domenica, gennaio 31, 2010

Anno giudiziario, Alpa (Cnf): “Le riforme riposano su una responsabile collaborazione tra avvocati e giudici”.


Roma. Collaborazione virtuosa tra magistrati e avvocati per far camminare le riforme. Approvazione spedita del nuovo statuto dell’avvocatura, per garantirne una competenza qualificata e il miglioramento dell’attività giudiziale e stragiudiziale. Impegno degli avvocati sulla conciliazione ma dito verso alla istituzione di un rango stabilizzato di giudici laici.
E’ questa la posizione dell’avvocatura in merito alle più recenti riforme, già in vigore oppure solo annunciate, in materia di giustizia, espressa oggi dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nel suo intervento istituzionale in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, che si è tenuta in Corte di Cassazione alla presenza del Capo dello Stato.
Alpa ha ricordato il nesso indissolubile tra riforma della giustizia e la riforma della professione forense, in attesa di essere calendarizzata in aula al senato.
“Il legislatore si accinge a varare una iniziativa che potrebbe davvero migliorare l’attività giudiziale e stragiudiziale degli avvocati. Ci auguriamo che compia il suo corso in modo spedito, perché le innovazioni che propone, per formare i giovani che si avviano alla carriera mediante le Scuole forensi, per selezionare con criteri oggettivi i candidati, per assicurare l’effettività dell’esercizio dell’attività da parte degli avvocati iscritti agli albi, per garantire una maggiore professionalità mediante le specializzazioni, per introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, per modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina – cito solo i punti più qualificanti tra i molti che il progetto prevede – sono davvero significative e non rinviabili. Esse promuovono la qualità della professione, connotato essenziale sia per sostenere la concorrenza sia – e soprattutto – per informare ad un codice etico più rigido i comportamenti dei “custodi dei diritti”. La competenza qualificata rafforza l’autonomia e l’indipendenza della Avvocatura, e perciò rafforza le basi della stessa democrazia”.
Nel suo intervento, il presidente del Cnf ha passato in rassegna i principali interventi sul processo civile (legge n.69/2009) per sottolineare come, in tema di conciliazione, “l’avvocatura intende cooperare in modo fattivo e concreto al risanamento dei mali della giustizia. La nuova normativa precisa che in questi procedimenti non vi è ministero di difensore, ma il Consiglio ritiene che ogni lite, per gli aspetti tecnici, patrimoniali morali che involge, possa essere portata a termine in modo compiuto solo se seguita da un giurista. Così come giurista non può che essere un conciliatore”.
Quanto al “filtro in Cassazione” sarebbe necessario prevedere, ha sottolineato Alpa, moduli interpretativi condivisi per evitare un vaglio discrezionale dell’ammissibilità dei ricorsi.
Bene l’introduzione della class action che “potrà assicurare ai consumatori appartenenti alle categoria danneggiate la possibilità di ottenere un risarcimento più spedito, con economia di atti processuali, di tempi e di risorse economiche”.
“Tutti gli istituti a cui ho fatto cenno riposano su una responsabile collaborazione tra avvocati e giudici e richiedono anch’essi lo studio congiunto di best practices”, ha evidenziato ancora Alpa.
Alcune riforme annunciate, però, non piacciono agli avvocati: è il caso di quella della magistratura onoraria.
“L’avvocatura non ha mai visto con favore la istituzione di un rango di giudici laici stabilizzati, ritenendo che le misure straordinarie adottate per riparare il dissesto del sistema giudiziario dovessero essere temporalmente definite, e che la pianta organica dei giudici ordinari dovesse essere coperta e integrata, attraverso concorsi selettivi, eventualmente anche riservati agli avvocati e ai ricercatori universitari”.
La relazione si è chiusa con l’impegno dell’avvocatura “nel continuare con abnegazione, con senso di responsabilità, con partecipazione attiva e generosa a prestare il suo servizio per assicurare il migliore funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia e con ciò contribuire a dare una nuova prosperità al nostro Paese”.

Inaugurazione anno giudiziario a Salerno: l'intervento del Presidente Ordine Avvocati.


