venerdì, ottobre 26, 2018

Deontologia forense: la sospensione dalla professione.





"La sospensione in sede disciplinare consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione dell’avvocato o del praticante che sia stato riconosciuto responsabile di comportamenti gravi, o nelle ipotesi in cui non vi siano le condizioni per l’irrogazione della sola censura.
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.
La sanzione della sospensione è esecutiva quando è decorso il termine per proporre impugnazione alla decisione di primo grado, senza che la sanzione sia stata impugnata, ovvero quando sia intervenuta la decisione del Consiglio Nazionale Forense che la conferma.
Della sospensione, una volta divenuta definitiva, viene data notizia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 5 della L. 247/12 e dell’art. 35, 2 del Regolamento CNF n. 2/2014, al fine di evitare che l’avvocato sospeso possa ugualmente esercitare lo jus postulandi in territorio diverso da quello del Distretto a cui appartiene. Il soggetto terzo è pertanto messo in condizione di conoscere se l’avvocato sia o meno sospeso dall’esercizio della professione: benché infatti non sussista un obbligo di pubblicazione della sospensione nell’Albo consultabile in via telematica, molti Ordini già procedono in questo senso e, in ogni caso, le informazioni potranno essere richieste all’Ordine di appartenenza, siccome contenute nell’Albo.
Non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa, quale è, però, quella che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi ai soggetti titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge n. 241/1990).
I provvedimenti disciplinari, alla luce anche del parere del Garante per la protezione dei Dati Personali (doc. web n. 6495493) non possono formare oggetto di accesso civico".

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 27 giugno 2018, n. 37

domenica, ottobre 21, 2018

Contenuto delle condotte e determinazione continuazione tra reati.


Cassazione Penale Sez. VII - Ord. Num. 47431/2018 - Presidente: CASA - Relatore: CENTONZE - Data Udienza: 05/10/2018. 

“L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti in esame.
Invero, le attività illecite di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva delle condotte illecite presupposte e dall'ampiezza dell'arco temporale oggetto di valutazione, compreso tra il 1993 e il 1997.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione della condotta criminosa non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Cass. Pen. Sez. V, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi)”.

giovedì, ottobre 18, 2018

L'inammissibilità dell'appello civile ex art. 342 cpc.

CORTE D’APPELLO SALERNO - PRIMA SEZIONE CIVILE - Sentenza n. 1374/2018 - pubbl. il 17/10/2018 – Presidente/Rel.: Dott.ssa Ornella Crespi. 
"Quanto alla inammissibilità dedotta in punto di violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc, l’eccezione non va accolta atteso che dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre 2012), interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 18868/2017, n. 27199/2017)”.

sabato, ottobre 13, 2018

Gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione.

Cassazione Civile Sez. L - Ord. Num. 25317/2018 - Presidente: NOBILE e Relatore: LEO - Data pubblicazione: 11/10/2018.

“La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 693/2014; 23161/2013)”.

martedì, ottobre 09, 2018

Il decorso del termine d'impugnazione ex art. 1137 cc.

Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24399/2018 - Presidente: PETITTI - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 04/10/2018. 

"La decisione della Corte di Brescia, secondo cui il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. era decorso sin dal giorno in cui la deliberazione assembleare era stata comunicata a mezzo di servizio postale col tentativo di consegna del giorno 29 maggio 2005 e relativo rilascio dell'avviso di giacenza (e non quindi dal giorno 22 giugno 2005, in cui gli attori avevano ritirato il plico postale) è conforme all'interpretazione di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo cui, ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assembleare al condomino, assente all’adunanza, sia stata data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, alla stregua dell'art. 1335 c.c., al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (cfr. Cass. Sez. L, 06/12/2017, n. 29237; Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 - 2, 27/09/2013 , n. 22240)".

La determinazione del valore nelle cause relative ad immobili.

Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24727/2018 Presidente: CORRENTI -Relatore: FORTUNATO - Data pubblicazione: 08/10/2018. 

“Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale, che compete alle parti allegare e provare, sicché, in mancanza, il giudice deve attenersi alle risultanze processuali, valutando non soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo, che conferisca riferimenti oggettivi, tali da offrire al giudice un razionale fondamento di stima.
Ove difettino elementi concreti ed attendibili per la stima, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 636/1980; Cass. 1686/1983)”.

domenica, ottobre 07, 2018

Estinzione di società di persone per mancanza di pluralità di soci.



Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24400/2018 - Presidente: PETITTI -Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 04/10/2018.

 “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una società di persone nel termine di sei mesi da parte dell'unico socio superstite determina lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c. e non la sua automatica estinzione, in quanto l'avverarsi di una causa di scioglimento innesta il procedimento di liquidazione (artt. 2274, 2280 e 2282 c.c.), sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
Solo dopo che sia stato predisposto il bilancio finale di liquidazione e sia stato depositato lo stesso presso il registro delle imprese (art. 2311 c.c.), può essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 c.c.), che ne determina l'estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. Sez. 1, 14/01/2016, n. 501; Cass. Sez. 5, 22/12/2014, n. 27189)”.

martedì, ottobre 02, 2018

Elezioni al Consiglio dell’Ordine: il limite del doppio mandato non opera retroattivamente.

La nuova normativa di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3 (che per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pregresso mandato), e art. 17, comma 3 l.n. 113/2017 (che disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017), non può che interpretarsi nel senso che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 19 luglio 2018, n. 84.

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 30 novembre 2015, n. 187.