lunedì, febbraio 15, 2021

La deposizione del coniuge e dei parenti delle parti è ammissibile.

Cass. Civ. Sez. Lavoro – Ord. n. 2295/2021 del 02 febb. 2021.

“Venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod.proc.civ. per effetto della sentenza della Corte Cost. nr. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 246 cpc, la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame.

A tale riguardo è utile ricordare l'insegnamento di questa Corte secondo cui: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (...), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto dì ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (così Cass. nr. 25358 del 2015 con i richiami ivi effettuati a Cass. nr. 1109 del 2006; conformi Cass. nr. 12365 del 2006 e Cass. nr. 4202 del 2011; cfr. anche Cass. nr. 25549 del 2007).

Coerentemente con tali premesse, si espone alle denunciate criticità l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 245 cpc, ai fini di riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti, escluda quali testimoni coloro che sono legati alle parti processuali dai vincoli indicati all'art. 247 cpc - e per il solo fatto di detti vincoli,- in quanto espressione di un pregiudizio e di un aprioristico giudizio di inattendibilità che non trova alcun fondamento nel dettato normativo e nei principi della Suprema Corte”.

sabato, gennaio 02, 2021

LA PIATTAFORMA "RICONOSCO" NON RICONOSCE NESSUNO PERCHE' NON FUNZIONA!

 


Continua il tormentone di fine anno che il COA di Salerno, per chiudere degnamente il 2020, ha riservato a noi iscritti.
Intendiamo evidenziare che, in periodo di emergenza COVID, l'attivazione della procedura di verifica della cd "continuita' professionale" appare chiaramente inempestiva e oggettivamente vessatoria.
Una semplice verifica a mezzo google ci ha consentito di appurare che nessuno dei grossi ordini forensi risulta aver attivato la procedura, fatta eccezione per tre ordini di piccole dimensioni (tra cui quello di Perugia), che però poi causa covid hanno disposto rinvio.
Invece i nostri solerti rappresentanti locali, addirittura il 29 dicembre, come se nulla fosse hanno proclamato il fatidico bando.
Ma si dirà: è la legge! Non non è una legge, bensì un mero DM (dunque un atto amministrativo di rango minore), che apertamente collide con il principi di libertà dell'esercizio professionale e che, pertanto, è fortemente sospetto d'illeggittimità.
Si badi bene, il giudizio non è nostro, ma dello stesso parlamento italiano che a fine 2008 si è fatto promotore di una specifica iniziativa abrogativa, ripristinatoria dei principi di libertà sanciti dalla nostra carta costituzionale.
Il provvedimento abrogativo fu assegnato alla commissione giustizia, ma la emergenza covid ha fatto passare in secondo piano il problema.
Ci ha pensato il COA di Salerno a riproporlo!
Oltretutto con uno strumento tecnico (la famosa piattaforma "Riconosco"), che già aveva dato grossi problemi con le dichiarazioni per l'antiriciclaggio, dimostrando tutta la sua inadeguatezza (......ma quanto ci costa?).
Speriamo che il buon senso prevalga e che quest' ennesimo "bando manzoniano", passi ad ammuffire in archivio.
Il mitico maestro Manzi diceva: "non è mai troppo tardi".
Ancora auguri di buon anno nuovo a tutti i Colleghi del Foro di Salerno....
Giuseppe Celia