mercoledì, gennaio 27, 2010

Formazione continua: modalità accreditamento iniziative di formazione a distanza(Circolare CNF del 22/01/2010).


L'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 13 luglio 2007, prevede che l'obbligo formativo possa essere assolto attraverso la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata ad eventi formativi "anche se eseguiti con modalità telematiche purché sia possibile iI controllo della partecipazione."
Per evidenti esigenze di trasparenza e coordinamento il Consiglio ha ritenuto opportuno renderVi partecipi della specifica prassi di accreditamento seguita ed applicata nella fase istruttoria delle istanze relative ad intiziative di Formazione a Distanza (FAD), la cui competenza si ritiene attribuita al Consiglio Nazionale, considerata l'a-territorialità degli eventi proposti con siffatta modalità.
Tanto al fine anche di agevolare l'uniforme attribuzione dei crediti formativi agli iscritti che scelgano di partecipare a tale tipologia di eventi formativi.
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento, da tempo conduce specifici studi sui sistemi di monitoraggio telematico, al fine di scongiurare il pericolo che i sempre piu diffusi ed opportuni sistemi di formazione a distanza possano consentire un adempimento dell'obbligo puramente formale e non sostanziale.
Il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per l'accreditamento da parte di questo Consiglio.
La prassi di accreditamento di corsi e-Iearning prevede, infatti, l'obbligo, per gli Enti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.
Secondo regole ampiamente condivise nella prassi, anche internazionale, verificate sotto il profilo psico-pedagogico e continuamente evolute secondo il progresso tecnologico, si prevede che l'architettura dei corsi di formazione a distanza, di cui sia richiesto l'accreditamento, sia basata sull'interattività e debba - almeno ed allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica - includere appositi momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non complessi, casualmente variati, proposti ad intervalli di tempo irregolari e non prevedibili.
Tale metodo di controllo è finalizzato comunque alla verifica della presenza dell'iscritto, che intende assolvere l'obbligo formativo secondo tali modalità, non configurandosi quale espressione di un'inammissibile verifica delle competenze.
Naturalmente tale valutazione viene condotta nel pieno rispetto della normativa Antitrust,che permette un modesto ma necessario ambito tecnico discrezionale, del tutto lecito ed anzi doveroso se tenuto in ambito fisiologico e pro-concorrenziale, ma che non attribuisce al Consiglio nazionale, Ente di accreditamento ma pure direttamente attivo nel settore, alcun potere in merito alle forme pubblicitarie ed alle pratiche commerciali adottate dagli Enti promotori.
Inoltre al fine di tutelare la categoria dalla diffusione di pubblicità decettiva e di garantire la certezza degli avvenuti accreditamenti di corsi FAD, sarà a breve disponibile un elenco degli eventi formativi e-learning effettivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense, visionabile sul sito www.cnf.it, area Formazione.
Il Consiglio V’invita, dunque, a riconoscere i crediti formativi nella misura prevista dall'art.3, comma 2, del Regolamento, esclusivamente per gli eventi formativi presenti in elenco, accreditati in quanto dotati dei sistemi di controllo sopra descritti.
Per conoscere in dettaglio i requisiti tecnico-scientifici richiesti è a Vostra disposizione un'apposita nota ovvero è possibile contattare l'Unità operativa all'indirizzo e-mail info@formazioneavvocatura.it .

Nessun commento: