domenica, ottobre 07, 2018

Estinzione di società di persone per mancanza di pluralità di soci.



Cassazione Civile Sez. II - Ord. Num. 24400/2018 - Presidente: PETITTI -Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 04/10/2018.

 “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci di una società di persone nel termine di sei mesi da parte dell'unico socio superstite determina lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c. e non la sua automatica estinzione, in quanto l'avverarsi di una causa di scioglimento innesta il procedimento di liquidazione (artt. 2274, 2280 e 2282 c.c.), sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
Solo dopo che sia stato predisposto il bilancio finale di liquidazione e sia stato depositato lo stesso presso il registro delle imprese (art. 2311 c.c.), può essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 c.c.), che ne determina l'estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. Sez. 1, 14/01/2016, n. 501; Cass. Sez. 5, 22/12/2014, n. 27189)”.

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