Eccellenze,Autorità,Gentili Signore,rappresentanti della stampa,Colleghi,
La partecipazione dell'Avvocatura a questa mesta quanto ipocrita cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2010 è dettata da un duplice motivo:atto di rispetto verso la Corte ed ancor di più atto di rispetto verso i cittadini.
I cittadini dell'intera Repubblica Italiana ma sopratutto i cittadini appartenenti al distretto della Corte di Appello di Salerno devono sapere,e solo attraverso l'Avvocatura possono saperlo,che l'apparato giudiziario e la funzionalità della Giustizia sono ormai al tappeto.
Un nostro silenzio,una nostra mancata partecipazione,avrebbe potuto ingenerare l'equivoco che di fronte alla reiterazione di comportamenti inaccettabili,anche gli Avvocati si siano arresi.
I nostri governanti,a qualsivoglia schieramento appartenenti,sono stati capaci di infondere solo sfiducia e tra questi governanti, signori Magistrati, anche i Vostri rappresentanti che, da decenni, o si annidano nei vari Ministeri o siedono imperterriti ed immeritatamente in Parlamento.
E’ inutile il vostro allontanamento da questa sede se prima non provvedete a fare pulizia, chiarezza in ciò che si verifica in casa vostra.
Una volta di questa odierna cerimonia si avvertiva tutta la solennità oggi si avverte tutta la desolazione per non dire la pateticità.
Le sezioni distaccate del Tribunale di Salerno, sono ormai ostaggio di aride statistiche,di convincimenti errati del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura.
Queste due ultime istituzioni vanno d’accordo quando si tratta di non lavorare non dico per risolvere,sarebbe pretendere troppo e non ne sarebbero capaci, ma almeno per alleviare situazioni insopportabili.
Tutte le sezioni distaccate del Tribunale di Salerno,sig.Presidente,sono franate ma prima di tutte quella di Eboli laddove credo vi siano anche responsabilità penali a carico di chi sapeva e sa e nulla ha fatto o fa.
Non avrei difficoltà a fare nomi e cognomi se solo li conoscessi, ma non si riescono ad individuare smarrendosi tra le burocratiche maglie delle varie competenze eppure risulterebbe facile individuarli se solo si volesse iniziare una azione di responsabilità nelle sedi competenti.
Signor Presidente nei nostri uffici giudiziari manca l'essenziale per far funzionare il servizio Giustizia.
Gli Avvocati devono tassarsi per acquistare penne e carta per le cancellerie.
L'Ordine degli Avvocati di Salerno ha acquistato,a proprie spese, lettori ottici addirittura per l'Ufficio del Giudice di Pace del capoluogo.
Capoluogo che ha la sicumera di proporsi come città Europea, e,quì stamattina,devo vedere drappeggi ed una organizzazione inutile quanto costosa.
Ma qualcuno si chiede sin quando saranno sopportati siffatti atteggiamenti? Senza uomini,strutture e mezzi non può decollare nessuna riforma.
Tuttavia concedo la scusante dell'ignoranza perchè chi mette le mani a leggi che interessano il funzionamento della Giustizia non ha mai fatto per davvero il Magistrato,l'operatore di Giustizia o l'Avvocato ma gli è stato regalato un seggio in parlamento e ben presto è diventato come il malato immaginario di Moliere, convincendosi di avere capacità.
Questo intervento potrebbe essere interpretato in chiave politica, ma chi mi conosce sa che la politica non mi ha mai affabulato e chi non mi conosce ora lo sa.
Ed allora. Una volta eravamo noi cittadini a scegliere chi ci doveva rappresentare,ne conoscevamo le capacità e le qualità e sapevano legiferare.
Oggi i nostri cosiddetti rappresentanti quando non sono distratti da pruriginosi salottieri argomenti e non sono a caccia di risse,non sanno legiferare neppure per loro stessi se poi incorrono nelle bocciature della Consulta.
Non sono stati capaci d'approvare neppure il disegno di legge che avrebbe dovuto ratificare ed eseguire i contenuti della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
E,al cospetto di permanente indolenza,da qualche giorno, si è sentito autorizzato e legittimato a dare consigli e suggerimenti in tema di Giustizia, anche il molleggiato chansonniere della via Gluck.
Il primo dovere di tutti gli ordinamenti politici,è che la Giustizia sia vicino a coloro che ne hanno bisogno. Occorre impedire che la Giustizia sia una meta ed una garanzia raggiungibile soltanto quando abbondino le forze fisiche o i mezzi finanziari di coloro che le tendono la mano per chiedere i suoi provvedimenti.
Signori governanti, per cortesia, non continuate a cercare di riformare il nostro Ordinamento professionale,sono già tanti i guasti che state ponendo in essere e le incompetenze che state,ineludibilmente,dimostrando.
Con l'alba del nuovo millennio,con il cyberdiritto,gli Ordini Forensi si sono autonomamente attrezzati,controllando e favorendo la formazione professionale e la deontologia,garantendo,loro sì,professionalità,qualità e responsabilità.
Il panorama è desolante,gli orizzonti inesistenti,le idee inesistenti,solo l’Avvocatura resta come espressione della coscienza civile del Paese per la difesa del diritto nella libertà.
Con fermezza e con fierezza posso dire che oggi l'Avvocatura Salernitana ha l'ansia ed il fermento necessario per rimuovere costume e mentalità di un mondo per molti versi sclerotizzato ed ha l'auspicio e la pretesa,l'onore e l'onere di farlo in uno a tutte le forze vive,pulsanti e moderne del mondo giudiziario.
Solo un mese fa Salerno ha dimostrato questo coraggio,unico ordine in Italia,ad opporsi ad una comoda proroga del consesso consiliare ed il 31.12.2009 il Presidente Napolitano ha espunto l’emendamento proposto dal Ministero della Giustizia.
Chi vuole può dare anche un'altra chiave di lettura.....
Questa città resterà l’altare dove i riti dell’Avvocatura continueranno a celebrarsi senza soste e ininterrottamente esisteranno e trasmetteranno le più vivide scintille dello spirito umano.
Grazie all’esempio di tanti Avvocati,tra i quali Carlo Liberti, Dino Gassani, Marcello Torre, Diego Cacciatore,Luigi De Nicolellis, Giuseppe Tedesco queste scintille divamperanno sempre più in calore di passione, affinchè come loro hanno auspicato e ci hanno insegnato ,la nostra missione non resti “senza fede sola nel suo tempio”, ma sia ancora una volta tramandata e ripresa dai giovani ,faccia sempre risplendere la indipendenza,la libertà,la forza determinatrice,insopprimibile ed insostitubile del nostro ministerio.
Avv. Americo Montera

sabato, gennaio 30, 2010

Pdl contro Anm:"E’ un'area collaterale all'Idv".


Il Pdl contro l'Associazione nazionale magistrati. Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri, rispettivamente capogruppo degli azzurri alla Camera e al Senato, si scagliano contro la protesta dei magistrati.
Secondo Cicchitto l'Anm è "un'area collaterale all'Idv", mentre per Gasparri "Palamara e compagni dovrebbero fare meno comizi".
"E' evidente - dice Cicchitto - che siamo davanti a due tipi assai diversi di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ieri, nelle parole di Vincenzo Carbone e Vitaliano Esposito abbiamo sentito le parole di una magistratura autonoma da ogni forza politica e dialogante con tutti, che fa un'analisi spietata delle condizioni della giustizia italiana e che si misura con il governo per confrontarsi sulle misure da prendere. Al contrario, oggi, l'Anm, che sta sempre più diventando un'area collaterale all'Idv, ha compiuto un atto incredibile, quello di abbandonare i lavori dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario in concomitanza all'intervento del rappresentante del governo. Ma chi può credere - incalza l'esponente del centrodestra - alla serenità, all'indipendenza, all'autonomia di siffatti magistrati in sede inquirente e giudicante quando essi si occupano di questioni che hanno attinenza con la politica?".
Secondo Gasparri “la protesta dell`Anm, a partire dalle uscite dall`aula in occasione dell`inaugurazione dell`anno giudiziario, appare incomprensibile”.

L'aforisma del sabato.

2010: inaugurazione......"breve"!

venerdì, gennaio 29, 2010

GARDASIGILLI ALFANO: LE LEGGI LE FA IL PARLAMENTO.


"Intendo ribadire il nostro rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati: un recinto, quello della giurisdizione, che riteniamo sacro".
Così il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel suo intervento all'odierna cerimonia d’inaugurazione dell'anno giudiziario, in Cassazione.
Il ministro sottolinea comunque "come i giudici siano soggetti soltanto alla legge ma la legge la fa il Parlamento, libero, democratico, sovrano, espressione del popolo italiano. Quello stesso popolo italiano in nome del quale i giudici pronunciano le loro sentenze".

giovedì, gennaio 28, 2010

Cassazione: anche la sola condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva.


Anche la mera condanna alle spese di giudizio è provvisoriamente esecutiva,a prescindere dalla natura della sentenza.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 1283/2010 della III sezione civile) chiarendo che non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza abbia natura costitutiva, di condanna o di mero accertamento e neppure se che si tratti di sentenza di rigetto o di accoglimento della domanda principale.
Se si statuisce sulle spese, insomma, queste si debbono pagare subito.
La Suprema Corte richiamando l'art. 282 del codice di procedura e alcune proprie precedenti decisioni in merito conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
Nella parte motiva i giudici di Piazza Cavour richiamano le sentenze della stessa Corte n. 16003/2008 e 4306/2008 che esprimono oramai un indirizzo interpretativo costante.

Giustizia/ La 'controapertura' dei penalisti: separare giudici-pm.


