Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 28626/2019 Presidente: VIVALDI -Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 07/11/2019.
«La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., che ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., esplodenti, prima dell'applicabilità del d.lgs. 19 maggio 2016, n. 81), non si configura anche in danno del produttore e del distributore di quelli ed a favore di chi professionalmente interviene in una fase autonoma di un ciclo produttivo che li impieghi quali materie prime ed assume così in proprio oneri di precauzione adeguati allo sviluppo di quello, quando non provi, impregiudicati diversi titoli di responsabilità da prodotto difettoso o di vizi della cosa venduta, il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito».
domenica, novembre 10, 2019
mercoledì, novembre 06, 2019
Protezione internazionale: la mancata video-registrazione del primo colloquio del richiedente asilo.
Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 28457/2019 Presidente:
GENOVESE -Relatore: NAZZICONE - Data pubblicazione: 05/11/2019.
“Nel giudizio di impugnazione della decisione della
Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza
della videoregistratore del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare
l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la
nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del
principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo
dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell’art. 35-bis del d.lgs.
n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente
l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla
valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la
videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al
giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti,
inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non
partecipata della fase giurisdizionale (Cass. 17717/2018)”.
lunedì, ottobre 28, 2019
La valutazione della prova indiziaria nel processo civile.
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 - Ord. Num. 27410/2019
Presidente: LOMBARDO - Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 25/10/2019.
“Come già affermato da questa Corte, è censurabile in sede
di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi,
quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado
di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole
completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
In definitiva, i requisiti della gravità, della precisione e
della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 cod. civ.) andavano
ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli
indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare
quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave
dell'acquirente.
Solo all'esito sarebbe stato necessario procedere ad una
valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per
accertare se essi fossero concordanti e
se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la colpa
dell'acquirente.
Sussiste quindi il vizio denunciato in ricorso, dovendo
escludersi che la violazione investa il merito della lite, riguardando - per
contro - il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è
profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. 9760/2015;
Cass. s.u. 8053/2014)”.
mercoledì, ottobre 23, 2019
Difformità edilizie e nullità del contratto di appalto.
Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 26952/2019 - Presidente:
CAMPANILE -Relatore: OLIVA - Data
pubblicazione: 22/10/2019.
"In tema di contratto di appalto, avente ad oggetto la
costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia,
occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso,
che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per
caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella
posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto
contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo,
invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del
progetto, tale nullità non sussiste" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.30703 del
27/11/2018).
lunedì, settembre 30, 2019
Il vizio di “motivazione meramente apparente” della sentenza.
Cassazione Civile Sez. 2 - Ord. Num. 24183/2019 Presidente:
GORJAN -Relatore: SAN GIORGIO - Data pubblicazione: 27/09/2019.
Va premesso che l'art. 118 disp.att.c.p.c. - nel testo
risultante dalla modifica di cui all'art. 52, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69 - dispone che la motivazione della sentenza di cui all'art.
132, secondo comma, n. 4, c.p.c. consiste nella succinta esposizione dei fatti
rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento a precedenti conformi.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza
ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,
costituzionalmente imposto (Cost., art. Ili, sesto comma), e cioè dell’art.
132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., omette di esporre concisamente i
motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le
ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di
chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di
quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione, in tal modo
consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta
alligata et probata.
L’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo
convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere
giurisdizionale» e affermazione che ha origini lontane nella giurisprudenza di
questa Corte e precisamente nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del
1947, in cui la Corte precisò che
Alla stregua di tali principi la sanzione di nullità
colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal
punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o
quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del
2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del
tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché, dietro la
parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta
dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le
basi della sua genesi e l'iter logico seguito
per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del
2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare
un «ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga, con un certo
procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato
cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n.
22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
l'omissione
di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di
legge di particolare gravità e che «le decisioni di carattere giurisdizionale
senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v.
anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017, nonché
la giurisprudenza ivi richiamata).
Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da
questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente — e la sentenza è
nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture (cfr., ex plurimis, Cass.,n. 20414 del 2018, e la
giurisprudenza ivi richiamata).
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