………, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento, riportata in epigrafe, emessa da Equitalia SPA su ruolo dell'Agenzia delle Entrate: Ufficio di Lecce 2.
La suddetta cartella veniva notificata a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/73 della dichiarazione Mod. 730/2005, relativo al recupero di detrazioni di imposta per figli a carico non spettanti secondo l'Amministrazione finanziaria. Premetteva la ricorrente: di essere in regime di separazione consensuale con ii coniuge sin dal 1993 (sent. n. 264 del 6 agosto 1993); di essere l'unica affidataria dei figli; faceva, inoltre, presente che nel febbraio 2006 era intervenuta la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In diritto eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del T.U. 917/86 in quanto, la ricorrente, legittimamente aveva usufruito integralmente delle detrazioni per il secondo figlio a carico atteso che, nonostante l'onere posto a carico del coniuge separato di contribuire al mantenimento dei figli, era stata l'unica, di fatto, a farsi carico di tale adempimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amministrazione Finanziaria insistendo sulla validità del proprio operato e sottolineando che aveva riconosciuto la detrazione nella misura solo del 50% in quanto il mantenimento dei figli era posto anche a carico del padre.
All'odierna pubblica udienza il difensore della parte e il rappresentante dell'ufficio si riportano ai propri scritti e ne chiedono l'accoglimento.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In effetti l'eccezione appare fondata in quanto l'ufficio non ha fornito, alcuna prova sul fatto che i figli della ricorrente, pur essendo alla stessa affidati, siano rimasti anche a carico del padre separato, circostanza, quest'ultima, che avrebbe dato titolo al recupero oggetto dell'odierna disputa.
Dagli atti allegati da parte ricorrente, invece, si evince che la stessa si sia fatto carico del mantenimento dei figli e che tale fatto e stato peraltro evidenziato anche nella sentenza che ha dichiarato cessato ogni effetto civile del matrimonio.
Pertanto si ritiene rispettato quanto prescritto dall'art. 12, comma 1 e 2, ratione temporis, del T.U. secondo il quale la detrazione "spetta in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno".
A suffragio di quanto sostenuto, poi, non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale “in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 19 maggio 2009

Esame Avvocato Corte Appello Salerno: i risultati completi.


Pubblichiamo, qui di seguito, l'elenco completo dei candidati che hanno superato la prova scritta, per l'esame d'idoneità alla professione d'avvocato, presso la Corte d'Appello di Salerno.
Ecco gli ammessi:
Acanfora Maria Celeste, Ancanfora Matilde, Accarino Angela, Agresti Mariangela, Alfano Marina, Altieri Maria Carmela, Altobello Valentina, Amabile Katiuscia, Ametrano Caterina, Amodeo Nicola, Amodio Andrea, Amodio Salvatore, Amos Paola, Ansalone Maiata, Apicella Ciro, Apicella Giacomo, Apicella Simona, Apolito Rossella, Arcella Anna, Arguto Eleonora Sara, Ariodante Rossella, Armenante Angelo, Artico Giuseppe Ivan, Attanasio Gerardo, Attanasio MariaLaura, Autero Danilo, Autuori Michele, Avagliano Francesco, Avallone Raffaela, Avigliano Gianluca, Balbi Gaudenzio, Balistreri Maurizio, Barba Filomena, Barba Simona, Barone Massimo, Barone Rosi, Bartiromo Anna, Bartiromo Gaetano, Bassano Gilda Patrizia, Belardi Fabiana, Benvenuto Domenico, Benvenuto Maria Chiara, Benvenuto Vincenzo, Biffaro Luca, Bilotta Alberta Paola, Bini Antonietta, Bisogno Francesca, Boccia Anna, Boccia Francesca, Bonadies Antonio, Bonito Paolo, Botti Ezio, Bottiglieri Amalia, Boves Stenio, Bozzetto Margherita, Bracale Raffaele, Bracigliano Maria Rosaria, Bronzo Alessandro, Bruno Teresa, Buonavita Marina, Buoninconti Luca, Buono anna, Caccavo Raffaele, Caggiano antonella, Califano Elvira Annalisa, Califano Francesco, Cammarota Manuela, Cammarota Michelina, Campolongo Domenico, Capano Marilisa, Capobianco Antonia, Caponigro Lucia, Capozzolo Carmela, Cappetta Angela, Cardaci Cristiano, Carleo Rosario, Carlucci Annamaria, Caroleo Francesca, Carpentieri Tiziana, Carpinelli Enrica, Carrano antonella, Carratù Giovanni, Cascone Maria Raffaella, Cassanese Rosalia, Castriotta Maria, Cataldo Antonietta, Catino Rita, Cavaliere Cristiano, Cavaliere Monica, Cavotta Antonio, Celano Walter, Cerruti Antonio, Chiaiese Giovanna, Chirico Angelo, Chirico Antonio, Cianciulli Lara, Cicalese Marianne, Ciccarino Emilio, Cimino Giuseppe, Cimmino Carlo, Cioggi Gabriella, Cioffi Giuseppe, Cirota Cristofaro, Civetta Paolo, Collina Giovanna, Colucci Annamaria, Comunale Annalisa, Concilio Luca, Contaldo Salvatore, Coppola Patrizia, Coraggio Irene, Corinalsdesi Giuseppina, Corrado Mariateresa, Vorreale Piero, Cotroneo Alessandro, Covelli Elvira, Coviello Giuseppe, Corzi Torto Emanuela, Cozzolino Gerardo, Cozzolino Giovanni, Crescenzo Chiara, Crescenzo Serena, Cretella Vincenzo, Cuomo Caterina Autora, Cuozzo Giorgio, Cusati Ciro Ingmar, D'Agosto Manuelea, D'Aiuto Antonio, D'Ambrosi Filomena, D'Amore Vincenzo, D'Angelo Antonio, D'Angelo Giosi, D'Angelo Simona, D'Aniello Luigi, D'Antonio Carolina, D'Antuono Margherita, D'Arco Vincenzo, De Angelis Gelsomnina, De Donato Antonio, De Feo Marica, De Filippo Carmelina, De Natale Giovanna, De Simone Pietro Paolo, Del Giudice Caterina, Del Giudice Enza, Del Pesce Francesco, Del Sorbo Maria, Della Monica Annalisa, Della Puca Gerardo, Della Valle Alessandro, Dell'aglio Sabato, Delli Bovi Giovanni, Di Gregorio Romina, Di Benedetto Rocco, Di Bianco Sara, Di Blasi Simona, Di Clemente Rosa, Di Dario Margherita, Dio Domenico Sofia, Di Filippo Vincenzo, Di Gennaro Angela, Di Gilio Giuseppe, Di Lucia Maria, Di Maio Angela, Di Amrtino Simona, Di Santi Michele, Di Sessa Anna Katia, Di Sevo Clelia, Di Somma Giovanni, Di Stasi Sibilla, Di Toma Annabella, Di Vece Elvira, Diotallevi Danilo, Donnarumma Enrico, Esposito Annamaria, Esposito Loredana, Esposito Maria Giuseppina, Esposito Silvia, Falco Archiropita, Falcone Maurizio, Famiglietti Ornella, Farina Francesco, Farro Sonia, Fasanino Giovanna, Fasano Alfredo, Fasano Debora, Fasolino Gilda, Fauceglia Fiammetta, Feo Antonio, Feola Donatella, Ferrara Elvira, Ferrara Emnanuela, Ferara Silvia, Ferrara Valerio, Ferrentino Giovanni, Fierro Laura, Finamore Domenico, Fiordelisi Marina, Fiore Giovanna Eliana, Foglia Marina, Forino angelo, Forlenza Gianmario, Forlenza Rossana, Formisano Anna, Fornino Maria Concetta, Forte Vincenzo, Fralicciardi Olga, Franciulli Laura Anna, Fresolone Simona, Funaro Nicola, Fusco Vito, Gagliotta Aldo, Galdi Elisa, Gallo Olimpia, Gambardella Andrea, Gambardella Francesco, Gambaro Luigi, Gatto Alberto, Genise Vincenzina, Genua Antonio, Giordano Alfredo, Giordano Marco, Giordano Salvatore Maria, Giordano Salvatore Rosario, Giuliani Massimo, Glielmio Carmine, Gorga Domenico, Granato Fabiana, Granito Elisabetta, Granozi Massimiliano, Graziadei Francesca, Greco Francesco, Grimaldi Anna, Grimaldi Francesca, Grimaldi Raffaella, Grimaldi Rita, Grimaldi Rosario, Grippa Valentina, Guacci Rita, Guariglia Martina, Guglielmotti Luigi, Guida Emanuela, Guzzo Giovanni, Husainat Moh'd Youse Saleh Alì, Iannicelli Caterina, Iannicelli Maria Alessandra, Iannone Guido, Iannone Luca, Iannone Marta, Iaannuzzi Delia, Imparato Luisa, Iovane Esther, Izzo Carmine, Izzo Italia, Joung Rachele, La Vergata Annapaola, La Iola Claudia, Lamberti Maria, Lamberti Pietro, Lambiase Lucia, Landi angelo, Landi Mario, Larocca Rosalba, Laurio Iole, Lazzarini Valeria, Leone Gerardo, Liguori Daniela, Liguori Erica, Liguori Mauro, Lomonaco Filippo, Longobardi Iolanda, Lucibello Rosa Maria, Luongo Marcella, Luccpino Alessandro, Maiese Aniello, Mainente Giusi, Maiorino Mario, Mananra Lucia, Manzo Manuela, Marchese Maria, Marchese Maria, Marciano Catia, Mareschi Ida, Marra Lucia, Marsilia Armando, Marzano Carla Rita, Matrone Enrico, Mattei Gianluigi, Maucione Giuseppe, Mauri Maria, Mautone Maria, Mazza Francesca, Mazzariello Colomba, Medolla Giulia, Melchionda Catia, Melillo Ida, Miele Carmine, Migliaro Loredana, Milano Mariano, Minardi Filippo Maria, Minichini Rosario, Miranda Lucia, Mirra Silvia, Monaco Anna, Monaco Linda, Nad jesda Monetti Aida, Montefusco Antonio, Montera Assunta, Montone Fortuna, Morrone Carmela, Moscato Michele, Mutalipassi Flora, Naimoli Simona, Napoli Giuseppe, Napoli Michela, Napoliello Ermanno, Nappo Giuseppe, Nardo Anna Maria Felicia, Nasta Teresa, Nicoletti Fabiana, Nicolino Nadia, Nigro Marco, Nigro Tiziana, Nobile Francesco, Nola Antonella, Notarroberto Loretta, Novi Virginia Mariarosaria, Oliveto Francesco, Orefice Massimiliano, Pala Annarita, Palladino Margherita, Palo Fabio, Panzariello Alessandro, Paolillo Maria Cristina, Paolino Salvatore, Paone Angela, Papa Alessia, Parente Vincenzo, Parrella Teresa, Parrilli Antonietta, Pasca Filiberto, Passa Gabriella, Pastore Clotilde, Paterni Sara, Pecoraro Letizia, Pecori Rosetta, Pepe Giuseppe, Perna Gianluca, Pesce Agnese, Pessolano Rosa, Petretti Piergiorgio, Petrone Anna, Petta Anna, Picarella Antonio, Picarella Gianluca, Pilerci Rosanna, Pipi Remo Fabio, Pirrone Paola, Fisacane Monica, Pizzo Maria Rosa, Porcelli Mario Porfido Vittorio, Prete Alessio, Proto Marco, Pucci Immacolata, Quagliozzi Angela, Ragone Monica, Raiola Adriano, Renna Pasquale, Rescigno alberto, Ricchiuti Luigino, Riciardi Gabriella, Riccio Oriana, Rinaldi Michela, Risi Natalia, Rispoli Giuseppe, Rispoli Massimo, Rizzo Lucia, Robustelli Donatella, Rocciola Francesca, Rocco Anna, Romanuolo Daniela, Romaniello Rita, Romanini Stefano, Romano Chiara, Romano Elisabetta, Rondinelli Sonia, Ronga Stefania, Roscigno Grazia, Roseto Antonella, Rosolia Marianna, Rossi Bianca Maria, Rossi Giovanni, Rotella Chiara, Ruggiero Daniela, Ruggiero Perrino Claudia, Rumbolo Maria Giovanna, Russo Annamaria, Russo Carlo, Russo Giuseppe, Sabbatino Mcihele, Sabbatino Paola, Sabbetta Michela, Sacco Rosario, Salsano Roberta, Salzano Serena, Salzano Walter, Sangiannantoni Maria, Sansiviero Batolo, Santaniello Luca, Santarpino Ida, Santoro Angela, Santoro Rossella, Santulli Emanuele, Sanzone Heidi Sonia, Sarno Francesco, Sassano Anna, Scandizzo Giuseppe, Scarpa Angela Maria, Schillaci Franza Alessandro, Selvaggi Domenica, Semplice Laura, Senatore Angela, Serra Barbara, Serrapica Domenico, Severino Maria, Sgritta Matteo, Sica Angela, Sica Maria Immacolata, Sica Serena, Silvestri Luca, Siniscalchi Sergio, Sirignano Benedetta, Sofia Antonio, Sopriano Stefano, Sorrentino Giovanni, Speranza Mariele, Spinelli Elena, Spinelli Rocco, Starace Maria Teresea, Taiani Antonello, Tecce Maurizio, Terrone Maria, Tesauro Vincenzo, Tipaldi Paola, Tondini Vincenza, Prezza Antonia, Roia Fabio, Troiano Carmela, Troncone Antonietta, Ugolino Giovanni, Vairo Giovanna, Valenti Annalisa, Valente Giorgio, Valiante Giuseppina, Varlese Alfonso, Ventura Eleonora, Verga Carolina, Vespa Carmine, Vicedomici Liliana, Vicinanza Valeria, Vignapiano Marianna, Viserta Fortunella, Vitale Giovanni, Vollaro Alessandra, Zecca Cristina, Zinna Angela.

lunedì, giugno 28, 2010

L’Associazione Nazionale Giudici di Pace chiede al governo di escludere la mediazione per i procedimenti di competenza del GdP.