APCOM-Gli avvocati penalisti, in sciopero fino a domani, hanno inaugurato questa mattina all'Aquila il 'loro' anno giudiziario, sottolineando ancora una volta che per loro la priorità resta "un'organica riforma della Giustizia", che abbia come cardine la separazione delle carriere dei magistrati.
"Il paese ed i cittadini - ha detto il presidente delle Camere Penali, Oreste Dominioni - hanno bisogno di riforme della giustizia progressiste, che reintroducano elementi di novità rispetto al passato: la riforma deve sviluppare lo schema del processo accusatorio del 1989 e non tornare indietro".
"Oggi - è la tesi di Dominioni - siamo preoccupati perché un tratto di legislatura è già stato percorso, ma rileviamo inerzia da parte della politica. Noi penalisti crediamo fermamente che il largo consenso sulle riforme lo si acquisisca lavorando, ma soprattutto muovendosi. La riforma ordinamentale, prima di tutto la separazione delle carriere - ha aggiunto il presidente dei penalisti - non può essere disgiunta dalle altre riforme, poiché se si partirà dalle altre riforme il quadro generale non cambierà. È prioritario risolvere il problema di un giudice veramente terzo che realmente controlli l'attività del Pubblico Ministero; sarebbe un drammatico errore non partire dalle riforme ordinamentali affidandole ad un futuro poco chiaro ed incerto".
A replicare a Dominioni il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, il quale ha promesso che "nell'arco di questa legislatura si faranno le riforme della giustizia; in particolare - ha detto Berselli dal palco dell'Aquila - entro i prossimi due mesi ci sarà una forte accelerazione sull'approvazione della riforma del processo penale".
"Abbiamo già fatto la riforma del processo civile: obbligatorietà dell'azione penale, separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, e riforma del CSM sono le prossime priorità del Governo. Anche l'esame della riforma forense, il cui testo è stato concordato da tutte le sigle che rappresentano l'avvocatura - aggiunto Berselli - è stato concluso dalla Commissione Giustizia del Senato nei tempi previsti; ora siamo in attesa del parere della V^ Commissione Bilancio e della calendarizzazione in aula.
Anche questo, per gli avvocati, è un tema caldissimo, tanto è vero che Dominioni ha sottolineato che "se entro il prossimo 15 aprile non sarà approvata definitivamente la legge di riforma dell'ordinamento forense, attualmente in esame al Senato, l'Unione Camere Penali Italiane istituirà autonomamente la specializzazione dell'avvocato penalista".
Infine, dagli avvocati è partita una stoccata nei confronti dell'Anm e della magistratura: "la sceneggiata concepita dall'ANM, che abbandonerà a singhiozzo le cerimonie di apertura dell''anno giudiziario nelle varie corti d'Appello,rappresenta il segno dell'inconsistenza e della demagogia delle proteste dei magistrati, dirette in realtà alla difesa di privilegi e benefit".
Questo comportamento, hanno fatto notare i penalisti "dimostra che il sindacato delle toghe si atteggia ormai a partito politico, che si muove per la conservazione dell'esistente e che vuole continuare a tenere sotto ricatto la politica di qualunque settore".

Nuovo anno giudiziario: l 'OUA indica le priorità.


GDP di Salerno al collasso (Assemblea il 02/02/2010, organizzata dall'AIGA).

Rieletti i vertici del COA di Salerno.

mercoledì, gennaio 27, 2010

Inaugurazione dell'anno giudiziario: ANM decide per la protesta.


ROMA (ANSA)- Indosso la toga, in mano la Costituzione e tutti fuori dall'aula nel momento in cui prenderà la parola il rappresentante del ministero della Giustizia.
Una scena che però non si ripeterà all'Aquila, dove ci sarà proprio il Guardasigilli Angelino Alfano ("per rispetto dell'istituzione").
Per manifestare il loro dissenso sulla politica della giustizia del governo, in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario che si terranno sabato in tutti i distretti di Corte d'appello, i magistrati ricorreranno a un mix delle proteste che hanno già attuato in passato.
Ma non si fermeranno a questo: in tutti i distretti giudiziari i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati leggeranno un unico durissimo documento per dire, innanzitutto al presidente del Consiglio, "basta insulti e aggressioni" e alla maggioranza stop a "riforme distruttive", a "leggi prive di razionalità e di coerenza, pensate esclusivamente con riferimento a singole vicende giudiziarie e che hanno finito per mettere in ginocchio la giustizia penale in questo paese".
E poi distribuiranno un dossier, che dati alla mano di fonte europea, dimostra che i magistrati italiani "non sono fannulloni strapagati".
E' stata la giunta dell'Associazione nazionale magistrati a definire oggi le modalità con cui le toghe manifesteranno il loro "disagio" , ma anche il loro "forte attaccamento" alla loro funzione e alla Costituzione.
Lo ha fatto in una riunione allargata anche ai rappresentanti di Magistratura Indipendente - la corrente più moderata e l'unica all'opposizione della giunta guidata da Luca Palamara - che ha condiviso tutte le scelte, tranne quella di lasciare le sedie vuote quando parleranno i rappresentanti di via Arenula ( "un gesto inutile e che ci indebolisce", dice il segretario Antonietta Fiorillo).
Ed è soprattutto questa iniziativa che ha riacceso lo scontro tra toghe, governo e maggioranza; uno scontro che ha fatto passare quasi sotto silenzio il primo giorno di sciopero dei penalisti contro "l'inerzia" della politica sulle riforme per la giustizia, che peraltro ha registrato un'adesione totale.
"L'Anm ha scelto di macchiare una giornata che è per i cittadini e per il loro diritto di avere giustizia", accusa il ministro della Giustizia Angelino Alfano, secondo cui il sindacato delle toghe fa "campagna elettorale" per il prossimo rinnovo del Csm.
Di "una profonda e oltraggiosa lesione dell' ordine costituzionale" parla il collega di governo e coordinatore del Pdl Sandro Bondi;é un "vulnus allo stato di diritto", rilancia il presidente dei deputati del partito Fabrizio Cicchitto, mentre il portavoce Daniele Capezzone, accusa l'Anm di esprimere "disprezzo" per gli elettori.
Si schierano con i magistrati Idv e Pd: "Un governo responsabile invece di accusare, ancora una volta, i magistrati di essere sobillatori, rifletta sulle ragioni profonde della loro protesta", dice Antonio Di Pietro.
Mentre il Pd con il responsabile giustizia Andrea Orlando, difende il diritto dell'Anm di esprimere il proprio dissenso.

Formazione continua: modalità accreditamento iniziative di formazione a distanza(Circolare CNF del 22/01/2010).


