sabato, marzo 31, 2007

Ravvedimenti.

“Bisogna evitare (…) il cortocircuito tra magistratura inquirente e media… non è detto, però, che sia sempre tollerabile… Il magistrato dovrebbe sacrificarsi… accettare la sofferenza di non esporre le sue chiome e le sue motociclette, il suo nome così cinematografico, al soffice vento dei media adoranti.
Ho un’idea bizzarra, ma forse neanche troppo: avremo risolto almeno la metà dei grandi problemi che ha la nostra giustizia il giorno in cui i nostri pm avranno la stessa notorietà che hanno i loro colleghi funzionari dell’ufficio delle tasse. Cioè nessuna."

Pino Pisicchio

(Deputato di “Italia dei valori” -Presidente della commissione Giustizia)

venerdì, marzo 30, 2007

La strana coppia.

Giustizia "lumaca": arriva qualche sanzione disciplinare.


Ritardi colossali nel deposito delle sentenze: fino a otto anni. Otto anni otto solo per scrivere le motivazioni di un verdetto, non importa se penale o civile.

Numeri sconfortanti e quasi incredibili. Il Csm (finalmente!) corre ai ripari con un poker di provvedimenti disciplinari contro altrettanti giudici, più lenti delle lumache. Nell’Italia intasata da milioni di processi civili e penali, una qualche responsabilità ce l’hanno, talvolta, anche i magistrati.

La censura è stata inflitta a Giuseppe Pellettieri, giudice del lavoro al tribunale di Velletri. Pellettieri navigava fuori dal tempo. E nell’arco di quattro anni, fra il 19 giugno 2000 e il 26 maggio 2004, i ritardi si sommavano ai ritardi.

Più di 1000 giorni per tre sentenze; fra i 900 e i 1000 giorni in nove casi; fra gli 800 e i 900 giorni 10 volte; fra i 700 e gli 800 giorni in 21 casi; fra i 600 e i 700 giorni 67 volte; fra i 500 ed i 600 giorni per 74 sentenze; fra i 400 e i 500 giorni per 68 verdetti; fra i 300 e i 400 giorni in 86 casi». Un bollettino di guerra. Non è finita: Pellettieri, secondo il Csm, era in affanno anche sul versante delle ordinanze. Qui il gap massimo raggiunto era di 345 gioni.

Numeri che hanno portato alla condanna: «Uno dei mali, se non il principale, della giustizia è individuato - si legge nella sentenza del Csm - nell’eccessiva durata dei processi di cui si fa carico anche alla magistratura. Conseguentemente, il magistrato che contribuisce con il suo comportamento colpevole ad allungare la durata dei processi, si rende immeritevole della fiducia». Di qui la sanzione.

Ruolino di marcia disastroso anche per Pietro Vella, giudice a Taranto. Le sue sentenze arrivavano dopo il periodo previsto: con 700-800 giorni di ritardo in 14 casi (in 12 dei quali superiore a due anni); 800-900 giorni dopo il tempo stabilito in 28 casi; con 900-1.000 giorni di troppo dopo in 28 casi. Vella ha addirittura infranto 47 volte il muro dei 1000 giorni; in 21 di questi 47 casi ha cincischiato più di tre anni e 5 volte ha indugiato più di quattro anni, con una punta massima di 1684 giorni. Per la sezione disciplinare del Csm si tratta di «ritardi pluriennali gravemente lesivi del generale interesse pubblico... sintomatici di negligenza e di insufficiente laboriosità, nonché di inadeguata capacità di organizzazione del lavoro giudiziario». Risultato: l’ammonimento.

Ancora più gravi le altre due posizioni esaminate, fra Empoli e Milano. Sabina Gallini, distaccata ad Empoli, aveva accumulato sulla sua scrivania decine di fascicoli, sia sul versante penale che civile: il 31.12.2003, non aveva ancora depositato 3 sentenze assunte in decisione nel 1995, 4 del 1996, 16 del 1997, 9 del 1998, due del 1999, 10 del 2000. Analoga la situazione nel penale: alla stessa data doveva ancora depositare 3 sentenze risalenti al 1997, 5 del 1998, altrettante del ’99, una del 2000, 12 del 2001, 3 del 2002. Il Csm ha disposto la perdita di anzianità per anni due.

Infine Leonardo Gargiulo, giudice del lavoro a Milano. Qui, i “debiti” erano enormi: la situazione, fotografata il 28 febbraio 2004 era quella di un ritardatario cronico, fuori tempo 146 volte, con punte di 955 giorni; un anno dopo aveva depositato solo 23 motivazioni sulle 146 attese. Ma l’elenco è cresciuto inarrestabile e alla data del 30 settembre 2005, le sentenze non depositate erano lievitate a quota 348. «Il tutto in presenza di un’attività lavorativa pressochè nulla, dal momento che nel periodo dal settembre 2004 fino al febbraio 2005 depositava solo 20 sentenze, delle quali, peraltro 17 in ritardo». La pena? La perdita di anzianità di un anno. Nelle scorse settimane Gargiulo ha lasciato la magistratura.

mercoledì, marzo 28, 2007

Sciopero cancellerie: il deliberato dell'Ordine Forense di Salerno.




"ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO. TORNATA DEL 27.3.2007".

- Omissis -

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

preso atto

del sit-in di protesta del personale giudiziario indetto per domani 28 c.m.;

rilevato

che alcune delle ragioni di protesta fanno parte del percorso di iniziative e vieppiù di lotte portate avanti da anni dall'Avvocatura Salemitana, spesso in totale solitudine;

ritenuto

perciò, che vada prestata attenzione e vadano sostenute quelle rivendicazioni comuni di protesta e che, quindi, vada data adesione alla iniziativa nella piena consapevolezza che la realtà Giustizia non autorizza cali di tensione atteso il continuo degrado del servizio;

ritenuto

altresì, che autonome iniziative non militano in favore della causa e degli obbiettivi fissati e che si renda, invece, necessario pianificare strategie e percorsi comuni;

considerato

perciò, che debba costituire obbiettivo primario il continuo, ininterrotto confronto collaborativo tra le componenti della Giustizia, anche nella quotidiana attività lavorativa;

esprime

solidarietà alla iniziativa ed auspica per il futuro una proficua attività unitaria nell' azione per la riqualificazione e il funzionamento del servizio Giustizia.

Il Presidente:F.to Avv.Americo Montera.

Il Consigliere Segretario F.to Avv. Silverio Sica.






Il Ministro di Giustizia non era in barca!



Vallettopoli: il "caso Mastella" sembra essere sotto controllo.

Il politico sullo yacht con 3 ragazze e un transessuale non sarebbe lui: «Non conosco Saint Tropez. Si parla di questo yacht che veleggiava... io non sono mai stato a Saint Tropez. Di Saint Tropez conosco solo la canzone di Peppino di Capri».

