giovedì, dicembre 27, 2018

La motivazione della sentenza di patteggiamento.

Corte Cassazione Penale Sez. 7 - Ord. Num. 58214/2018 - Presidente: PICCIALLI - Relatore: MONTAGNI - Data Udienza: 12/12/2018. 

“Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto in base al quale l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato”.

mercoledì, dicembre 19, 2018

Elezioni COA del Foro di XXXXX.

All'esito del quarto ricorso sull’eleggibilità del candidato Caio, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In corsa 23 liste: "Rinnovamento per una Avvocatura Onesta", "Onestamente per una Avvocatura Rinnovata", "Avvocati per il Futuro", "Un Futuro per gli Avvocati", e così via.
I 742 candidati hanno affollato i corridoi dei locali dove si svolgevano le elezioni, accompagnati dai loro supporters.
All'esito dello spoglio e della pubblicazione dei risultati, sono stati annunciati ricorsi al TAR, al CORECOM, al CNF, alla CEDU e al Santo Padre.
Sono state messe sul tavolo, in ogni caso, cinque diverse ipotesi di combinazioni post elettorali, ed è cominciato il lavoro degli sherpa per far confluire i voti del rinnovato Consiglio su questo o quel candidato Presidente.
Al momento, per il delicato incarico, risultano essere state avanzate 6 candidature, e proposti altrettanti nominativi da parte di minoranze in fluttuante via di aggregazione.
Il Consiglio uscente, attesa la ingovernabilità della situazione, ha occupato per protesta la Sala Consiliare.
E intanto il tempo se ne va...
Avv. Giuseppe Caravita di Toritto 
(uno dei duecentocinquantamila)

sabato, dicembre 08, 2018

La nullità della procura speciale rilasciata ex art. 365 cpc.

Cassazione Civile Sez. III - Sent. num. 24158/2018 – Presidente/Relatore: OLIVIERI STEFANO - Data pubblicazione: 04/10/2018. 


“L’eccezione d’inammissibilità del ricorso - per nullità della procura speciale rilasciata al sensi dell'art. 365 c.p.c., senza riferimento al giudizio di legittimità, né alla sentenza impugnata - è infondata alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso, ancorché con l'impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità od alla sentenza impugnata, fa presumere che il mandato "ad litem" sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso, potendo essere superata la presunzione semplice soltanto allorché il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15607 del 07/07/2006; id. Cass. Civ Sez. 1, Sent. n. 29785 del 19/12/2008), ipotesi quest'ultima che non si palesa nel caso di specie”.

sabato, dicembre 01, 2018

ARRIVANO LE ELEZIONI FORENSI: SERVE ARIA NUOVA!

Nelle prossime settimane, dopo la riforma della legge 113 del 2017, si arriva per la prima volta ad eleggere i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con una regola chiara sulla tutela della minoranza. Senza dubbio, con la nuova disciplina, sono state anche confermate le garanzie di rinnovamento già previste nella legge professionale forense.
Purtroppo, pare che non tutti siano pronti al turn-over delle nostre rappresentanze. In diversi Consigli dell’Ordine degli Avvocati - di molta parte della penisola - è conosciuta l'intenzione delle leadership uscenti di consentire la rielezione degli avvocati che abbiano svolto qualsiasi numero di mandati in precedenza, senza dare un limite a chi già da molti anni esercita un ruolo di rappresentanza e di potere nell’ambito delle istituzioni politico forensi.
Risulta, infatti, diffusa la convinzione di non dover computare i mandati da consigliere fino ad oggi svolti, ai fini del divieto di superamento del doppio mandato In realtà le nuove norme, ovvero i commi 3 e 4 dell’art. 3 della Legge Falanga, consentono un'applicazione immediata del divieto del cumulo di mandati superiori al secondo, cosi comportando ex nunc l'ineleggibilità dei Consiglieri che avessero già svolto due mandati.
Le norme citate infatti dispongono: “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3." Peraltro, in argomento analogo, anche la Corte di Cassazione (sent. n. 2001/2008) si è pronunciata affermando che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato, precisando che la norma si applica senza distinzione di mandati, sia anteriormente che successivamente all’entrata in vigore della legge, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l’applicabilità della norma solo per il futuro.
Riteniamo quindi che sia necessario dare assicurazione all'attuazione della disciplina di legge seguendo lo spirito del legislatore e restando in coerenza all’interpretazione di legittimità. Riteniamo che le necessità di rinnovamento delle rappresentanze forensi non possono essere soffocate dalle ambizioni feudali di gruppi di potere che vogliono solo conservare le proprie rendite di posizione.
Riteniamo altresì che una riforma elettorale attuata per metà, nascondendone la parte restante, sia solo la dichiarazione di fallimento di una classe dirigente che non sa migliorarsi anche accettando le sfide del futuro.
Rileviamo inoltre che lo stesso problema si presenta anche per le elezioni del CNF ove, oltre a vedere una convocazione in capo a soggetti in scadenza non legittimati dalla legge, appare sussistere lo stesso divieto di cumulo dei mandati ulteriori al seconda Confidiamo, pertanto, che il Ministro e tutte le forze di governo vogliano intervenire in tutela dell'avvocatura e della giustizia, e ciò facciano considerando il grave vulnus che altrimenti verrebbe cagionato al funzionamento della Giustizia, qualora si permettesse un momento elettorale in dispregio alla volontà del legislatore e nell'opposizione delle associazioni che rappresentano migliaia di Avvocati liberamente uniti.

Firmato: MF (Movimento Forense), UIF (Unione Italiana Forense), NAD (Nuova Avvocatura Democratica), Avvocati a Nord Est, Avvocati Ora, Azione Forense, ARF (Alleanza per il Rinnovamento Forense), UDAI (Unione degli Avvocati Italiani), Futuro Forense di Bari, ARDF (Avvocati Radicali Democratici), MCA (Sindacato Nazionale Forense)