L'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto attraverso la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad eventi formativi "anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile iI controllo della partecipazione."
Per evidenti esigenze di trasparenza e coordinamento il Consiglio ha ritenuto opportuno renderVi partecipi della specifica prassi di accreditamento seguita ed applicata nella fase istruttoria delle istanze relative ad intiziative di Formazione a Distanza (FAD), la cui competenza si ritiene attribuita al Consiglio Nazionale, considerata l'a-territorialità degli eventi proposti con siffatta modalità.
Tanto al fine anche di agevolare l'uniforme attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che scelgano di partecipare a tale tipologia di eventi formativi.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento, da tempo conduce specifici studi sui sistemi di monitoraggio telematico, al fine di scongiurare il pericolo che i sempre piu diffusi ed opportuni sistemi di formazione a distanza possano consentire un adempimento dell'obbligo puramente formale e non sostanziale.
Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accreditamento da parte di questo Consiglio.
La prassi di accreditamento di corsi e-Iearning prevede, infatti, l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.
Secondo regole ampiamente condivise nella prassi, anche internazionale, verificate sotto il profilo psico-pedagogico e continuamente evolute secondo il progresso tecnologico, si prevede che l'architettura dei corsi di formazione a distanza, di cui sia richiesto l'accreditamento, sia basata sull'interattività e debba - almeno ed allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica - includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, casualmente variati, proposti ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili.
Tale metodo di controllo è finalizzato comunque alla verifica della presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo secondo tali modalità, non configurandosi quale espressione di un'inammissibile verifica delle competenze.
Naturalmente tale valutazione viene condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust,che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.
Inoltre al fine di tutelare la categoria dalla diffusione di pubblicità decettiva e di garantire la certezza degli avvenuti accreditamenti di corsi FAD, sarà a breve disponibile un elenco degli eventi formativi e-learning effettivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense, visionabile sul sito www.cnf.it, area Formazione.
Il Consiglio V’invita, dunque, a riconoscere i crediti formativi nella misura prevista dall'art.3, comma 2, del Regolamento, esclusivamente per gli eventi formativi presenti in elenco, accreditati in quanto dotati dei sistemi di controllo sopra descritti.
Per conoscere in dettaglio i requisiti tecnico-scientifici richiesti è a Vostra disposizione un'apposita nota ovvero è possibile contattare l'Unità operativa all'indirizzo e-mail info@formazioneavvocatura.it .

martedì, gennaio 26, 2010

OUA: NON SI PUÓ CONDIVIDERE PROPOSTA CSM SU GEOGRAFIA GIUDIZIARIA.


Maurizio de Tilla, presidente Oua: “No alla chiusura dei tribunali minori, sì alla razionalizzazione e alla soppressione delle sedi distaccate. Ma le vere priorità sono altre: la riorganizzazione degli uffici dei tribunali metropolitani, la riforma del giudice laico, il processo telematico”
L’Oua replica alla risoluzione del Csm del 13 gennaio scorso e lancia una proposta per un efficace intervento sulla macchina giudiziaria
“L’Organismo Unitario dell’Avvocatura – spiega Maurizio de Tilla - ritiene che l’attenzione del Csm anziché concentrarsi sul nodo della “Geografia Giudiziaria”, dovrebbe rivolgersi alle vere priorità del sistema-giustizia: processo telematico, riforma del giudice laico, riorganizzazione degli uffici dei tribunali metropolitani.
Intanto sgomberiamo il campo da una presunta verità che, invece, non ha alcun riscontro nella realtà: non è vero che i Tribunali minori non funzionano. Non è vero che costano troppo e che per sopperire al disservizio endemico della Giustizia e alla lungaggine dei processi, l’unica soluzione sia quella di sopprimerli o accorparli. Ma soprattutto, non condividiamo che l’unico criterio utilizzabile per la necessaria razionalizzazione degli uffici sia quello del numero di magistrati presenti.
Le esigenze di specializzazione o di incompatibilità del magistrato vanno valutate insieme ad altri aspetti, come quelli legati alla tipologia del territorio, alle comunicazioni, al tessuto sociale
L’obiettivo dev’essere quello di fornire un servizio efficiente ai cittadini, non quello di rispettare astratti parametri di produttività che poi si traducono in diritti negati per i cittadini stessi.
Più che chiudere tribunali, sarebbe preferibile ridistribuire sul territorio le risorse presenti, anche sulla base della domanda di giustizia esistente.
L’Organismo Unitario ritiene comunque che tutti gli argomenti correlati alla geografia Giudiziaria debbano essere oggetto di un’ampia discussione e di un tavolo congiunto al quale partecipino attivamente i sottoscrittori del “Patto per la Giustizia e per i cittadini”.
Il primo passo concreto può essere la soppressione o redistribuzione delle sezioni distaccate, ad eccezioni di quelle sedi particolarmente disagiate (ad esempio le isole) o per particolare estensione di territorio o elevata urbanizzazione, nei cosiddetti tribunali metropolitani, richiedono che il processo si svolga effettivamente in loco.
Infine, è essenziale che la nuova geografia giudiziaria sia anche frutto di una valutazione dell’impatto delle riforme processuali attualmente in discussione e principalmente della diffusione su tutto il territorio dell’informatizzazione degli uffici e del processo telematico.
Ogni confronto, su un tema così delicato non dovrà prescindere da alcuni aspetti, che per l’Oua costituiscono punti fermi dai quali avviare la discussione:
1) La revisione della circoscrizioni non dovrà essere attuata partendo da semplici dati asettici, ma solo dopo un attento e approfondito esame della struttura sociale ed economica del territorio.
2) La revisione della circoscrizioni dovrà salvaguardare il principio della giustizia di prossimità.
3) La revisione della circoscrizioni dovrà verificare che non siano venute meno le ragioni tutte che hanno portato nel tempo all’istituzione delle attuali sedi di Tribunali.
Roma, 22 gennaio 2010

Odg della prossima seduta del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE del GIORNO
Tornata del 27 gennaio 2010 (ore 16,00)

1. Elezione del Presidente;

2. Elezione del Consigliere Segretario;

3. Elezione del Consigliere Tesoriere.

domenica, gennaio 24, 2010

Boccassini: altari e polvere.


