lunedì, settembre 25, 2017

La legittimazione ed il litisconsorzio nel procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 15706-2017; Presidente: MANNA - Relatore: SCARPA; Data pubblicazione: 23/06/2017; PIPPI MARIO c/ FORTUNA LUIGI. 

“Va osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza d’assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore.
Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).
Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente" (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.).
Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
Poiché, allora, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990. n. 5025)".

giovedì, settembre 21, 2017

Anche nel giudizio introdotto con l'indennizzo diretto, il responsabile del danno è sempre litisconsorte necessario.

"E' bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire rassicuratone del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928).
In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità).
In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore.
Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza.
La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito.
Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario.
D’altra parte, l’azione diretta di cui all’art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario.
E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. 
Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato».
La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante».
1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all’art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto.
E’ vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiarne responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.).
Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, così come imposto dall’art. 354 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile».

Corte Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. Num. 21896/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 20/09/2017.

mercoledì, settembre 13, 2017

La cd "individuazione fotografica" è una prova penale atipica, utilizzabile dal Giudice.

Cassazione Penale Sent. Num. 41580-2017 Presidente: SETTEMBRE Relatore: SGADARI - Data Udienza: 24/08/2017. 

"I ricorrenti, solo in termini estremamente generici, censurano la valenza probatoria attribuita dalla Corte di Appello, con decisione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, all'individuazione fotografica effettuata da un testimone oculare della rapina commessa a Gxxx d'Ayyy nel luglio del 1991; elemento che è stato messo in correlazione, in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata obliterato in ricorso, con gli altri dati significativi - ed omologhi quanto al modus operandi dei due delitti - relativi all'altra rapina commessa a Rxxx il 29 luglio 1991, giudicata in altra sede con riguardo alla posizione dei ricorrenti, tenuto conto che essi erano stati arrestati nella flagranza del reato.
Il testimone oculare, peraltro, come correttamente sottolineato dalla Corte di Appello, aveva confermato di avere effettuato, ben sedici anni prima, l'individuazione fotografica degli imputati, dichiarando al dibattimento di non essere più in condizioni di ricordare le fattezze fisiche degli imputati. Tale circostanza non consente di ritenere inficiata o inutilizzabile l'individuazione fotografica a suo tempo effettuata e valorizzata dalla Corte di Appello.
Infatti, va richiamata la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Cordone, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). 
L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone che l'ha confermata od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908)".

lunedì, settembre 11, 2017

Occupazione abusiva d'immobile: il danno è "in re ipsa"?

“Nell’ipotesi di occupazione "sine titulo" d’un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi "in re ipsa", purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. Civ. n. 25898/2016)”.

Cass. Civile Sez. VI Ord. num. 20856-2017; pubblicazione: 06/09/2017 -Presidente: AMENDOLA - Relatore: SESTINI.

domenica, settembre 03, 2017

La responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del progetto.

“L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.

Corte Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 20214/2017 Presidente: MANNA - Relatore: LOMBARDO - Data pubblicazione: 21/08/2017.