mercoledì, agosto 30, 2017

Riscossione coattiva bollo auto: prescrizione sempre triennale.

Cass. Civile Sez. 6 Ord. Num. 20503-2017 Presidente: SCHIRO' Relatore: NAPOLITANO Data pubblicazione: 29/08/2017. EQUITALIA SUD SPA c. RINALDI ANNUNZIATINA.


 "Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 
Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento".

Gli avvocati non lavorano, disturbano…..

TRIBUNALE DI QUARK - UNIVERSO PARALLELO
Prego Avvocato, si accomodi. Appoggi pure il giaccone sul divano, l'appendiabiti è pieno. La borsa qui vicino a me, così stiamo tranquilli. Mi dica...
TRIBUNALE DI XXXXXX - MONDO REALE
Butto il giaccone su una sedia, stringo la borsa tra le gambe, e con il fascicolo in mano mi avvicino al tavolo del Giudice. "Giudice" faccio io, mentre si è appena accostato un altro Collega.
E il Giudice mi fulmina: "Avvocato, non lo vede CHE GIA' MI STA DISTURBANDO UN SUO COLLEGA?"
Quindi, se non la sapevate, sappiatelo: i Giudici non lavorano, vengono disturbati.
I Giudici,nel mondo reale, vengono pagati non per esaminare questioni e risolverle in punto di diritto, ma per la seccatura di doverlo fare (e come lo fanno lo fanno, non stiamo a sottilizzare).
Noi Avvocati non lavoriamo: disturbiamo. Insomma, siamo 250.000 rompicoglioni.
Bene: è sempre stato il mio sogno, quello di rompere i coglioni.

Avv. Giuseppe Caravita

martedì, agosto 29, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il Giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto non dedotti dall’opponente.

Cass. Civile Sez. 2 Sent. num. 20212-2017 - Presidente: PETITTI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 21/08/2017; TERMANINI + 1/MINISTERO ECONOMIA FINANZE. 

“Occorre prendere le mosse dalla natura impugnatoria del giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa così come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte, la quale ha appunto affermato che (cfr. Cass. n. 20425/2006) l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da ciò consegue poi che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( così cass. n. 13751/2006), non potendo essere, nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente ( Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n. 22637/2013). Pertanto poiché i motivi di opposizione si pongono come "causa petendi" del giudizio de quo, i quali, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione ( Cass. n. 6519/2005), deve escludersi che potesse essere dedotta per la prima volta in grado di appello una patologia dell'ordinanza, chiaramente non riconducibile ad un'ipotesi di inesistenza, quale quella ora in esame, non potendosi in tal modo eludere il carattere perentorio tipico dei termini previsti per l'opposizione e per la concreta delimitazione del thema decidendum".