Due auto della polizia strombazzanti, la scorta, arrivò cosi il Procuratore di Vallo della Lucania Nicola Boccassini nel piazzale antistante TV Oggi (sotto la chiesa di Santa Maria ad Martires a Torrione) per un’intervista storica.
Una scenografia sobria, due poltrone ed un pannello anonimo attaccato al muro alle nostre spalle. Valeva la sostanza.
In quei giorni si erano seduti sulle stesse poltrone, con me, Paolo Del Mese, Vincenzo Giordano e Marco Siniscalco per altrettante interviste storiche. Correva l’anno 1993 ed eravamo in piena stagione estiva.
Il procuratore, inseguito da sospetti e qualche avviso di garanzia, entrò in studio con la sua solita baldanza che non era arroganza ma semplice atteggiamento caratteriale ed ostentazione di sicurezza.
Feci così la conoscenza di un uomo e di un potente magistrato del quale avevo sentito solo parlare, sia in bene che in male.
Da tempo nei corridoi del palazzo di giustizia si sussurravano cose irripetibili sull’uomo e sul magistrato, tra cui le interminabili attese temporali tra la fine dei processi e la pubblicazione delle sentenze.
Probabilmente si trattava soltanto di accuse strumentali contro un personaggio scomodo che nel corso della sua carriera aveva comunque raggiunto apici indiscussi condannando potenti clan malavitosi, da Mario Mirabile all’imprendibile Tommaso Buscetta.
Mi strinse la mano con forza e, sereno, si sedette davanti a me pronto ad essere intervistato senza avere la minima idea di cosa gli avessi chiesto. Fu un’intervista a tutto campo, corretta e senza esclusione di argomenti.
Gli chiesi delle inchieste che lo stavano travolgendo e della sua amicizia con l’avv. Marco Siniscalco e l’ing. Graziano (arrestati qualche mese prima per una delle tante inchieste di tangentopoli); senza tentennamenti rispose che si sentiva vittima di una congiura di palazzo dalla quale non poteva ritenere del tutto estraneo il suo sostituto Anacleto Dolce e che quella con Siniscalco e Graziano era solo una semplice amicizia consolidatasi nel tempo anche per la loro comune passione “casalinga” del gioco delle carte. “Mi chiami quando e come vuole” mi disse salutandomi.
Non feci in tempo a chiamarlo, poco tempo dopo quell’intervista televisiva fu arrestato e con lui finirono dietro le sbarre il suo sostituto Dolce, la segretaria della Procura di Vallo, e di nuovo sia Siniscalco che Graziano.
In questi anni, mentre continuava il calvario giudiziario del procuratore, ho rivisto spesso Nicola Boccassini e con lui ho ripercorso la cronistoria di fatti e circostanze delle sue disavventure sulle quali, al momento, è doveroso stendere un velo di silenzio.
Ci sarà tempo e modo per riparlarne. L’ultima volta che l’ho visto ci siamo incontrati sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, anzi per meglio dire l’ho visto seduto, quasi accasciato su una delle tante panchine del corso.
Mi sembrò di rivedere l’immagine di Fiorentino Sullo buttato su una panchina dinnanzi al Municipio di Salerno.
Abbandonato da tutti, visibilmente distrutto fisicamente e profondamente avvolto da una crisi psicologica devastante; aveva perso tutta la baldanza e la sicurezza di un tempo, anche lo sguardo era spento. E pensare che aveva improntato la sua vita alla correttezza dei rapporti ed all’assoluta disponibilità verso il prossimo.
Il suo fisico imponente primeggiava sempre, da lì il vezzo di essere presente sempre e comunque. Mi avvicinai e gli strinsi la mano, non era più quella mano forte del ’93.
Mi sedetti al suo fianco, forse si sorprese anche della mia solidarietà umana. Gli dissi che non avevo mai creduto nella sua totale estraneità ai fatti addebitatigli ma che ero convinto che a lui fosse stato riservato un trattamento durissimo e fuori dalle righe, probabilmente a causa dei tanti nemici che aveva battuto e lasciato alle sue spalle.
Insomma gli esternai la mia convinzione che il magistrato Boccassini era stato sacrificato come contrappeso sull’altare della battaglia che la magistratura salernitana stava combattendo contro la politica e la malavita organizzata.
La gente del corso nel suo andirivieni quasi ci evitava e nessuno si avvicinava. Con gli occhi, con uno sguardo drammaticamente intenso mi fece capire quanto infimo possa essere il livello di riconoscenza della gente.
Mi ringraziò con semplicità e mi annunciò la sua intenzione di andare avanti fino al suo rientro in magistratura. La storia e il Signore hanno deciso in maniera diversa.

di Aldo Bianchini
tratto da “Cronache del Mezzogiorno”

Le toghe "gattocomuniste".

Processo penale: si lavora al "legittimo impedimento".

LA DELIBERA DI RIPARTIZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO COSTITUISCE TITOLO DI CREDITO.


Cassazione, Sez. II, 23 novembre 2009, n. 24658 (Pres. Triola – Rel. Migliucci)
"(...)In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere(...)".

sabato, gennaio 23, 2010

Assemblea Soci della Camera dei Minori di Salerno.

Seduta disciplinare del CSM (Radio Radicale)


Giustizia: Alfano, in Italia conferenza paesi Mediterraneo.


(ANSA) ROMA- 'Sara' in Italia la 1/a Conferenza dei Ministri della Giustizia dei 44 Paesi dell'Unione per il Mediterraneo (UPM)'.
Lo annuncia Alfano. 'Il 10 e l'11 maggio, la Sicilia, ad Agrigento - spiega - si farà interprete, quale crocevia dell'intera area del Mediterraneo, di un evento dalla portata straordinaria, che coinvolgerà i ministri della Giustizia di 44 Paesi nella costruzione di iniziative mirate al potenziamento della cooperazione tra gli operatori giuridici e le istituzioni giudiziarie'.
La prospettiva è quella della ' ricerca del consenso intorno a valori e interessi che uniscono, conferendo priorita' agli aspetti di cooperazione economica, di diritto civile e commerciale e di regolamentazione delle professioni'.
'La mia proposta - conclude Alfano - ha trovato l'accoglimento della Presidenza spagnola ed e' stata gia' illustrata ai due copresidenti dell'UPM (Egitto e Francia). Sara' portata avanti in raccordo col Ministero degli Esteri e puntera' alla riaffermazione della centralita' e unicita' del Mediterraneo, secolare centro di civilizzazione, crogiuolo di civilta', teatro attivo delle sfide di sviluppo, zona di faglia dei conflitti per la convivenza pacifica del nostro tempo'.

Cassazione: è tentata estorsione chiedere soldi per ritirarsi da un’asta.


Integra gli estremi del reato di tentata estorsione la richiesta della corresponsione di una somma di denaro come “prezzo” domandato per astenersi dal prendere parte ad una vendita all’incanto e, così, non turbare le aspettative nutrite dai soggetti sottoposti a procedura esecutiva di poter rientrare nella disponibilità dei beni pignorati.
Infatti, in tale ambito, per giurisprudenza costante la minaccia, anche se consistente nell’esercizio di un diritto o di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento al soggetto agente, diventa illegittima quando, pur non essendo il male prospettato antigiuridico, il soggetto strumentalizza la facoltà accordatagli per un fine diverso da quello per cui la stessa è stata conferita.
Evidente, dunque, nel caso in questione la sussistenza del requisito della minaccia, consistita nell’abuso di mezzi giuridici legittimi da parte del soggetto attivo al fine di coartare la volontà altrui a porre in essere una prestazione dannosa, per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia.

Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2010, n. 119, pres. Carmenini, rel. Macchia.

venerdì, gennaio 22, 2010

Giovani Pm e Procure disagiate, una deroga intelligente.