- COMUNICATO STAMPA -

L’ Associazione Nazionale Giudici di Pace, la principale organizzazione dei Giudici di Pace, denuncia che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevista ai sensi del D.Lgs. 28/10 anche per le cause di competenza del Giudice di Pace, è inutile e dannosa per i cittadini.
La conciliazione è un non senso per le cause di competenza del Giudice di Pace. Il Giudice di Pace è il giudice della conciliazione previsto dal legislatore.
Il processo di conciliazione in sede non contenziosa è infatti disciplinato espressamente dall’art. 322 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà per il cittadino con costi irrisori e con la possibilità di avvalersi dell’ausilio di un difensore, di adire il giudice di pace per tentare la conciliazione.
La mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 costituisce pertanto un procedimento parallelo alla conciliazione codicistica, con notevoli problemi di coordinamento tra gli istituti.
L’Associazione Nazionale Giudici di Pace solleva altresì forti dubbi di costituzionalità per la violazione dell’art. 3 della Costituzione del D.Lgs. 28/10, in quanto istitutivo di un procedimento di conciliazione in contrasto con quello previsto dal codice di procedura civile, al di fuori del processo e senza la mediazione di un magistrato, impedendo così ai cittadini di avvalersi del rimedio codicistico di cui all’art. 322 c.p.c., caratterizzato da minori costi e maggiori garanzie di autonomia, indipendenza e terzietà.
Sotto il profilo degli effetti la mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 si pone quale minus rispetto alla conciliazione celebrata innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 322 c.p.c..
Invero, la mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 lungi dal porre la parola fine ad una controversia introduce il paradosso di essere causa di nuovi processi e quindi di ulteriori costi in termini di efficienza e di spese per il cittadino, per poter eseguire l’accordo concluso.
Infatti, in caso di esito positivo del processo di conciliazione innanzi al magistrato di pace, viene redatto un verbale che vale quale titolo esecutivo per le materie di competenza del giudice di pace (5.000,00 in via ordinaria e 20.000,00 per i risarcimenti dei danni prodotti a seguito di sinistro stadale) e come scrittura privata riconosciuta in giudizio negli altri casi, mentre il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10, in caso di esito positivo, si conclude con un “verbale di accordo” che non ha la stessa valenza giuridica in quanto deve essere successivamente omologato dal Presidente del Tribunale su istanza di parte (art. 12).
Una vera contraddizione in termini, una inutile, costosa e inefficiente superfetazione.
Inutili tempi e costi andranno a gravare sul cittadino, mentre, in tempi brevissimi ed a costi irrisori il Giudice di Pace risponde alla grande e sempre crescente domanda di giustizia.
Invero, un giudizio dinanzi al giudice di pace dura in media meno di un anno. Con la mediazione obbligatoria i tempi si allungherebbero ed i costi lieviterebbero, in un Paese in cui le lungaggini vengono troppo spesso usate per difendersi dal processo da chi sa di aver torto o ha interesse a rendere tortuoso il percorso volto all’accertamento della verità. La mediazione si presenta costosa ed inefficiente in quanto comporta la creazione e la conseguente gestione di organismi di conciliazione ulteriori rispetto agli uffici del Giudice di Pace già presente; inoltre gli uffici del giudice di pace garantiscono una presenza del magistrato capillare sul territorio, presenza che nessun organo di conciliazione potrebbe garantire.
In definitiva, l’Associazione Nazionale Giudici di Pace manifesta la propria contrarietà all’istituto della mediazione così come disciplinato dal D.lgs. 28/10 in quanto presenta forti dubbi di costituzionalità e costi non giustificati per il cittadino e lo Stato con gravi ricadute in termini di inefficienza del sistema giudiziario.
L’Associazione chiede al Governo di intervenire, proponendo una norma che escluda quantomeno la mediazione obbligatoria in relazione alle cause di competenza del Giudice di Pace, poiché in contraddizione con l’oralità, la concentrazione e l’immediatezza del giudizio che il rito di questo magistrato storicamente ha realizzato e per l’incostituzionalità della norma.
Il Giudice di Pace, quale magistrato appartenente all’ordine giudiziario, è in grado di garantire la necessaria autonomia, indipendenza e terzietà (e non solo le garanzie di “serietà ed efficienza” di cui all’art. 16), che sono requisiti necessari anche in una procedura di conciliazione, ed è all’interno di tale celerissimo processo che la stessa va realizzata, senza alcun aggravio di costi e tempi per i cittadini.
Roma, 24 giugno 2010.

Il Presidente
Vincenzo Crasto

Corte Appello Salerno: risultati degli scritti esame avvocato.


Nella mattinata di oggi - come previsto - sono trapelate le prime indiscrezioni circa i risultati della correzione dei compiti dell’ultimo esame per l’abilitazione alla professione forense, presso la Corte d’Appello di Salerno.
Il dato numerico sarebbe il seguente: 467 candidati ammessi agli orali (ossia una percentuale di promossi pari al 40,71%).
Al più presto pubblicheremo l'elenco completo dei candidati che dovranno sostenere la prova orale.
consiglioaperto

sabato, giugno 26, 2010

Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento e spinge sul varo della riforma della professione.


Roma. E’ stata una giornata intensa per il Cnf quella di ieri. Il plenum, riunito nel pomeriggio in seduta amministrativa, ha approvato la bozza del regolamento sulle specializzazioni forensi, che ora verrà inviato gli Ordini e alle Associazioni per le osservazioni ai fini della predisposizione del testo definitivo, atteso il ritardo con il quale il parlamento sta affrontando la riforma della professione, ferma al senato.
Al proposito, il presidente del Cnf Guido Alpa, intervenuto in mattinata a Roma alla riunione dell’avvocatura promossa dall’Oua, ha richiamato gli avvocati a non abbassare la guardia e a sollecitare fermamente le camere ad approvare la riforma.
“Ci hanno riferito che oggi il presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, intervenuto ad un convegno in Abruzzo, ha auspicato l’approvazione entro luglio al senato. Ulteriori ritardi non sarebbero giustificabili: l’avvocatura ormai attende da troppo tempo”.
Sull’altro fronte caldo, quello della mediazione Alpa ha ribadito la posizione del Cnf già riportata nella circolare 18-C-2010 di martedì scorso.
In quel documento il Cnf ha rilevato tutti gli aspetti critici della normativa, che possono inficiare l’efficacia e il successo della riforma suggerendo di raccogliere firme per la presentazione di un progetto di legge di modifica. Tra questi, l’obbligatorietà, il rinvio dell’attuazione della legge, la sola sanzione disciplinare per omessa informativa al cliente. Non solo.
Il Cnf ha indicato agli Ordini, che potranno costituire gli organismi di conciliazione, in attesa della auspicata riforma, le opzioni che è possibile inserire nel regolamento di conciliazione per garantire un servizio efficace e qualificato al cittadino: la presenza della difesa tecnica, il mediatore-avvocato, la scelta dei tempi e delle materie in cui offrire la conciliazione.
“Ci sono diverse ragioni per cui l’avvocatura non deve dirsi contraria alla mediazione in sé ma se ne deve appropriare chiedendo e battendosi perché sia corretta, a favore dei cittadini. Perché la tutela dei loro diritti è una nostra missione”, ha spiegato ieri Alpa agli avvocati riuniti a Roma.
“In Francia sostengono che gli avvocati italiani sono contro le Adr per questioni di corporazione. Dovremmo ritenerci offesi e piuttosto insistere perché la conciliazione sia fatta da conciliatori qualificati e non sono certo 50 ore di formazione a garantirne la preparazione. Il conciliatore dovrà necessariamente essere un giurista”.
Sul tema delle iniziative da assumere Alpa ha avvisato: “credo che sia importante che in questa fase di crisi, in cui tutto il paese versa, le nostre iniziative non si prestino ad essere utilizzate contro noi stessi, per far dire a qualcuno che gli avvocati non vogliono la conciliazione perché perdono economicamente. La nostra battaglia è ben altra. E comunque l’avvocatura dovrà sempre spendere la carta della propria dignità” .
Regolamento sulla specializzazione. E sempre sul tema della qualificazione della professione insiste la bozza di regolamento sulle specializzazioni, approvata ieri in seduta amministrativa, nel solco tracciato dalla riforma della professione, in situazione di stallo.
Ecco i punti qualificanti della disciplina: il diploma di specializzazione potrà essere conseguito dall’ l’avvocato iscritto da almeno quattro anni all’albo, che abbia frequentato scuole o corsi di alta formazione per almeno due anni (200 ore di formazione) e che abbia sostenuto un esame (scritto e orale) presso il Cnf, unico ente titolato a rilasciare il diploma di specialista. Le scuole e i corsi di alta formazione potranno essere organizzati dalle associazioni forensi o altri soggetti ma dovranno essere riconosciuti dal Cnf, che vigilerà sulla qualità del programma, ed iscritti in un apposito registro.
In sede di prima applicazione sono inserite di diritto nel registro le associazioni specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative in seno al Congresso nazionale forense. L’esame consisterà in una prova scritta, e due prove orali, di cui una per dimostrare il possesso di una esperienza pregressa nella materia, superiore alla media.
Undici sono le macro aree del diritto in cui ci si potrà specializzare: diritto civile, diritto commerciale, diritto industriale, di famiglia/persone/minori, lavoro, amministrativo, navigazione, penale, internazionale e comunitario. Si è scelta la strada delle macro-aree (così come in Germania) come opportuno contemperamento tra il “vantaggio competitivo” offerto dalla specializzazione e “la limitazione” che comunque potrebbe derivarne. Ogni avvocato specialista dovrà curare il proprio aggiornamento professionale, conseguendo nel triennio almeno 60 crediti formativi specialistici. L’abuso del titolo costituisce illecito disciplinare.

