mercoledì, giugno 09, 2010

Come è cambiata la riforma delle intercettazioni.


Con l`emendamento del relatore all`articolo 1 comma 12 lettera d) scompare la «sostituzione automatica» del magistrato responsabile di aver rilasciato dichiarazioni o violato il segreto in fase d’indagini preliminari: la decisione viene affidata al capo dell`ufficio «al fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni oggettive per provvedere alla sostituzione».
Intercettazioni ambientali. Si potranno effettuare anche senza la condizione di imminente commissione di un reato, ma non in ambienti privati.
Viene disposto infatti che possono essere effettuate, anche se non vi è «fondato motivo di ritenere che nei luoghi» dove sono disposte «si stia svolgendo l`attività criminosa».
In pratica un pm con «decreto eventualmente reiterabile» dispone le operazioni «per non oltre tre giorni».
Proroga degli ascolti. Dopo il termine massimo di 75 giorni per gli ascolti è possibile prorogare, nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che sia necessario per le indagini, l`ascolto di tre giorni.
Si procede in questo modo dopo che il pm ha fatto richiesta al tribunale collegiale che decide entro tre giorni. La richiesta di proroga è reiteratile potenzialmente per tutta la durata delle indagini preliminari.
Servizi segreti. Viene soppresso il comma riguardante il divieto di ascolto di conversazioni in cui sono coinvolti agenti dei servizi.
Cadrà inoltre con un emendamento del governo l`apposizione del segreto di Stato. La materia, come annunciato dalla maggioranza, verrà trattata con provvedimento ad hoc.
Intercettazioni utilizzabili. Quelle disposte per un reato potranno essere utilizzate per provarne anche un altro, purché il fatto sia lo stesso.
Pedofilia. Viene soppresso l`emendamento che aveva generato molte polemiche nei giorni scorsi sugli atti sessuali di minore entità (verranno ritirate anche le sanzioni per i reati sessuali tra minori. Il governo presenterà una legge ad hoc sugli abusi sessuali.
Norma «Radio Radicale». Ora le parti non si potranno opporre alla ripresa radioteleviva. La decisione viene affidata al presidente della Corte di Appello, «quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante per la conoscenza del dibattimento». Sanzioni agli editori. In relazione alla commissione del delitto di cui all`articolo 617-bis del codice penale, si legge nell`emendamento, si è introdotta la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.
La nuova sanzione in questo caso spiega il sottosegretario alla Giustizia Caliendo - è dovuta al fatto che altrimenti ci sarebbero state multe per la violazione meno grave.
Per la pubblicazione delle intercettazioni ex art. 684, le sanzioni erano state abbassate con gli emendamenti presentati dal Pdl, ma non sarebbe stata sanzionata la violazione più grave cioè la pubblicazione di intercettazioni espunte o di cui fosse stata decretata la distruzione.
Procedimenti pendenti. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della legge.
È esplicitamente «fatta salva» la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, ma «le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, per un tempo superiore alla durata massima» stabilita: cioè 75 giorni, eventualmente prorogabili.

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