mercoledì, ottobre 21, 2015

Chi non vuole la Cittadella Giudiziaria?

La notizia odierna del crollo nei locali ove ha sede il COA di Salerno non stupisce più di tanto, vista la generale incuria in cui versa l’edilizia giudiziaria a Salerno (di competenza, si badi bene, del Comune).
Ciò che davvero stupisce ed addolora è l’assordante silenzio, da parte delle rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura salernitana, sugli ingiustificabili ritardi che stanno caratterizzando l’entrata in funzione della nuova Cittadella Giudiziaria.
Il sospetto è che vi sia - anche nell’Avvocatura – chi non voglia trasferirsi nella Cittadella, perché legato alle proprie piccole comodità personali e sordo al grido di dolore che viene dalla base, costretta a lavorare in condizioni disperate.
A pensar male si fà peccato ma, con le vecchie volpi che hanno funestato la politica giudiziaria locale negli ultimi 20 anni, s’indovina nel 100% dei casi.

consiglioaperto

Pignoramento autoveicoli: mancata consegna all’IVG da parte dell'esecutato.

Tribunale di Mantova, Ord. 13 ottobre 2015. G.E. Bulgarelli. 
Processo di esecuzione - Pignoramento di autoveicoli - Mancata consegna all’IVG – Conseguenze.

Quando il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non ottemperi ai suoi obblighi non consegnando gli autoveicoli pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie il giudice può: a) comminargli ex art. 67, comma 1, c.p.c. una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 (fatta salva la sua responsabilità penale e la possibilità che egli sia chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al procedente); b) disporre la sostituzione del custode ai sensi dell’art. 521, comma 5, c.p.c.; c) affidare all’I.V.G. l'incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la successiva vendita.

lunedì, ottobre 19, 2015

Legge Pinto: dimezzate le somme di "equo indennizzo".

Strettoia obbligata per l’indennizzo da processo lumaca e risarcimenti ribassati: si può arrivare a 800 euro all’anno di ritardo (contro gli attuali 1.500 euro).
Anche se il processo lumaca diventa a tutela crescente: la cifra può aumentare se il ritardo si prolunga eccessivamente. La bozza di legge di Stabilità per il 2016 introduce l’obbligo di sollecitare i tribunali con procedure rapide, che diventano la condizione per ottenere la riparazione del danno provocato dalla durata irragionevole del processo. Si mette, dunque, di nuovo mano alla legge Pinto, n. 89/2001, per alleggerire il conto a carico dello stato.
Per ottenere questo risultato si chiede ai cittadini e alle imprese di tentarle tutte per evitare che il processo si dilunghi troppo. E chi non si attiva per questi rimedi processuali preventivi perde la chance di risarcimento.
Ostacoli in più, quindi, sulla strada di chi chiede un ristoro per avere subito lungaggini processuali.
Vediamo quali si profilano con la prossima legge sulla Stabilità.
Per poter chiedere l’indennizzo della legge Pinto la bozza di legge di Stabilità prevede che l’interessato debba prima esperire rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo.
Ad esempio nei processi civili per avere l’indennizzo non bisogna introdurre una causa con la procedura ordinaria, ma usando il procedimento sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile).
E se si è iniziata una causa con il rito ordinario bisogna chiedere di passare al rito sommario entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini massimi che fanno scattare il diritto all’indennizzo (per il primo grado di giudizio il termine è di tre anni).
Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, comprese quelle in grado di appello, bisogna chiedere di discutere la causa oralmente ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, anche qui almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini massimi.

Antonio Ciccia Messina

domenica, ottobre 11, 2015

Le rappresentanze forensi e le istituzioni politiche sono i carnefici dell’Avvocatura medio-bassa!