L'aforisma del sabato.

venerdì, giugno 25, 2010

Oggi protesta dell'Avvocatura per la riforma della c.d. media-conciliazione.


COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA CIVILE, OUA: DURE AZIONI DI PROTESTA PER MODIFICARE
LA MEDIA CONCILIAZIONE

Grande successo dell’incontro nazionale dell'avvocatura, svoltosi oggi a Roma, alla presenza del presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, del presidente del Cnf, Guido Alpa e dei presidenti degli ordini forensi di tutta Italia, tra gli altri, di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Ancona.

Per il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla: «Oggi l’avvocatura italiana ha espresso una posizione netta sulla media conciliazione, pur non dichiarandosi contraria al nuovo istituto introdotto dal de-creto legislativo, chiede l'immediata modifica di 5 punti del provvedimento e a tal fine è stato elabo-rato un articolato – ha spiegato il presidente dell'Oua – con i cambiamenti da apportare al testo. Questi i punti qualificanti: presenza necessaria dell’avvocato (ora non prevista), eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, modifica del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale.

Gli avvocati attendono un riscontro dal Ministro Alfano – ha concluso de Tilla - ma nel frattempo non resteranno con le mani in mano: nei prossimi mesi organizzeremo forti azioni di protesta».

E’ intervenuto anche il presidente del Cnf, Guido Alpa, che, inoltre, ha proposto la formazione gra-tuita degli avvocati e dei conciliatori nella media conciliazione, auspicando l’accoglimento delle i-stanze dell’avvocatura.


Roma, 25 giugno 2010

Tutti i numeri dell'Avvocatura italiana (fonte: Cassa Forense).

mercoledì, giugno 23, 2010

Casse professionali: giù le mani!


L'inclusione delle casse previdenziali professionali nell'elenco dei soggetti ai quali s'applicano i tagli previsti dalla manovra finanziaria è un errore al quale il governo deve porre rimedio immediatamente.
Le Casse previdenziali dei professionisti sono enti privati: si finanziano esclusivamente con i contributi degli iscritti, ai quali erogano prestazioni previdenziali e assistenziali, e non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche.
A questo punto l'Oua chiede a tutti i Senatori e Deputati avvocati di riparare all'errore commesso in sede di predisposizione della Manovra, anche sulla base degli emendamenti predisposti dall'Adepp, ovvero dall'associazione delle casse previdenziali privatizzate.
La crisi economica impone sacrifici e senso di responsabilità a tutti, ma le regole vanno rispettate sempre e non è pensabile che lo Stato, in modo autoritario, metta le mani nelle tasche dei privati.
Alla crisi è poi connesso il tema delle risorse da destinare al settore giustizia.
Va detto chiaramente che a crisi economica non può essere il pretesto per tagliare ulteriormente le risorse per la giustizia.
Si cerchino altre strade, questo settore ha invece bisogno di maggiori investimenti, perché è cruciale per il buon funzionamento della democrazia.
Da questo punto di vista l'Oua esprime adesione all'astensione dei magistrati per le decurtazioni delle remunerazioni e ai dipendenti degli uffici giudiziari.
La giustizia è già in una situazione di crisi, ha bisogno di grande impegno e di risorse da incrementare e non da diminuire.
Bisogna rispettare la dignità e l'indipendenza dei magistrati e di tutti gli operatori del settore giustizia. L'Oua, insomma, ha il dovere di non risparmiare le critiche alla manovra economica, sia nella parte che ridurrebbe le risorse per la giustizia, sia nella parte che aggredisce l'autonomia e il patrimonio delle casse professionali e, in particolare, della Cassa forense.
Da qui l'appello al Parlamento affinché ci sia una correzione di rotta e si prevedano adeguate modifiche.

DI MAURIZIO DE TILLA
Presidente Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA)

COA Salerno: i prossimi due ordini del giorno.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 02 luglio 2010 (ore 16,30)
1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
6. Iniziative per assistenza a Colleghi circa la compilazione e l’invio telematico del mod.5/2010 Cassa di Previdenza-Rel.Il Presidente-
7. Integrazione e rettifica “Organico dipendenti ,fondo ed assunzione”-Rel.Conss.Avv.Paolino e Visconti
8. Ricorso a carico Avv.G.P.-determinazioni-Rel.Cons.Avv.Majello-
9. Incontro 25.6.2010 OUA su Mediaconciliazione-Rel.Conss.Avv.Toriello e Tortolani
10. Sussidi e contributi
11. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 luglio 2010 (ore 11,00)
1. Ammissioni gratuito patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti-
2. Vertenza Equitalia-Polis-Rel.Cons.Tesoriere-
3. Stato azioni recupero morosità-Rel.Cons.Tesoriere-
4. Nomina commissione per controllo del primo triennio di formazione continua.Rel.Cons.Avv.Cassandra
5. XXX Congresso Nazionale Giuridico Forense-ulteriori determinazioni-
6. Sussidi e contributi
7. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

martedì, giugno 22, 2010

Giustizia: Alfano, nella riforma parità accusa-difesa.


"Noi riteniamo che l'obiettivo che ci siamo dati, cioé quello della parità tra l'accusa e la difesa nel processo, sia un obiettivo raggiungibile e ci batteremo perché possa essere raggiunto".
Lo ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano, ad Agrigento per un incontro sulla situazione degli uffici giudiziaria della provincia, riguardo alla riforma della Giustizia annunciata per settembre.
"Accusa e difesa - ha aggiunto il Guardasigilli - devono essere pari e per essere pari occorre che non ci sia una maggiore vicinanza del giudice al Pm. Il giudice deve essere equidistante rispetto al Pm e all'avvocato difensore, per essere pari accusa e difesa occorre che abbiano sopra di loro un giudice equo, imparziale ma anche equilibrato".

Indagati eccellenti.

CIRCOLARE CNF: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DELEGATO E AI DECRETI MINISTERIALI IN MATERIA DI MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE.


