mercoledì, dicembre 27, 2017

Deontologia forense: l’esercizio d’attività processuale dopo la morte della parte.

“L’esercizio di attività processuale, anche dopo la morte della parte, ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152.

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