martedì, agosto 29, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il Giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto non dedotti dall’opponente.

Cass. Civile Sez. 2 Sent. num. 20212-2017 - Presidente: PETITTI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 21/08/2017; TERMANINI + 1/MINISTERO ECONOMIA FINANZE. 

“Occorre prendere le mosse dalla natura impugnatoria del giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa così come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte, la quale ha appunto affermato che (cfr. Cass. n. 20425/2006) l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da ciò consegue poi che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( così cass. n. 13751/2006), non potendo essere, nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente ( Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n. 22637/2013). Pertanto poiché i motivi di opposizione si pongono come "causa petendi" del giudizio de quo, i quali, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione ( Cass. n. 6519/2005), deve escludersi che potesse essere dedotta per la prima volta in grado di appello una patologia dell'ordinanza, chiaramente non riconducibile ad un'ipotesi di inesistenza, quale quella ora in esame, non potendosi in tal modo eludere il carattere perentorio tipico dei termini previsti per l'opposizione e per la concreta delimitazione del thema decidendum".

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