Cari Presidenti e Cari Amici ,
ai fini della valutazione delle iniziative da assumere in materia di mediazione/conciliazione Vi rassegno, anche a nome del Consiglio, alcune considerazioni.
Nel documento allegato – predisposto dal gruppo di lavoro sulla conciliazione coordinato dall’ avv. Fabio Florio - potete riscontrare l’attività diuturna compiuta dal Consiglio sia in occasione della approvazione del testo di base – l’art.60 della l. n. 69 del 2009 -, sia del decreto delegato, sia del testo ancora in formazione del decreto predisposto dal Ministero della Giustizia. Troverete anche, aggregate per questioni, le proposte e le critiche elaborate dagli Ordini e dalle Associazioni.
1. Lo stato attuale della legislazione
Sulla base attuale delle disposizioni di rango primario, gli Ordini possono scegliere se istituire o meno l’ organismo di conciliazione.
Alcuni Ordini l’hanno istituto da tempo, altri si sono iscritti al registro ministeriale per la conciliazione societaria. Vi sono poi molti organismi di conciliazione extra-forense istituiti per legge in determinati settori, presso i quali prestano la loro attività di conciliatori (o di difensori) avvocati che presentano i requisiti previsti.
Sulla base dei chiarimenti richiesti al Ministero della Giustizia, una volta che l’ Ordine avesse effettuato la scelta di istituire l’organismo di conciliazione e di offrire quindi questo servizio alle condizioni richieste dalla legge, avvalendosi dei locali presso i Tribunali, il regolamento interno potrà disporre:
1. La scelta delle materie per le quali la conciliazione è obbligatoria; e quindi stabilire per quali materie l’organismo offrirà il servizio e per quali, invece, non sarà disponibile;
2. I tempi nei quali graduare – fatta questa scelta – l’attivazione della conciliazione nelle materie prescelte;
3. La facoltà, o meno, del mediatore di effettuare la proposta; in altri termini, l’ Ordine, e quindi l’organismo, possono scegliere se consentire al mediatore di fare la proposta alle parti oppure escludere che il mediatore, preso atto del fallimento della conciliazione, faccia qualsiasi proposta;
4. La facoltà o meno dell’organismo di avvalersi di altri organismi, anche per singoli casi da sottoporre al mediatore;
5. La facoltà o meno dell’ organismo di avvalersi soltanto di conciliatori/mediatori che siano iscritti all’ albo professionale forense;
6. La facoltà o meno dell’ organismo di effettuare conciliazioni gratuitamente a favore di parti che, per l’attività contenziosa, avrebbero diritto al gratuito patrocinio;
7. Non è certo se il regolamento possa anche disporre che le parti siano assistite dai difensori; depone a favore di questa soluzione il fatto che il testo del decreto delegato non reca più l’espressione “senza ministero di difensore”.
Segnalo che, in attesa dell’ approvazione del decreto attuativo, gli Ordini potrebbero iscriversi al registro degli organismi di conciliazione societaria nel più breve tempo possibile; al riguardo, e per favorirne le procedure, il CNF ha allo studio la predisposizione di un programma informatico per la gestione degli adempimenti da parte delle segreterie degli Organismi di conciliazione forensi.
E’ in corso di verifica la possibilità per il Consiglio nazionale forense, per la Scuola superiore dell’ Avvocatura, per le Scuole forensi, di essere iscritti d’ufficio agli organismi di formazione.
Quanto agli avvocati:
- È in corso di verifica la possibilità di inserire nel decreto l’iscrizione ope legis al registro dei conciliatori degli avvocati iscritti da almeno 15 anni all’ albo forense
- È in corso di verifica la possibilità di scorporare le ore dei corsi di formazione dedicate agli aspetti normativi, che potrebbero essere gratuitamente acquisite sotto forma di crediti erogati dagli Ordini e dal CNF anche a gruppi di numero indeterminato.

2. Le modifiche legislative
Attesa la trasversale critica al testo della legge delega e del decreto delegato, è possibile raccogliere le firme dei parlamentari disponibili a presentare un progetto di legge correttivo, che tenga conto delle osservazioni del CNF , degli Ordini e delle Associazioni.
Poiché non è possibile abrogare l’intera normativa, essendo essa stata approvata anche al fine di attuare la direttiva comunitaria in materia, la proposta potrebbe contenere le seguenti previsioni:

1. Abolizione della obbligatorietà della mediazione, atteso che la direttiva non la impone.
2. Rinvio della attuazione dell’intero sistema, per consentire agli Ordini di predisporre gli organismi e per formare i mediatori.
3. Verifica dei settori considerati e graduale applicazione del sistema.
4. Verifica annuale degli effetti del sistema.
5. Previsioni di sostegno finanziario agli organismi e alle parti che si avvalgono del gratuito patrocinio.
6. Iscrizione ope legis degli Ordini e delle Scuole nel registro degli enti formatori.
7. Riduzione alla sanzione disciplinare delle sanzioni previste per omessa informazione del cliente.
8. Soppressione dei rimedi di invalidazione del contratto di mandato.
Sul piano politico il messaggio che si vorrebbe veicolare è che l’ Avvocatura non è contraria al sistema della conciliazione pre-contenziosa, previsto dalla normativa comunitaria, ma è contraria ad un sistema che, così come congegnato, non è in grado di funzionare e, se messo in atto senza i correttivi suggeriti, avrà un impatto negativo sull’ accesso alla giustizia e sulla difesa dei diritti.
Il pericolo che si deve evitare con ogni accortezza è che il mancato funzionamento sia attribuito alle colpe dell’ Avvocatura: gli altri Ordini professionali, che si sono già attrezzati, o dicono di averlo fatto non aspetterebbero altro pretesto per occupare tutti gli spazi possibili, anche all’interno della macchina di amministrazione della giustizia, causando agli Ordini, agli avvocati che vedono nella mediazione una occasione ulteriore di lavoro, e all’immagine stessa della nostra categoria, un danno incalcolabile e irrimediabile.
Con i più cordiali saluti
Roma, 21/06/2010.

Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

COA Salerno: il prossimo odg.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 luglio 2010 (ore 11,00)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Elezione componente Consiglio Nazionale Forense
6. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

lunedì, giugno 21, 2010

Sanzionato l'avvocato che assiste, in momenti successivi, soggetti portatori d’interessi in conflitto.


Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza n. 14617 del 17 giugno 2010 ha respinto il ricorso presentato da un avvocato contro il provvedimento disciplinare con il quale era stato censurato per mancato rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Dopo aver rinunciato al mandato conferitogli nell’interesse di un Consorzio, l’avvocato aveva inviato una diffida al consorzio stesso nella qualità di difensore del Comune di R. P., in una causa per l’affidamento in appalto di alcuni servizi legati alla distribuzione idrica nel territorio comunale.
La Corte ha ritenuto che dato il breve lasso di tempo (quaranta giorni) tra rinuncia e diffida, il professionista fosse incorso in un conflitto d’interessi e per tale ragione la sanzione irrogata appariva ragionevole, non competendo in tal caso al giudice sindacare sulle scelte del Consiglio, dovendo applicarsi il principio di diritto per cui “ nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza”.

domenica, giugno 20, 2010

Manovra: Berselli, giustizia a rischio.


ROMA, 18 GIU - Ok della comm. Giustizia del Senato alla Manovra, ma con alcune osservazioni: il rischio e' che saltino i vertici degli uffici giudiziari.
A lanciare l'allarme sulla norma che prevede di rateizzare le liquidazioni dei magistrati e' il presidente della commissione Berselli.
Per il senatore i magistrati prossimi alla pensione potrebbero decidere di andarsene subito lasciando scoperti i vertici degli uffici.
Inoltre si creerebbe una disparita' tra le toghe che andranno in pensione subito o dopo.

venerdì, giugno 18, 2010

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l'anno 2010.


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 maggio 2010
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(GU n. 137 del 15-6-2010)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell'1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:
€. 739, 81 (settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi) per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
€. 43,16 (quarantatrè euro e sedici centesimi) per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2010
Il Ministro ad interim: Berlusconi

.."Promissio boni viri est obbligatio!"

Assemblea dei magistrati anche a Salerno, via allo “sciopero bianco”.