Il Guardasigilli ha negato ogni coinvolgimento dando al suo legale il compito di «individuare la fonte di queste assurde, infondate e incredibili maldicenze».

Nelle rivelazioni della superteste Leila Virzì, controfigura di Monica Bellucci, si parlerebbe invece di un politico di centrodestra, coinvolto in giochi di sesso e cocaina.

martedì, marzo 27, 2007

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE MONTERA.



Domani, a quanto pare, si terrà una folcloristica manifestazione del personale di cancelleria del Tribunale di salerno.

Io ci sarò Egregio Presidente, e sarebbe opportuna anche una Sua presenza, non tanto come vorrebbe qualche “trombettiere” per esprimere a questi dipendenti la solidarietà del “libero foro”, ma perchè questa potrebbe essere l’occasione (per usare un’espressione a Lei cara) per “dirci tutte le verità”.

Ebbene la verità è che, da tempo, i dipendenti degli uffici giudiziari hanno assunto un atteggiamento arrogante ed ostile nei confronti degli avvocati che, loro malgrado, sono costretti a praticare gli uffici per guadagnarsi il pane e che – molto scorrettamente – vengono trattati a “calci in faccia”!

Diciamole tutte le verità!

La cancelleria della sezione lavoro è da sempre collassata, solo che la situazione è precipitata da quando una “grossa” funzionaria, che già aveva dato prova di sé alla volontaria giurisidizione, è arrivata a dirigire l’ufficio ed ha imposto (..ante omnia!) la vessatoria misura di esclusione degli avvocati dalle cancellerie, costringendo gli stessi ad estenuanti file dinanzi ad una porta chiusa.

Non si tratta di una novità perché, come Lei sa bene, già tempo fa il personale aveva (unilateralmente) adottato siffatta condotta illegittima e vessatoria, solo che allora qualcuno aveva avuto mente e cuore per alzare la voce e “sbloccare” - con le maniere spiccie - la situazione.

Poi abbiamo avuto la ventenza della “sicurezza sul lavoro”, francamente ridicola e pretestuosa laddove si ritenga che questi signori l’unico “rischio” che corrono sul lavoro è quello d’ingrassare per lo scarso movimento.

La conseguenza, però, era ed è grave: il pericolo di una altro smembramento degli uffici, con il trasferimento della Corte d’Appello Civile al di fuori del palazzo di Corso Garibaldi.

Se tutto questo è vero, come è vero, ci fanno male le posizioni di comodo e le facili “solidarietà” trai vertici, quando poi i prezzi di queste operazioni di facciata li hanno pagati e li pagano i Colleghi.

Diciamoci tutte le verita, ma soprattutto diciamole a chi ingiustamente ci è ostile, facendoci colpa di fare il nostro lavoro.

I miei migliori saluti.

Salerno, lì 27 marzo 2007.

Avv. Giuseppe Celia

(trasmesso a mezzo fax all’avv. Montera alle ore 19,35).

Mastella: gli avvocati sono troppi!



Il Guardasigilli rilancia l’allarme sull’alto numero in Italia (180 mila): dal Cnf pronto un progetto con prove di accesso più selettive.

«L’Italia, con i suoi 180 mila avvocati, è un caso unico che deve far riflettere».

Ha scelto la facoltà di Giurisprudenza de «La Sapienza» a Roma, il ministro della Giustizia, Clemente Mastella,per mettere il dito nella piaga — peraltro nota — del numero eccessivo di avvocati italiani. «Nessun Paese al mondo ha questo rapporto e questo crea qualche problema».

Soprattutto perché il vicino più prossimo, la Francia, ha osservato ancora il Guardasigilli, ha una popolazione maggiore dell’Italia e appena 70-80mila avvocati. Serve una formazione diversa rispetto a oggi, ha concluso Mastella: «Non è pensabile una rivoluzione copernicana all’improvviso, ma si tratta di smaltire quello che c’è».

Aggiornata oggi l'interfaccia grafica del Polisweb.



E' stata aggiornata oggi la grafica del Polisweb, il sistema per la consultazione telematica della banca dati dei procedimenti civili sul sito nazionale di Napoli e modificate alcune funzioni e consultazione. Nel dettaglio, sono stati modificati i risultati delle ricerche dei fascicoli, introdotta la gestione che memorizza l'Ufficio selezionato e modificate le funzioni "Richiesta Account", "Crea Utenti" e "Dettagli Account" per gestire l'informazione dell'ufficio di riferimento.

Nell'elenco Richieste Utenti che appare agli Amministratori di Polisweb e' stato aggiunto il luogo di iscrizione in modo da individuare il foro di appartenenza dell'utente.

E' stata modificata l'opzione "mostra gli eventi dall'ultima volta che mi sono connesso" in "mostra gli eventi registrati dall'ultima volta che mi sono connesso" per permettere agli avvocati che tutti i giorni si collegano al Polisweb di selezionare anche gli eventi che la cancelleria aggiorna in ritardo.

lunedì, marzo 26, 2007

Cassazione: baciare l'ex fidanzata (non consenziente) è violenza sessuale.




Rischia una condanna per violenza sessuale chi ruba un bacio all'ex fidanzata nel tentativo di riconquistarla. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12425 del 26 marzo del 2007, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia, a un anno e due mesi di reclusione, con la condizionale, a un 29enne che, nel tentativo di riconquistare l'ex fidanzata l'aveva afferrata per un braccio sfiorandole la bocca con la sua.

Oltre alla reclusione, il giovane aveva dovuto dare alla ragazza 5mila euro a titolo di risarcimento del danno. Contro la decisione che ha visto d'accordo, tanto il Tribunale di Belluno quanto la Corte territoriale veneta, il 29enne ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito contro la condanna inflitta per un "unico bacio, durato pochi secondi".

Al più, ha chiesto il difensore, l'accusa sarebbe dovuta essere per molestia e ingiuria (reati minori). Ma la III sezione penale della Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, ribadendo che "nella nozione di atti sessuali di cui all'articolo 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale".

"Pertanto - ecco uno dei passaggi fondamentali delle motivazioni - tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo".

Il caso esaminato dal Collegio non lascia a suo parere spazio a dubbi dal momento che i giudici di merito avevano accertato che il ragazzo afferrò lei per un braccio e la baciò sulla bocca, dopo che questa gli aveva palesato la sua volontà di non riprendere il rapporto sentimentale.


Presentata al CNR la prima aula di "udienza virtuale".




Nell'ambito del convegno "sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la Giustizia" promosso dall'istituito di ricerca sui sistemi giudiziari (Irsig) e dal Consiglio nazionale delle ricerche è stato presentato nella mattinata di oggi al Cnr la prima aula di udienza virtuale.

Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare per la giustizia italiana strumenti tecnico-informatici all'avanguardia, che garantiscano ai cittadini una maggiore sicurezza e tutela dei propri diritti, come previsto dal programma nazionale di ricerca.

L'aula d'udienza virtuale è un ambiente di 10 metri per 5, provvisto di una struttura tecnologica multimediale con configurazione modulare.

Ci sono impianti per la trasmissione dati e la gestione di collegamenti audio-video, un sistema microfonico conference, telecamere multiple con punti di ripresa verso ogni postazione, predisposizione per videoconferenze e streaming video.

Il laboratorio è già funzionante per la redazione dei verbali, per acquisire prove e materiali multimediali e per simulare dibattimenti.

Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi sistemi per velocizzare il processo decisionale in ambito giuridico.

Tra gli applicativi sviluppati per gli uffici giudiziari ci sarà il giurimole, realizzato dal Cineca, un sistema che permette di condurre analisi di giurimetrica on line su gruppi di sentenze per conoscere ad esempio se vi sono variazioni dell'ammontare del risarcimento a parita' di percentuale di danno biologico, o le variazioni dei tempi dei procedimenti al variare del giudice o della materia.

sabato, marzo 24, 2007

...Che cos'è la verità?



E che c'è mai di più lodevole della verità? Anche se in Platone un detto d'Alcibiade attribuisce la verità al vino e ai fanciulli, si tratta tuttavia di un elogio che, in assoluto, spetta soprattutto a me.

Ne fa fede Euripide che a me si riferisce col celebre detto: "Il folle dice cose folli". Il folle porta scritto in faccia, e traduce in parole, tutto quanto ha nel cuore. I saggi, invece, sempre secondo Euripide, hanno due linguaggi: quello della verità e quello dell'opportunismo.

E' loro caratteristica mutare il nero in bianco, spirando dalla medesima bocca ora il freddo ora il caldo, avendo in fondo al cuore tutt'altro da quello che dicono nei loro artefatti discorsi. Nella loro fortuna i prìncipi a me sembrano sotto questo rispetto molto sfortunati: non hanno nessuno che dica loro la verità, e sono costretti ad avere come amici degli adulatori.

Ma, si potrebbe osservare, le orecchie dei prìncipi detestano la verità e proprio per questo rifuggono dai saggi, nel timore che qualcuno di lingua più sciolta osi dire cose vere piuttosto che gradevoli.

Così è: i re non amano la verità. Tuttavia proprio questo si volge mirabilmente in vantaggio per i miei folli: da loro si ascoltano con piacere, non solo la verità, ma anche indubbie insolenze, a tal punto che, la stessa cosa, detta da un sapiente, gli frutterebbe la morte, detta da un buffone diverte il signore oltre ogni dire.

La verità, infatti, ha un non so quale schietta capacità di piacere, purché non si accompagni all'intenzione di offendere: ma questo è un dono che gli Dèi hanno elargito ai soli folli.

Dall' "Elogio della Follia" di Erasmo da Rotterdam

giovedì, marzo 22, 2007

SEGNALAZIONE CONVEGNO DIRITTO FALLIMENTARE.


LA LEGGE FALLIMENTARE: una riforma da riformare o da salvare?

23-24 marzo 2007 - Lloyd's Baia Hotel - Salerno

* Venerdì 23 marzo 2007 *

* Ore 10:00-Saluti:

Avv.Americo Montera-Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno

Dott.Angelo Villani-Presidente della Provincia di Salerno

On.le Dott.Vincenzo De Luca-Sindaco di Salerno-

Dott.Domenico Nastro-Presidente della Corte di Appello di Salerno-

Dott.Luigi Mastrominico-Presidente del Tribunale di Salerno-

Dott.Adriano Barbarisi-Presidente Ordine Dottori Commercialisti-Salerno

Introduce:Avv.Valerio Iorio-Consigliere Ordine degli Avvocati di Salerno-

Apertura dei lavori: Cons. Dott. Umberto Apice - Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione e Direttore Scientifico RI.P.DI.CO.

* ORE 10.30 Prima Sessione

Presiede: S.E. Prof. Vincenzo Carbone (Presidente Aggiunto Corte di Cassazione)

1) Profili generali della riforma delle procedure (Prof. Avv. Alberto Jorio - Ordinario di Diritto Commerciale Università di Torino)

2) Le imprese e i soggetti assoggettabili a fallimento (Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia - Ordinario di Diritto Bancario - Università di Salerno)

3) Il nuovo quadro di responsabilità degli organi (Prof. Avv. Concetto Costa - Ordinario di Diritto Commerciale Università di Catania)

4) Il quid novi della dichiarazione di fallimento (Prof. Avv. Fabio Santangeli - Ordinario di Diritto processuale Civile Università di Catania)

ORE 12:30 Interventi programmati

Lunch buffet

* ORE 15,00 Seconda Sessione

Presiede Cons. dott. Fausto Severini (Presidente Sez. Fallimentare Tribunale di Roma)

5) La gestione e la cessione del credito fallimentare (dott. Dino Crivellari- Amministratore delegato e Direttore generale Istituto di Credito)

6) Effetti del fallimento sui rapporti finanziari pendenti (Cons. dott. Donato Plenteda - Consigliere Corte di Cassazione)

7) La revocatoria delle rimesse in conto corrente (Prof. Avv. Michele Sandulli - Ordinario di Diritto Commerciale Università di Roma 3)

8) Accertamento del passivo e modifiche procedimentali (Cons. Dott. Luigi Barrella- Giudice Delegato Tribunale di Salerno)

9) Lesdebitazione : un premio per il fallito o unesigenza del mercato? (Prof. Avv. Elena Frascaroli Santi - Ordinario di Diritto Fallimentare - Università di Bologna)

* ORE 18:00 Interventi programmati

* Sabato 24 marzo 2007 *

* ORE 9,30 Terza Sessione

Presiede Cons. dott. Luciano Panzani (Cons. Corte di Cassazione)

10) Caduta dei privilegi e poteri giurisdizionali nel concordato fallimentare (Cons. dott. Giorgio Jachia Giudice Delegato Tribunale di Salerno)

11) Crisi di impresa e responsabilità penali (Cons. dott. Renato Bricchetti - Consigliere Corte di Cass.)

12) Autonomia negoziale e accordi di ristrutturazione (Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti - Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Bologna )

13) La coerenza (e le incoerenze) del concordato preventivo (Prof. Avv. Stefania Pacchi - Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Siena)

14) I riti e la tutela endofallimentare (Prof. Avv. Girolamo Bongiorno - Ordinario di Diritto Processuale Civile -Università di Roma La Sapienza)

* ORE 12,30 Interventi programmati

* ORE 13,00 Conclusioni (Cons.Dott. Umberto Apice)

Dal giudice di pace senza avvocato ? Protesta l'OUA.


L'Organismo Unitario dell'Avvocatura esprime dure critiche a sulla proposta di legge in discussione alla Camera dei Deputati che modifica il codice di procedura civile prevedendo la possibilita' di non ricorrere all'avvocato per i provedimenti davanti al giudice di pace, la cui competenza verrebbe anche ampliata per tutte le controversie fino a 16.000 euro.

"Il diritto di difesa, e quindi i diritti dei cittadini, continuano ad essere concetti misteriosi per alcuni politici che siedono in Parlamento - ha dichiarato Michelina Grillo, presidente dell'OUA, - Un solo punto pare loro ben chiaro: gli avvocati sono solo presenze scomode e superflue, considerato che si arriva a scrivere nella relazione alla proposta di legge che 'fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l’obbligo di rivolgersi a un avvocato'".

Con un documento approvato alla fine della settimana scorsa e reso pubblico oggi, la Giunta dell’OUA stigmatizza tale affermazione "non solo e non tanto lesiva della dignità della professione forense, ma soprattutto negatoria dell’essenza stessa del diritto alla difesa come concepito ab ovo nello stato di diritto, cioè come un contraddittorio con 'parità delle armi' tra le parti in contesa".

Peraltro, sottolinea la Grillo, "I Giudici di Pace, invece, aumentano sempre più le loro competenze e il loro peso all’interno della macchina giudiziaria, senza che si ponga mano ad una loro più efficace e consona regolamentazione. Più poteri al giudice e meno al cittadino, illuso dalla sinecura di poter fare a meno del difensore di fiducia, ma in realtà in balia di norme processuali sempre più complesse, di cui nessuno ha postulato l’eliminazione".

"Come al solito - aggiunge l'avv. Grillo - si è arrivati a questa proposta senza aprire alcun confronto con chi opera quotidianamente nei palazzi di giustizia.... Le riforme proposte proseguono poi sulla inaccettabile linea di comprimere il diritto di difesa, e di svilire il ruolo e la funzione, di rango costituzionale, della difesa tecnica affidata all’avvocato, essenziale per una compiuta ed efficace tutela dei diritti".

L'OUA chiede all’Avvocatura tutta "di mobilitarsi per respingere ogni attacco al diritto di difesa".


mercoledì, marzo 21, 2007

Mastella sta per aumentare il "contributo unificato"-



A confronto vecchi e nuovi importi (in euro) del contributo unificato sulla base del progetto del Governo

Valore del processo Vecchio importo Nuovo importo

Fino a 1.100 30 35

Da 1.100 a 5.200 70 80

Da 5.200 a 26.000 170 200

Da 26.000 a 52.000 340 400

Da 52.000 a 260.000 500 600

Da 260.000 a 520.000 800 950

Oltre 520.000 1.110 1.300



....E' LUI, MA NON LO "DICO"!


Non c'è proprio nulla da scandalizzarsi: Prodi ed i suoi stretti collaboratori sono stati da sempre molto attenti alle problematiche inerenti le "tariffe".

martedì, marzo 20, 2007

Gherardo Colombo lascia la magistratura:forse è un bene!


Gherardo Colombo è certamente un eccellente giurista e come consigliere di Corte di Cassazione non dubitiamo che sarebbe capace di far bene il suo lavoro ancora a lungo. Tuttavia è deluso del risultato della sua crociata contro il malaffare e ha deciso di lasciare la magistratura. Si assegna dunque una nuova missione e dice: “Voglio incontrare i giovani e spiegare loro il senso della giustizia”.

Parole che fanno pensare a Socrate, pure se Socrate avrebbe confessato di non sapere come definirla, la giustizia. Ma si sa, era solo uno scalpellino.

Il comportamento di chi lascia un posto di prestigio, per ritirarsi a vita privata o per dedicarsi ad un’opera morale, suscita di solito ammirazione. Fra l’altro Colombo in questo si dimostra diverso da Di Pietro - che ha approfittato di un’analoga notorietà per fare carriera in politica - e questo benché la stima dei colleghi professionalmente andasse più a lui che al molisano. E tuttavia la tentazione dell’ammirazione per Colombo è presto vinta da altre considerazioni.

Il giudice non ha la funzione di attuare un’astratta giustizia: deve solo applicare le leggi. Ed è facile vedere che non si tratta della stessa cosa. Quando l’aborto costituiva reato, il giudice doveva condannare l’imputato anche se personalmente avesse reputato che l’interruzione di gravidanza dovesse essere lecita. Oggi l’aborto è stato depenalizzato e il giudice deve assolvere chi ne ha provocato uno anche se, secondo lui, il fatto dovrebbe costituire reato. Un giudice che si lascia influenzare dal proprio sentimento di giustizia per stravolgere l’applicazione della legge è un cattivo giudice. L’ordinamento giuridico dà al magistrato il potere di giudicare gli imputati col metro della legge scritta, non il legislatore che quella legge ha scritto. O, men che meno, i sentimenti di giustizia che quella legge hanno ispirato.

Esiste un’ulteriore ragione per diffidare del sentimento di giustizia ed è il dovere dell’umiltà. Quando il giudice è collegiale il legislatore prende in considerazione l’ipotesi del dissenso e prevale la maggioranza (per esempio due giudici su uno). E che dovrebbe fare, in questo caso, il singolo giudice che vede decidere la causa in modo per lui iniquo? Dovrebbe lasciare la magistratura? Dovrebbe andare a spiegare ai giovani il sentimento della giustizia? O non dovrebbe semplicemente pensare che forse è lui stesso, ad avere torto?

Colombo lascia la magistratura con una motivazione che costituisce una pesante requisitoria. Mentre lui ha lottato contro il malaffare e i disonesti, i colleghi e i politici hanno lasciato impuniti i delinquenti e li hanno addirittura riabilitati: “Tra prescrizioni, leggi modificate o abrogate, si è sostanzialmente arrivati a una riabilitazione complessiva di tutti coloro che avevano commesso quei reati”. A parte la certezza della reità, bisogna esplicitare quel pudico impersonale, “Si è arrivati”. “Si” qui sono i magistrati e il Parlamento. Mentre lui si è battuto per la giustizia e per punire i colpevoli, loro (corrotti? incapaci? o ambedue le cose?) si sono alleati con i delinquenti. Del resto, che i magistrati abbiano le loro colpe lui l’afferma esplicitamente e non li assolve certo. Costituiscono, dice, “corporazioni che per prima cosa si difendono autotutelandosi (ha presente l'espressione ‘cane non mangia cane’?)”.

