martedì, gennaio 19, 2010

Cassazione: per i falliti “ante-riforma” va cancellata annotazione nel casellario giudiziale.


Un imprenditore, che è stato dichiarato fallito prima della riforma del 2006, ha diritto a richiedere la cancellazione dell'annotazione della sentenza nel casellario giudiziale.
E' quanto stabilisce una sentenza della prima sezione penale della Cassazione (la n. 308/2010) che nella parte motiva evidenzia come, in base alle norme attuali, sarebbe impossibile, per tali soggetti ottenere la riabilitazione.
Se - infatti - il fallimento è stato chiuso prima della riforma, l'imprenditore si troverebbe impossibilitato ad accedere all'istituto della riabilitazione, giacchè questa possibilità è stata sostituita (dall'art. 128 del decreto legislativo n.5/2006) dall'istituto dell'esdebitazione.
La Corte di legittimità ha fondato la propria decisione sulla necessità di trovare una soluzione interpretativa "costituzionalmente orientata, idonea ad eliminare le disparità di trattamento".

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