Si è tenuta ieri anche a Salerno, così come negli altri tribunali italiani, l'assemblea promossa da magistrati, avvocati e personale giudiziario per sensibilizzare i cittadini sui "gravi problemi che attanagliano la giustizia", resi ancora più insormontabili dai tagli previsti dalla manovra economica del governo.
«Lo sciopero e lo stato di agitazione – ha ribadito più volte nel corso dell'assemblea il presidente della sezione Anm di Salerno Vincenzo Pellegrino - non sono conseguenti alle sole misure stipendiali, ma si tratta di una risposta alle iniziative legislative e propagandistiche degli ultimi anni di autentica delegittimazione della magistratura, nel cui contesto questo attacco agli effetti economici della progressione in carriera costituisce solo l'ultimo atto».
E' stata condivisa da tutti i presenti la proclamazione dello sciopero del primo luglio e dello stato di agitazione per la settimana dal 21 al 25 giugno.
Si è concordato sulla sottoscrizione della lettera al Presidente della Repubblica approntata dalla magistratura amministrativa.
Al termine è stato deciso, praticamente all'unanimità (sono stati due soli i voti contrari ma è stato dato atto della posizione contraria espressa dai colleghi riunitisi a Nocera Inferiore), di denunciare in tutti e cinque i giorni dal 21 al 25 le attività di supplenza mediante una dichiarazione scritta del magistrato da inserire nei singoli fascicoli, o da rappresentare oralmente all'inizio dell'udienza o da affiggere alla porta della stanza.
Per il solo giorno 23 giugno il cosiddetto sciopero bianco dovrà avere espressione con l'adesione al solo punto B (l'udienza deve essere svolta con la presenza delle sole parti e dei difensori di ciascuna procedura trattata ex art, 84 disp. att. cpc) del suddetto allegato GEC per il settore civile ed al solo punto D (deve essere disposta l'interruzione dell'udienza non appena il cancelliere abbia completato l'orario giornaliero di lavoro, in assenza di autorizzazione allo straordinario, evitando di chiedere loro prestazioni gratuite) per il settore penale.

giovedì, giugno 17, 2010

Il prossimo 25 giugno è giornata di mobilitazione per l'Avvocatura.


GIUSTIZIA CIVILE, IL 25 GIUGNO INCONTRO NAZIONALE
A ROMA SULLA MEDIA-CONCILIAZIONE

OUA: TUTTA L’AVVOCATURA CHIEDE FORTI MODIFICHE

Maurizio de Tilla, (OUA): “Tutta l’avvocatura chiede forti modifiche alla mediaconciliazione. In assenza di risposte, sarà proposta l’astensione dalle udienze e non è escluso che gli avvocati si astengano anche dalle difese di ufficio e dalla difesa dei meno abbienti”.

L’Oua darà battaglia sul decreto legislativo sulla media-conciliazione. L’Avvocatura intera chiede che si intervenga e il 25 giugno è stato indetto un incontro a Roma per decidere le iniziative di protesta. Pronto l’articolato delle modifiche da apportare al decreto legislativo.

Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, la Politica non può non ascoltare la voce e le ragioni dell’avvocatura: «Assistiamo ad un pasticcio legislativo che non migliorerà l’efficienza della nostra giustizia civile - ha spiegato – è necessario intervenire affinché vengano rettificati tutti quegli aspetti che rischiano di rendono questo nuovo istituto oltre che inutile anche dannoso per i cittadini».

« Gli avvocati non sono contrari alla conciliazione – ha continuato il presidente dell’Oua - ma non possiamo non denunciare l’emarginazione degli ordini forensi dal nuovo istituto. Per tutte queste ragioni abbiamo elaborato un articolato con le modifiche da apportare al decreto legislativo. I punti essenziali sono: presenza necessaria dell’avvocato, eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione, cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato, proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti, criteri chiari sulla competenza territoriale».

«Venerdì 25 giugno a Roma – ha concluso de Tilla - le rappresentanze forensi si incontrano a Roma per decidere le iniziative da adottare. Sarà proposta l’astensione dalle udienze e non è escluso che gli avvocati si astengano anche dalle difese di ufficio e dalla difesa dei meno abbienti. E protesteranno anche i giudici di pace che si aspettavano di essere destinatari della media-conciliazione per le controversie di propria competenza».

Limiti d’applicabilità dell’art. 68 legge professionale forense.


L’art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata.
Affinchè possa sussistere l’obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. 2^, 13 settembre 2004, n. 18343, in motivazione).
La norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte.
Difatti, in tal caso, manca il presupposto stesso per l’applicazione del citato art. 68, il quale implica l’esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese.

(Cassazione civile, sez. II, sentenza 12.6.2010 n. 14193)

mercoledì, giugno 16, 2010

..Attenti alla "presunzione"!

……”Al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. Prima Sezione Penale, sent. n. 19933/2010).


Con la recente sentenza n. 19933/2010, la Corte di Cassazione ha precisato i contorni normativi della regola che stabilisce che la condanna deve avvenire “al di là di ogni ragionevole dubbio”, principio positivizzato nell’art. 533 del codice di procedura, modificato dall’art. 5 della legge n. 46 del 2006.
Secondo il giudizio del Supremo Collegio, deve essere ribadito il principio secondo cui la condanna deve essere pronunciata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, lasciando da parte solo eventualità remote, la cui realizzazione concreta non trova neanche il benché minimo riscontro.
La Corte, infatti, ha spiegato che “la regola dell' "oltre il ragionevole dubbio" - formalizzata nell'art. 533 c.p.p. primo comma c.p.p., come sostituito dall'art. 5 della 1. n. 46 del 2006 - impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento “per inferenza”, dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, secondo comma, c.p.p. - il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal primo comma della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste (prescritta dall'art. 546, primo comma lett. e), c.p.p.) - deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio”.
La sesta sezione penale ha specificato (citando come precedente Cass. Pen. Sent. 2 marzo 1992, n. 3424) che il tipo di prova indiziaria è quella che consente di ricostruire il fatto, in termini di certezza tali da escludere ogni altra soluzione ma non “la più astratta e remota possibilità” che la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili.
Pertanto, la regola “dell’oltre ragionevole dubbio,” pretende percorsi motivati da alta probabilità logica in termini di certezza processuale per “essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova”.
La Corte conclude poi facendo una lista di elementi indefettibili per la valutazione delle prove.
Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, per valutare le prove si deve avere ben presente innanzitutto: a) la “presunzione d’ innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto”; b) l’onere della prova deve sempre essere a carico dell'accusa; c) la regola di giudizio stabilita per la sentenza d’assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa (art. 530, commi secondo e terzo, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e la necessaria giustificazione razionale delle stesse.

lunedì, giugno 14, 2010

Nelle cause "semplici", liquidazione onorari sotto i minimi (Cassazione civile , sezione lavoro, sentenza 03.06.2010 n° 13452)


Nelle cause di “facile trattazione” è possibile, da parte del giudice, la riduzione degli onorari dell’avvocato ma non anche la riduzione delle spese e dei diritti a lui spettanti.
Nella recente sentenza n. 13452/2010 il Supremo Collegio si è pronunciato in riferimento, appunto, agli onorari dell’avvocato precisando che, in base a quanto previsto dall’articolo 60 della Legge 794/42, in presenza di una causa “ritenuta semplice”, è possibile che il giudice, con decisione adeguatamente motivata, possa attribuire all’avvocato un onorario in misura inferiore anche a quella stabilita nei minimi tariffari.
Ma poiché tale norma rappresenta un’eccezione, tale facoltà di “riduzione” deve essere limitata esclusivamente alla voce dell'onorario.
Nella sentenza in commento testualmente si legge che “Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, né in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta operata la riduzione - dall'obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d'appello resta assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003)”.
Secondo quanto ha precisato la Corte, i giudici che procedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare un’adeguata motivazione sul punto con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non si possono limitare a una pedissequa enunciazione del criterio legale.
La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può superare il limite della metà.

sabato, giugno 12, 2010

Berlusconi: imminente grande riforma della giustizia.