È coincidenza singolare, ma non troppo, che nello stesso giorno in cui il Senato approvava il disegno di legge sul «processo breve» (con tutti i gravi rischi che possono derivarne, a parte evidenti problemi cli incostituzionalità), presso la Commissione giustizia della Camera maggioranza ed opposizione trovassero l’accordo per una soluzione accettabile dell’ormai annoso problema della «scopertura» dei posti in numerosi uffici di procura della Repubblica.
Problema tanto più preoccupante in quanto molti dei posti rimasti scoperti riguardano diverse sedi «disagiate» della Sicilia e dell’Italia meridionale, dove più forte è l’esigenza di fronteggiare determinate forme di criminalità, organizzata e non.
L’accordo, consacrato in un emendamento governativo ad un discusso decreto legge, prende le mosse da un’idea più volte suggerita dal Consiglio superiore della magistratura, e di recente ripresa anche da proposte di legge provenienti dal Pd (Ferranti e Tenaglia) e dall’Udc (Vietti).
Quella, cioè, d'ammettere, in ipotesi del genere, una deroga al divieto legislativo di assegnazione dei magistrati di prima nomina — una volta terminato il loro tirocinio — alle funzioni di pubblico ministero o di giudice singolo in materia penale.
Una simile deroga, dunque, adesso è stata introdotta, almeno per quanto riguarda le funzioni di pubblico ministero, e la decisione appare saggia, anche alla luce delle forti motivazioni idei che spingono molti giovani ad entrare in magistratura per contribuire alla tutela della legalità.
Allo scopo di bilanciare eventuali esuberanze giovanili (che qualcuno potrebbe temere, a causa della limitata esperienza) di questi nuovi magistrati addetti a funzioni di pubblico ministero è stato, comunque, previsto che, per l’esercizio dell’azione penale rispetto ai reati più gravi, gli stessi dovranno sempre ottenere l’assenso scritto da parte del procuratore della Repubblica, salvi i casi di giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza.
Si tratta, evidentemente, di una soluzione «tampone».
Ma è anche, oggi, l’unica soluzione possibile — nel delicato rapporto tra costi e benefici — come del resto si è già da tempo sottolineato su queste colonne.

di Vittorio Grevi
tratto dal quotidiano "IL CORRIERE DELLA SERA"

Il CNF a Napoli (commemorazione De Nicola).

martedì, gennaio 19, 2010

Cassazione: per i falliti “ante-riforma” va cancellata annotazione nel casellario giudiziale.


Un imprenditore, che è stato dichiarato fallito prima della riforma del 2006, ha diritto a richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
E' quanto stabilisce una sentenza della prima sezione penale della Cassazione (la n. 308/2010) che nella parte motiva evidenzia come, in base alle norme attuali, sarebbe impossibile, per tali soggetti ottenere la riabilitazione.
Se - infatti - il fallimento è stato chiuso prima della riforma, l'imprenditore si troverebbe impossibilitato ad accedere all'istituto della riabilitazione, giacchè questa possibilità è stata sostituita (dall'art. 128 del decreto legislativo n.5/2006) dall'istituto dell'esdebitazione.
La Corte di legittimità ha fondato la propria decisione sulla necessità di trovare una soluzione interpretativa "costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento".

Prima che gli ermellini parlino.


Fra quindici giorni saremo sommersi dalle nenie lamentose, tradizionalmente inauguranti l’anno giudiziario. Saremo aggiornati sul quadro del disfacimento, posto che ciascuno darà la colpa a qualcun altro, confermando la generale irresponsabilità dei protagonisti.
Prima che lo strazio cominci, vi segnalo due nomi, invitandovi a considerazioni non conformistiche e banali: Calogero Mannino e Giovanni Sbraga.
Il primo sapete chi è, il secondo, con ogni probabilità, non lo avete mai sentito nominare.
Mannino, esponente importante della democrazia cristiana, siciliana e nazionale, riceve un avviso di garanzia nel febbraio del 1994. Lo arrestano un anno dopo. Se avesse voluto e potuto inquinare le prove, lo avrebbe già fatto, se fosse voluto fuggire all’estero sarebbe già andato, in quanto alla reiterazione, omesse altre considerazioni, era impossibile, visto che lo avevano già fatto fuori. L’arresto, pertanto, sarebbe considerato incivile in tutti i Paesi civili. Non tale, è l’Italia. Lo scarcerano nel novembre del 1995, dopo avere passato nove mesi in carcere ed essere divenuto una larva. Lo mandano ai domiciliari, fino al gennaio successivo. Altra, inutile umiliazione. Lo processano per sei anni. Assolto, nel luglio del 2001. Basta, in un Paese civile la faccenda si chiude lì, con le scuse dello Stato ed essendo durata già troppo a lungo. La procura, invece, ricorre, e in appello, nel maggio del 2004, lo condannano. La cassazione cancella la condanna e ordina un nuovo processo di secondo grado, che lo assolve ancora, nell’ottobre del 2008. Giovedì scorso la parola fine.
Ha detto Mannino: “mi hanno tolto un pezzo di vita”. Sapendo di cosa parlo, non concordo. Il pezzo di vita è stato tolto all’Italia, alla vita collettiva, alla credibilità delle istituzioni.
Sbraga era solo un sindaco di paese, Subiaco. Inquisiscono lui e la giunta, nel 1992, arrestando dodici persone (chiedo scusa se non li cito tutti). Lo tengono settanta giorni a marinare in quel di Regina Coeli.
L’11 gennaio scorso è stato assolto. In primo grado. Ci sono voluti diciotto anni per fare un grado di giudizio. Dice Sbraga: “ho ancora gli incubi”.
Lo capisco. Ma l’incubo più grosso è quello collettivo, quello di un Paese ostaggio della malagiustizia, che non riesce ancora a riscattarsi.
Mannino lo sa: l’accusa dura lustri, l’assoluzione un solo giorno. Egli è innocente, ma qualsiasi ruminante, che presta servizio nel giornalismo o nella politica, potrà dire di lui: al centro di inchieste, lungamente detenuto, accusato di reti infamanti. Sbraga ancora non lo sa, ma l’ingiustizia è cieca. La procura ricorrerà, tanto non le costa. Paghiamo noi.
In tutti i sistemi di diritto esiste sempre la possibilità dell’errore. Non è eliminabile, non del tutto. La mostruosità del sistema italiano è che più sbagli e più fai carriera. I procuratori protagonisti di queste vicende ne hanno guadagnato in visibilità, scalando poi una carriera fatta d’anzianità e destinazioni.
Sono stati gratificati nel loro amor proprio, ed hanno messo a frutto i loro eroismi per sgomitare e scansare quelli che sgobbano silenti. E quando, fra quindici giorni, gli ermellini racconteranno la giustizia ai cittadini, diranno che sì, le cose non funzionano come dovrebbero, ma ci sono pochi soldi (ne spendiamo troppi), pochi magistrati (ne abbiamo un esercito), pochi cancellieri (una folla), e, poi, c’è la politica, che intralcia. E l’ultima cosa è anche vera, perché il legislatore ammacca, scassa, salda, sega, incolla, ma non sa riformare.
Si giochicchia con robetta insulsa, ma si ha paura a mettere le mani nella macchina. Si provvede agli indulti o ai posti in carcere, ma si fa finta di non sapere che più della metà degli ospiti sono innocenti.
Così come, naturalmente, c’è un sacco di colpevoli in circolazione. Ma la causa è la medesima: una giustizia pessima.
Il problema vero, però, non è questo. Se lo fosse, lo si risolverebbe. Non è difficile. Il problema è che la misera della politica italiana è germogliata nel fin troppo concimato terreno della magistratura corporativizzata e correntizzata.
O viceversa, fate voi. Della giustizia non importa niente, perché Mannino sarà colpevole, da assolto, Berlusconi lo si vuole colpevole, senza sentenza.
Sicché, alla fine, neanche le condanne valgono una cicca, e quel che conta e la guerra per bande. E Sbraga se ne sta lì, inutilmente devastato.
Senza che noi sapremo mai se fu un buon o un cattivo amministratore, come, adesso, non si può dire che gli amici di Andreotti hanno sfregiato la Sicilia e non si può sostenere che Mannino aveva un’idea diversa dalla mia, circa la spesa pubblica.
Non si può, perché questa sarebbe politica, che presuppone idee, cultura e morale. Invece, ci tocca il teppismo cieco del moralismo senza etica.
Ora andiamo pure alle cerimonie d’inaugurazione, l’unico luogo dove s’esibiscono le toghe rosse, con il collo di pelliccia.
Davide Giacalone
Tratto dal sito: http://www.davidegiacalone.it