Vittorio Sgarbi, si è letto in questi giorni, è stato condannato dalla Cassazione per avere sostenuto che la magistratura faceva politica; e Colombo per il quale la magistratura s’è alleata con i delinquenti, si comporta come una consorteria e forse come una mafia, che condanna dovrebbe avere? Un’aggravante, per queste parole, è che, mentre Colombo combatteva la sua battaglia, non era un giudice ma un inquirente. Cioè uno che sosteneva l’accusa con un’obiettività non maggiore di quella con cui gli avvocati sostenevano la difesa. Ed ora avrebbe la pretesa d’imporre all’intera Italia il suo giudizio come fosse universale e indiscutibile? Come se lo si potesse contestare solo per motivi vergognosi? Qui si toccano vertici di sicurezza di sé assolutamente allarmanti. Forse non è un male che Colombo lasci la magistratura: nessuno chiede il bis di Gerolamo Savonarola.

Gianni Pardo

http://www.pardo.ilcannocchiale.it

LA PICCONATA DI COSSIGA.


"Per rimorsi di coscienza, per dissuadere il Ministro della Giustizia da mandare a Potenza inutili ispezioni e per difendere da ingiuste accuse le autorità giudiziarie di Potenza, mi presenterò domani alla Procura della Repubblica di Roma per confessare che sono stato io a consegnare ai giornali verbali e anche intercettazioni telefoniche dell’inchiesta su "Vallettopoli" dopo essermi introdotto di notte nel Palazzo di Giustizia e aver fotocopiato con una fotocopiatrice portatile i documenti e copiato con una sofisticata apparecchiatura le registrazioni telefoniche".

Francesco Cossiga

lunedì, marzo 19, 2007

Solidarietà da parte della "Camera Civile" di Salerno.



CAMERA CIVILE

DI SALERNO

Salerno lì 19 Marzo 2007

EGR. AVV.

GIUSEPPE

CELIA

SALERNO

Egregio collega

Abbiamo appreso , con vivo stupore dell’avvicendamento del direttore responsabile del sito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno e che l’avv. Tortolani, Consigliere dellìOrdine è subentrato all’avv. Giuseppe Celia.

Questa nuova delibera del Consiglio dell’Ordine rientra nella logica e nella strategia di sempre, quella che contraddistingue questa gestione della presidenza Montera.

Suona come un vero provvedimento punitivo nei confronti dell’avv. Celia , la cui unica “colpa” sembra essere la correttezza, l’equilibrio dimostrato, il rispetto del pluralismo dell’informazione e l’impegno a renderla più articolata e completa possibile.

La decisione appare come un vero e proprio atto di censura verso colui che con coraggio non ha esitato a rendere pubblici verbali, attività mancanze che sono andate probabilmente ad urtare la suscettibilità del Consiglio che si è dimostrato, ancora una volta refrattario ad ogni critica anche a quelle corrette, tese soltanto ad un accesso costruttivo delle problematiche.

Affidare la direzione del sito ad un Consigliere dell’Ordine pensiamo non abbia bisogno di commento.

Mostra in maniera cristallina l’obiettivo perseguito dal Consiglio dell’Ordine.

Il sito da oggi in poi assumerà una posizione di assoluta contiguità e dipendenza dal Consiglio, a tutto discapito dell’informazione che ne risulterà quantomeno penalizzata.

Cogliamo l’occasione per esternare all’avv. Giuseppe Celia i sensi della nostra massima stima , considerazione e solidarietà, ringraziandolo vivamente per aver garantito, sotto la sua direzione l’informazione a trecento sessanta gradi , dando fiato e voce alla nostra, come a tutte le altre associazioni, rendendo un degno ed esemplare servizio a tutta l’avvocatura salernitana

Il Presidente

( avv. Lucia Ragone )



Il Segretario

(avv. Agata Bisogno)

Segreteria:c/ o Avv. Agata Bisogno Via Carducci n. 38 -84098 Pontecagnano (SA) Tel. 089.848879 Fax 089 .386097- E-mail agatabiso@tiscali.it

Procedimento disciplinare: il precedente provvedimento di archiviazione è irrilevante per il “ne bis in idem”.

Qualora il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si limiti ad archiviare una denuncia, presentata nei confronti di un iscritto, deve escludersi che ove, successivamente, apra (con riguardo agli stessi fatti) un procedimento disciplinare, l’inquisito possa invocare la violazione del principio del “ne bis in idem”.

Giusta la previsione di cui all’art. 649 cpp, infatti “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto …..”, sì che è irrilevante un’eventuale archiviazione della denuncia

Cassazione Civile, Sezioni Unite sentenza del 05 gennaio 2007 n. 37- Pres. Prestipino Rel. Finocchiaro PM Palmieri (conf.) - Ric.: Massa – Int.: Proc. Generale Cassazione.





domenica, marzo 18, 2007

Vietato vendere la luna!



Vietato vendere (e comprare) la Luna. Lo ha stabilito, con un'apposita sentenza, la Corte d'Appello di Pechino, respingendo il ricorso presentato dalla 'Lunar Embassy to China' (Ambasciata della Luna in Cina), filiale cinese di una società fondata negli Stati Uniti, contro il provvedimento con cui le era stata revocata la fantomatica 'licenza' - non soltanto poetica - di lottizzare e rivendere a pezzetti la Luna.
La compagnia aveva intentato causa alla Camera di Commercio di Pechino che, nell'ottobre 2005, aveva ritirato la sua licenza, multandola inoltre di 50mila yuan (circa 5mila euro).
I giudici hanno stimato che i corpi celesti, non essendo di proprietà di alcun individuo o Stato, non possono essere oggetto, legittimo, di alcuna attività di compravendita.
Una sentenza che, secondo il tribunale di Pechino, è conforme ai termini del trattato internazionale sullo spazio, a cui la Cina ha aderito nel 1983.
I 'lotti' del satellite erano stati messi in vendita a 294 yuan l'ettaro, pari a 61 euro. "Può essere un nuovo tipo di regalo, originale, con straordinarie e illimitate potenzialità di incremento del proprio valore", gongolava due anni fa Li Jie, amministratore delegato dell'impresa, affiliata a quella americana fondata nel 1980 dal californiano Dennis Hope.
Gli agenti immobiliari della 'Lunar embassy' assicuravano che l'acquisto di porzioni di luna, con tanto di 'certificato', conferiva il diritto di sfruttamento dei minerali che si trovano su un appezzamento di circa tre chilometri.
L'impresa aveva già 'piazzato' ettari di Luna negli Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Giappone, e sostiene di vantare tra i suoi acquirenti anche gli ex presidenti americani Ronald Reagan e Jimmy Carter, oltre a diverse stelle di Hollywood.
In tre giorni di apertura delle vendite, la compagnia aveva già finalizzato 34 contratti di vendita ad altrettanti clienti, incassando un incoraggiante bottino iniziale di 14mila yuan (circa 1.400 euro).

sabato, marzo 17, 2007

Torna Corrado Carnevale.