Roma, 12 giu. (Adnkronos) - I giudici politicizzati sono "un'anomalia grave che non va confusa con il lavoro della grande maggioranza dei magistrati che sono persone per bene".
Lo ha detto Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda di una sostenitrice su 'Forza Silvio.it', annunciando che e' "imminente" una "grande riforma della giustizia" che porra' rimedio a questa situazione.

IL RIMBORSO FORFETTARIO SPETTA ALL'AVVOCATO AUTOMATICAMENTE, ANCHE IN ASSENZA D’ESPLICITA RICHIESTA.


“Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192
(Pres. Finocchiaro – Rel. Massera)

venerdì, giugno 11, 2010

Csm: Bruti Liberati nuovo Procuratore Generale Milano.


Il plenum del Csm ha nominato ieri mattina a larghissima maggioranza (con 21 voti su 25, compresi quelli dei laici del Pdl) Edmondo Bruti Liberati, ex presidente dell'Anm, procuratore di Milano.
Esponente di spicco di Magistratura Democratica (la corrente di sinistra delle toghe), Bruti Liberati ha guidato il sindacato delle toghe durante il durissimo scontro coincidente con la passata legislatura di Governo di Silvio Berlusconi, ergendosi ad accanito avversario della riforma dell'ordinamento giudiziario firmata dall'allora Guardasigilli Roberto Castelli.
Bruti Liberati succede a Manlio Minale, che dal 21 giugno assumerà le funzioni di procuratore generale di Milano.

giovedì, giugno 10, 2010

Giurisprudenza:numero programmato per la professione di avvocato.


Abbiamo nel nostro Paese un tessuto universitario contraddittorio e opaco. Esistono facoltà universitarie che, nonostante offrano forti possibilità di impiego dopo la laurea, non hanno iscritti o ne hanno pochi; altre facoltà che, invece, hanno adottato il numero chiuso, in quanto il mercato del lavoro non è in grado di assorbire tanti laureati e, quindi, tanti professionisti per quella disciplina; altre facoltà, infine, che hanno iscrizioni illimitate e sbocchi lavorativi contenuti. Ebbene, nei punti essenziali per la riforma della professione di avvocato l’Oua ha chiesto che sia inserito il numero chiuso nelle facoltà di Giurisprudenza.
A ciò si dovrebbe aggiungere il numero programmato dei laureati per il transito, previo concorso, dall’università alla professione, come accade in Francia. In quel Paese, infatti, dopo la laurea è previsto un corso annuale integrativo che indirizza verso la professione di avvocato e prepara, quindi, i neolaureati ad entrare, con un rigoroso esame di accesso, nella scuola di formazione forense gestita dall’Avvocatura francese. Vi entrano dai 2 mila ai 3 mila laureati all’anno. La Francia ha un numero di abitanti simile al nostro, ma conta circa 45 mila iscritti all’albo degli avvocati e ha ottenuto siffatta selezione partendo proprio dall’università e dall’accesso alle scuole di formazione. In linea con quanto esposto va dato atto che giornali, opinione pubblica e settori autorevoli della politica hanno condiviso la necessità di assumere iniziative legislative per combattere il sovraffollamento di alcune professioni in Italia, tra le quali figura al primo posto la professione forense. Non è possibile varare una credibile riforma della professione conservando lo stesso numero di laureati che hanno diritto all’accesso. Bisogna, al contrario, studiare una riforma che elevi non solo la preparazione e quindi migliori tutto il settore inerente la formazione, ma anche il livello meritocratico.
Non è ammissibile, infatti, che vi siano nell’Albo forense il 40 per cento di disoccupati intellettuali - questa è la cifra per la professione di avvocato - e un precariato determinato dall’università che consente l’ingresso indiscriminato alimentando aspettative che vengono sistematicamente deluse. Abbiamo, infatti, un precariato professionale che, come qualcuno ha detto, nelle statistiche è sottratto con artificio alla disoccupazione generale, in quanto si ritiene, a torto, che chi è iscritto all’Albo forense sia una persona che sicuramente lavora. Si pensi che fra le richieste avanzate per diventare giudici onorari e giudici di pace vi sono 40 mila domande presentate da avvocati. Poiché la normativa sul giudice onorario sarà modificata introducendo l’incompatibilità di questa attività con quella di avvocato, ciò significa che questi 40 mila avvocati, per ricercare un’occasione di lavoro, preferiscono inoltrare domanda per diventare giudici onorari, i quali attualmente lavorano a cottimo, sono precari, non usufruendo nemmeno della copertura previdenziale.
Il numero chiuso all’università o programmato dall’università è fondamentale per risolvere il problema del sovraffollamento degli Albi forensi. La vera innovazione di un’auspicata riforma è creare dei professionisti preparati e selezionati, garantendo così la competitività nel mercato del lavoro.
La competitività va collegata all’apprezzamento dei clienti che scelgono l’uno o l’altro professionista a seconda dei meriti e delle qualità, non a seconda dei cosiddetti «prezzi calmierati» nella moltitudine delle offerte di prestazioni professionali.
I professionisti non vendono prodotti ma offrono prestazioni intellettuali. Quanto all’Europa, sia la direttiva Qualifiche (cosiddetta Zappalà) sia la direttiva Servizi prevedono una normativa che stabilisce, per le professioni e in particolare per gli avvocati, rigore e selettività. Il pericolo è che la direttiva Servizi venga recepita senza averne colto il segnale. Premesso che i notai sono esclusi e che la stessa direttiva Zappalà e le direttive che riguardano la professione di avvocato prevalgono sulla direttiva servizi, in quest’ultima si sancisce testualmente che le regole fissate per le liberalizzazioni possono essere derogate dai codici deontologici e dagli ordinamenti di ciascun Paese in relazione alle attività svolte e alle peculiarità nazionali.
L’Unione europea, quindi, non prevede una legislazione professionale invasiva. Come si sa in Europa vige il principio della sussidiarietà. In alcune materie l’Europa interviene massicciamente; in altre - come il lavoro, la previdenza, le professioni e così via - interviene solo in parte con pieno rispetto delle identità nazionali.
Non c’è un’Europa che agisce come uno Stato unitario. L’Unione europea opera con obiettivi diversi che vengono condizionati e limitati, segnatamente in alcune materie, dall’autonoma normativa dei singoli Stati. Se si legge bene la direttiva Servizi, ci si rende conto che non c’è motivo di avere paura dell’Europa, in quanto essa già consente alle professioni italiane di dotarsi di un ordinamento più rigoroso e confacente alla propria storia e identità nazionale. Anche se solleverò un po’ di polemica dicendo questo, vorrei aggiungere un’osservazione che mi pare possa interessare le rappresentanze delle professioni regolamentate. Il decreto Bonino-Mastella è errato e fuorviante. La direttiva Zappalà, che detta le regole sulle qualifiche professionali, non stabilisce che si possano istituire nuove professioni (quelle non regolamentate) con decreto ministeriale. A tal fine occorre una legge. Infatti, poiché in Europa alcuni Paesi sono organizzati senza prevedere gli ordini professionali, e poiché le regole europee vigono principalmente per gli ordini e per le professioni regolamentate, la direttiva sulle qualifiche - prevedendo uno specifico allegato 1 - stabilisce che professionisti dei Paesi anglosassoni, i quali hanno le società o associazioni e non gli ordini professionali, devono essere equiparati ai professionisti iscritti agli ordini professionali. La direttiva Qualifiche non stabilisce, dunque, che in ogni Paese dell’Europa unita debba esistere un sistema duale. Il sistema duale esiste solo per tutelare in Europa ed equiparare ai professionisti cosiddetti «regolamentati» i professionisti iscritti negli Stati del mondo anglosassone che è fondato sulla common law, che si distingue nettamente dal mondo latino e continentale, che è fondato sulla civil law, che riguarda lo statuto di gran parte dei professionisti europei. Un avvocato dell’ordinamento anglosassone che viene in Italia è protetto dalle direttive Qualifiche.
Ma nessuna norma o direttiva europea, almeno fino a oggi, sancisce che il sistema anglosassone sia esportabile automaticamente e acriticamente in altri Paesi dell’Europa unita.
È vero che il problema esiste in Italia dove esistono professioni non regolamentate che devono essere riconosciute, ma il riconoscimento dovrà avvenire per legge e non per decreto, e dovrà limitarsi alle nuove professioni e non a quelle che si sovrappongono alle esistenti. Dalla professione di avvocato, che comprende anche l’attività di consulenza, non si può estrapolare un Albo dei consulenti giuridici, un altro dei consulenti in materia di diritto di famiglia e via elencando. Esiste, infatti, già la professione di avvocato, ed è questa professione che bisogna potenziare e rendere più specialistica. Analogo principio vale per tutte le altre professioni regolamentate. Devo, inoltre, segnalare che la riforma forense, che sta procedendo al Senato, potrebbe rappresentare un progetto pilota per le altre professioni. Ricordo che agli inizi degli anni Ottanta per gli avvocati si approvò una legge di riforma previdenziale che cambiava completamente il sistema e lo rapportava ai redditi. Tale legge è stata estesa a numerose altre professioni. E ha sortito positivi effetti. Negli anni Ottanta e Novanta i redditi dei professionisti sono aumentati anche cinque volte il prodotto interno e non perché essi guadagnassero di più, bensì perché la legge di riforma della previdenza è servita a far comprendere che, se si voleva raggiungere una discreta pensione, era necessario denunziare le somme guadagnate e pagare i contributi dovuti alla Cassa. Per l’Avvocatura il problema della riforma dell’ordinamento è ancora più complesso. L’Organismo Unitario ha segnalato la necessità di riconoscere all’Avvocatura il ruolo di soggetto costituzionale: l’avvocato nel processo difende i cittadini e deve garantire i loro diritti in una posizione di parità all’interno della giurisdizione.
Al pari della Magistratura, l’Avvocatura è un soggetto costituzionale. Quando si parla di soggetto costituzionale si propone di conferire una disciplina di alto profilo all’Avvocatura e alla professione forense in cui sia presente anzitutto il rigore e che preveda un numero ben delimitato di soggetti attrezzati per difendere adeguatamente i diritti dei cittadini.
La riforma forense dovrà, quindi, essere completata attraverso la modifica della Costituzione nella sezione che riguarda la giurisdizione, e ciò segnerà un’ulteriore crescita dell’avvocato che non può continuare a stare sul mercato nelle condizioni attuali. Tale percorso, quindi, non presenta contraddizioni. Una cosa è l’avvocato che svolge attività di consulente delle imprese, bravissimo e necessario al Paese; altra cosa è l’avvocato che tutela i diritti e difende i cittadini nei processi. È necessario che vi siano delle caratteristiche particolari che identifichino l’avvocato che presta la propria opera davanti al giudice. L’attività è sempre privata, ma sono più forti le responsabilità per quanti di noi esercitano la funzione di difensore nei processi.

