venerdì, gennaio 26, 2018

Cassazione: la memoria illustrativa ex art. 378 cpc, depositata a mezzo posta, è irrituale.


Cass. Civ. Sez. 6 - Ord. Num. 1958/2018 Presidente: AMENDOLA -Relatore: FRASCA - Data pubblicazione: 25/01/2018. 

“(….) Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Parte resistente ha depositato memoria a mezzo posta. (……) La memoria del resistente è da considerarsi irrituale, perché depositata a mezzo posta (ex multis: Cass. (ord.) n. 182 del 2011 e Cass. n. 7704 del 2016). Anche l'allegata nota spese ne segue la sorte”.

sabato, gennaio 20, 2018

Innovazioni e decoro architettonico del condominio.

Corte di Cassazione Civile Sez. VI; Ord. num. 1235/2018 - Presidente: D'ASCOLA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 18/01/2018. 

“(…) Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.
La tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120 c.c. - attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare  quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l'opera innovativa (Cass. Sez. 2,19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).
Si configura, in astratto, peraltro, non una violazione dell'art. 1120, comma 2, c.c. (testo antecedente alle modifiche introdotte con la legge n. 220/2012, qui operante ratione temporis), ma dell'art. 1102 c.c., disposizione invero applicabile a tutte le innovazioni che, come nella specie, non comportano interventi approvati dall'assemblea e quindi spese ripartite fra tutti i condomini; dovendosi del pari riaffermare che, in tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607).
Né, ai fini della verifica del danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale, determinante agli effetti degli artt. 1102 e 1120 c.c., assume rilievo il fatto che la piattaforma sia stata realizzata "in aderenza" al muro comune.
 (…) In ogni caso, per il giudizio sull'alterazione dello stile architettonico della parete esterna di un fabbricato condominiale, è privo di decisività il dato che il manufatto ivi realizzato si innesti nel muro comune o coesista con esso, rimanendone autonomo.
Del pari privo di significato determinante è che il manufatto non impedisse l'accesso allo stabile condominiale né la visibilità del suo numero civico (circostanze che la ricorrente assume nel suo quinto motivo come accertate in primo grado e non oggetto di specifica devoluzione al giudice d'appello, e perciò ormai coperte da giudicato), in quanto gli artt. 1120 e 1102 c.c. individuano, quali limiti per la legittimità delle modificazione di uno stabile condominiale, la stabilità o la sicurezza del fabbricato, il decoro architettonico dell'edificio, appunto, nonché l'uso o il godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, limiti operanti, tuttavia, in via pure alternativa e non necessariamente concorrente.
Neppure è infine decisiva la doglianza sulla mancata specificazione della diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, avendo la Corte d'Appello accertato un’alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una piattaforma di oltre trenta metri quadrati ancorata alla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899)".

martedì, gennaio 16, 2018

Deontologia forense: disciplina rapporti con controparte assistita da collega.

“L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 161.

venerdì, gennaio 05, 2018

La decorrenza del termine breve, per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter cpc.


Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 49/2018 - Presidente: PETITTI Relatore: D'ASCOLA; Data pubblicazione: 03/01/2018. 


Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 54 del D.I. n. 83 del 22 giugno 2012, agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ed applicabile al caso in esame (art. 54, comma 2, decreto citato), quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, "contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione". "In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità" (ex multis Cass. 1060/2017; 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015). Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l'art. 348 ter prevede che il termine perentorio cd. breve di cui al comma 2 dell'art. 325 c.p.c. (potendo, in mancanza dei relativi presupposti, applicarsi comunque quello ordinario o "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. - e quindi di sei mesi dal deposito), decorra dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di appello, ovvero - ma solo se anteriore - dalla notificazione di essa eseguita da una delle parti. In particolare, la sufficienza della comunicazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).

giovedì, gennaio 04, 2018

Ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva.

Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro - Ord. Num. 34/2018; Presidente: DI CERBO - Relatore: PICCONE - Data pubblicazione: 03/01/2018. 

“Le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che "in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico". 
Hanno altresì chiarito che "il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente".

martedì, gennaio 02, 2018

La firma apposta, per la nomina penale del difensore, non va autenticata.

Corte Cassazione Penale Sez. VI - sent. num. 57546/2017; Presidente: MOGINI - Relatore: BASSI; Data Udienza: 21/12/2017. 

“L'art. 96 del codice di rito dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata.
La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.
D'altronde, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo posta.
In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari)”.