Corrado Carnevale, il "garantista", pienamente assolto da tutte le infamanti accuse torna in magistratura, con grande scorno di chi l'aveva definito l' "ammazzasentenze".
A chi gli chiedeva provocatoriamente: "Tornerà ad ammazzare le sentenze?", il Presidente Carnevale ha risposto:

"Tornerò a essere un magistrato scrupoloso e garantista e se sarò assegnato alle sezioni penali riprenderò la mia giurisprudenza lì da dove era stata interrotta la mia carriera. Su questo nessuno può nutrire illusioni. Quanto alle sentenze non ero io che le ammazzavo ma qualcuno che le faceva nascere morte. E ai miei persecutori ricordo di essere sopravvissuto anche a qualcuno di loro, io sono uno che sa sedersi sulla riva del fiume e aspettare."

Giustizia : CdM approva ddl su processo civile, ma non convince



di Mauro W. Giannini

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un disegno di legge sui processi civili. Nelle intenzioni del proponente - il ministro della giustizia, Clemente Mastella, e del governo, esso ha lo scopo di ridurre la durata dei processi civili, "nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in funzione del rafforzamento della centralità del processo di primo grado, depurato dai meccanismi che ne ostacolano il contenimento della durata".

Palazzo Chigi sottolinea che le linee direttrici dell’intervento normativo sono: "valorizzazione del principio di lealtà processuale, della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice; razionalizzazione ed accelerazione dei tempi del processo (concentrazione delle udienze, riduzione dei termini per il compimento degli atti, calendario del processo); attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni, a garanzia dell’effettività del contraddittorio; alleggerimento del peso delle questioni di competenza; previsione dell’indicazione specifica dei motivi d’appello; introduzione di un modello generale di procedimento sommario non cautelare; semplificazione del regime delle nullità processuali".

Ma giungono subito le prime critiche, quelle dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, secondo cui il ddl "rappresenta l'ennesimo tentativo di contrastare l'irragionevole durata dei processi attraverso riforme disorganiche e velleitarie". Secondo il presidente dell'Aiga, Valter Militi, "Sarebbe stato più opportuno, prima di intervenire nuovamente sul rito, attendere gli esiti delle novità introdotte meno di un anno fa".

A suo giudizio, "il Ddl mortifica oltre ogni misura il diritto di difesa delle parti senza prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei magistrati quando non rispettano i termini processuali". Militi si dice infine preoccupato per l'introduzione "di non meglio precisati 'meccanismi di filtro' che consentono la trattazione semplificata di determinate cause avvalendosi della struttura dell'ufficio per il processo: tra giudici togati ed onorari - conclude - non si sente affatto il bisogno di un 'tertium genus'".


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articolo tratto da: www.osservatoriosullalegalita.org

giovedì, marzo 15, 2007

L'Avv. Riccardo Scocozza eletto Presidente della Cassa Previdenza Avvocati.


Ottima notizia per l'Avvocatura salernitana.
Il Collega Riccardo Scocozza, figura prestigiosa del nostro Foro, è stato oggi eletto Presidente Nazionale della Cassa Previdenza Avvocati.
Al caro Presidente, un caloroso abbraccio e l'augurio di buon lavoro.

Giudice di Pace: risarcimento danno esistenziale per mancata visione partita di calcio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

CASTELLAMMARE DI STABIA

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Francesco Buonocore ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1812/2005, riservata all’udienza di discussione del 05.07.2006

TRA

TIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Russo e Marilisa Somma con studio in C.mare di Stabia al viale Europa 165 giusto mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: L'attore conclude per l'integrale accoglimento della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C.mare di Stabia, la Sky Italia s.r.l., in persona del rappresentante p.t., esponendo che:

- in data 19.07.03 l’attore sottoscriveva richiesta di abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un abbonamento televisivo con codice cliente 3884104; detto abbonamento era del tipo “MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO”, e prevedeva, tra l’altro, a fronte del canone mensile (pagato dall’attore con domiciliazione bancaria), la visione di tutte le partite di calcio ‘in casa e fuori casa’ delle società calcistiche (tra cui Napoli Soccer) di cui la Sky Italia s.r.l. è titolare dei diritti di immagine;

- in data 19.02.06 in C.mare di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si disputava uno storico derby tra due squadre che militano nel Campionato nazionale serie C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer (squadra più volte campione d’Italia). L’evento portava in città numerosissimi appassionati di calcio, nonché tifosi delle due società: l’istante, titolare del pacchetto MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO non si attivava a reperire i biglietti per assistere all’incontro di calcio in quanto poteva assistere all’evento comodamente seduto a casa sua a mezzo del servizio televisivo a pagamento ed anzi organizzava tutta la giornata domenicale intorno all’evento calcistico, invitando parenti e amici a casa per trascorrere insieme il pomeriggio calcistico e dividere con loro la passione sportiva.

- Purtroppo però all’ora stabilita, il tanto atteso incontro di calcio, non veniva trasmesso: le squadre non erano ancora scese in campo, quando sono iniziati i problemi tecnici. In un primo momento la diretta era senza immagini, ferma sull’audio dei giornalisti che tentavano di commentare la partita mentre i tecnici si davano da fare nel tentativo di ripristinare il collegamento. Poi a pochi minuti dal fischio di inizio, la Sky si scusava con il pubblico, rilevando l’impossibilità di trasmettere la partita e quindi l’intero primo tempo della partita veniva sostituito da una laconica scritta “CI SCUSIAMO PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”, mentre parte del secondo tempo veniva trasmesso in modo anomalo e la trasmissione si normalizzava quando ormai l’esito della partita era scontato.

- All’udienza di prima comparizione, benché regolarmente citata, non si costituiva la Sky Italia s.r.l.

- La causa veniva istruita con l'ammissione dell’interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della convenuta in ordine alle circostanze di fatto di cui in premessa di atto di citazione precedute dalla locuzione ‘Vero che’, (interrogatorio non reso), con il raccoglimento della prova testimoniale con il teste indicato dall’attore, e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione all'udienza del 22.01.07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti sono provate per tabulas, essendo prodotto, in giudizio, il contratto originale codice cliente n. 3884104 attestante l’esistenza del rapporto dedotto dall’attore.

Passando al merito, per quanto attiene all' an debeatur, deve ritenersi che la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

Dalla raccolta prova testimoniale è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione e cioè in data 19.02.06 in C.mare di Stabia allo Stadio ‘Romeo Menti’ si disputava un importante incontro di calcio tra due squadre che militano nel Campionato nazionale serie C1: la Juve Stabia ed il Napoli Soccer. L’istante, che risiede in C.mare di Stabia alla via N. Eremitaggio n. 3, possedendo il pacchetto MONDO SKY+CINEMA+SPORT+CALCIO, e considerato che poteva assistere al derby Juve Stabia/Napoli in maniera confortevole nella propria abitazione, non solo non si interessava ad acquistare i biglietti della partita di calcio ma anzi progettava la giornata domenicale intorno all’importante derby, invitando nella propria casa parenti (compreso il teste escusso) e amici con la stessa passione calcistica.