Quando ci siamo iscritti all’università scegliendo la facoltà di giurisprudenza pensavamo di poter fare gli Avvocati, liberi professionisti, non potevamo neanche minimamente immaginare che un «bel giorno» un esercito di «benpensanti» escogitassero un «sistema» per farci fuori.
Gli avvocati economicamente medio-bassi sono vittime di una losca trama che vede artefici di tutto coloro i quali avrebbero dovuto rappresentarci, tutelarci.
Noi che dobbiamo pagare il «pizzo» alla cassa per continuare ad esercitare anche se stiamo per diventare elemosinanti, noi che dobbiamo evitare il contenzioso giudiziale per «mantenere» i molteplici centri di mediazione, noi che dobbiamo «negoziare» per evitare di varcare la porta del tribunale, noi che dobbiamo specializzarci come se la nostra laurea non fosse sufficiente per farci svolgere degnamente la professione come sinora abbiam fatto, noi che dobbiamo conseguire la laurea in informatica per affrontare quel «mostro» del Pct tanto inutile quanto dannoso, noi che ormai siam diventati Avvocati disperati perché non possiamo più sostenere questa situazione!
Di tutte le organizzazioni criminali credo che questa sia la più pericolosa atteso che sta distruggendo la vita di quasi un’intera categoria professionale.
Il privilegio di non avere il «cappio» al collo ce l’hanno solo quei figli di «papà» che hanno avuto la vita sempre in «discesa libera» e, non conoscendo la parola sacrificio, neanche s’impegnano a portare avanti il loro lavoro, ma godono di luce riflessa.
Noi non possiamo e non dobbiamo essere vittime predestinate, lottiamo!!
11 ottobre 2015

Avv. Mimma Vallone
Associazione Forense Nazionale A.M.B.

venerdì, ottobre 09, 2015

La sospensione dell'esecutività ex art. 649 cpc (Ord. Trib. Chieti).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI 
IL GU 
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.9.2015,
OSSERVA 
In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi".
Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n.1654).
I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).
Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto (In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n.3979) può formularsi una prognosi di almeno parziale fondatezza dei motivi di opposizione, mentre d'altro canto è presumibile ritenere in ragione della qualifica imprenditoriale del debitore, che dall'esecuzione del decreto (peraltro come detto per importo che allo stato solo in parte appare fondato) possa derivare un danno difficilmente risarcibile in capo agli opponenti.
 PQM 
visto l'art. 649 c.p.c.
Sospende la p.e. del decreto; spese al merito; fissa in prosieguo l'udienza del 17.11.2015.
Si comunichi
Chieti, 18.9.2015
Il Giudice 
Federico Ria

mercoledì, ottobre 07, 2015

Un avvocato vice capo ufficio legislativo Ministero Giustizia.

Roma, 7 ott. (askanews) - L'avvocato Giampaolo Parodi è da oggi il nuovo vice capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia avendo firmato la presa di possesso del suo ruolo alla presenza del ministro Orlando.
Parodi è anche professore di Diritto pubblico comparato nella facoltà di Giurisprudenza dell'università di Pavia.
E' la prima volta che a ricoprire un ruolo apicale all'interno di un centro nevralgico del ministero come l'ufficio che ha il compito di elaborare le proposte normative viene nominato un avvocato-accademico.
La scelta di Parodi risponde alla volontà del ministero della giustizia di attingere idee, risorse e contributi anche da altre componenti del sistema giustizia oltre che da quelle consuete della magistratura.

Evento formativo del 09 ott. 2015.


giovedì, ottobre 01, 2015

IL (MOSTRUOSO) PCT ALL'ITALIANA.

Ogni Tribunale un suo diverso "protocollo"; leggi e regolamenti sempre più numerosi e contraddittori; magistrati convinti che la cortesia (degli altri) sia obbligo.
Schiere sempre più vaste di "esperti" che, anziché sforzarsi di semplificare, girano l'Italia, divertendosi a complicare le cose e a proporre formule ottocentesche infarcite di (inutili) articoli e codicilli.
Avvocati che, anziché studiare processi, codici e precedenti, sono ormai sempre più preoccupati del mostro tecnologico che si va lentamente costruendo.
E pensare che a Strasburgo, per introdurre un giudizio innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), basta un fax .
Questo non è il processo telematico; questo non è il sogno dei suoi ideatori; ma rischia di diventare, per tutti noi, solo un incubo.
Se non leviamo la nostra voce, uscendo dal rassegnato torpore.
Avv. Gaetano Di Muro 
del Foro di Bari