giovedì, ottobre 18, 2018

L'inammissibilità dell'appello civile ex art. 342 cpc.

CORTE D’APPELLO SALERNO - PRIMA SEZIONE CIVILE - Sentenza n. 1374/2018 - pubbl. il 17/10/2018 – Presidente/Rel.: Dott.ssa Ornella Crespi. 
"Quanto alla inammissibilità dedotta in punto di violazione del disposto di cui all'art. 342 cpc, l’eccezione non va accolta atteso che dalla disamina del contenuto dell'atto di appello risultano osservati i precetti dettati dalla norma secondo il testo oggi vigente (applicabile agli atti di appello proposti successivamente alla data dell'Il settembre 2012), interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. SS. UU. n. 18868/2017, n. 27199/2017)”.

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