mercoledì, marzo 27, 2019

Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione spese: va proposto procedimento di correzione errori materiali.

Cass. Civile Sez. VI Ord. Num. 8436/2019 - Presidente: D'ASCOLA - Relatore: TEDESCO - Data pubblicazione: 26/03/2019. 

“In caso d’omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017). I rilievi proposti nel controricorso sono irrilevanti.
In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010).
Posto che il credito sorge direttamente a favore del difensore (conseguentemente abilitato in proprio a proporre la relativa istanza nei confronti del soccombente se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta: Cass. n. 3566/2016), non si configura una ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore, il che esclude a sua volta la possibilità che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. n. 3037/1972; n. 2870/1984)”.

giovedì, marzo 14, 2019

Deontologia forense: il principio di presunzione di non colpevolezza (“in dubio pro reo”) vale anche in sede disciplinare.

“Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico”.  

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 125.