di Maurizio de Tilla, - Presidente OUA

..Lo sfogo di Silvio, all'assemblea di Confartigianato.

mercoledì, giugno 09, 2010

Come è cambiata la riforma delle intercettazioni.


Con l`emendamento del relatore all`articolo 1 comma 12 lettera d) scompare la «sostituzione automatica» del magistrato responsabile di aver rilasciato dichiarazioni o violato il segreto in fase d’indagini preliminari: la decisione viene affidata al capo dell`ufficio «al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione».
Intercettazioni ambientali. Si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di un reato, ma non in ambienti privati.
Viene disposto infatti che possono essere effettuate, anche se non vi è «fondato motivo di ritenere che nei luoghi» dove sono disposte «si stia svolgendo l`attività criminosa».
In pratica un pm con «decreto eventualmente reiterabile» dispone le operazioni «per non oltre tre giorni».
Proroga degli ascolti. Dopo il termine massimo di 75 giorni per gli ascolti è possibile prorogare, nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che sia necessario per le indagini, l`ascolto di tre giorni.
Si procede in questo modo dopo che il pm ha fatto richiesta al tribunale collegiale che decide entro tre giorni. La richiesta di proroga è reiteratile potenzialmente per tutta la durata delle indagini preliminari.
Servizi segreti. Viene soppresso il comma riguardante il divieto di ascolto di conversazioni in cui sono coinvolti agenti dei servizi.
Cadrà inoltre con un emendamento del governo l`apposizione del segreto di Stato. La materia, come annunciato dalla maggioranza, verrà trattata con provvedimento ad hoc.
Intercettazioni utilizzabili. Quelle disposte per un reato potranno essere utilizzate per provarne anche un altro, purché il fatto sia lo stesso.
Pedofilia. Viene soppresso l`emendamento che aveva generato molte polemiche nei giorni scorsi sugli atti sessuali di minore entità (verranno ritirate anche le sanzioni per i reati sessuali tra minori. Il governo presenterà una legge ad hoc sugli abusi sessuali.
Norma «Radio Radicale». Ora le parti non si potranno opporre alla ripresa radioteleviva. La decisione viene affidata al presidente della Corte di Appello, «quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante per la conoscenza del dibattimento». Sanzioni agli editori. In relazione alla commissione del delitto di cui all`articolo 617-bis del codice penale, si legge nell`emendamento, si è introdotta la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.
La nuova sanzione in questo caso spiega il sottosegretario alla Giustizia Caliendo - è dovuta al fatto che altrimenti ci sarebbero state multe per la violazione meno grave.
Per la pubblicazione delle intercettazioni ex art. 684, le sanzioni erano state abbassate con gli emendamenti presentati dal Pdl, ma non sarebbe stata sanzionata la violazione più grave cioè la pubblicazione di intercettazioni espunte o di cui fosse stata decretata la distruzione.
Procedimenti pendenti. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della legge.
È esplicitamente «fatta salva» la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, ma «le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, per un tempo superiore alla durata massima» stabilita: cioè 75 giorni, eventualmente prorogabili.

martedì, giugno 08, 2010

COA Salerno: il prossimo odg.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 18 giugno 2010 (ore 11,00)

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Iscrizioni e cancellazioni
4. Pareri
5. Uffici Giudiziari di Eboli-Iniziative e determinazioni-Relatori
Consiglieri Cestaro,Toriello e Tortolani
6. Ammissioni Gratuito Patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti
7. Stato iniziative per disattivazione accesso numerico alle cancellerie-Rell.Conss.Avv.ti Altieri ,Cacciatore,Majello e Visconti
8. Incontro OUA su media-conciliazione-Roma 25.6.2010-Nomina delegati
9. XXX Congresso Nazionale Giuridico Forense-Genova 25.27 novembre
2010-Convocazione assemblea per elezione delegati
10. Sussidi e contributi
11. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino