mercoledì, dicembre 27, 2017

Deontologia forense: l’esercizio d’attività processuale dopo la morte della parte.

“L’esercizio di attività processuale, anche dopo la morte della parte, ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152.

sabato, dicembre 23, 2017

Il patteggiamento innanzi a Giudice incompetente per territorio.

Cassazione Penale Sez. II; Sent. num. 56424/2017; Presidente: FIANDANESE Relatore: PARDO; Data Udienza: 14/12/2017.

“La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008). Difatti la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia”.

venerdì, dicembre 15, 2017

Il principio di “non contestazione” nel processo civile.

“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. 13/09/2016 n.17966 e giurisprudenza ivi richiamata) . Talune voci di dottrina hanno prospettato l'eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell'art. 115 co. 1° cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 45 legge n. 69/09; nondimeno è dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/09 (v. relativo art. 58) mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado depositato il 23 marzo 2006 . E' stato inoltre precisato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. 21/06/2016 n. 12748)”. 

 Cass. Civile Sez. Lavoro; Sent. num. 30089/2017; Presidente: AMOROSO Relatore: PAGETTA; Data pubblicazione: 14/12/2017.

lunedì, dicembre 11, 2017

Deontologia: l’assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza.


“Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per tempo. Tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini d’una eventuale riduzione della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’avvocato di turno all’udienza comunicatagli il giorno precedente, l’imputato veniva comunque assistito da altro difensore d’ufficio prontamente reperito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminata al professionista dal Consiglio territoriale)”.

 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 146.

domenica, dicembre 10, 2017

Appello penale del PM: obbligo di rinnovazione prove decisive, laddove diversamente valutate.

“E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale si estende al caso in cui, come nella specie, il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489)".

Cassazione Penale Sez. V; Sent. Num. 54878-2017 Presidente: PALLA -Relatore: MOROSINI; Data Udienza: 28/11/2017.