GIUSTIZIA: PALAMARA, SU IMMUNITA' NON FAREMO LE BARRICATE.


(AGI) - Roma, 19 gen. - "La politica torni pure all'immunita' parlamentare, se davvero vuole rasserenare i rapporti con la giustizia. Sulla reintroduzione dell'autorizzazione a procedere e sul legittimo impedimento l'Anm non fara' barricate. Pero' la politica sappia anche uscire da questo clima avvelenato: basta con le campagne pilotate, e penso tra le altre alla vicenda del giudice Misiano".
Lo dice al Corriere della Sera, Luca Palamara, presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Anno giudiziario: magistrati verso la protesta.


ROMA (ANSA)- I magistrati si preparano a protestare contro la politica del governo sulla giustizia in occasione delle cerimonie d’inaugurazione dell'anno giudiziario, che si terranno il 30 gennaio prossimo in tutti i distretti delle Corti d'appello. In quali forme lo deciderà mercoledì prossimo la giunta dell'Associazione nazionale magistrati.
Due le ipotesi più gettonate al momento, alternative tra di loro.
Una è l'idea di abbandonare in massa la cerimonia, subito dopo la relazione del presidente della Corte d'appello e dunque prima che prenda la parola il rappresentante del ministero della Giustizia, lasciando così provocatoriamente vuote tutte le prime file.
L'altra è quella di organizzare contro-inaugurazioni dell'anno giudiziario alternative alle cerimonie ufficiali, come ai tempi del Sessantotto.

domenica, gennaio 17, 2010

Elezioni forensi Salerno: risultati definitivi.


RISULTATI DELLO SCRUTINIO:

- VOTANTI 2392
- SCHEDE BIANCHE E NULLE 301
- quorum 1046

Consiglieri eletti:

1)Avv. Americo Montera voti 1690
2)Avv. Andrea Baratta voti 1533
3)Avv. Cecchino Cacciatore voti 1524
4)Avv. Vincenzo Nocilla voti 1505
5)Avv. Pasquale Visconti voti 1501
6)Avv. Bernardo Altieri voti 1470
7)Avv. Gaetano Paolino voti 1470
8)Avv. Luigi Majello voti 1440
9)Avv. Beniamino Spirito voti 1387
10)Avv. Enrico Tortolani voti 1384
11)Avv. Laura Toriello voti 1379
12)Avv. Renata Pepe voti 1374
13)Avv. Vincenzo Cestaro voti 1364
14)Avv. Gianluigi Cassandra voti 1356
15)Avv. Simonetta Scuccimarra voti 1297

sabato, gennaio 16, 2010

Rinnovo COA Salerno: delineato il risultato!

Centro Bioetica Università Cattolica: contrari a sentenza Tribunale Salerno su procreazione assistita e selezione preimpianto.


(APCOM)-Il direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica, Adriano Pessina, boccia la sentenza emessa dal tribunale di Salerno, con la quale "si viola palesemente la legge 40 approvata dal Parlamento e sottoposta al referendum".
La sentenza permette il ricorso alla procreazione medicalmente assistita ad una coppia non sterile e la autorizza ad una selezione preimpianto che "costituisce di fatto la legittimazione di alcuni tribunali di una prospettiva eugenetica".
"Pur comprendendo l'umano desiderio di ogni coppia di avere un figlio sano - spiega in una nota Pessina - è necessario ribadire come tra il sacrificio del proprio desiderio e il sacrificio della vita altrui una società civile debba sempre far prevalere il rispetto e la tutela della vita. Questa sentenza è in netto contrasto con lo spirito e la lettera della Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. È oggetto di scandalo civile - conclude Pessina - la costante deriva di alcuni magistrati che nelle questioni bioetiche si sostituiscono alle leggi italiane e alla coscienza morale del Paese".

ALFANO: INACCETTABILE CHIUSURA CORPORATIVA ANM.


Roma, 16 gen. (Adnkronos) - La "chiusura corporativa e di retroguardia" dell'Associazione nazionale magistrati e' "inaccettabile".
E' il giudizio del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, per il quale, l'atteggiamento dell'Anm, che ha minacciato il ricorso allo sciopero se il governo non fara' cadere, almeno temporaneamente, il divieto di destinare i magistrati di prima nomina nelle procure, e' finalizzato "esclusivamente a difendere privilegi di casta".

L'aforisma del sabato.

UNIONE CAMERE PENALI: NUOVO SCIOPERO DAL 27 AL 29 GENNAIO.


(AGI)Roma, 14 gen. - L'Unione Camere Penali Italiane annuncia un nuovo blocco dell'attivita' giudiziaria penale dal 27 gennaio al 29 gennaio per protesta contro l'inerzia riformatrice della politica che, anziche' pervenire ad una riforma organica della giustizia, continua a privilegiare interventi tampone e dannose scorciatoie che non risolveranno i reali problemi dell'ordinamento giudiziario.
"In un contesto di permeante conflittualita' tra maggioranza ed opposizione che investe sia i tempi sia i contenuti delle riforme, continuano a maturare - scrivono i penalisti in una nota - le gravi inefficienze del sistema ed a manifestarsi aspri contrasti tra politica e magistratura. La mancata separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, l'assenza di regole di disciplina dell'esercizio dell'azione penale, il perdurare del fenomeno delle assegnazioni dei magistrati ad incarichi extra giudiziari, il significativo ritardo della riforma del Csm e di quella forense producono ulteriori guasti ed anomalie. L'Ucpi che non può consentire nè tollerare - prosegue la nota - il protrarsi di una simile situazione di stallo, annuncia inoltre che diserterà, come ormai da anni, le cerimonie ufficiali di apertura dell'anno giudiziario per organizzare una propria cerimonia alternativa di inaugurazione dell'avvocatura penale che si terrà il 28 gennaio, all'Aquila, alla presenza del presidente Oreste Dominioni. L'auspicio dell'Ucpi è che la politica abbandoni definitivamente gli indugi e dia priorità assoluta all'avvio del dibattito parlamentare su una riforma strutturale della giustizia e con essa dell'ordinamento forense".

Notifica atti ex art. 140 cpc, parziale illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 3, depositata il 14 gennaio 2010).


“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”


Motivazioni sentenza
5. ( La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano è, invece, fondata.
5.1. ( Questa Corte ha già avuto occasione di scrutinare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 140 cod. proc. civ., interpretato nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito.
La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl’interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», questa Corte ha rilevato che «nell’ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell’atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».
La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell’ambito del processo civile, «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza». Infine, ha sottolineato che non è utile la comparazione con l’art. 149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell’art. 140 cod. proc. civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta, che l’avviso di ricevimento della raccomandata debba essere allegato all’originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfezionata solo alla data della ricezione della raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l’unica operazione predisposta perché l’atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l’ufficiale giudiziario appone in calce all’originale dell’atto qualora questo sia notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell’art. 140 se ne fa menzione nella relata dell’ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all’art. 140 cod. proc. civ.».
Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento. E l’ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una volta realizzata la fondamentale esigenza dell’immissione della copia dell’atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario – esigenza certamente soddisfatta dall’art. 140 cod. proc. civ. con l’affissione dell’avviso di deposito – l’adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti».
5.2. ( I successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongono di rimeditare queste conclusioni.
5.2.1. ( In primo luogo, la ratio che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata, non è più riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004).
Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il destinatario – in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) – soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto.
Né la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.
5.2.2. ( In secondo luogo, è da tener presente che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario la disciplina della consimile notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l’illegittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale.
A questo punto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, è intervenuto il legislatore, che, con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che: (a) se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; (b) del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; (c) l’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente; (d) la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall’art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza. E ciò, per di più, in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l’ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l’ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l’uno o l’altro modo di notificazione (sentenza n. 346 del 1998).
5.3. ( Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627).
È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

giovedì, gennaio 14, 2010

Associazioni forensi: riforma professione subito in aula.


Il tavolo per la riforma forense ha inviato una lettera al presidente del Senato, Renato Schifani, al Guardasigilli Angelino Alfano e al presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Filippo Berselli.
Oggetto: l'immediata calendarizzazione in aula al Senato della riforma dell'ordinamento professionale forense, già approvata in commissione giustizia.
"La riforma- scrivono tutte le componenti dell'avvocatura (Cnf, Ordini, Oua ,Camere penali, Aiaf, Aiga, Agi,Uncc e Uncat) - rappresenta un momento non più rinviabile per una nuova qualificazione della figura e del ruolo dell'avvocato".
Schifani, questo è l'auspicio,"si attivi perché gli impegni della politica
si traducano in atti concreti".

Elezioni forensi a Salerno: a chi andrà la vittoria?

lunedì, gennaio 11, 2010

Equitalia bussa dagli avvocati romani.


Sab. 9 gennaio 2010 - Ha provato con le buone, ha aspettato sette anni ma non ha visto un euro.
Adesso la pazienza è finita: il CNF si rivolge agli esattori e chiede a Equitalia di riscuotere da ogni avvocato romano 129,15 euro, la quota d’iscrizione non versata dal 2005 al 2009.
Se si moltiplica questa cifra per i circa 8mila iscritti (sono esclusi i 5.452 cassazionisti che pagano direttamente al Cnf) in tutto fa circa 2 milioni e 300 mila euro.
L’ordine più affollato d’Italia che conta tanti legali quanto la Francia - 23mila tesserini, uno ogni 109 abitanti - non versa il contributo della quota d’iscrizione al consiglio nazionale dal 2002: da quando, nel 2001, decide di non riscuotere più questi soldi dai suoi iscritti.
Ora, davanti all’invio di massa di cartelle, Roma sceglie lo scontro frontale: pubblica sul suo sito la delibera presa a maggioranza (14 consiglieri su 15) in cui afferma che ai vertici nazionali non spetta un bel nulla, anzi «censura espressamente» l’iniziativa del Cnf.
Il consiglio nazionale forense sostiene di avere diritto al contributo annuale che serve alle sue spese di funzionamento in base al decreto legislativo n. 382 del’44 (articolo 14) e si fa forte della risposta del 2002 dell’ex Guardasigilli Roberto Castelli a un’interrogazione di Marcella Lucidi, deputata Ds.
L’ordine di Roma ribatte con il parere di un professore ordinario di diritto costituzionale della Sapienza, di cui però non cita il nome: «il potere impositivo del Consiglio nazionale forense - argomenta l’esperto anonimo – non è limitato a parametri oggettivi ma al solo criterio delle spese di funzionamento quindi non è compatibile con la riserva di legge dell’articolo 23 della Costituzione».
Se la legione dei romani vincesse, si metterebbe in dubbio la quota d’iscrizione che ogni professionista iscritto a un albo (commercialisti, giornalisti, medici, notai, biologi) versa, attraverso l’ordine, al consiglio nazionale perché la legge riguarda tutte le categorie professionali.
Poche decine di euro a testa che però sommati fanno una cifra a cui nessun consiglio nazionale potrebbe (e vorrebbe) rinunciare.

Processo penale: inefficace la nomina del difensore, nell’istanza di gratuito patrocinio.


È inefficace l'atto di nomina del difensore contenuto nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 530 dell'8 gennaio 2010, ha respinto il ricorso di un uomo imputato per rapina che aveva inserito la nomina del legale nell'istanza di ammissione al gratuito patrocino.
Secondo il Collegio di legittimità, “le precise formalità previste dagli artt. 93 e 162 c.p.p. conferiscono alla comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato una solennità particolare che non e fine a se stessa, ma che trova la sua esclusiva e pregnante ragion d'essere nell'ottica dell'attribuzione a detta dichiarazione dell'autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza, rafforzata da radicali sanzioni processuali, che esso riveste nel procedimento›”.
Ma non basta. A questo punto non può essere efficace, “se non nel procedimento incidentale in cui è effettuata”, la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di ammissione ai patrocinio dei non abbienti.
Fermo restando che anche all'interno di questa procedura e contestualmente alla presentazione della domanda può essere fatta la nomina del difensore e l'elezione del domicilio da valere nel procedimento principale, “ma sempre che dette dichiarazioni acquistino evidente autonomia e siano chiaramente rivolte ad avere effetto anche al di là dell'incidente”.
Sulla base di questi motivi la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un uomo accusato di concorso in una rapina che aveva presentato l'istanza di accesso al gratuito patrocinio, contenente la nomina del difensore.
Insomma ora l'uomo dovrà scontare la pena inflitta dalla Corte d'appello di Napoli e non ha diritto di replica, perchè il suo ricorso s’è fermato di fronte a un vizio di forma.
Di parere opposto la procura generale della Cassazione che aveva invece chiesto l'annullamento con rinvio della condanna.

Debora Alberici, Italia Oggi del 09/1/2010 pag. 20