Purtroppo, però, la Sky Italia s.r.l., per numerosi problemi tecnici, non mandava in onda la tanto attesa partita di calcio: per i primi minuti del primo tempo, la diretta era senza immagini e, a pochi minuti dall’inizio della partita, e per tutto il primo tempo, le riprese della partita venivano rimpiazzate dalle scuse della Sky per i problemi tecnici in corso (“CI SCUSIAMO PER LA MOMENTANEA INTERRUZIONE”), mentre parte del secondo tempo veniva trasmesso in modo irregolare e la trasmissione si regolarizzava quando ormai il risultato dell’incontro calcistico era prevedibile.

Tali circostanze sono state riferite con sufficiente precisione ed attendibilità dal teste, Costagliola Luca, della cui credibilità non è dato allo stato di dubitare.

Se, pertanto, le circostanze (suffragate anche, dal deposito, da parte dell’attore, di copia di articoli del giornale ‘Il Mattino’) sono quelle emerse a seguito della espletata istruttoria, si può ritenere con certezza sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta Sky Italia s.r.l. nell’inadempimento contrattuale di cui è causa.

Tale inadempimento è stato provato dall’attore, e non smentito dalla convenuta, alla quale, comunque, incombeva l’onere di fornire la prova dell’avvenuto esatto adempimento.

A tal proposito si è espressa anche la Cassazione:“In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/04 in Giustizia Civile, massimario 2004).

Ed inoltre: “In caso di azione per risarcimento danni derivanti da ritardo dell’adempimento, l’attore deve provare il tardivo adempimento, essendo questo un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria” (Cass. Civ. n. 12849/97)

Inoltre il comportamento processuale della convenuta, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni, va valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c, e rafforza nel giudicante il convincimento della fondatezza della tesi dell'attore. Lo stesso dicasi per l’interrogatorio formale, non reso, del legale rapp.te p.t. della convenuta.

Passando al quantum, l’attore ha richiesto sia la condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale per la somma di euro 57,00 (costo di un rateo mensile dell’abbonamento) o altra somma ritenuta congrua dal giudicante e sia la condanna della convenuta al risarcimento del danno esistenziale per la somma di euro 300,00 o altra somma ritenuta congrua dall’adito giudice.

Ebbene, deve, comunque, rilevarsi che la somma richiesta dall'attore in ordine alla condanna della convenuta al risarcimento del danno contrattuale per la somma di euro 57,00 (costo di un rateo mensile dell’abbonamento), appare eccessiva in considerazione del fatto che comunque l’abbonamento Sky sottoscritto dall’attore, oltre a prevedere la visione di tutte le partite, prevede anche la visione di altri programmi televisivi. Considerato quindi che, nel corso del mese di febbraio 2006, l’attore, in base a quanto risulta dagli atti di causa, ha avuto problemi nella visione dei programmi Sky solo relativamente alla partita per cui è causa, questo giudicante, sulla base degli elementi fin qui evidenziati, ritiene opportuno liquidare, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, la minore somma di euro 30,00.

Invece, in ordine alla richiesta attorea di condanna della Sky Italia s.r.l. per il danno ‘esistenziale’ subito dall’attore, questo giudice ritiene doveroso sottolineare che l’attore ha sottoscritto tale contratto di abbonamento residenziale satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi (ed infatti ha attivato l’ulteriore servizio/opzione CALCIO). In data 19.02.07, però, l’attore, che attendeva la visione di tale partita con ansia ed entusiasmo, che ha organizzato tutta la giornata domenicale intorno all’evento calcistico, invitando anche parenti ed amici (tra cui il teste escusso) non ha potuto soddisfare il suo interesse sportivo, in seguito all’avvenuta interruzione di tale trasmissione.

L’interruzione di tale trasmissione ha determinato in capo all’attore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio, delusione e stress che l’utente ha subito a causa del lamentato disservizio.

L’inadempimento della Sky Italia s.r.l. comporta un obbligo della stessa al risarcimento dei danni, soprattutto quelli esistenziali e cioè quelli relativi alla violazione della sfera giuridica del soggetto e dei limiti alla sua qualità della vita. In relazione a quest’ultima tipologia di danni, questo Ufficio Giudiziario è stato tra i pionieri a riconoscerne la risarcibilità, facendo propri i concetti di danni edonistici e diritto alla qualità della vita. E’ proprio questo il diritto violato al consumatore finale che ha visto un comportamento scorretto ed inesatto durante il rapporto contrattuale con una grande Società quale la Sky.

Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento giurisprudenziale, nella misura di euro 200,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, avv. Francesco Buonocore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio nei confronti della Sky Italia s.r.l. così provvede:

1. dichiara la procedibilità della domanda;

2. accertato l’inadempimento della convenuta in ordine alla programmazione della partita di calcio in data 19.02.07, tra le squadre Juve Stabia - Napoli Soccer, condanna la Sky Italia s.r.l. al pagamento, in favore dell’attore, di euro 230,00 a titolo di danni, con interessi come in motivazione;

3. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 477,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 247,00 per diritti ed euro 180,00 per onorario, oltre 12,50% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati costituiti antistatari.

4. dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia, li 10.02.2007.

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Buonocore

mercoledì, marzo 14, 2007

CHE FINE HA FATTO “LA GIUSTIZIA”?




La foto riproduce un reperto ormai storico: la copertina dell’ultimo numero pubblicato della rivista “La Giustizia”, strumento culturale per eccellenza dell’Avvocatura salernitana.

Il numero della rivista risale al marzo 2006, poi più nulla.

Dopo le “spontanee dimissioni” dalla direzione del giornale (risalenti alla fine del 2004) dell’Avv. Paolo Carbone, era uscito un altro numero (nel 2005).

Forse la penuria di pubblicazioni è collegabile a “crisi di liquidità”: la stessa che aveva motivato il taglio dei fondi al giornale e le inevitabili dimissioni dell’Avv. Carbone.

Oppure chi si è assunto ora la responsabilità della direzione ha troppi impegni.

Quello che certo è che “La Giustizia” è alla consunzione.

Allora, ci permettiamo di suggerire: non sarebbe meglio lasciare spazio ha chi ha idee e voglia di fare?

Precisazione dell'Avv. Valentina Dell'Acqua.

Egr. Avv. Celia,
ho visto la mia mail pubblicata sul blog e devo precisare che esprimevo una posizione personale, che confermo, e che mi sono firmata come segretario dell'AIGA solo per informarLa della posizione ufficiale adottata dall'associazione circa la questione degli investimenti del C.d.O., conoscendoLa come attento osservatore e partecipe della vita dell'avvocatura salernitana.
L'AIGA non ha esaminato la vicenda che l'ha vista protagonista e non ha espresso alcuna posizione.
Comprendo di avere ingenerato un equivoco e me ne scuso.
Cordialmente
Valentina Dell'Acqua

martedì, marzo 13, 2007

Solidarietà da parte dell'AIGA di Salerno.







Egr. Avv. Celia,
innanzitutto desidero esprimerLe la mia personale solidarietà per l'ingiusta azione, svolta dal Consiglio dell'Ordine nei Suoi confronti togliendoLe la gestione del sito dell'Ordine, che mai prima era stato così aggiornato e ben strutturato.
Tale comportamento è valso solo a qualificare chi lo ha messo in atto.
Sappia che i Colleghi hanno sempre apprezzato il Suo lavoro.
Mi fa piacere informarLa che il 6 marzo u.s. l'AIGA ha presentato una lettera al C.d.O., cui finora non abbiamo avuto risposta, volta ad evidenziare significative incoerenze di gestione.
Visito spesso anche il Suo blog, che apprezzo molto per il tono e il livello dei contributi. Se Lei dovesse ritenere la nostra lettera al livello del Suo blog ci farebbe piacere vederla pubblicata.
Cordiali saluti
Valentina Dell'Acqua
Consigliere Segretario AIGA -
Sez. di Salerno


Ringraziamo affettuosamente i Colleghi dell'AIGA per le cortesi parole, che da sole valgono a ripagarci del "silenzio assordante" di tutte le altre Associazioni dell'Avvocatura salernitana.
Una raccomandazione ragazzi: mantenete sempre la "schiena dritta" dinanzi al potere, ..come ogni Avvocato dovrebbe fare e come avete fatto adesso.
Non ve ne pentirete mai!

consiglioaperto.

GDP di Spoleto: rito ordinario per le cause di RCA con lesioni e danni a cose.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO

Il Giudice di Pace di Spoleto Avv. Francesco SPINELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N.R.G. XXXXXXXXXXX;

TRA

XXXXXXXXXXXXX

– ATTORE-

CONTRO

XXXX.

– CONVENUTO-

XXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a.,

– CONVENUTO -

XXXXXXX

-CONVENUTA-

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali.

Conclusioni dell'attore - XXX: “Voglia il Giudice di Pace di Spoleto, contraris rejectis: a) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del comportamento del conducente della Fiat Bravo e del Sig. XXXXXX, nella misura concorrenziale del 50% per i motivi spiegati in premessa; b) per l’effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro 12.009,33 in favore di XXXXXX, come specificata al punto 9) o, in quell’altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, il tutto nella misura del 50% per ognuno dei convenuti, XXX e XXX Ass.ni, in solido tra loro e XXX Ass.ni n.q. o in quell’altra misura che sarà accertata in corso di causa; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed ogni accessorio sia per svalutazione che per interessi legali dalla data del fatto illecito.”.

Conclusioni del convenuto – XXXX Ass.ni s.p.a.: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, in via preliminare, rilevare la nullità dell’odierno giudizio per errata scelta del rito, soggiacendo lo stesso alle disposizioni processuali di cui alla Legge 102/2006; in via principale, rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio con condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria.

Conclusioni del convenuto - XXX Assicurazioni S.p.a. : nessuna.

Conclusioni del convenuto – XXXX : nessuna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato ritualmente alla XXX Assicurazioni s.p.a. ed alla XXXX Assicurazioni S.p.a. in data XXXXX e non anche al Sig. XXXX, la Sig.ra XXXXXX conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace i suddetti per la udienza del XXXXX.

La attrice affermava che in data 06/07/06 alle ore 12,30 circa, , mentre procedeva alla guida della propria autovettura XXXXXX in Spoleto, con direzione Pontebari/Spoleto, giunta al crocevia si fermava in corrispondenza del semaforo e, una volta ripartita, avendo appena superato l’incrocio, una Fiat Bravo, di colore scuro, parcheggiata in sosta vietata su viale Marconi, repentinamente si immetteva sulla propria corsia di marcia costringendola così, per evitare l’urto, a spostarsi verso il centro della corsia; in quel mentre, sopraggiungeva una VW Golf, di proprietà e condotta da XXXXX, che, viaggiando in direzione opposta, invadeva la corsia di pertinenza della attrice. La Fiat Bravo proseguiva senza fermarsi.

A seguito del sinistro la xxxx riportava danni alla persona nonché alla propria autovettura. Il sinistro si sarebbe verificato quindi per colpa concorrenziale del conducente della Fiat Bravo e del conducente della VW Golf, ognuno nella misura del 50%. Concludeva come sopra.

Si costituiva -alla udienza di comparizione- la sola XXXX Assicurazioni s.p.a. per eccepire, preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del presente giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006. Contestava inoltre la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice e le relative richieste risarcitorie. Concludeva come sopra.

Alla udienza di comparizione del 20/12/2006 il Giudice, ritenuto il carattere pregiudiziale ed assorbente dell’eccezione sollevata da parte convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa che quindi veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell’eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate.

Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all’art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante “disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” il quale recita testualmente : “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.”.

Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con la L. 353/1990 che introduttiva dell’art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazioni- non ha specificato le singole norme del rito del lavoro da applicarsi alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. In assenza di norme di coordinamento, il semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro non può che creare notevoli dubbi interpretativi, spesso collegati a problemi di ordine pratico e talvolta di non facile soluzione.

Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose.

In concreto, potrà verificarsi:

a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza –determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. – riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace.

b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt. 409-441 c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell’azione.

c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali – ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell’attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall’art. 40 comma 3° c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

Come si vede, dunque, il rinvio operato dall’ultima parte del comma terzo dell’art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.

Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell’ambito di operatività dell’art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall’intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l’interprete di attenersi ai criteri di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l’intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario.

In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace -entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice.

Come visto, l’art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l’art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle “controversie previste dall’art. 409”, tra le quali restano escluse le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.

Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l’attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81.

Analogo ragionamento deve seguirsi per l’art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell’Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere la Corte d’Appello -ancora una volta, l’art. 433 c.p.c. si riferisce alle “sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall’art. 409”-, ma il Giudice individuato secondo le regole di cui all’art. 341 c.p.c..

In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l’attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il danno alla persona.

L'eccezione proposta dal convenuto deve essere pertanto respinta.

Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando,

- Rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a..

- afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell’art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all’art. 316 e ss. c.p.c..

Provvede con separata ordinanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa.

Spoleto, 29/12/2006

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesco SPINELLI